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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6644/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6644/2015 promossa da:
Parte_1
(quale incorporante ) ], in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. PROIETTI MARCO [ ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Agropoli al Corso Garibaldi n. 38
APPELLANTE contro
[ ], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
IR RA [ ] ed elettivamente domiciliato in C.F._3
Capaccio alla via C. Alberto Dalla Chiesa snc
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la roponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 198/2013 reso dal Giudice di pace di Capaccio nell'ambito del giudizio
R.G. 199/2013 nei confronti della società Lottomatica S.p.A., con il quale si ingiungeva a pagina 1 di 6 quest'ultimo il pagamento in favore del sig. della somma di € 968,00, in Controparte_2
forza dell'esecuzione di opere commissionategli dalla stessa Lottomatica e come da fattura n.
11 del 16/09/2013.
In sede di opposizione la eccepiva l'irricevibilità della domanda di pagamento CP_1 effettuata nei confronti di un soggetto non più esistente, in quanto nel 2007 la Lottomatica
S.p.A. assumeva la denominazione “ e successivamente si fondeva Controparte_3 per incorporazione nella .; eccepiva inoltre la carenza di prova in merito all'esistenza CP_1 dell'incarico affidato dalla Lottomatica al , essendo stata prodotta unicamente una CP_2
fattura non accompagnata dalla prova dell'esecuzione delle opere rappresentate.
Insisteva dunque per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il sig. , eccependo l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione e ribadendo di aver ricevuto regolare incarico professionale dalla Lottomatica
S.p.A., richiamando altresì la normativa in materia di rappresentanza apparente della società.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 21/2014 il Giudice di Pace riteneva preliminarmente provata la legittimazione passiva dell'opponente in ragione della sua costituzione in giudizio e in applicazione delle norme in tema di successione universale nei diritti della società fusa per incorporazione, e conseguentemente rigettava l'opposizione essendo stata raggiunta la prova del credito.
Con atto di citazione in appello la (in qualità di Parte_1
incorporante della impugnava la suddetta sentenza deducendo, in primo luogo, CP_1
l'omessa pronuncia da parte del primo giudicante sulla questione sollevata in sede di opposizione relativa alla carenza di legittimazione passiva dell'allora , e per il resto CP_1 reiterava le argomentazioni già svolte in sede di opposizione a confutazione della pretesa creditoria del . Instava dunque per la riforma della sentenza di primo grado e CP_2
l'accoglimento dell'opposizione svolta in primo grado.
Si costituiva in giudizio parte appellata la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso una sentenza del Giudice di pace resa secondo equità ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., e pertanto appellabile solo per i profili indicati al successivo art. 339 c.p.c.; nel merito reiterava le argomentazioni difensive svolte nel giudizio di opposizione.
pagina 2 di 6 Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 24/03/2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente occorre valutare l'eccezione, sollevata da parte appellata nei propri scritti introduttivi, di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 113 co. 2 e 339 c.p.c. in materia di appello avverso le sentenze del Giudice di pace.
Come noto l'art. 113 c.p.c., nella sua formulazione successiva alla riforma intervenuta con l'entrata in vigore della legge n. 63/2003, sancisce al comma 2 che "Il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile". Tale previsione normativa deve poi essere letta in coordinato con il successivo art. 339 c.p.c., che in materia di appellabilità delle sentenze emanate dal Giudice di
Pace stabilisce al comma 3 che "Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia".
La prima delle disposizioni normative citate individua l'area di applicazione della c.d. giurisdizione equitativa "necessaria", così definita in quanto, laddove ricorra il presupposto del valore della controversia non superiore alla soglia legale, la decisione del Giudice di pace sarà considerata come effettuata secondo equità a prescindere dalla volontà effettiva delle parti di rimettersi a tale criterio di giudizio, e anche nell'ipotesi in cui vi sia un accordo tra le stesse nel senso della decisione secondo regole di stretto diritto.
Ai fini della determinazione del valore della controversia - sulla base del quale parametrare l'applicabilità o meno della regola di giudizio dell'equità necessaria - l'orientamento affermatosi in via prevalente in seno alla Suprema corte afferma che esso non vada identificato con la sola sorte capitale, dovendosi piuttosto aggiungere a quest'ultima anche le ulteriori somme dovute a titolo di interessi già scaduti a far data dalla presentazione della domanda, senza invece includere quelli maturati a partire dalla domanda medesima (in questo senso cfr. ex multis
Cass. civ. n. 2966/2013). Allo stesso modo, nella specifica ipotesi del giudizio di opposizione a pagina 3 di 6 decreto ingiuntivo, il divieto di computazione delle spese sostenute successivamente alla proposizione della domanda comporta l'impossibilità di tener conto delle spese processuali liquidate dal Giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, le quali pertanto non rileveranno ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass. civ. n.
10188/2021).
Trasponendo i principi suddetti al caso in esame, al fine di determinare il valore del giudizio di opposizione tenutosi dinanzi al Giudice di pace di Capaccio si osserva che, essendo stato emesso essendo stato emesso decreto ingiuntivo per la sorte capitale di € 968,00 ed ammontando gli interessi moratori, dovuti dalla data di scadenza della fattura azionata sino alla proposizione del ricorso, a soli € 21,19, lo stesso si assesta al di sotto della soglia di € 1.100,00 indicata al comma 2 dell'art. 113, ragion per cui nel caso in esame viene senz'altro in rilievo una sentenza pronunciata secondo il canone dell'equità necessaria.
Ne consegue pertanto che l'appello avverso tale pronuncia segue le regole che l'art. 339 comma 3 c.p.c. stabilisce in merito alla limitazione dei motivi deducibili in sede di gravame: questi, infatti, non potranno estendersi a qualunque aspetto coperto dalla decisione del Giudice, ma piuttosto dovranno necessariamente riferirsi a quelle statuizioni riconducibili ai profili specificamente indicati dalla norma in oggetto, individuati nella “violazione delle norme sul procedimento”, nella “violazione di norme costituzionali o comunitarie” ovvero “dei principi regolatori della materia”.
Ad ulteriore specificazione dei profili di censura sopra elencati occorre precisare quanto segue.
Con riferimento al gravame della violazione delle norme sul procedimento, il prevalente orientamento di legittimità è nel senso di ritenere che la nozione di norma “sul procedimento” ricomprende in sé unicamente le regole di diritto processuale che riguardano la conduzione del procedimento, mentre invece ne restano escluse le norme di carattere sostanziale applicate dal
Giudice al fine di decidere sui singoli aspetti del merito della lite, come ad esempio le regole sulla valutazione delle prove ovvero sull'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti
(cfr. Cass. civ. n. 9976/2016).
Quanto, invece, alla violazione dei principi regolatori della materia, anch'essi richiamati dall'art. 339 co. 3 in tema di limitazione dei motivi di gravame, precisa la giurisprudenza che essi “non corrispondono a singole norme regolatrici della materia ne' alle regole, accessorie e pagina 4 di 6 contingenti, che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta e da cassare”, i quali per loro stessa natura “qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso, per cui la loro violazione comporta nullità della sentenza” (in questo senso Cass. civ. n.
9759/2011, che richiama in materia Cass. civ. n. 11638/2010 e Cass. civ. S.U. n. 564/2009).
Ad ogni modo, principio comune a ciascuno dei motivi di appello limitato è quello relativo alla necessità che, in sede di gravame, la parte che appelli la sentenza pronunciata secondo equità specifichi in ricorso, in maniera chiara e circostanziata, quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudicante si ponga in contrasto con essa, ricadendo sulla parte medesima l'onere di individuare la specifica regola che si assume violata a pena di inammissibilità dell'intero appello (in questo senso Cass. civ. n. 8466/2010).
Venendo quindi di nuovo al caso di specie, la difesa della Parte_1 effettivamente deduce, come principale motivo di contestazione avverso la sentenza impugnata, la circostanza che in essa il giudice non si sia pronunciato in merito all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della stessa , la quale, Parte_1
secondo la ricostruzione di quest'ultima, rappresenterebbe un soggetto del tutto diverso ed estraneo rispetto alla Lottomatica S.p.A. indicata dall'appellato quale società committente dei lavori;
allo stesso tempo, tuttavia, la stessa appellante nel proprio atto introduttivo riconosce che una pronuncia sull'argomento di fatto vi sarebbe stata, dal momento che il Giudice di pace avrebbe confermato la titolarità della legittimazione passiva in capo alla società ingiunta in ragione dell'intervenuta incorporazione in Lottomatica S.p.A. (poi Controparte_4 denominata , ragion per cui egli specificava in sentenza che Controparte_3
l'avvenuta costituzione nel giudizio di opposizione della nuova compagine venuta in esistenza successivamente alla fusione avrebbe sanato i vizi della domanda, in applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di successione a titolo universale nei diritti della società fusa per incorporazione.
Appare perciò evidente che, sebbene nei propri scritti parte appellante qualifichi il vizio in cui sarebbe incorso il giudicante alla stregua di un vizio di omessa pronuncia, di fatto il relativo motivo di gravame si risolverebbe nella richiesta di una diversa valutazione del materiale documentale prodotto in sede di opposizione ai fini della prova della propria estraneità al pagina 5 di 6 giudizio, a fronte di una pronuncia in senso contrario già presente nel provvedimento gravato e corredata da motivazione in diritto, sicché esso, al pari di quanto dedotto in merito all'inesistenza di qualsivoglia incarico professionale conferito al , si sostanzierebbe CP_2
in una censura afferente al merito della controversia, in quanto tale non valutabile nella presente sede in ragione delle preclusioni imposte dalla natura limitata dell'appello avverso le sentenze del Giudice di pace decise secondo equità.
Dall'accoglimento dell'eccezione in esame discende quindi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla , e la conseguente conferma della sentenza in Parte_1
questa sede impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna parte appellante a rifondere direttamente all'avv. Miranda, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 750,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6644/2015 promossa da:
Parte_1
(quale incorporante ) ], in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. PROIETTI MARCO [ ed elettivamente C.F._1
domiciliata in Agropoli al Corso Garibaldi n. 38
APPELLANTE contro
[ ], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
IR RA [ ] ed elettivamente domiciliato in C.F._3
Capaccio alla via C. Alberto Dalla Chiesa snc
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la roponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 198/2013 reso dal Giudice di pace di Capaccio nell'ambito del giudizio
R.G. 199/2013 nei confronti della società Lottomatica S.p.A., con il quale si ingiungeva a pagina 1 di 6 quest'ultimo il pagamento in favore del sig. della somma di € 968,00, in Controparte_2
forza dell'esecuzione di opere commissionategli dalla stessa Lottomatica e come da fattura n.
11 del 16/09/2013.
In sede di opposizione la eccepiva l'irricevibilità della domanda di pagamento CP_1 effettuata nei confronti di un soggetto non più esistente, in quanto nel 2007 la Lottomatica
S.p.A. assumeva la denominazione “ e successivamente si fondeva Controparte_3 per incorporazione nella .; eccepiva inoltre la carenza di prova in merito all'esistenza CP_1 dell'incarico affidato dalla Lottomatica al , essendo stata prodotta unicamente una CP_2
fattura non accompagnata dalla prova dell'esecuzione delle opere rappresentate.
Insisteva dunque per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il sig. , eccependo l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione e ribadendo di aver ricevuto regolare incarico professionale dalla Lottomatica
S.p.A., richiamando altresì la normativa in materia di rappresentanza apparente della società.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 21/2014 il Giudice di Pace riteneva preliminarmente provata la legittimazione passiva dell'opponente in ragione della sua costituzione in giudizio e in applicazione delle norme in tema di successione universale nei diritti della società fusa per incorporazione, e conseguentemente rigettava l'opposizione essendo stata raggiunta la prova del credito.
Con atto di citazione in appello la (in qualità di Parte_1
incorporante della impugnava la suddetta sentenza deducendo, in primo luogo, CP_1
l'omessa pronuncia da parte del primo giudicante sulla questione sollevata in sede di opposizione relativa alla carenza di legittimazione passiva dell'allora , e per il resto CP_1 reiterava le argomentazioni già svolte in sede di opposizione a confutazione della pretesa creditoria del . Instava dunque per la riforma della sentenza di primo grado e CP_2
l'accoglimento dell'opposizione svolta in primo grado.
Si costituiva in giudizio parte appellata la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto avverso una sentenza del Giudice di pace resa secondo equità ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., e pertanto appellabile solo per i profili indicati al successivo art. 339 c.p.c.; nel merito reiterava le argomentazioni difensive svolte nel giudizio di opposizione.
pagina 2 di 6 Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 24/03/2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente occorre valutare l'eccezione, sollevata da parte appellata nei propri scritti introduttivi, di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 113 co. 2 e 339 c.p.c. in materia di appello avverso le sentenze del Giudice di pace.
Come noto l'art. 113 c.p.c., nella sua formulazione successiva alla riforma intervenuta con l'entrata in vigore della legge n. 63/2003, sancisce al comma 2 che "Il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile". Tale previsione normativa deve poi essere letta in coordinato con il successivo art. 339 c.p.c., che in materia di appellabilità delle sentenze emanate dal Giudice di
Pace stabilisce al comma 3 che "Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia".
La prima delle disposizioni normative citate individua l'area di applicazione della c.d. giurisdizione equitativa "necessaria", così definita in quanto, laddove ricorra il presupposto del valore della controversia non superiore alla soglia legale, la decisione del Giudice di pace sarà considerata come effettuata secondo equità a prescindere dalla volontà effettiva delle parti di rimettersi a tale criterio di giudizio, e anche nell'ipotesi in cui vi sia un accordo tra le stesse nel senso della decisione secondo regole di stretto diritto.
Ai fini della determinazione del valore della controversia - sulla base del quale parametrare l'applicabilità o meno della regola di giudizio dell'equità necessaria - l'orientamento affermatosi in via prevalente in seno alla Suprema corte afferma che esso non vada identificato con la sola sorte capitale, dovendosi piuttosto aggiungere a quest'ultima anche le ulteriori somme dovute a titolo di interessi già scaduti a far data dalla presentazione della domanda, senza invece includere quelli maturati a partire dalla domanda medesima (in questo senso cfr. ex multis
Cass. civ. n. 2966/2013). Allo stesso modo, nella specifica ipotesi del giudizio di opposizione a pagina 3 di 6 decreto ingiuntivo, il divieto di computazione delle spese sostenute successivamente alla proposizione della domanda comporta l'impossibilità di tener conto delle spese processuali liquidate dal Giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, le quali pertanto non rileveranno ai fini della determinazione del valore della causa (cfr. Cass. civ. n.
10188/2021).
Trasponendo i principi suddetti al caso in esame, al fine di determinare il valore del giudizio di opposizione tenutosi dinanzi al Giudice di pace di Capaccio si osserva che, essendo stato emesso essendo stato emesso decreto ingiuntivo per la sorte capitale di € 968,00 ed ammontando gli interessi moratori, dovuti dalla data di scadenza della fattura azionata sino alla proposizione del ricorso, a soli € 21,19, lo stesso si assesta al di sotto della soglia di € 1.100,00 indicata al comma 2 dell'art. 113, ragion per cui nel caso in esame viene senz'altro in rilievo una sentenza pronunciata secondo il canone dell'equità necessaria.
Ne consegue pertanto che l'appello avverso tale pronuncia segue le regole che l'art. 339 comma 3 c.p.c. stabilisce in merito alla limitazione dei motivi deducibili in sede di gravame: questi, infatti, non potranno estendersi a qualunque aspetto coperto dalla decisione del Giudice, ma piuttosto dovranno necessariamente riferirsi a quelle statuizioni riconducibili ai profili specificamente indicati dalla norma in oggetto, individuati nella “violazione delle norme sul procedimento”, nella “violazione di norme costituzionali o comunitarie” ovvero “dei principi regolatori della materia”.
Ad ulteriore specificazione dei profili di censura sopra elencati occorre precisare quanto segue.
Con riferimento al gravame della violazione delle norme sul procedimento, il prevalente orientamento di legittimità è nel senso di ritenere che la nozione di norma “sul procedimento” ricomprende in sé unicamente le regole di diritto processuale che riguardano la conduzione del procedimento, mentre invece ne restano escluse le norme di carattere sostanziale applicate dal
Giudice al fine di decidere sui singoli aspetti del merito della lite, come ad esempio le regole sulla valutazione delle prove ovvero sull'ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti
(cfr. Cass. civ. n. 9976/2016).
Quanto, invece, alla violazione dei principi regolatori della materia, anch'essi richiamati dall'art. 339 co. 3 in tema di limitazione dei motivi di gravame, precisa la giurisprudenza che essi “non corrispondono a singole norme regolatrici della materia ne' alle regole, accessorie e pagina 4 di 6 contingenti, che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta e da cassare”, i quali per loro stessa natura “qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso, per cui la loro violazione comporta nullità della sentenza” (in questo senso Cass. civ. n.
9759/2011, che richiama in materia Cass. civ. n. 11638/2010 e Cass. civ. S.U. n. 564/2009).
Ad ogni modo, principio comune a ciascuno dei motivi di appello limitato è quello relativo alla necessità che, in sede di gravame, la parte che appelli la sentenza pronunciata secondo equità specifichi in ricorso, in maniera chiara e circostanziata, quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudicante si ponga in contrasto con essa, ricadendo sulla parte medesima l'onere di individuare la specifica regola che si assume violata a pena di inammissibilità dell'intero appello (in questo senso Cass. civ. n. 8466/2010).
Venendo quindi di nuovo al caso di specie, la difesa della Parte_1 effettivamente deduce, come principale motivo di contestazione avverso la sentenza impugnata, la circostanza che in essa il giudice non si sia pronunciato in merito all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della stessa , la quale, Parte_1
secondo la ricostruzione di quest'ultima, rappresenterebbe un soggetto del tutto diverso ed estraneo rispetto alla Lottomatica S.p.A. indicata dall'appellato quale società committente dei lavori;
allo stesso tempo, tuttavia, la stessa appellante nel proprio atto introduttivo riconosce che una pronuncia sull'argomento di fatto vi sarebbe stata, dal momento che il Giudice di pace avrebbe confermato la titolarità della legittimazione passiva in capo alla società ingiunta in ragione dell'intervenuta incorporazione in Lottomatica S.p.A. (poi Controparte_4 denominata , ragion per cui egli specificava in sentenza che Controparte_3
l'avvenuta costituzione nel giudizio di opposizione della nuova compagine venuta in esistenza successivamente alla fusione avrebbe sanato i vizi della domanda, in applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di successione a titolo universale nei diritti della società fusa per incorporazione.
Appare perciò evidente che, sebbene nei propri scritti parte appellante qualifichi il vizio in cui sarebbe incorso il giudicante alla stregua di un vizio di omessa pronuncia, di fatto il relativo motivo di gravame si risolverebbe nella richiesta di una diversa valutazione del materiale documentale prodotto in sede di opposizione ai fini della prova della propria estraneità al pagina 5 di 6 giudizio, a fronte di una pronuncia in senso contrario già presente nel provvedimento gravato e corredata da motivazione in diritto, sicché esso, al pari di quanto dedotto in merito all'inesistenza di qualsivoglia incarico professionale conferito al , si sostanzierebbe CP_2
in una censura afferente al merito della controversia, in quanto tale non valutabile nella presente sede in ragione delle preclusioni imposte dalla natura limitata dell'appello avverso le sentenze del Giudice di pace decise secondo equità.
Dall'accoglimento dell'eccezione in esame discende quindi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla , e la conseguente conferma della sentenza in Parte_1
questa sede impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello per le ragioni di cui in motivazione;
2) Condanna parte appellante a rifondere direttamente all'avv. Miranda, dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 750,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge.
Si comunichi.
Salerno, 8 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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