Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 180/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 29 settembre 2023 da
(C.F. , rappresentato e difeso dalle Parte_1 C.F._1
Avv.te Monica Carlin e Cristina Postal del Foro di Trento
- appellante - contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Zanoni del C.F._3
Foro di Trento
- appellato - contro
( C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Wegher e dall'Avv. Simona Papa del foro di Trento
- appellato -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza 659/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per : Parte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Trento, in accoglimento del presente appello, in riforma integrale della sentenza n. 659/2023 emessa dal
Tribunale di Trento in data 28.07.2023, pubblicata in data 31.07.2023 e notificata a mezzo pec in data 03.08.2023,
NEL MERITO: per tutte le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità dei Sig.ri e nella Controparte_1 CP_2 causazione del danno de quo e conseguentemente condannare gli stessi, anche in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore sig. Parte_1 della somma complessiva di € 14.367,00= ovvero di quella maggiore o
[...] minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa o risulterà dovuta ai sensi di legge ad istruttoria esperita, oltre rivalutazione ed interessi legali maturati e maturandi sino al saldo effettivo.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come previsti per legge e restituzione delle somme già pagate in ottemperanza della sentenza impugnata e con riserva d'appello, comprese le spese di CTU e conseguentemente condannare gli appellati a rifondere per intero a le spese processuali di entrambi i gradi Parte_1 di giudizio, comprese quelle della fase di accertamento tecnico preventivo, nonché quelle di CTU.” per e : Controparte_1 CP_2
“Nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, previa integrale conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Trento n. n.
659/2023 resa tra le parti nel procedimento n. 2924/2019 R.G., dichiararsi inammissibili ovvero comunque respingersi integralmente tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello proposto da controparte vengono ribadite le conclusioni già rassegnate in primo grado ossia:
- Nel merito in via principale: per tutte le causali di cui in narrativa, rigettarsi ogni domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3
- Nel merito in via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitarsi l'accoglimento delle stesse al risarcimento dei danni che risulteranno causalmente riconducibili agli eventi per cui è causa, e che dovranno essere oggetto di rigorosa prova in giudizio, con esclusione e/o riduzione delle somme richieste nella misura di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., con esclusione di qualsivoglia voce di danno non adeguatamente provata, non riconducibile agli eventi per cui è causa, sovrabbondante o eccessiva, in ogni caso dichiarando che la terza chiamata è tenuta a manlevare i convenuti da ogni Controparte_3 pretesa attorea, condannando conseguentemente la stessa, in persona del
Legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai signori e CP_1 tutto quanto gli stessi saranno tenuti a pagare all'attore secondo CP_2 quanto verrà accertato in corso di causa;
In ogni caso: con integrale vittoria delle competenze e spese del procedimento di ATP e delle spese di causa, oltre agli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria: rigettarsi integralmente tutte le richieste istruttorie formulate dagli appellanti;
si insiste nelle istanze istruttorie non ammesse, tempestivamente formulate nel giudizio di primo grado e specificatamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate, come da propria memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma, c.p.c., del 8.10.2020: si chiede di poter provare a mezzo interrogatorio formale di parte attrice e del legale rappresentante della terza chiamata, nonché per testi, le seguenti circostanze di prova:
1) Vero che i lavori di ristrutturazione dell'appartamento in proprietà dei convenuti, confinante a quello dell'attore, sono stati appaltati ed eseguiti nel corso del 2016 dalla società terza chiamata Controparte_3
2) Vero che la società terza chiamata è intervenuta in loco iniziando i propri interventi il giorno 18 luglio 2016 eseguendo, in particolare, la rimozione dei serramenti esterni e delle porte interne nonché alcune opere di demolizione dei massetti e delle pareti localizzate esclusivamente nella zona 4
notte dell'appartamento, come da fotografia riportata nell'elaborato dell'ing. sub doc. 2 di parte convenuta;
Per_1
3) Vero che è intervenuta con le opere di demolizione Controparte_3 nella parte confinante con la stanza posta a sud dell'appartamento attoreo solo il giorno 19.7.2016;
4) Vero che tali interventi hanno riguardato, nello specifico, la demolizione delle tramezze tra cucina e ripostiglio dell'appartamento dei convenuti, della pavimentazione della zona giorno e del rivestimento verticale del bagno sempre all'interno dell'appartamento dei convenuti, come da fotografia riportata nell'elaborato dell'ing. sub doc. 2 di parte convenuta;
Per_1
5) Vero che già il giorno 19.7 il signor si è trovato a comunicare ai Pt_1 convenuti, scrivendo sul cartello di cantiere, che il giorno precedente si sarebbero manifestati danni all'abitazione a confine con la proprietà dei signori e come da fotografia rammonstrante tale CP_1 CP_2 cartello di cantiere riportata nell'elaborato dell'ing. sub doc. 2 di Per_1 parte convenuta;
6) Vero che a seguito di successivo sopralluogo condotto nell'abitazione del signor emergeva che l'unica presenza di una crepa, in Pt_1 corrispondenza del confine tra le due proprietà, era quella relativa alla controparete realizzata dallo stesso tra la stanza posta a sud del Pt_1 primo piano e la zona cucina/ripostiglio dell'appartamento dei convenuti;
vero che in quell'occasione si è potuto verificare che la parte interna di tale crepa aveva una colorazione molto scura per la presenza di depositi di polvere;
7) Vero che la tenda da sole del signor è posizionata in Pt_1 corrispondenza della porta d'ingresso del piano terreno in proprietà dei convenuti nella parte di edificio indicata nella planimetria e nella fotografia riportata nell'elaborato dell'ing. sub doc. 2 di parte convenuta;
Per_1
8) Vero che in corrispondenza al primo piano dell'appartamento dei convenuti, dove si sono svolti i lavori, non vi sono finestre che si affacciano sulla parte di edificio dove risulta posizionata la tenda da sole del signor
Pt_1 5
Contr 9) Vero che in ogni caso la società durante le opere di demolizione all'interno dell'appartamento dei convenuti, ha utilizzato un mezzo speciale per aspirare il materiale, come da fotografia contenuta nell'elaborato dell'ing. sub doc. 2 di parte convenuta;
Per_1
10) Vero che il teste ha potuto verificare di persona lo stato della tenda e anche delle tinte delle pareti esterne dell'appartamento del signor Pt_1 non riscontrando in occasione o successivamente all'esecuzione degli interventi all'interno dell'appartamento dei convenuti, depositi di polvere o alcuna differenza di tonalità sulle tinteggiature esterne;
Si indicano a testimoni sulle predette circostanze i signori , Parte_2
, tutti presso la Ditta Caresia Snc di Testimone_1 Tes_2
Fornace, nonché il signor fraz. AN di Civezzano Controparte_4
(TN), nonché l'ing. con Studio in Civezzano, con richiesta Testimone_3 di sentire gli stessi anche a prova contraria sul capitolato avversario, se e nella misura in cui verrà ammesso.”
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare/pregiudiziale:
-accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello di parte Parte_1 per carenza dei presupposti di cui agli artt. 342 e 348bis c.p.c., con
[...] condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
In via principale: - rigettare l'appello di parte , in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Trento nr.
659/2023 dd. 28.07.2023, pubblicata in data 31.07.2023;
-rigettare tutte le domande di parte appellante e quelle rivolte nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello dd. 21.12.2023; con il rigetto di ogni e qualsiasi altra domanda ex adverso formulata o formulanda dalle controparti tutte costituite;
In via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, limitare nella misura che sarà ritenuta di giustizia il risarcimento 6
eventualmente riconosciuto, contenendolo alla sola parte di danni attorei ed alle poste che saranno provati e dovessero risultare conseguenza diretta di condotte ascrivibili a e dell'effettivo grado di colpa della Controparte_5 stessa;
con esclusione delle voci di danno e di spesa non dovute, non provate e non connesse causalmente al sinistro per cui è giudizio e tenuto conto nella ripartizione delle spese di quanto esposto in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello dd. 21.12.2023, della necessità dell'espletamento della CTU tecnica nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, ai fini del ridimensionamento delle pretese di parte attrice, nonchè del rifiuto di parte ricorrente di pervenire ad una soluzione conciliativa della vertenza.
In via istruttoria:
Ci si oppone nuovamente a qualsivoglia richiesta istruttoria di controparte;
in particolare, ci si oppone alle istanze istruttorie di parte attrice, in quanto inammissibili a fronte delle risultanze della CTU effettuata nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo e delle prove testimoniali assunte.
Per scrupolo difensivo, si insiste nelle istanze non ammesse, nelle eccezioni, deduzioni ed opposizioni tutte di cui alle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., nr. 2 e 3, rispettivamente di data 07.10.2020 e 26.10.2020 e di cui a verbali d'udienza.
Con ogni riserva. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale per la difesa nel presente giudizio, oltre al 15% per spese generali, ad i.v.a. e c.n.p.a., come per legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 23 luglio 2019 Parte_1 evocava in giudizio e , chiedendone la Controparte_1 CP_2 condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento a seguito dei lavori di ristrutturazione intrapresi nel luglio 2016 dai convenuti nell'appartamento limitrofo, di loro proprietà.
All'accertamento dell'esistenza dei danni, costituiti da profonde crepe in una parete divisoria e caduta di calcinacci, perdita dell'originaria colorazione della facciata, imbrattamento del tendaggio esterno, e del rapporto di 7
causalità di essi con il fatto dei convenuti si era proceduto ai sensi dell'art. 696 c.p.c.
Chiedeva quindi che fosse risarcito il danno accertato in tale procedimento, quantificato in Euro 3.582,53 e relativo alla formazione di crepe nella parete divisoria fra le due proprietà al piano primo, ed in seguito aggravatosi, dato che le crepe si erano allargate e parevano aver interessato anche le pareti limitrofe. Oltre ad questo danno, insisteva perché fosse risarcito anche quello per la rimozione della polvere dalle pareti esterne, nonché il danno patrimoniale per il mancato godimento parziale dell'immobile dalla data delle operazioni peritali, per un importo totale di Euro 14.367,00.
I convenuti si costituivano, contestando che i danni lamentati fossero riconducibili ai lavori di ristrutturazione. Ne chiedevano comunque la limitazione ai sensi dell'art. 1227, secondo comma c.c., dal momento che l'attore aveva mancato di provvedere a quei lavori che ne avrebbero contenuto le conseguenze, e negavano che i pretesi danni avessero compromesso l'abitabilità dell'appartamento. Evidenziavano come il procedimento ex art. 696 c.p.c. avesse escluso danni da imbrattamento della tenda e alla colorazione delle pareti esterne, come pure la non abitabilità della stanza interessata alle crepe. Insistevano perché fossero esclusi i danni derivanti dalle condotte di rifiuto dei collaborazione da parte dell'attore.
Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa l'impresa esecutrice dei lavori per essere tenuti indenni di quanto Controparte_3 eventualmente condannati a risarcire.
La terza chiamata si costituiva tardivamente, negando l'esistenza di un nesso di causa fra i lavori di ristrutturazione e i danni lamentati e, in ogni caso, contestando l'ammontare del risarcimento.
2. - Con sentenza pubblicata in data 28 luglio 2023 il Tribunale di Trento rigettava la domanda, condannando parte attrice a corrispondere alle altre parti le spese processuali e quelle relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo.
Riteneva innanzitutto, richiamando gli accertamenti del C.T.U., che la presenza di polvere sulla tenda esterna al piano terra non fosse in relazione con i lavori di demolizione operati dai convenuti, e che la tonalità 8
leggermente difforme della nuova tinteggiatura esterna era inconveniente che riguardava anche la porzione di edificio opposta, che non era stata oggetto dei lavori, e non poteva quindi ricondursi a questi.
Rilevava che il C.T.U. aveva effettivamente accertato che in una stanza erano presenti delle crepe sulla parete che confinava con il soggiorno dei convenuti, e che era possibile che durante i lavori di demolizione potessero essere stati causati dei danni alla muratura di confine, costituita da un muro portante e da una controparete in calcespan.
Il C.T.U. riteneva però che, nell'ipotesi in cui i primi lavori non avessero riguardato la zona immediatamente prossima a tale parete, si poteva escludere il nesso causale fra i lavori e le fessurazioni;
ipotesi accertabile ricostruendo la cronologia dei lavori attraverso la prova testimoniale.
Il Tribunale dava quindi conto degli esiti di tale prova, da cui risultava che il 18 luglio 2016, primo giorno di esecuzione dei lavori, le lavorazioni avevano riguardato la parte opposta dell'appartamento rispetto alla parete divisoria.
Questo dato era stato riferito dal teste , direttore dei lavori, e Testimone_3 ammesso dallo stesso attore nel corso dell'interrogatorio formale.
Poiché la prima manifestazione di crepe era stata denunciata il 18 luglio, come confermato dalla lamentela scritta dall'attore sul cartello segnalatore dei lavori, doveva escludersi che le crepe fossero da ricondurre a tali lavori, posto che le demolizioni del 18 luglio erano avvenute dalla parte opposta rispetto all'appartamento dell'attore.
Riteneva quindi il Tribunale di non potere affermare l'esistenza di un rapporto di causalità fra l'esecuzione dei lavori e i danneggiamenti, cosa che comportava il rigetto della domanda di risarcimento, fosse la stessa da qualificarsi ai sensi dell'art. 2043 o ai sensi dell'art. 2051 c.c.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello . Parte_1
Si sono costituiti , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
chiedendone la conferma.
[...]
3.1 - Con il primo motivo l'appellante si duole della decisione impugnata, nella parte in cui non ha ritenuto provato il rapporto di causalità fra 9
l'esecuzione dei lavori e i danni al muro di confine, poiché lo stesso CTU ha riferito di un'altissima probabilità in tal senso.
I testi escussi hanno dichiarato che i lavori di demolizione, sia della zona giorno che di quella notte, sono stati eseguiti a cavallo dei giorni 17,18 19 luglio 2016.
Il Tribunale ha poi omesso di considerare che, oltre che con l'avviso del 19 luglio, il ha segnalato la presenza di danni ulteriori anche nei giorni Pt_1 immediatamente successivi, come confermato dalle testimonianze in merito ai giorni di esecuzione dei lavori di demolizione.
Del resto, nella camera dell'appellante cadevano anche dei calcinacci, come risulta dalle fotografie;
essi certamente non possono riferirsi a interventi ascrivibili ad epoche precedenti, e lo stesso si è verificato con riguardo al tendaggio esterno.
L'appartamento vicino è stato oggetto di ingenti lavori di demolizione pressoché completa di tramezze, pavimenti, impianti e serramenti interni ed esterni, con rifacimento con altra distribuzione interna, e questo è stato causa dei danni.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il ha subito danni solo Pt_1 nel giorno 18 luglio, essendovi prova documentale del fatto che ci sono state ulteriori segnalazioni nei giorni immediatamente successivi. Il consulente di parte ing. ha rilevato come le crepe si siano allargate interessando Per_2 anche le pareti limitrofe, a ulteriore prova del fatto che esse sono state causate dai lavori e non possono risalire ad epoca precedente.
Quanto al nesso causale, l'appellante richiama giurisprudenza di legittimità, per la quale è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.
Ritiene quindi l'appellante che risulti provato il nesso causale fra i lavori di demolizione e ristrutturazione e i danni subiti dalla propria abitazione.
3.2 – Con il secondo motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di integrazione istruttoria, con richiamo del C.T.U. a chiarimenti. 10
Il Tribunale si è appiattito sulle risultanze della consulenza richiamando solo le risposte alle osservazioni fornite, di cui non ha tuttavia dato conto.
Non ha in particolare valutato che la parete in questione è posta tra la stanza da letto di un appartamento e il bagno e la cucina dell'altro, e che proprio per questo motivo il aveva fatto appositamente costruire una Pt_1 parete particolarmente isolata, ponendo dietro la parete di calcespan dei pannelli di styrofoam e una lastra di piombo, mentre il C.T.U. si è limitato a riferire della sola struttura in calcespan.
Non si è inoltre considerato che, come afferma il consulente di parte, le pareti divisorie devono possedere una certa resistenza ai carichi orizzontali lineari, che è andata completamente persa con le fessurazioni manifestate ai bordi delle pareti e in linea verticale, non certo ripristinabile con una semplice stuccatura.
E' anche vero che le caratteristiche acustiche di una parete omogenea sono ben diverse da quelle di una parete fessurata al suo interno, dato che le fessure creano un fenomeno di perdita prestazionale acustica.
E' quindi corretta la soluzione proposta dal consulente di parte, ovvero la demolizione completa della parete e la costruzione al suo posto di una parete di equivalenti caratteristiche acustiche.
Quanto invece alla parete esterna ed al tendaggio rovinato, il C.T.U. ha ritenuto che il rapporto di causalità non possa essere accertato in modo inequivocabile, ma non ha affatto escluso che sussista. Per principi di logica giuridica si può ritenere provato che i danni alla tenda siano conseguenza dei lavori. Va anche considerato che il C.T.U. è intervenuto sui luoghi alcuni mesi dopo, e che la tenda veniva medio tempore richiusa, mentre resta dato documentale la fotografia allegata in citazione, dove si vede chiaramente la presenza del materiale.
Quanto alla parete esterna sporcata dalla polvere, andrebbe escluso che questo sia dovuto a eventi atmosferici, dato che essa era stata fatta riverniciare appena un mese prima l'inizio dei lavori.
Infine non è stato considerato il danno causato dal mancato pieno godimento dell'immobile, sia per quanto concerne i danni causati durante 11
l'esecuzione dei lavori, sia per il tempo necessario alla riparazione, stimata in almeno tre settimane.
4. – Ritiene questa Corte che la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha escluso il rapporto di causalità fra i lavori eseguiti dagli appellati nell'immobile di loro proprietà e la formazione di crepe nella parete limitrofa, non possa essere condivisa, e che quindi il primo motivo di appello meriti accoglimento.
La prova testimoniale e per interpello valorizzata dal Tribunale non va ritenuta pienamente concludente. Il teste direttore dei lavori, ha Per_1 riferito che il giorno 18 erano stati eseguiti lavori solo nella zona notte, e che si procedette nella zona giorno solo il 19.
E' però facile obiettare che i lavori del giorno 18 hanno comunque provocato scuotimenti, essendo consistiti, oltre che nella rimozione dei serramenti esterni e interni, anche nella demolizione dei massetti della zona notte, come riferito dallo stesso a pag. 3 della relazione. Per_1
La visione della pianta dell'appartamento a pag. 6 della relazione consente poi di apprezzare come la zona notte non si trovi nella parte opposta dell'unità immobiliare: la camera da letto dell'appartamento – CP_1 confina con il bagno, ed il bagno ha buona parte della parete in Per_3 comune con la stanza in cui le crepe sono state riscontrate. E' quindi ben possibile che gli scuotimenti derivanti dalle lavorazioni del giorno 18 siano stati sufficienti a far comparire le prime lesioni, poi aggravatesi il giorno 19.
Inoltre, come dimostrato dalla fotografia che si vede a pag. 5 della stessa relazione, già alle ore 10:44 del 19 luglio buona parte della parete divisoria fra bagno e ripostiglio era stata demolita, e si notano a terra ingenti residui di demolizione.
Non vi sono infine ulteriori elementi valutabili in senso contrario: il C.T.U. ha ritenuto ininfluente l'assenza di fessure interne alla proprietà
poiché essa è stata oggetto di integrale ristrutturazione, e ha CP_1 escluso che possa essere accertata l'età di formazione delle crepe.
Si concorda quindi con la valutazione del C.T.U., per il quale il fatto che le fessurazioni siano comparse esclusivamente nelle pareti divisorie fra le proprietà e non su altre parti dell'edificio, sta “ a dimostrazione dell'altissima 12
probabilità della causa che le ha ingenerate.” La comparsa della crepa in prossimità, anche se non in corrispondenza, dei lavori è in effetti decisivo elemento che induce a ritenere che essa si sia formata nel corso ed a causa dell'esecuzione degli stessi.
5. – Quanto al secondo motivo, nella parte in cui ci si duole del rigetto della domanda con riguardo al preteso danneggiamento del tendaggio, il
C.T.U. non ha potuto accertare se il deposito di polvere sulla tenda esterna sia dovuto ai lavori demolizione, dato che esso non era più presente al momento del sopralluogo. In ogni caso, la stessa fotografia a doc. 4 dell'appellante mostra un semplice imbrattamento, con ogni evidenza sparito a causa degli agenti atmosferici, con esclusione di qualsiasi danno risarcibile.
Come ritenuto dal C.T.U., la tonalità, lievemente difforme fra gli edifici, è presente non solo fra le proprietà confinanti ma anche fra i prospetti del e quelli della porzione di edificio opposta, che non è stata oggetto di Pt_1 lavori. Correttamente, quindi, il Tribunale ha escluso che essa possa essere fatta risalire ai lavori eseguiti dagli appellati.
6. – Venendo alla liquidazione del danno, e agli ulteriori argomenti offerti nel secondo motivo di appello, non vi sono ragioni per discostarsi dalle argomentazioni della C.T.U. L'elaborato, redatto all'esito del confronto con i consulenti di parte, si caratterizza per un buon grado di completezza, coerenza logica e rigore metodologico, evidenziando un'approfondita analisi delle questioni trattate e della documentazione e dei dati disponibili;
e riporta conclusioni motivate e supportate da una solida argomentazione tecnica. Il richiamo a chiarimenti risulta per questo assolutamente superfluo.
Il C.T.U. ha quantificato in Euro 3.582,53, comprensivo di iva al 22%,
l'importo complessivo relativo alla messa in pristino dei locali, le cui pareti sono state danneggiate durante i lavori di ristrutturazione.
Le spese di riparazione sono state stimate considerando che l'attuale divisoria è costituita dalla parete originaria in muratura portante e dalla controparete in calcespan, che si è fessurata. Si è ritenuto intervento adeguato la pulitura delle crepe, la posa di una retina anti ritiro e la 13
successiva stuccatura con malta speciale, con successiva ritinteggiatura dell'intera stanza.
Obietta l'appellante che dovrebbe essere sostituita l'intera controparete;
questo perché la camera da letto confina con il bagno e la cucina dell'altro appartamento, ed essa era stata isolata termicamente ed acusticamente con la posa di pannelli di styrofoam e una lastra di piombo aplomb 11. Ritiene che, con le crepe, la funzione di isolamento acustico e termico, sarebbe stata compromessa;
e lo stesso varrebbe per la resistenza ai carichi orizzontali, viste le fessurazioni che si sono manifestate ai bordi delle pareti e in maniera verticale e orizzontale.
Fermo restando che, quanto alla particolare caratteristica costruttiva della controparete, non si rinviene alcuna “fattura allegata in atti” che documenterebbe l'esistenza dell'isolamento, che il C.T.U. non ha potuto accertare in sede di sopralluogo, si osserva, condividendo le repliche del
C.T.U. alle osservazioni dell'appellante, che l'eventuale lastra di piombo non
è stata coinvolta dalle operazioni di demolizione, né risulta che sia stata altrimenti danneggiata, e che quindi – si aggiunge in questa sede – non vi è necessità di sostituirla. Lo stesso vale per i pannelli di styrofoam.
Inoltre, il materiale di cui è costruita la controparete (calcespan) è materiale leggero e con bassissime caratteristiche di abbattimento acustico.
Nessuna necessità di isolamento termico vi è poi per una parete interna all'immobile.
Il richiamo alla necessaria resistenza ai carichi orizzontali delle pareti divisorie risulta infine del tutto fuori luogo, essendo stata lesionata solo la controparete, e non la parete divisoria.
Si può allora concludere non solo che la soluzione individuata dal C.T.U. non si presta a censure, ma anche che la stanza è rimasta ben abitabile anche dopo la formazione delle crepe. Nulla può essere quindi riconosciuto per la pretesa impossibilità di fare uso della stanza. Basta per escludere questa circostanza la visione delle fotografie a doc. 3 di parte appellante, che documentano un'unica crepa sulla parete, e di altra nel punto di giunzione con l'altra parete, nessuna delle due tale da ingenerare timore o disagio negli occupanti della stanza. 14
L'ammontare del danno risarcibile va quindi definitivamente accertato nella misura, indicata dal C.T.U., di Euro 3.582,53, compresa I.V.A., oltre alla somma di Euro 50,00, così liquidata ex art. 1226 c.c., per il mancato uso della stanza per la settimana necessaria ai lavori.
Sull'importo riconosciuto al danneggiato deve riconoscersi, oltre alla svalutazione monetaria, che costituisce danno emergente, anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta, e quindi il lucro cessante, per liquidare il quale si può fare riferimento agli interessi di cui all'art. 1284, primo comma c.c., da computarsi sulla somma originaria, via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno in cui in cui si è verificato l'evento
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 -Rv. 648145 – 02; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023 - Rv. 666698 - 01).
Si ottiene così un importo complessivo di Euro 4.822,16. A tale somma andranno aggiunti gli interessi di cui all'art. 1284, primo comma c.c., dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo effettivo, poiché si è determinata la conversione del debito di valore in debito di valuta (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 8507 del 14/04/2011 - Rv. 617677 - 01).
7. – Gli appellati e hanno affermato il proprio diritto CP_1 CP_2
Contr ad essere manlevati e garantiti dalla terza chiamata che tale diritto non ha messo il discussione, limitandosi a contestare nel merito la domanda del con particolare riguardo al nesso di causalità e al quantum della Pt_1 pretesa. Contr Quanto detto ai paragrafi che precedono comporta la condanna di a tenere indenne e da ogni conseguenza negativa della CP_1 CP_2 presente decisione.
8. – Quanto al regolamento delle spese, si osserva che la domanda viene accolta per una cifra notevolmente inferiore a quella domandata, originariamente pari ad Euro 14.367,00.
E' stato poi il richiesto dal C.T.U. della disponibilità a transare, Pt_1 ad opporre rifiuto, tanto che il tentativo di conciliazione è stato abbandonato. Contr Ed è utile anche ricordare che sin dall'inizio si offrì di riparare il danno con una soluzione simile a quella indicata dal C.T.U. (posa di retina antitiro), 15
e che tale offerta venne rifiutata, sia perché l'appellante pretendeva la demolizione e ricostruzione della controparete, sia perché non riteneva di potersi affidare alla stessa ditta che aveva provocato il danno (pag.
2-5 relazione Ing. , insistendo per un risarcimento in denaro. Per_2
Quanto sopra induce alla compensazione per la metà delle spese di lite di parte appellante, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 5.200,00.
La terza chiamata è invece condannata a rivalere Controparte_3 integralmente gli appellati delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 659/2023 del Tribunale di Trento, lo accoglie in parte e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1
e al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di CP_2
Euro 4.728,89, oltre agli interessi nella misura di legge dalla pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna e a rifondere all'appellante la Controparte_1 CP_2 metà delle spese di entrambi i gradi, che per l'intero si liquidano per il procedimento ex art. 696 c.p.c. in Euro 1.170,00 per onorari ed Euro 156,05 per esborsi;
per il primo grado in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 156,05 per esborsi;
per il presente grado di appello in Euro 2.000,00 per onorari ed
Euro 382,50 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali,
C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante, Controparte_3
a tenere indenne e per quanto siano Controparte_1 CP_2 tenuti a pagare a in conseguenza della presente pronuncia Parte_1 condanna a rifondere e Controparte_3 Controparte_1
le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo CP_2 grado in Euro 2.000,00 per onorari;
per il presente grado di appello in Euro
2.000,00 per onorari;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali,
C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
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pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di da un Parte_1 lato, e di e dall'altro, per la metà Controparte_1 CP_2 ciascuno.
Trento, 3 dicembre 2024
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Lorenzo Benini Dott.ssa Liliana Guzzo