CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2580/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Musico - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239010065707000 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293200601081793000 IVA-ALTRO 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070005606958000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050648667000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293201800016284476000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180005706631000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180014988536000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190004291390000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM003321 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 26.03.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Agenzia delle Entrate, esponendo che in data 26.02.2024, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 5707, in relazione alle somme richieste in sette cartelle di pagamento e in un avviso di accertamento di seguito indicati:
1) Cartella n. 29320060108179309000, pres. notificata il 18/10/2006, relativamente all'anno di imposta
2002 per Imposte Dirette ed VA per la somma di € 2.381,77;
2) Cartella n. 29320070005606958000, pres. notificata il 21/02/2007, per Imposte Dirette ed VA relativamente all'anno di imposta 2003 per la somma di € 3.858,84;
3) Cartella n. 29320130050648667000, pres. notificata il 13/02/2014, per Irap relativamente all'anno di imposta 2010 per la somma di € 4.190,78;
4) Cartella n. 29320180001628476000, pres. notificata il 12/03/2018, per VA relativamente all'anno di imposta 2014 per la somma di € 391,58;
5) Cartella n. 29320180005706631000, pres. notificata il 16/04/2018, per Imposta di registro locazione fabbricati relativamente all'anno di imposta 2014 e 2015 per la somma di € 518,13;
6) Cartella n. 29320180014988536000, pres. notificata il 15/11/2018, per Irpef afferente all'anno di imposta
2015 per la somma di € 2.080,99;
7) Cartella n. 29320190004291390000, pres. notificata il 29/03/2019, per Imposta di Registro locazione fabbricati relativa all'anno di imposta 2017 per la somma di € 618,54;
8) Avviso di accertamento n. 250TXNM003321, pres. notificato il 19/10/2017, per Irpef relativa all'anno di imposta 2012 per la somma di € 14.817,93.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento, atti presupposti, la prescrizione, anche quella successiva all'eventuale avvenuta notifica e quella quinquennale per sanzioni ed interessi. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica dell'avviso di accertamento;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava le notifiche delle cartelle di pagamento;
invocava la sospensione
Covid; chiedeva il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative nelle quali eccepiva il difetto di legittimazione processuale per l'ADER, non essendo stata prodotta la procura notarile con la quale veniva dato al Dr. Nominativo_2 il potere di conferire la procura ad litem ad un avvocato del libero foro.
Con ordinanza del 24.10.2025 la Corte invitava l'ADER a documentare la propria legittimazione processuale entro un termine perentorio.
L'ADER, entro il termine concesso, provvedeva a depositare la documentazione richiesta.
Parte ricorrente presentava ulteriori memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione, formulata da parte ricorrente, di difetto di legittimazione processuale per l'ADER.
L'ADER infatti ha provveduto entro il termine assegnato a produrre la procura notarile di conferimento al Dr. Nominativo_2 del potere di dare la procura ad litem ad un avvocato del libero foro.
Né può accogliersi l'eccezione secondo la quale in questo caso la Corte non avrebbe potuto dare all'ADER un termine per tale produzione.
Tale documentazione, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente nelle sue memorie, è ammissibile, non essendo soggetta ai termini di decadenza di cui all'art.32 del D.lgs. n.546/1992; il termine indicato dalla norma, infatti, si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione potrebbe eventualmente essere soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2,
c.p.c.; conseguentemente la produzione di tale documentazione può essere richiesta dal Giudice Tributario nell'ambito dei suoi poteri istruttori fondati sull'art. 7 del D. Lgs. 546/1992.
Va, pertanto, affermata la legittimazione processuale di Riscossione Sicilia S.p.A.
Passando al merito della causa, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro tali limiti.
L'ADER ha infatti prodotto le relate di notifica delle sette cartelle in oggetto e più precisamente: la cartella di pagamento n. 29320060108179309000, relativa a Irpef e VA anno di imposta 2002 è stata regolarmente notificata in data 18.10.2006, nelle mani della sig.ra Nominativo_3, qualificatasi
“moglie convivente”.
La cartella di pagamento n. 29320070005606958000, relativa ad Irpef ed VA anno di imposta 2003, è stata regolarmente notificata, nelle mani di ON NA MA, qualificatasi “addetta alla casa”.
La cartella di pagamento n.29320130050648667000, relativa ad Irap anno di imposta 2010, è stata notificata in data 13.02.2014, nelle mani della sig.ra Nominativo_3, qualificatasi “moglie convivente” ed è stata, altresì, inviata al contribuente raccomandata informativa di avviso.
La cartella di pagamento n. 29320180001628476000, relativa ad VA anno di imposta 2014, è stata notificata,
a mezzo pec, in data 12.03.2018.
La cartella di pagamento n. 29320180005706631000, relativa ad imposta di registro locazione fabbricati – anni 2014/2015, è stata notificata, a mezzo pec, in data 16.04.2018.
La cartella di pagamento n. 29320180014988536000, relativa ad Addizionale Irpef, Regionali e Comunali, anno di imposta 2015, è stata notificata, a mezzo pec, in data 15.11.2018.
La cartella di pagamento n. 29320190004291390000, relativa ad imposta di registro locazione fabbricati – anno 2017, è stata notificata in data 25.03.2019.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica in data
19.10.2017, dell'avviso di accertamento n. 3321 in oggetto a mani della sorella.
Deve rilevarsi, con riferimento alle sopra citate notifiche, che non è necessario, allorquando la notifica avvenga a mani di un parente convivente o di un addetto della casa, l'invio della raccomandata di avviso, tutte le volte che la notifica sia effettuata a mezzo raccomandata inviata con il servizio postale: in tal caso si applicano infatti le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario.
Deve inoltre rilevarsi, con riferimento alle due cartelle con numeri finali 9309 e 6958, che nel 2011 il contribuente ha presentato istanza di rateazione, così dimostrando di avere avuto perfetta e legale conoscenza di tali due cartelle;
il che impedisce di per sé che possano in questa sede contestarsi le relative notifiche.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica dell'atto prodromico, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di tale atto.
Il ricorso deve ritenersi infondato, per quanto riguarda la sorte capitale, avente ad oggetto i crediti erariali, anche sotto il profilo della prescrizione, successiva alla notifica delle cartelle, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 26.02.2024, oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Per i crediti erariali infatti la Suprema Corte, con giurisprudenza oramai pacifica, ha sancito il termine decennale di prescrizione: nel caso in oggetto l'atto impugnato nel presente procedimento è stato notificato in data 26.02.2024, dunque prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, tenuto anche conto della legislazione di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid.
Egualmente non è decorso, successivamente alla notifica delle relative, cartelle, il termine quinquennale previsto per le imposte di locazione di fabbricati. La prescrizione deve invece considerarsi verificata, e sotto questo profilo, dunque, il ricorso merita parziale accoglimento, relativamente alle somme richieste nelle tre cartelle con numeri finali 9309, 6958 e 8667, a titolo di interessi e sanzioni, tenuto conto che il relativo termine di prescrizione è quinquennale e dunque esso è trascorso successivamente alla data di notifica delle cartelle ed alla data in cui sono state presentate le istanze di rateazione.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n.
4. c.
c.” (Cass. Sez.
6-5 Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022).
“Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che , una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una vera e propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4 c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”. (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 2095 del 24.01.2023).
Il termine quinquennale è pertanto decorso, per i crediti di interessi e sanzioni richiesti nelle cartelle di pagamento sopra menzionate, al momento della notifica della intimazione di pagamento impugnata;
restano dovuti, in quanto non colpiti dalla prescrizione solamente gli interessi maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle somme richieste, per le cartelle con numeri finali 9309, 6958 e 8667, a titolo di sanzioni e, per gli interessi ivi indicati, li dichiara non dovuti, ad eccezione di quelli maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.12.2025.
Il Giudice Estensore il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Liborio Fazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FAZZI LIBORIO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
LOPES SANTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2580/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Musico - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239010065707000 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293200601081793000 IVA-ALTRO 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070005606958000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050648667000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293201800016284476000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180005706631000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180014988536000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190004291390000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TXNM003321 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 26.03.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Agenzia delle Entrate, esponendo che in data 26.02.2024, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 5707, in relazione alle somme richieste in sette cartelle di pagamento e in un avviso di accertamento di seguito indicati:
1) Cartella n. 29320060108179309000, pres. notificata il 18/10/2006, relativamente all'anno di imposta
2002 per Imposte Dirette ed VA per la somma di € 2.381,77;
2) Cartella n. 29320070005606958000, pres. notificata il 21/02/2007, per Imposte Dirette ed VA relativamente all'anno di imposta 2003 per la somma di € 3.858,84;
3) Cartella n. 29320130050648667000, pres. notificata il 13/02/2014, per Irap relativamente all'anno di imposta 2010 per la somma di € 4.190,78;
4) Cartella n. 29320180001628476000, pres. notificata il 12/03/2018, per VA relativamente all'anno di imposta 2014 per la somma di € 391,58;
5) Cartella n. 29320180005706631000, pres. notificata il 16/04/2018, per Imposta di registro locazione fabbricati relativamente all'anno di imposta 2014 e 2015 per la somma di € 518,13;
6) Cartella n. 29320180014988536000, pres. notificata il 15/11/2018, per Irpef afferente all'anno di imposta
2015 per la somma di € 2.080,99;
7) Cartella n. 29320190004291390000, pres. notificata il 29/03/2019, per Imposta di Registro locazione fabbricati relativa all'anno di imposta 2017 per la somma di € 618,54;
8) Avviso di accertamento n. 250TXNM003321, pres. notificato il 19/10/2017, per Irpef relativa all'anno di imposta 2012 per la somma di € 14.817,93.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento, atti presupposti, la prescrizione, anche quella successiva all'eventuale avvenuta notifica e quella quinquennale per sanzioni ed interessi. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica dell'avviso di accertamento;
invocava l'applicazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava le notifiche delle cartelle di pagamento;
invocava la sospensione
Covid; chiedeva il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative nelle quali eccepiva il difetto di legittimazione processuale per l'ADER, non essendo stata prodotta la procura notarile con la quale veniva dato al Dr. Nominativo_2 il potere di conferire la procura ad litem ad un avvocato del libero foro.
Con ordinanza del 24.10.2025 la Corte invitava l'ADER a documentare la propria legittimazione processuale entro un termine perentorio.
L'ADER, entro il termine concesso, provvedeva a depositare la documentazione richiesta.
Parte ricorrente presentava ulteriori memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione, formulata da parte ricorrente, di difetto di legittimazione processuale per l'ADER.
L'ADER infatti ha provveduto entro il termine assegnato a produrre la procura notarile di conferimento al Dr. Nominativo_2 del potere di dare la procura ad litem ad un avvocato del libero foro.
Né può accogliersi l'eccezione secondo la quale in questo caso la Corte non avrebbe potuto dare all'ADER un termine per tale produzione.
Tale documentazione, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente nelle sue memorie, è ammissibile, non essendo soggetta ai termini di decadenza di cui all'art.32 del D.lgs. n.546/1992; il termine indicato dalla norma, infatti, si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione potrebbe eventualmente essere soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice, ai sensi dell'art. 182, comma 2,
c.p.c.; conseguentemente la produzione di tale documentazione può essere richiesta dal Giudice Tributario nell'ambito dei suoi poteri istruttori fondati sull'art. 7 del D. Lgs. 546/1992.
Va, pertanto, affermata la legittimazione processuale di Riscossione Sicilia S.p.A.
Passando al merito della causa, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro tali limiti.
L'ADER ha infatti prodotto le relate di notifica delle sette cartelle in oggetto e più precisamente: la cartella di pagamento n. 29320060108179309000, relativa a Irpef e VA anno di imposta 2002 è stata regolarmente notificata in data 18.10.2006, nelle mani della sig.ra Nominativo_3, qualificatasi
“moglie convivente”.
La cartella di pagamento n. 29320070005606958000, relativa ad Irpef ed VA anno di imposta 2003, è stata regolarmente notificata, nelle mani di ON NA MA, qualificatasi “addetta alla casa”.
La cartella di pagamento n.29320130050648667000, relativa ad Irap anno di imposta 2010, è stata notificata in data 13.02.2014, nelle mani della sig.ra Nominativo_3, qualificatasi “moglie convivente” ed è stata, altresì, inviata al contribuente raccomandata informativa di avviso.
La cartella di pagamento n. 29320180001628476000, relativa ad VA anno di imposta 2014, è stata notificata,
a mezzo pec, in data 12.03.2018.
La cartella di pagamento n. 29320180005706631000, relativa ad imposta di registro locazione fabbricati – anni 2014/2015, è stata notificata, a mezzo pec, in data 16.04.2018.
La cartella di pagamento n. 29320180014988536000, relativa ad Addizionale Irpef, Regionali e Comunali, anno di imposta 2015, è stata notificata, a mezzo pec, in data 15.11.2018.
La cartella di pagamento n. 29320190004291390000, relativa ad imposta di registro locazione fabbricati – anno 2017, è stata notificata in data 25.03.2019.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica in data
19.10.2017, dell'avviso di accertamento n. 3321 in oggetto a mani della sorella.
Deve rilevarsi, con riferimento alle sopra citate notifiche, che non è necessario, allorquando la notifica avvenga a mani di un parente convivente o di un addetto della casa, l'invio della raccomandata di avviso, tutte le volte che la notifica sia effettuata a mezzo raccomandata inviata con il servizio postale: in tal caso si applicano infatti le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario.
Deve inoltre rilevarsi, con riferimento alle due cartelle con numeri finali 9309 e 6958, che nel 2011 il contribuente ha presentato istanza di rateazione, così dimostrando di avere avuto perfetta e legale conoscenza di tali due cartelle;
il che impedisce di per sé che possano in questa sede contestarsi le relative notifiche.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica dell'atto prodromico, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di tale atto.
Il ricorso deve ritenersi infondato, per quanto riguarda la sorte capitale, avente ad oggetto i crediti erariali, anche sotto il profilo della prescrizione, successiva alla notifica delle cartelle, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 26.02.2024, oltre che della sospensione dei termini decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Per i crediti erariali infatti la Suprema Corte, con giurisprudenza oramai pacifica, ha sancito il termine decennale di prescrizione: nel caso in oggetto l'atto impugnato nel presente procedimento è stato notificato in data 26.02.2024, dunque prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, tenuto anche conto della legislazione di sospensione dei termini emanata in occasione dell'epidemia di Covid.
Egualmente non è decorso, successivamente alla notifica delle relative, cartelle, il termine quinquennale previsto per le imposte di locazione di fabbricati. La prescrizione deve invece considerarsi verificata, e sotto questo profilo, dunque, il ricorso merita parziale accoglimento, relativamente alle somme richieste nelle tre cartelle con numeri finali 9309, 6958 e 8667, a titolo di interessi e sanzioni, tenuto conto che il relativo termine di prescrizione è quinquennale e dunque esso è trascorso successivamente alla data di notifica delle cartelle ed alla data in cui sono state presentate le istanze di rateazione.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n.
4. c.
c.” (Cass. Sez.
6-5 Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022).
“Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che , una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una vera e propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4 c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”. (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 2095 del 24.01.2023).
Il termine quinquennale è pertanto decorso, per i crediti di interessi e sanzioni richiesti nelle cartelle di pagamento sopra menzionate, al momento della notifica della intimazione di pagamento impugnata;
restano dovuti, in quanto non colpiti dalla prescrizione solamente gli interessi maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle somme richieste, per le cartelle con numeri finali 9309, 6958 e 8667, a titolo di sanzioni e, per gli interessi ivi indicati, li dichiara non dovuti, ad eccezione di quelli maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.12.2025.
Il Giudice Estensore il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Liborio Fazzi