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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3756/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3756/2021 promossa da:
difeso dall'Avv. ANTONELLA POSA e dall'Avv. VALENTINA Parte_1
MARCOVECCHIO, elettivamente domiciliato in Via Isonzo n. 8, MONTESILVANO, presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA POSA ATTORE contro difesa dall'Avv. ALESSANDRO PAGLIACCIO e dall'Avv. Controparte_1
BARBARA LAINÒ, elettivamente domiciliata in Corso G. Manthonè n. 62 PESCARA, presso lo studio dell'Avv. BARBARA LAINÒ GIANNI difeso dall'Avv. GIANCARLO ROCCHETTI, elettivamente domiciliato in CP_2
Via Colonnetta 216 CHIETI, presso lo studio del difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attore, opponendosi alla richiesta di condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio instaurato dinanzi al GdP di Pescara dichiaratosi incompetente, trattandosi di domanda nuova e tardiva, ha contestato gli esiti della relazione peritale, nella parte in cui era stata esclusa l'esistenza di postumi permanenti invalidanti, riscontrati dal CT di parte dott. nella misura del 3%. Per_1
Ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido o separatamente tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 8.747,44, di cui € 3.05,07 per i danni al veicolo, oltre fermo tecnico pari ad €
250,00 ed € 4.992,37 per le lesioni subite, comprensive di spese mediche, pari ad € 1.392,00, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Vinte le spese, nelle quali ricomprendere il rimborso degli oneri legali stragiudiziali, pari ad € 1.975,60,
pagina 1 di 10 e le spese della CTU tecnica e del consulente di parte.
In via istruttoria ha chiesto disporsi CTU tecnica per confermare l'entità dei danni riportati dalla vettura di sua proprietà, ovvero ritenere la congruità della spesa indicata nelle fatture versate in atti, considerato anche il danno da fermo tecnico, per il mancato utilizzo del mezzo.
Ha chiesto che la CTU sia chiamata a chiarimenti, in quanto, pur avendo accertato un periodo di inabilità temporanea a carico dell'attore, ha omesso di rispondere al quesito formulato dal Giudice sulla eventuale preclusione e/o limitazione delle attività quotidiane e del grado di sofferenza psichica dal medesimo patito durante tale periodo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari, con condanna dei convenuti anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
La a chiesto che il Tribunale rigetti la domanda formulata dall'attore. Controparte_1
In subordine, riduca l'ammontare del danno risarcibile, sia materiale che biologico, per le ragioni tutte indicate in motivazione.
Con vittoria di competenze e spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, antistatario, con condanna dell'attore per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
considerato che
è pendente, dinanzi alla Corte D'Appello De L'Aquila, Controparte_3 giudizio di impugnazione avverso la sentenza parziale n. 122/2024 emessa da questo Giudice sull'an debeatur, ha chiesto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione dell'appello.
Nel merito, riportandosi alle richieste formulate nella comparsa di costituzione, ha chiesto il rigetto della domanda dell'attore, con vittoria di spese e competenze di lite.
Considerato che la domanda dell'attore era stata inizialmente proposta dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara (dott.ssa Della Fazia) che, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle parti convenute, con ordinanza n°226/2021 si era dichiarata incompetente per valore, rimettendo al Tribunale per la statuizione delle spese di lite, ha chiesto che l'attore sia condannato al pagamento anche delle spese e competenze di tale giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in data 18.3.2021, aveva convenuto davanti al Parte_1
Giudice di Pace di Pescara la e esponendo che Controparte_1 Controparte_3
in data 30.09.2020, alle ore 15.00 circa, mentre percorreva a bordo del proprio veicolo Citroen C4 tg.
EA547KR il Lungofiume di Pescara Banchina Sud, con direzione mare-monti, giunto all'altezza del
Ponte dell'Asse Attrezzato, era stato colpito da un muletto, modello OM DT 35 con matricola 1134643, condotto dal sig. di proprietà della ditta Controparte_3 Controparte_1
pagina 2 di 10 Ritenendo il sinistro imputabile alla condotta di guida del sig. rimasta senza Controparte_3
esito la procedura di negoziazione assistita, aveva chiesto al Giudice di Pace di accertare e dichiarare la responsabilità della e del sig. in merito al Controparte_1 Controparte_3
sinistro come sopra descritto.
2. Con distinte due distinte comparse si erano costituiti la Controparte_3 CP_1
contestando la fondatezza della domanda ed eccependo, in via preliminare,
[...]
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace.
3. Con ordinanza n. 226/21 depositata il 2.7.2021, il Giudice di Pace di Pescara, accertata la propria incompetenza per valore, aveva rimesso le parti davanti il Tribunale di Pescara, assegnando termine per la riassunzione e compensando le spese.
4. Con atto di citazione in riassunzione depositato il 21.09.2021, ha citato Parte_1
e la avanti al Tribunale di Pescara, reiterando Controparte_3 Controparte_1
le domande precedentemente formulate davanti al Giudice di Pace.
5. Con comparsa di costituzione depositata il 18.11.2021, si è costituito Controparte_3 assumendo che la responsabilità del sinistro andava attribuita all'attore. Ha inoltre contestato l'ammontare che risarcimento richiesto, ritenendolo non commisurato al danno effettivamente subito dall'attore.
6. Con comparsa depositata il 30/12/2021, si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda attorea e, in via subordinata, l'ammontare del preteso danno.
7. Concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata assunta la prova per interrogatorio e testi richiesta dalle parti e all'esito, ritenuto opportuno, prima di disporre CTU medico legale e CTU tecnica, sull'entità dei danni riportati dal veicolo dell'attore, decidere con sentenza sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2023, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
8. Con sentenza non definitiva n. 122/2024 depositata il 23.1.2024, la responsabilità del sinistro, avvenuto in data 30.09.2020, è stata attribuita all'attore nella misura del 30% Parte_1
e, per la quota residua del 70% al convenuto conducente del mezzo d'opera di Controparte_3
proprietà della Controparte_1
La causa è stata rimessa in istruttoria, con proposta conciliativa formulata alle parti ai sensi dell'art. 185 bis cpc.
pagina 3 di 10 9. La proposta non era stata accettata dalle parti e si era quindi proceduto, con l'ausilio di un perito medico legale, nominato nella persona della dott.ssa all'accertamento dell'entità Persona_2 delle lesioni subite dall'attore a seguito del sinistro.
10. Preso atto del deposito della relazione, effettuato dal perito in data 18.11.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2025, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti i termini indicati nell'art, 190 cpc.
******
A. Sul danno non patrimoniale
a.1 Premesso che le modalità del sinistro, accertate con sentenza parziale n. 122/2024 depositata il
23.1.2024 potranno essere esaminate solo nel successivo giudizio di gravame, richiamata l'ordinanza emessa in data 17.4.2024 che ha ritenuto l'insussistenza dei requisiti, indicati nell'art. 279 cpc, per disporre la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione dell'appello sulla sentenza non definitiva pronunciata in data 21.1.2024, si può quindi procedere all'esame della CTU, redatta dalla dott.ssa , alla quale sono stati posti i seguenti quesiti: Persona_2
“1) accerti la sussistenza e l'entità delle lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate dall'attore come conseguenza dell'evento di cui è causa;
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso,
3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate, precisando se tali invalidità possano configurarsi come aggravamento di pregressa patologia, indicando in quest'ultimo caso l'entità dell'aggravamento rispetto alla precedente lesione, nonché l'eventuale incidenza di tali lesioni sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice;
4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica;
segnali
e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) accerti se l'attore è stato in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” e in caso di risposta positiva quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita siano stati preclusi o limitati;
pagina 4 di 10 6) indichi se le lesioni biologiche permanenti accertate siano o meno eventualmente suscettibili di peggioramento nel tempo (secondi criteri di criteri di certezza ovvero di probabilità scientifica), quantificando – nel caso di risposta positiva al predetto quesito – la percentuale del certo ovvero del probabile peggioramento prognosticato”
7) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie.”
a.2 All'esito dell'esame della documentazione in atti, con relazione depositata il 18.11.2024, la CTU dava atto che l'attore, a seguito del sinistro avvenuto il 30.9.2020, aveva fatto ricorso alle cure del
Pronto Soccorso del P.O. di Pescara, dove i sanitari della U.O.C. Medicina-Chirurgia Accettazione e
Urgenza, una volta eseguite le opportune indagini clinico-specialistiche e diagnostico-strumentali del caso, avevano formulato la diagnosi di “Contusione spalla e ginocchio sx, contusione escoriata regione temporale a sx” dimettendo l'infortunato con le dovute prescrizioni, con una prognosi iniziale di giorni sei, salvo complicazioni.
In data 06/10/2020 e in data 26/10/2020, il periziando era stato visitato dal dott. , che Persona_3
aveva prolungato la prognosi clinica di giorni 40 (20 + 20) prescrivendo la seguente terapia fisica riabilitativa regolarmente eseguita presso professionista privato: n. 20 sedute di mobilizzazione spalla sinistra e ginocchio sinistro, n. 20 sedute di laser terapia spalla sinistra e ginocchio sinistro, n. 10 sedute di esercizi di rinforzo muscolare arto inferiore sinistro.
In data 16/11/2020, era stata certificata l'intervenuta guarigione clinica con postumi invalidanti stimati, dallo stesso dott. , medico chirurgo, specialista in medicina fisica e riabilitazione, nella Persona_3
misura del 3% con un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 46 (quarantasei) dei quali
26 (ventisei) a totale 100% e 20 (venti) a parziale al 50% (cfr doc. 10).
All'esito della visita del periziando la CTU aveva accertato che, attualmente, l'attore lamenta persistente limitazione funzionale antalgica a carico della spalla sinistra e sensazione di cedimento a carico del ginocchio sinistro.
All'esisto dell'esame ispettivo del volto, aveva accertato l'assenza di esiti cicatriziali o apprezzabili discromie cutanee in regione temporale sinistra.
L'esame obiettivo della spalla sinistra, in destrimane, evidenziava la presenza di un'articolazione normo-atteggiata e allegata dolente ai gradi ultimi della normale mobilizzazione, in assenza di apprezzabile deficit stenico.
L'esame particolareggiato del ginocchio sinistro evidenziava la presenza di un'articolazione asciutta e normo-atteggiata, dolente alla massima flessione e durante l'accasciamento, in soggetto affetto da pagina 5 di 10 gonartrosi complicata da calcificazioni meniscali (registrata in occasione dell'esame radiologico loco- regionale eseguito presso il P.O. di Pescara in data 30/09/2020).
Il restante apparato locomotore, nell'ambito di un quadro di artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale, con deambulazione su terreno piano regolare, risultava in ordine.
Considerato che l'attore era stato coinvolto in un incidente stradale in data 30/09/2020, all'esito del quale aveva riportato la “Contusione spalla sinistra e ginocchio sinistro. Contusione escoriata regione temporale sinistra”, la CTU riteneva le lesioni accertate compatibili con la dinamica dell'evento lesivo, desumibile dagli atti.
Si era infatti trattato di un sinistro stradale occorso tra l'autovettura, alla cui guida si trovava attore ed un muletto, intento ad effettuare una manovra sulla banchina portuale, con urto antero-laterale sinistro.
Il trattamento era consistito in un periodo di riposo funzionale e terapie fisiche riabilitative, che avevano consentito un buon recupero clinico e funzionale, sia livello della spalla sinistra, che del ginocchio omolaterale.
Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo e dell'entità delle lesioni, tenuto conto del trattamento adottato nonché della documentazione sanitaria visionata, era stato stimato dalla CTU in giorni 6 (sei) a parziale al 75%, giorni 20 (venti) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 20 (venti) a parziale al 25%.
Per quanto riguarda la situazione esitale la CTU riteneva che, attualmente, non sono presenti postumi invalidanti causalmente ascrivibili alle lesioni oggetto di valutazione le quali, alla luce delle caratteristiche proprie (escoriazione cutanea superficiale e lesioni contusive di lieve entità a carico della spalla e del ginocchio a sinistra) e tenuto conto della dinamica del sinistro (collisione di autovettura/muletto) occorso in un'area carrabile con obbligo di percorrenza a bassa velocità (banchina sud del fiume) sono andate incontro a guarigione clinica completa.
Concludeva evidenziando che, all'esito delle operazioni peritali, non era emerso un quadro menomativo esitale, clinicamente e/o strumentalmente apprezzabile, in termini di permanente riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) causalmente ascrivibile all'evento traumatico oggetto di causa.
Per quanto riguarda le spese mediche riteneva attinenti al sinistro per cui è causa e quantitativamente congrue le spese sostenute in proprio dall'infortunato e documentate in atti nella misura complessiva di euro 1.312,00 (doc. n. 9 e 12 allegati al ricorso introduttivo) escludendo prevedibili ulteriori futuri esborsi.
a.3 Rispondendo alle controdeduzioni di parte attrice, la CTU confermava che, all'esito delle operazioni peritali non erano emersi elementi valutativi, clinico-specialistici e diagnostico-strumentali,
pagina 6 di 10 tali da ritenere che le lesioni, conseguenti al sinistro, per le caratteristiche anatomo-patologiche proprie, potessero giustificare la persistenza di postumi permanenti invalidanti.
A sostegno di quanto affermato evidenziava che: i) in Pronto Soccorso erano state accertate e diagnosticate esclusivamente lesioni contusive, di lieve entità, per cui in sede di dimissione era stato prescritto solo un periodo di riposo funzionale con prognosi clinica di appena 6 giorni;
ii) nei giorni/mesi successivi il periziando non aveva mai fatto ricorso a cure mediche specialistiche né eseguito esami diagnostico-strumentali per via dei disturbi algo-disfunzionali lamentati;
iii) l'unico medico consultato nel corso della prognosi clinica è il dott. specialista in Medicina Persona_3
Fisica e Riabilitative, il quale, nel corso della prognosi clinica certificata, non aveva mai ritenuto necessario prescrivere approfondimenti specialistici e/o diagnostico-strumentali per via della sintomatologia “soggettiva” lamentata dal periziando ma esclusivamente terapia fisica riabilitativa;
iv) il medico, che aveva certificato la prognosi clinica è lo stesso che aveva valutato la persistenza di postumi permanenti invalidanti stimati in data 16/11/2020, quindi ben oltre 3 anni e mezzo fa;
v) la sintomatologia lamentata attualmente dal periziando, che si ribadisce essere di natura esclusivamente soggettiva e non corroborata da apprezzabili anomalie anatofunzionali degne di nota, risulta compatibile con un quadro artrosico polidistrettuale legato all'età anagrafica del medesimo (84 anni); vi) il “violento impatto”, sostenuto dalla difesa di parte attrice, non trova conforto probatorio documentale, considerato che la collisione era avvenuta tra il muletto, condotto dal sig. CP_3
e la vettura dell'attore che percorreva la banchina “ad una velocità non eccedente i 20km/h”
[...]
(cfr controdeduzioni di parte attrice) per cui non vi sono i presupposti per sostenere una cinetica lesiva ad elevato impatto anatomo-funzionale.
Confermava infine che, sempre sulla base delle argomentazioni sopra indicate, non erano emerse concrete circostanze che consentissero di ritenere sussistente una sofferenza psicofisica, patita dal periziando nel corso della inabilità temporanea, superiore a quella media usualmente prevista in caso di lesioni di analoga entità.
a.4 Ritenute pienamente condivisibili le conclusioni formulate dalla CTU, effettuate all'esito di un'attenta e scrupolosa visita del periziando e sulla base di un'accurata lettura degli atti, con applicazione di metodologie corrette e logicamente ineccepibili, ritenuto inoltre che, sulla base di tali indagini, è possibile ritenere che anche le limitazione delle attività quotidiane, subite dall'attore nel periodo di invalidità temporanea, siano quelle normalmente previste nel caso di lesioni di analoga entità, si può quindi procedere alla quantificazione del risarcimento spettante all'attore, non essendo necessario disporre la convocazione del perito a rendere i chiarimenti, richiesti dalla difesa di parte attrice.
pagina 7 di 10 a.5 Considerata la tipologia del danno riportato dell'attore, l'invalidità temporanea va liquidata sulla base dei criteri indicati dall'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 che, aggiornati sulla base del D.M.
16/07/2024 prevedono, per l'invalidità temporanea assoluta, un'indennità giornaliera di € 55,24.
Tale importo, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dalla
CTU (giorni 6 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%) è complessivamente pari ad € 1077,18.
All'attore vanno inoltre rimborsate le spese mediche, documentate nell'importo di € 1.312,00 (doc. n. 9
e 12 allegati al ricorso introduttivo).
Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore, in conseguenza dell'infortunio subito in data 30.9.2020, è quindi pari alla somma di € 2.389,18.
B. Sul danno riportato dall'autovettura di proprietà dell'attore
In relazione al danno subito dall'autovettura, l'attore ha chiesto, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 3.505,07, di cui € 1.190,46 per le componenti meccaniche da sostituire, € 2.224,01 per le riparazioni e la sostituzione delle componenti della carrozzeria ed € 70,60 per lo pneumatico sostituito, come da fatture allegate (doc. 5), oltre fermo tecnico da quantificare (cfr doc. 5).
L'allegazione delle fotografie della vettura incidentata e di fatture idonee a provare la spesa sostenuta dall'attore per la riparazione del mezzo, considerata la genericità delle contestazioni formulate dai convenuti, consente di ritenere la documentazione allegata idonea a quantificare l'importo della spesa sostenuta dall'attore per le riparazioni.
Considerato che la liquidazione del danno da fermo tecnico richiede la prova della spesa sostenuta dalla parte per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso del veicolo, che non può identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo (cfr Cassazione civile sez. II, 17/12/2024, n.32946), va rigettata la domanda di liquidazione di tale voce di danno, formulata dall'attore senza allegare alcuna valida prova.
C. Sul quantum debeatur
Il danno come sopra liquidato pari ad € 5.894,25 (2.389,18 per le lesioni e € 3.505,07 per le riparazioni del veicolo) deve essere ridotto nella percentuale del 30%, quindi ad € 4.125,97, considerata la percentuale di responsabilità attribuita all'attore.
Alla somma come sopra liquidata devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal
30.9.2020 sino alla data odierna.
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno all'attore, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
pagina 8 di 10 D. Sulla liquidazione delle spese e sulla richiesta di condanna formulata dall'attore e dalla convenuta i sensi dell'art. 96 cpc Controparte_1
d.1 Le spese di lite, relative al giudizio davanti al Giudice di pace, non possono essere liquidate nel presente giudizio in quanto, come emerge dall'esame dell'ordinanza emessa dal Giudice di pace in data
2.7.2021, sono state compensate (cfr sub allegato E al ricorso).
d.2 Le spese, sostenute dall'attore nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo ed aumentate del
30%, considerato il numero delle parti, vanno compensate nella misura del 30%, considerata l'accertata corresponsabilità dell'attore e poste, per la quota residua, a carico dei convenuti, tenuti in solido al pagamento (da ripartirsi in misura paritaria nei rapporti interni).
Spese da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
d.3 Le spese di lite sostenute dai convenuti soccombenti per la quota accertata del 70%, vanno integralmente compensate.
d.4 L'accertamento della concorrente responsabilità dell'attore e dei convenuti, comporta il rigetto della domanda di condanna formulata, ai sensi dell'art. 96 cp,c dall'attore e dalla convenuta
[...]
Controparte_1
d.5 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'attore nella misura del 30% ed a carico dei convenuti, in solido tra loro (in misura paritaria nei rapporti interni).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 3756/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
ACCERTATO che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile in favore dell'attore in conseguenza del sinistro avvenuto il 30.9.2020 già decurtato della quota di responsabilità a lui attribuita
è pari ad €.4.125,97, oltre accessori,
NN
in solido tra loro, a versare all'attore a titolo Controparte_1 Controparte_3 risarcitorio la somma di €.4.125,97 oltre accessori.
NN
e e Controparte_1 Controparte_4 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dall'attore nel presente Controparte_5 giudizio che, considerato l'amento dovuto per il numero delle parti e la compensazione nella misura del
30% liquida nel residuo importo di € 198,5 (283,65 ridotto del 30%) per esborsi ed € 2.552,00 per pagina 9 di 10 onorari (importo aumentato del 30% per il numero delle parti e ridotto del 30% per la parziale compensazione) maggiorato di spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'attore nella misura del 30% ed a carico dei convenuti in solido per la quota residua, da ripartire in misura paritaria tra i convenuti.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3756/2021 promossa da:
difeso dall'Avv. ANTONELLA POSA e dall'Avv. VALENTINA Parte_1
MARCOVECCHIO, elettivamente domiciliato in Via Isonzo n. 8, MONTESILVANO, presso lo studio dell'Avv. ANTONELLA POSA ATTORE contro difesa dall'Avv. ALESSANDRO PAGLIACCIO e dall'Avv. Controparte_1
BARBARA LAINÒ, elettivamente domiciliata in Corso G. Manthonè n. 62 PESCARA, presso lo studio dell'Avv. BARBARA LAINÒ GIANNI difeso dall'Avv. GIANCARLO ROCCHETTI, elettivamente domiciliato in CP_2
Via Colonnetta 216 CHIETI, presso lo studio del difensore
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attore, opponendosi alla richiesta di condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio instaurato dinanzi al GdP di Pescara dichiaratosi incompetente, trattandosi di domanda nuova e tardiva, ha contestato gli esiti della relazione peritale, nella parte in cui era stata esclusa l'esistenza di postumi permanenti invalidanti, riscontrati dal CT di parte dott. nella misura del 3%. Per_1
Ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido o separatamente tra loro, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 8.747,44, di cui € 3.05,07 per i danni al veicolo, oltre fermo tecnico pari ad €
250,00 ed € 4.992,37 per le lesioni subite, comprensive di spese mediche, pari ad € 1.392,00, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.
Vinte le spese, nelle quali ricomprendere il rimborso degli oneri legali stragiudiziali, pari ad € 1.975,60,
pagina 1 di 10 e le spese della CTU tecnica e del consulente di parte.
In via istruttoria ha chiesto disporsi CTU tecnica per confermare l'entità dei danni riportati dalla vettura di sua proprietà, ovvero ritenere la congruità della spesa indicata nelle fatture versate in atti, considerato anche il danno da fermo tecnico, per il mancato utilizzo del mezzo.
Ha chiesto che la CTU sia chiamata a chiarimenti, in quanto, pur avendo accertato un periodo di inabilità temporanea a carico dell'attore, ha omesso di rispondere al quesito formulato dal Giudice sulla eventuale preclusione e/o limitazione delle attività quotidiane e del grado di sofferenza psichica dal medesimo patito durante tale periodo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari, con condanna dei convenuti anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
La a chiesto che il Tribunale rigetti la domanda formulata dall'attore. Controparte_1
In subordine, riduca l'ammontare del danno risarcibile, sia materiale che biologico, per le ragioni tutte indicate in motivazione.
Con vittoria di competenze e spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, antistatario, con condanna dell'attore per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
considerato che
è pendente, dinanzi alla Corte D'Appello De L'Aquila, Controparte_3 giudizio di impugnazione avverso la sentenza parziale n. 122/2024 emessa da questo Giudice sull'an debeatur, ha chiesto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione dell'appello.
Nel merito, riportandosi alle richieste formulate nella comparsa di costituzione, ha chiesto il rigetto della domanda dell'attore, con vittoria di spese e competenze di lite.
Considerato che la domanda dell'attore era stata inizialmente proposta dinanzi al Giudice di Pace di
Pescara (dott.ssa Della Fazia) che, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle parti convenute, con ordinanza n°226/2021 si era dichiarata incompetente per valore, rimettendo al Tribunale per la statuizione delle spese di lite, ha chiesto che l'attore sia condannato al pagamento anche delle spese e competenze di tale giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in data 18.3.2021, aveva convenuto davanti al Parte_1
Giudice di Pace di Pescara la e esponendo che Controparte_1 Controparte_3
in data 30.09.2020, alle ore 15.00 circa, mentre percorreva a bordo del proprio veicolo Citroen C4 tg.
EA547KR il Lungofiume di Pescara Banchina Sud, con direzione mare-monti, giunto all'altezza del
Ponte dell'Asse Attrezzato, era stato colpito da un muletto, modello OM DT 35 con matricola 1134643, condotto dal sig. di proprietà della ditta Controparte_3 Controparte_1
pagina 2 di 10 Ritenendo il sinistro imputabile alla condotta di guida del sig. rimasta senza Controparte_3
esito la procedura di negoziazione assistita, aveva chiesto al Giudice di Pace di accertare e dichiarare la responsabilità della e del sig. in merito al Controparte_1 Controparte_3
sinistro come sopra descritto.
2. Con distinte due distinte comparse si erano costituiti la Controparte_3 CP_1
contestando la fondatezza della domanda ed eccependo, in via preliminare,
[...]
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace.
3. Con ordinanza n. 226/21 depositata il 2.7.2021, il Giudice di Pace di Pescara, accertata la propria incompetenza per valore, aveva rimesso le parti davanti il Tribunale di Pescara, assegnando termine per la riassunzione e compensando le spese.
4. Con atto di citazione in riassunzione depositato il 21.09.2021, ha citato Parte_1
e la avanti al Tribunale di Pescara, reiterando Controparte_3 Controparte_1
le domande precedentemente formulate davanti al Giudice di Pace.
5. Con comparsa di costituzione depositata il 18.11.2021, si è costituito Controparte_3 assumendo che la responsabilità del sinistro andava attribuita all'attore. Ha inoltre contestato l'ammontare che risarcimento richiesto, ritenendolo non commisurato al danno effettivamente subito dall'attore.
6. Con comparsa depositata il 30/12/2021, si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda attorea e, in via subordinata, l'ammontare del preteso danno.
7. Concessi alle parti i termini indicati nell'art. 183 comma 6 c.p.c., è stata assunta la prova per interrogatorio e testi richiesta dalle parti e all'esito, ritenuto opportuno, prima di disporre CTU medico legale e CTU tecnica, sull'entità dei danni riportati dal veicolo dell'attore, decidere con sentenza sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2023, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati nell'art. 190 cpc.
8. Con sentenza non definitiva n. 122/2024 depositata il 23.1.2024, la responsabilità del sinistro, avvenuto in data 30.09.2020, è stata attribuita all'attore nella misura del 30% Parte_1
e, per la quota residua del 70% al convenuto conducente del mezzo d'opera di Controparte_3
proprietà della Controparte_1
La causa è stata rimessa in istruttoria, con proposta conciliativa formulata alle parti ai sensi dell'art. 185 bis cpc.
pagina 3 di 10 9. La proposta non era stata accettata dalle parti e si era quindi proceduto, con l'ausilio di un perito medico legale, nominato nella persona della dott.ssa all'accertamento dell'entità Persona_2 delle lesioni subite dall'attore a seguito del sinistro.
10. Preso atto del deposito della relazione, effettuato dal perito in data 18.11.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.3.2025, nella quale è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti i termini indicati nell'art, 190 cpc.
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A. Sul danno non patrimoniale
a.1 Premesso che le modalità del sinistro, accertate con sentenza parziale n. 122/2024 depositata il
23.1.2024 potranno essere esaminate solo nel successivo giudizio di gravame, richiamata l'ordinanza emessa in data 17.4.2024 che ha ritenuto l'insussistenza dei requisiti, indicati nell'art. 279 cpc, per disporre la sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione dell'appello sulla sentenza non definitiva pronunciata in data 21.1.2024, si può quindi procedere all'esame della CTU, redatta dalla dott.ssa , alla quale sono stati posti i seguenti quesiti: Persona_2
“1) accerti la sussistenza e l'entità delle lesioni biologiche, temporanee e permanenti, denunciate dall'attore come conseguenza dell'evento di cui è causa;
2) accerti se sussista (in termini di certezza ovvero di probabilità scientifica) il nesso causale tra dette lesioni, se accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso,
3) quantifichi sul piano medico legale – con esplicitazione del metodo utilizzato, che dovrà essere conforme ai noti criteri medico legali – le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate, precisando se tali invalidità possano configurarsi come aggravamento di pregressa patologia, indicando in quest'ultimo caso l'entità dell'aggravamento rispetto alla precedente lesione, nonché l'eventuale incidenza di tali lesioni sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice;
4) precisi quali attività della vita quotidiana siano state limitate o precluse nel corso della inabilità temporanea, relativa e/o assoluta, indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica;
segnali
e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, nel caso in cui comportino tale valutazione in maniera apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità;
5) accerti se l'attore è stato in grado di percepire gli effetti dei postumi permanenti sul “fare quotidiano” e in caso di risposta positiva quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita siano stati preclusi o limitati;
pagina 4 di 10 6) indichi se le lesioni biologiche permanenti accertate siano o meno eventualmente suscettibili di peggioramento nel tempo (secondi criteri di criteri di certezza ovvero di probabilità scientifica), quantificando – nel caso di risposta positiva al predetto quesito – la percentuale del certo ovvero del probabile peggioramento prognosticato”
7) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie.”
a.2 All'esito dell'esame della documentazione in atti, con relazione depositata il 18.11.2024, la CTU dava atto che l'attore, a seguito del sinistro avvenuto il 30.9.2020, aveva fatto ricorso alle cure del
Pronto Soccorso del P.O. di Pescara, dove i sanitari della U.O.C. Medicina-Chirurgia Accettazione e
Urgenza, una volta eseguite le opportune indagini clinico-specialistiche e diagnostico-strumentali del caso, avevano formulato la diagnosi di “Contusione spalla e ginocchio sx, contusione escoriata regione temporale a sx” dimettendo l'infortunato con le dovute prescrizioni, con una prognosi iniziale di giorni sei, salvo complicazioni.
In data 06/10/2020 e in data 26/10/2020, il periziando era stato visitato dal dott. , che Persona_3
aveva prolungato la prognosi clinica di giorni 40 (20 + 20) prescrivendo la seguente terapia fisica riabilitativa regolarmente eseguita presso professionista privato: n. 20 sedute di mobilizzazione spalla sinistra e ginocchio sinistro, n. 20 sedute di laser terapia spalla sinistra e ginocchio sinistro, n. 10 sedute di esercizi di rinforzo muscolare arto inferiore sinistro.
In data 16/11/2020, era stata certificata l'intervenuta guarigione clinica con postumi invalidanti stimati, dallo stesso dott. , medico chirurgo, specialista in medicina fisica e riabilitazione, nella Persona_3
misura del 3% con un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 46 (quarantasei) dei quali
26 (ventisei) a totale 100% e 20 (venti) a parziale al 50% (cfr doc. 10).
All'esito della visita del periziando la CTU aveva accertato che, attualmente, l'attore lamenta persistente limitazione funzionale antalgica a carico della spalla sinistra e sensazione di cedimento a carico del ginocchio sinistro.
All'esisto dell'esame ispettivo del volto, aveva accertato l'assenza di esiti cicatriziali o apprezzabili discromie cutanee in regione temporale sinistra.
L'esame obiettivo della spalla sinistra, in destrimane, evidenziava la presenza di un'articolazione normo-atteggiata e allegata dolente ai gradi ultimi della normale mobilizzazione, in assenza di apprezzabile deficit stenico.
L'esame particolareggiato del ginocchio sinistro evidenziava la presenza di un'articolazione asciutta e normo-atteggiata, dolente alla massima flessione e durante l'accasciamento, in soggetto affetto da pagina 5 di 10 gonartrosi complicata da calcificazioni meniscali (registrata in occasione dell'esame radiologico loco- regionale eseguito presso il P.O. di Pescara in data 30/09/2020).
Il restante apparato locomotore, nell'ambito di un quadro di artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale, con deambulazione su terreno piano regolare, risultava in ordine.
Considerato che l'attore era stato coinvolto in un incidente stradale in data 30/09/2020, all'esito del quale aveva riportato la “Contusione spalla sinistra e ginocchio sinistro. Contusione escoriata regione temporale sinistra”, la CTU riteneva le lesioni accertate compatibili con la dinamica dell'evento lesivo, desumibile dagli atti.
Si era infatti trattato di un sinistro stradale occorso tra l'autovettura, alla cui guida si trovava attore ed un muletto, intento ad effettuare una manovra sulla banchina portuale, con urto antero-laterale sinistro.
Il trattamento era consistito in un periodo di riposo funzionale e terapie fisiche riabilitative, che avevano consentito un buon recupero clinico e funzionale, sia livello della spalla sinistra, che del ginocchio omolaterale.
Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo e dell'entità delle lesioni, tenuto conto del trattamento adottato nonché della documentazione sanitaria visionata, era stato stimato dalla CTU in giorni 6 (sei) a parziale al 75%, giorni 20 (venti) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 20 (venti) a parziale al 25%.
Per quanto riguarda la situazione esitale la CTU riteneva che, attualmente, non sono presenti postumi invalidanti causalmente ascrivibili alle lesioni oggetto di valutazione le quali, alla luce delle caratteristiche proprie (escoriazione cutanea superficiale e lesioni contusive di lieve entità a carico della spalla e del ginocchio a sinistra) e tenuto conto della dinamica del sinistro (collisione di autovettura/muletto) occorso in un'area carrabile con obbligo di percorrenza a bassa velocità (banchina sud del fiume) sono andate incontro a guarigione clinica completa.
Concludeva evidenziando che, all'esito delle operazioni peritali, non era emerso un quadro menomativo esitale, clinicamente e/o strumentalmente apprezzabile, in termini di permanente riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) causalmente ascrivibile all'evento traumatico oggetto di causa.
Per quanto riguarda le spese mediche riteneva attinenti al sinistro per cui è causa e quantitativamente congrue le spese sostenute in proprio dall'infortunato e documentate in atti nella misura complessiva di euro 1.312,00 (doc. n. 9 e 12 allegati al ricorso introduttivo) escludendo prevedibili ulteriori futuri esborsi.
a.3 Rispondendo alle controdeduzioni di parte attrice, la CTU confermava che, all'esito delle operazioni peritali non erano emersi elementi valutativi, clinico-specialistici e diagnostico-strumentali,
pagina 6 di 10 tali da ritenere che le lesioni, conseguenti al sinistro, per le caratteristiche anatomo-patologiche proprie, potessero giustificare la persistenza di postumi permanenti invalidanti.
A sostegno di quanto affermato evidenziava che: i) in Pronto Soccorso erano state accertate e diagnosticate esclusivamente lesioni contusive, di lieve entità, per cui in sede di dimissione era stato prescritto solo un periodo di riposo funzionale con prognosi clinica di appena 6 giorni;
ii) nei giorni/mesi successivi il periziando non aveva mai fatto ricorso a cure mediche specialistiche né eseguito esami diagnostico-strumentali per via dei disturbi algo-disfunzionali lamentati;
iii) l'unico medico consultato nel corso della prognosi clinica è il dott. specialista in Medicina Persona_3
Fisica e Riabilitative, il quale, nel corso della prognosi clinica certificata, non aveva mai ritenuto necessario prescrivere approfondimenti specialistici e/o diagnostico-strumentali per via della sintomatologia “soggettiva” lamentata dal periziando ma esclusivamente terapia fisica riabilitativa;
iv) il medico, che aveva certificato la prognosi clinica è lo stesso che aveva valutato la persistenza di postumi permanenti invalidanti stimati in data 16/11/2020, quindi ben oltre 3 anni e mezzo fa;
v) la sintomatologia lamentata attualmente dal periziando, che si ribadisce essere di natura esclusivamente soggettiva e non corroborata da apprezzabili anomalie anatofunzionali degne di nota, risulta compatibile con un quadro artrosico polidistrettuale legato all'età anagrafica del medesimo (84 anni); vi) il “violento impatto”, sostenuto dalla difesa di parte attrice, non trova conforto probatorio documentale, considerato che la collisione era avvenuta tra il muletto, condotto dal sig. CP_3
e la vettura dell'attore che percorreva la banchina “ad una velocità non eccedente i 20km/h”
[...]
(cfr controdeduzioni di parte attrice) per cui non vi sono i presupposti per sostenere una cinetica lesiva ad elevato impatto anatomo-funzionale.
Confermava infine che, sempre sulla base delle argomentazioni sopra indicate, non erano emerse concrete circostanze che consentissero di ritenere sussistente una sofferenza psicofisica, patita dal periziando nel corso della inabilità temporanea, superiore a quella media usualmente prevista in caso di lesioni di analoga entità.
a.4 Ritenute pienamente condivisibili le conclusioni formulate dalla CTU, effettuate all'esito di un'attenta e scrupolosa visita del periziando e sulla base di un'accurata lettura degli atti, con applicazione di metodologie corrette e logicamente ineccepibili, ritenuto inoltre che, sulla base di tali indagini, è possibile ritenere che anche le limitazione delle attività quotidiane, subite dall'attore nel periodo di invalidità temporanea, siano quelle normalmente previste nel caso di lesioni di analoga entità, si può quindi procedere alla quantificazione del risarcimento spettante all'attore, non essendo necessario disporre la convocazione del perito a rendere i chiarimenti, richiesti dalla difesa di parte attrice.
pagina 7 di 10 a.5 Considerata la tipologia del danno riportato dell'attore, l'invalidità temporanea va liquidata sulla base dei criteri indicati dall'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 che, aggiornati sulla base del D.M.
16/07/2024 prevedono, per l'invalidità temporanea assoluta, un'indennità giornaliera di € 55,24.
Tale importo, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dalla
CTU (giorni 6 al 75%, giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%) è complessivamente pari ad € 1077,18.
All'attore vanno inoltre rimborsate le spese mediche, documentate nell'importo di € 1.312,00 (doc. n. 9
e 12 allegati al ricorso introduttivo).
Il danno non patrimoniale, complessivamente riportato dall'attore, in conseguenza dell'infortunio subito in data 30.9.2020, è quindi pari alla somma di € 2.389,18.
B. Sul danno riportato dall'autovettura di proprietà dell'attore
In relazione al danno subito dall'autovettura, l'attore ha chiesto, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 3.505,07, di cui € 1.190,46 per le componenti meccaniche da sostituire, € 2.224,01 per le riparazioni e la sostituzione delle componenti della carrozzeria ed € 70,60 per lo pneumatico sostituito, come da fatture allegate (doc. 5), oltre fermo tecnico da quantificare (cfr doc. 5).
L'allegazione delle fotografie della vettura incidentata e di fatture idonee a provare la spesa sostenuta dall'attore per la riparazione del mezzo, considerata la genericità delle contestazioni formulate dai convenuti, consente di ritenere la documentazione allegata idonea a quantificare l'importo della spesa sostenuta dall'attore per le riparazioni.
Considerato che la liquidazione del danno da fermo tecnico richiede la prova della spesa sostenuta dalla parte per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso del veicolo, che non può identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo (cfr Cassazione civile sez. II, 17/12/2024, n.32946), va rigettata la domanda di liquidazione di tale voce di danno, formulata dall'attore senza allegare alcuna valida prova.
C. Sul quantum debeatur
Il danno come sopra liquidato pari ad € 5.894,25 (2.389,18 per le lesioni e € 3.505,07 per le riparazioni del veicolo) deve essere ridotto nella percentuale del 30%, quindi ad € 4.125,97, considerata la percentuale di responsabilità attribuita all'attore.
Alla somma come sopra liquidata devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal
30.9.2020 sino alla data odierna.
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno all'attore, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
pagina 8 di 10 D. Sulla liquidazione delle spese e sulla richiesta di condanna formulata dall'attore e dalla convenuta i sensi dell'art. 96 cpc Controparte_1
d.1 Le spese di lite, relative al giudizio davanti al Giudice di pace, non possono essere liquidate nel presente giudizio in quanto, come emerge dall'esame dell'ordinanza emessa dal Giudice di pace in data
2.7.2021, sono state compensate (cfr sub allegato E al ricorso).
d.2 Le spese, sostenute dall'attore nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo ed aumentate del
30%, considerato il numero delle parti, vanno compensate nella misura del 30%, considerata l'accertata corresponsabilità dell'attore e poste, per la quota residua, a carico dei convenuti, tenuti in solido al pagamento (da ripartirsi in misura paritaria nei rapporti interni).
Spese da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
d.3 Le spese di lite sostenute dai convenuti soccombenti per la quota accertata del 70%, vanno integralmente compensate.
d.4 L'accertamento della concorrente responsabilità dell'attore e dei convenuti, comporta il rigetto della domanda di condanna formulata, ai sensi dell'art. 96 cp,c dall'attore e dalla convenuta
[...]
Controparte_1
d.5 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'attore nella misura del 30% ed a carico dei convenuti, in solido tra loro (in misura paritaria nei rapporti interni).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 3756/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
ACCERTATO che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile in favore dell'attore in conseguenza del sinistro avvenuto il 30.9.2020 già decurtato della quota di responsabilità a lui attribuita
è pari ad €.4.125,97, oltre accessori,
NN
in solido tra loro, a versare all'attore a titolo Controparte_1 Controparte_3 risarcitorio la somma di €.4.125,97 oltre accessori.
NN
e e Controparte_1 Controparte_4 [...]
in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dall'attore nel presente Controparte_5 giudizio che, considerato l'amento dovuto per il numero delle parti e la compensazione nella misura del
30% liquida nel residuo importo di € 198,5 (283,65 ridotto del 30%) per esborsi ed € 2.552,00 per pagina 9 di 10 onorari (importo aumentato del 30% per il numero delle parti e ridotto del 30% per la parziale compensazione) maggiorato di spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'attore nella misura del 30% ed a carico dei convenuti in solido per la quota residua, da ripartire in misura paritaria tra i convenuti.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
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