TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 26.09.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3193 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
Sant'Elena, via Cabras n. 13, elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Degioannis n. 25, presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio RODIN e dell'Avv.
Floriana RUIU, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Marina OLLA e dall'Avv. Laura FURCAS in forza di procura generale, rogito Notaio del 23.01.2023, in calce alla Per_1
memoria di costituzione;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“perché il Tribunale adito, voglia:
1) dichiarare che il ricorrente è invalido in misura pari o superiore all'80% e,
conseguentemente, che ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con
decorrenza, esente da contributo unificato ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 115/2002 e
successive modificazioni e in misura di legge;
2) condannare, per l'effetto, l' al pagamento dei ratei scaduti, oltre gli CP_2
interessi legali di mora, fino al saldo;
3) condannare l'istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento delle spese di giudizio, oltre spese generali ed accessori di
legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“- voglia dichiarare inammissibile e/o improponibile l'avversa domanda;
- nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
-nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza del requisito sanitario,
dichiarare il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1.5.23;
-con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, premesso di avere interesse all'accertamento della propria condizione
[...]
di invalido nella misura dell'80%, al fine di domandare il riconoscimento del pagina 2 diritto alla pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8°, d.lgs.
30.12.1992, n. 503, per cui aveva presentato inutilmente domanda amministrativa il 06.10.2021.
2. L' si è Controparte_3
costituito in giudizio, eccependo il difetto del requisito sanitario e rimettendosi al
Giudice in relazione all'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, è infondata e deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo il presentato, nel corso del Pt_1
giudizio, la domanda amministrativa.
Pertanto, la decorrenza del beneficio deve essere posticipata, come rilevato correttamente dall' al 08.06.2024, e, in ogni caso, potrà essere fatta valere CP_2
dal momento della cessazione dell'attività lavorativa, posto che l' ha CP_3
prodotto documentazione, con le note di trattazione scritta depositate il
25.09.2025, da cui emerge la prosecuzione di attività lavorativa ancora nel mese di luglio 2025.
5. Nel merito, la domanda proposta da è fondata e deve Parte_1
essere accolta.
Il Consulente tecnico d'ufficio, Dott. , dopo accurati Persona_2
esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato che parte ricorrente è affetta dalle patologie di cui alla pagina finale della relazione di consulenza depositata il 10.09.2025.
Secondo il giudizio espresso dal Consulente dell'Ufficio “si ritiene che le
condizioni di salute del signor siano tali da integrare le Parte_1
previsioni di legge per la concessione della pensione di vecchiaia nella gestione pagina 3 Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD - art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503 del
1992.
Quanto alla datazione della decorrenza del beneficio, si ritiene che già all'epoca
della domanda amministrativa il soggetto presentasse una condizione di gravità
delle menomazioni rispondente ai requisiti previsti dalla norma per la
concessione della pensione suddetta.
Pertanto, si ritiene che al ricorrente, signor , spetti il beneficio Parte_1
richiesto a decorrere da novembre 2020”.
Le conclusioni del Consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate e esenti da vizi logici né, per quanto consta, oggetto di specifici rilievi critici ad opera delle parti.
Ritiene pertanto il Tribunale che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento del beneficio della anticipazione della pensione di vecchiaia, con la decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa.
L' deve essere quindi condannato a liquidare, in favore di CP_2 Pt_1
, la pensione di vecchiaia anticipata in misura e con decorrenza di legge
[...]
dalla data della domanda del 08.06.2024, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa è condizione per il conseguimento del beneficio.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sussistono, anche in ragione dell'attuale difetto del requisito per il conseguimento immediato della pensione e della presentazione della domanda amministrativa in corso di causa, le condizioni di reciproca soccombenza per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei Difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendo i medesimi dichiarato di essere antistatario.
pagina 4 Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, avendo il ricorrente comprovato,
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30.05.2002, n.
115.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire la pensione di Parte_1
vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8°, d.lgs. 30.12.1992, n. 503, avendo egli una inabilità lavorativa in misura dell'80% dalla data della domanda amministrativa del 08.06.2024;
2. condanna l' Controparte_4
, in persona del Presidente pro tempore, a liquidare, a
[...]
la pensione di vecchiaia anticipata, in misura e con Parte_1
decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa presentata al
08.06.2024, e, in ogni caso, dalla cessazione dell'attività lavorativa;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
le spese di consulenza tecnica come liquidate
[...]
in separato decreto.
Cagliari, 26.09.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5