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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/09/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2100 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALDERONE BENEDETTO , come da procura in atti. opponenti, contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. ANDRONICO CP_1 C.F._3
ALESSANDRO come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. e la Sig.ra Parte_3 Parte_2 proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 400/2015 emesso il 11/12.10.2015 e contestuale domanda riconvenzionale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Pronunciare la nullità e/o l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento rivolta agli opponenti e del relativo decreto, per la motivazione sopra esplicitata;
2) Ritenere e dichiarare prescritto l'asserito diritto da parte dell'opposto di percepire i chiesti compensi professionali;
3) Ritenere e dichiarare che la sig.ra non ha mai conferito all'opposto alcun incarico per l'espletamento Parte_2 dell'attività professionale di cui al punto f) (pag. 2) del ricorso per decreto ingiuntivo, né ha mai ratificato e/o accettato tale attività, ritenendo e dichiarando, di conseguenza, che la stessa non è tenuta al pagamento di alcun compenso;
4) Ritenere e dichiarare che nessun compenso professionale spetta all'opposto per le attività per le quali è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo n. 400/2015, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, dichiarando legittimo l'esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; per l'effetto, annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, non dovuti gli interessi sulle somme pretese, tanto meno gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02;
6) In via riconvenzionale, condannare l'opposto al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli opponenti per tutte le causali di responsabilità professionale, sia contrattuale che extracontrattuale, esplicitate nella superiore narrativa, e quindi al pagamento in loro favore, nella misura del 50% per ciascuno di essi, della complessiva somma di Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila), ovvero in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, anche in esito alle risultanze di una CTU, o che, comunque, sarà ritenuta congrua dall'On.le Tribunale adito;
7) Condannare l'opposto alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre che al pagamento in favore degli opponenti, anche in via riconvenzionale, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 3° comma c.p.c., oltre che, ancora, di una ulteriore somma a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 1° comma c.p.c..
Si costituiva l'opposto Arch. l quale contestando le domande avverse, così concludeva: CP_1
1) Preliminarmente, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e per tutto quanto sopra rappresentato, concedere, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
2) Nel merito ritenere e dichiarare infondate e inammissibili tutte le domande avanzate da parte attrice, per l'effetto disporne il rigetto e confermare il decreto ingiuntivo n. 400/2015 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. addì impugnato;
3) Ritenere e dichiarare che l'opponente ha subito un danno patrimoniale e personale dall'ingiusta pretesa oggi impugnata, rimesso alla valutazione del sig. Giudice adito in considerazione della pretestuosità della richiesta;
4) Condannare la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura in cui il Giudice vorrà stabilire in corso di causa;
Con ordinanza del del 14.09.2016, considerato che l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente appariva parzialmente fondata e non era totalmente superata dalla documentazione fornita da parte opposta, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa veniva istruita tramite l'escussione dei testi e, ritenuta matura per la decisione, successivamente veniva fissata l'udienza per la discussione prevedendo per la stessa la trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
*******
Le domande di parte opponente sono parzialmente fondate e meritano limitato accoglimento.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposto Arch. ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva CP_1 somma di € 52.373,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02 per prestazioni professionali offerte ai Sig.ri e Parte_3 Parte_2
Da parte sua gli opponenti hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza delle domande avverse state l'assenza di un credito.
Considerando le eccezioni preliminari si rigetta la richiesta di intervenuta prescrizione del credito.
I crediti del professionista, come è noto, ricadono nel termine prescrittivo triennale (art. 2956 n. 2 c.c.) e, nel caso in cui il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova grava sul creditore.
L'eccezione relativa alla prescrizione presuntiva prevede che, mentre il debitore è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito fornendo tale prova tra l'altro avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Il riconoscimento del debito deve consistere "... in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento di riconoscerlo, ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore..." (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1945) e, per potersi configurare una rinuncia tacita ad avvelersi della prescrizione di cui all'art. 2956 c.c., tuttavia, deve sussistere "... una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui" (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7527).
Nel caso di specie, già durante l'intervenuta corrispondenza tra le parti, il presunto debitore si difendeva asserendo che il credito vantato era stato regolarmente saldato e nell'atto di opposizione ha eccepito l'inadempimento disciplinato dall'art. 1460 c.c..
Tali affermazioni conducono a considerare il credito quale esistente, seppur estinto o non dovuto per inadempimento e, pertanto, per i principi giurisprudenziali ormai consolidati e condivisi da questo giudice, fanno sì che nel caso di specie sia inapplicabile la c.d. prescrizione presuntiva.
Riguardo la contestata nullità del decreto ingiuntivo stante l'assenza dell'avvertimento che la somma ingiunta deve essere pagata entro i quaranta giorni dalla notifica dello stesso, anch'essa non trova accoglimento.
Si ritiene, infatti, che tale difetto non riguarda gli elementi essenziali la cui assenza determina la nullità del decreto.
Cosa diversa sarebbe stata se fosse mancato l'avvertimento della possibilità di proporre opposizione entro il medesimo termine di quaranta giorni, e ciò in quanto la richiesta di pagamento della somma ingiunta è insita nell'atto stesso o quanto meno prevedibile, a differenza della possibilità di proporre opposizione che invece va espressamente dichiarata.
Infatti, se il pagamento della somma ingiunta dovesse avvenire trascorso il termine dei 40 giorni e il decreto ingiuntivo non fosse ancora munito di formula esecutiva in assenza di opposizione, alcuna conseguenza negativa potrebbe colpire il debitore che avrebbe comunque estinto il proprio debito. Il termine dei 40 giorni per il pagamento appare quindi soltanto indicativo in quanto coincidente con quello per proporre opposizione che è invece perentorio. Va da sé che l'assenza dell'avviso sopra indicato non si ritiene possa determinare nullità o inesistenza dell'atto impugnato.
Nel merito, invece, le opposizioni dei Sig.ri e Giunta trovano accoglimento. Pt_3
Come sopra esposto, nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo il creditore opposto deve dare dettagliata prova dell'esistenza del credito ingiunto.
Dalla lettura della documentazione prodotta invece non risulta alcun conferimento dell'incarico dato dai presunti committenti all'Arch. CP_1
L'attività svolta per la quale si richiede il pagamento dell'onorario sembra svolta dallo studio CP_1 composto da tre architetti, padre e due figli. Il progetto depositato in giudizio è sì firmato dai committenti ma non dai progettisti.
E' accertato che un progetto sia stato redatto ma non vi è prova che lo stesso sia stato sviluppato dal creditore Anzi, in mancanza di tale prova, appare credibile che il progetto utilizzato sia CP_1 stato quello redatto in data precedente, su incarico rilasciato a tale Arch. , considerato Persona_1 che alcuni dati catastali sono antecedenti al 2007 (data del progetto oggetto del presente giudizio) e non riporta il numero di particella nel frattempo modificato.
Ora, in assenza di un conferimento di incarico, in assenza di date nei documenti, in presenza di un progetto che appare redatto prima dell'intervenuta modifica catastale e quindi prima del 2007, l'onere probatorio che incombe su parte opposta non si ritiene sia stato soddisfatto e pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo trova accoglimento.
Riguardo la domanda riconvenzionale promossa dagli opponenti, essa non è fondata e va rigettata.
L'inadempimento del professionista non è stato provato e tale eccezione comunque contrasta con la iniziale difesa degli opponenti.
Infatti, se non vi è prova che il progetto sia stato redatto dall'Arch. come si può chiedere CP_1 la sua condanna per inadempimento.
Tuttavia, nel merito, è necessario precisare che l'attività svolta nella vicenda che ci vede impegnati, presuppone una obbligazione di mezzi a carico del professionista e non di risultato, a meno che l'eventuale errore compiuto non riguardi ritardi nella presentazione di progetti o documentazione, o errori macroscopici di calcolo.
Nel caso di specie non si ravvisa tale responsabilità in quanto il mancato raggiungimento dell'obbiettivo perseguito dagli opponenti non è riconducibile ad errore o colpa del progettista. Su espressa dichiarazione degli opponenti, furono loro a sospendere i pagamenti per l'oblazione e ciò non consente di ricondurre l'esito della pratica amministrativa ad un errore compiuto dal tecnico.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, stante l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda riconvenzionale di parte ricorrente, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2100 2015 R.G., così provvede:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo
-Revoca il Decreto Ingiuntivo portante n. 400/2015 emesso il 11/12.10.2015
-Rigetta la domanda riconvenzionale degli opposti.
-Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 15/09/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2100 2015 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALDERONE BENEDETTO , come da procura in atti. opponenti, contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. ANDRONICO CP_1 C.F._3
ALESSANDRO come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Sig. e la Sig.ra Parte_3 Parte_2 proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 400/2015 emesso il 11/12.10.2015 e contestuale domanda riconvenzionale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Pronunciare la nullità e/o l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento rivolta agli opponenti e del relativo decreto, per la motivazione sopra esplicitata;
2) Ritenere e dichiarare prescritto l'asserito diritto da parte dell'opposto di percepire i chiesti compensi professionali;
3) Ritenere e dichiarare che la sig.ra non ha mai conferito all'opposto alcun incarico per l'espletamento Parte_2 dell'attività professionale di cui al punto f) (pag. 2) del ricorso per decreto ingiuntivo, né ha mai ratificato e/o accettato tale attività, ritenendo e dichiarando, di conseguenza, che la stessa non è tenuta al pagamento di alcun compenso;
4) Ritenere e dichiarare che nessun compenso professionale spetta all'opposto per le attività per le quali è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo n. 400/2015, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, dichiarando legittimo l'esercizio dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; per l'effetto, annullare/revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, non dovuti gli interessi sulle somme pretese, tanto meno gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02;
6) In via riconvenzionale, condannare l'opposto al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli opponenti per tutte le causali di responsabilità professionale, sia contrattuale che extracontrattuale, esplicitate nella superiore narrativa, e quindi al pagamento in loro favore, nella misura del 50% per ciascuno di essi, della complessiva somma di Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila), ovvero in quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, anche in esito alle risultanze di una CTU, o che, comunque, sarà ritenuta congrua dall'On.le Tribunale adito;
7) Condannare l'opposto alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre che al pagamento in favore degli opponenti, anche in via riconvenzionale, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 3° comma c.p.c., oltre che, ancora, di una ulteriore somma a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 1° comma c.p.c..
Si costituiva l'opposto Arch. l quale contestando le domande avverse, così concludeva: CP_1
1) Preliminarmente, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e per tutto quanto sopra rappresentato, concedere, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
2) Nel merito ritenere e dichiarare infondate e inammissibili tutte le domande avanzate da parte attrice, per l'effetto disporne il rigetto e confermare il decreto ingiuntivo n. 400/2015 emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. addì impugnato;
3) Ritenere e dichiarare che l'opponente ha subito un danno patrimoniale e personale dall'ingiusta pretesa oggi impugnata, rimesso alla valutazione del sig. Giudice adito in considerazione della pretestuosità della richiesta;
4) Condannare la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura in cui il Giudice vorrà stabilire in corso di causa;
Con ordinanza del del 14.09.2016, considerato che l'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente appariva parzialmente fondata e non era totalmente superata dalla documentazione fornita da parte opposta, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa veniva istruita tramite l'escussione dei testi e, ritenuta matura per la decisione, successivamente veniva fissata l'udienza per la discussione prevedendo per la stessa la trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
*******
Le domande di parte opponente sono parzialmente fondate e meritano limitato accoglimento.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza
(cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposto Arch. ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva CP_1 somma di € 52.373,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02 per prestazioni professionali offerte ai Sig.ri e Parte_3 Parte_2
Da parte sua gli opponenti hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto, l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza delle domande avverse state l'assenza di un credito.
Considerando le eccezioni preliminari si rigetta la richiesta di intervenuta prescrizione del credito.
I crediti del professionista, come è noto, ricadono nel termine prescrittivo triennale (art. 2956 n. 2 c.c.) e, nel caso in cui il debitore sollevi l'eccezione di prescrizione, l'onere della prova grava sul creditore.
L'eccezione relativa alla prescrizione presuntiva prevede che, mentre il debitore è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito fornendo tale prova tra l'altro avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta.
Il riconoscimento del debito deve consistere "... in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento di riconoscerlo, ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore..." (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1945) e, per potersi configurare una rinuncia tacita ad avvelersi della prescrizione di cui all'art. 2956 c.c., tuttavia, deve sussistere "... una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui" (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7527).
Nel caso di specie, già durante l'intervenuta corrispondenza tra le parti, il presunto debitore si difendeva asserendo che il credito vantato era stato regolarmente saldato e nell'atto di opposizione ha eccepito l'inadempimento disciplinato dall'art. 1460 c.c..
Tali affermazioni conducono a considerare il credito quale esistente, seppur estinto o non dovuto per inadempimento e, pertanto, per i principi giurisprudenziali ormai consolidati e condivisi da questo giudice, fanno sì che nel caso di specie sia inapplicabile la c.d. prescrizione presuntiva.
Riguardo la contestata nullità del decreto ingiuntivo stante l'assenza dell'avvertimento che la somma ingiunta deve essere pagata entro i quaranta giorni dalla notifica dello stesso, anch'essa non trova accoglimento.
Si ritiene, infatti, che tale difetto non riguarda gli elementi essenziali la cui assenza determina la nullità del decreto.
Cosa diversa sarebbe stata se fosse mancato l'avvertimento della possibilità di proporre opposizione entro il medesimo termine di quaranta giorni, e ciò in quanto la richiesta di pagamento della somma ingiunta è insita nell'atto stesso o quanto meno prevedibile, a differenza della possibilità di proporre opposizione che invece va espressamente dichiarata.
Infatti, se il pagamento della somma ingiunta dovesse avvenire trascorso il termine dei 40 giorni e il decreto ingiuntivo non fosse ancora munito di formula esecutiva in assenza di opposizione, alcuna conseguenza negativa potrebbe colpire il debitore che avrebbe comunque estinto il proprio debito. Il termine dei 40 giorni per il pagamento appare quindi soltanto indicativo in quanto coincidente con quello per proporre opposizione che è invece perentorio. Va da sé che l'assenza dell'avviso sopra indicato non si ritiene possa determinare nullità o inesistenza dell'atto impugnato.
Nel merito, invece, le opposizioni dei Sig.ri e Giunta trovano accoglimento. Pt_3
Come sopra esposto, nel giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo il creditore opposto deve dare dettagliata prova dell'esistenza del credito ingiunto.
Dalla lettura della documentazione prodotta invece non risulta alcun conferimento dell'incarico dato dai presunti committenti all'Arch. CP_1
L'attività svolta per la quale si richiede il pagamento dell'onorario sembra svolta dallo studio CP_1 composto da tre architetti, padre e due figli. Il progetto depositato in giudizio è sì firmato dai committenti ma non dai progettisti.
E' accertato che un progetto sia stato redatto ma non vi è prova che lo stesso sia stato sviluppato dal creditore Anzi, in mancanza di tale prova, appare credibile che il progetto utilizzato sia CP_1 stato quello redatto in data precedente, su incarico rilasciato a tale Arch. , considerato Persona_1 che alcuni dati catastali sono antecedenti al 2007 (data del progetto oggetto del presente giudizio) e non riporta il numero di particella nel frattempo modificato.
Ora, in assenza di un conferimento di incarico, in assenza di date nei documenti, in presenza di un progetto che appare redatto prima dell'intervenuta modifica catastale e quindi prima del 2007, l'onere probatorio che incombe su parte opposta non si ritiene sia stato soddisfatto e pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo trova accoglimento.
Riguardo la domanda riconvenzionale promossa dagli opponenti, essa non è fondata e va rigettata.
L'inadempimento del professionista non è stato provato e tale eccezione comunque contrasta con la iniziale difesa degli opponenti.
Infatti, se non vi è prova che il progetto sia stato redatto dall'Arch. come si può chiedere CP_1 la sua condanna per inadempimento.
Tuttavia, nel merito, è necessario precisare che l'attività svolta nella vicenda che ci vede impegnati, presuppone una obbligazione di mezzi a carico del professionista e non di risultato, a meno che l'eventuale errore compiuto non riguardi ritardi nella presentazione di progetti o documentazione, o errori macroscopici di calcolo.
Nel caso di specie non si ravvisa tale responsabilità in quanto il mancato raggiungimento dell'obbiettivo perseguito dagli opponenti non è riconducibile ad errore o colpa del progettista. Su espressa dichiarazione degli opponenti, furono loro a sospendere i pagamenti per l'oblazione e ciò non consente di ricondurre l'esito della pratica amministrativa ad un errore compiuto dal tecnico.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, stante l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda riconvenzionale di parte ricorrente, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2100 2015 R.G., così provvede:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo
-Revoca il Decreto Ingiuntivo portante n. 400/2015 emesso il 11/12.10.2015
-Rigetta la domanda riconvenzionale degli opposti.
-Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 15/09/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola