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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6758 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 11303/2023, avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Mallardo
Ricorrente
e
(P.IVA. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Paolo Vitiello
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1) condannare l' al pagamento dell'importo di € CP_1
93.707,10;
2) Condannare al pagamento delle spese e competenze del CP_1 giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Per la resistente:
1) Dichiarare la nullità del ricorso anche per l'incertezza del
Tribunale adito indicato in Tribunale di Napoli Nord;
2) Dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda avanzata da parte ricorrente così come proposta, per mancanza dei presupposti e requisiti di applicazione del ricorso ex art. 281 decies cpc.
3) Rigettare la domanda formulata dalla ricorrente per mancata operatività della polizza assicurativa in ordine ai danni richiesti, come meglio rappresentato nella memoria di costituzione;
4) Dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa attesa la violazione delle condizioni generali di contratto e per l'incertezza del bene assicurato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio la Parte_1 per ottenere il pagamento della somma di Controparte_2 euro 93707,10 sulla premessa: che era conduttrice dell'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla Via Campana n.262; che l'immobile era assicurato contro il rischio di incendio, la R.C.T., gli eventi socio-politici ed i danni da acqua condotta(polizza del 6.2.2018
n.1/2474/87/160104124); che il 23/2/2020 il locale si era allagato ed aveva subito danni;
che aveva denunciato l'evento alla convenuta;
che stante il disaccordo tra il proprio perito e quello della convenuta il Presidente del Tribunale aveva nominato un terzo perito;
che il collegio peritale aveva stimato in danni in euro 113707,10; che la convenuta aveva liquidato l'importo di euro
20000,00; che aveva diritto all'ulteriore somma di euro 93707,10.
La si è opposta alla domanda eccepenfo: la Controparte_1 nullità del ricorso per incertezza del Tribunale innanzi al quale la domanda è stata proposta - nella prima pagina è indicato il
Tribunale di Napoli e nelle conclusioni il Tribunale di Napoli
Nord – e per l'inesatta indicazione delle decadenza previste in caso di costituzione tardiva;
che la causa non poteva essere trattata con il rito semplificato;
che la copertura assicurativa non poteva operare in quanto riferita all'immobile sito Pozzuoli alla via Campana n. 262 mentre nella visura camerale era riportato che l'unica unità locale era in Pozzuoli alla via Campana n. 256; che l'evento si era verificato il 23.2.2019 ma era stato denunciato solo il 28.2.2019; che l'assicurato aveva alterato i luoghi dopo l'evento; che la liquidazione dell'indennizzo doveva tenere conto delle previsioni del contratto.
Ciò premesso va respinta l'eccezione riferita alla nullità del ricorso tenuto conto che i rilievi sollevati dalla resistente integrerebbero al più vizi della vocatio in ius che, in quanto tali, sarebbero stati comunque sanati dalla costituzione in giudizio della . CP_1
Quanto al rito prescelto dalla lo stesso è compatibile Parte_1 con la domanda posto che ha la stessa è documentalmente provata.
Passando al merito del giudizio, la domanda della ricorrente è fondata.
E' pacifico che parti, in data 6/6/2018, hanno stipulato un contratto di assicurazione, con durata annuale, ai sensi dell'art. 1882 c.c.
Non è fondata l'eccezione della resistente riferita alla mancata corrispondenza tra il civico assicurato (Pozzuoli Via Campana n.
262) e quello che dalla visura camerale risulterebbe essere il civico della sede secondaria e/o ufficio commerciale della società
(Via Campana n. 256).
Il luogo in cui si è verificato il sinistro coincide con quello indicato nel contratto ed anche con la sede della ricorrente indicata nella visura camerale.
D'altra parte l'infondatezza della difesa della è CP_1 confermata dalla circostanza che la compagnia ha versato alla ricorrente la somma di euro 20000,00.
Alla luce di quanto precede non è pertinente il richiamo operato dalla resistente agli artt. 1892 e 1893 c.c.
La Suprema Corte ha chiarito che la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (cfr., ex multiis, Cassazione civile sez. III,
10/06/2020, n.11115).
Nel caso in esame tali presupposti non si sono concretizzatisi e non sono stati provati.
Nemmeno può affermarsi l'inoperatività della polizza ritenendo il ritardo dell'assicurato nel denunciare il sinistro.
Premesso che la denuncia del sinistro è stata effettuata 5 giorni dopo l'evento, va ricordato che i giudici di legittimità hanno precisato che l'inoperatività del contratto assicurativo ovvero la riduzione del prezzo sono subordinati alla dimostrazione del dolo dell'assicurato ovvero del danno subito a causa del ritardo colposo della denuncia.
Nel caso in esame è mancata l'allegazione del dolo e del danno.
Il verificarsi dell'evento non è stato contestato dalla resistente e comunque lo stesso trova adeguata dimostrazione nei rilievi fotografici prodotti dalla ricorrente.
Quanto all'ammontare dei danni subiti, appaiono decisivi gli esiti della perizia contrattuale svolta dai tecnici di parte affiancati dal perito nominato dal Presidente del Tribunale.
Le contestazioni della compagnia non sono idonee a supere le conclusioni alle quali i periti sono giunti a maggioranza considerato che consistono in apprezzamenti tecnici di segno diverso rispetto a quelli a cui sono pervenuti gli altri periti.
Consegue che va affermato che per effetto del sinistro denunciato la ha subito un danno di euro 113707,10. Parte_1 Avendo ricevuto la somma di euro 20000,00, ha diritto al pagamento della somma di euro 93707,10 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 4, dal 17.5.2023, data della domanda, al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con l'applicazione delle tabelle previste dal D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 52000,01 ed euro 260000,00 - valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valore minimo per la fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della ogni Parte_1 Controparte_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 93.707,10, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 4, dal 17.5.2023 al saldo;
2) Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 del giudizio che liquida in euro 6307,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv.
Domenico Mallardo.
Napoli, 4.7.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Altomare, Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 11303/2023, avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Mallardo
Ricorrente
e
(P.IVA. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Paolo Vitiello
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1) condannare l' al pagamento dell'importo di € CP_1
93.707,10;
2) Condannare al pagamento delle spese e competenze del CP_1 giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Per la resistente:
1) Dichiarare la nullità del ricorso anche per l'incertezza del
Tribunale adito indicato in Tribunale di Napoli Nord;
2) Dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda avanzata da parte ricorrente così come proposta, per mancanza dei presupposti e requisiti di applicazione del ricorso ex art. 281 decies cpc.
3) Rigettare la domanda formulata dalla ricorrente per mancata operatività della polizza assicurativa in ordine ai danni richiesti, come meglio rappresentato nella memoria di costituzione;
4) Dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa attesa la violazione delle condizioni generali di contratto e per l'incertezza del bene assicurato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio la Parte_1 per ottenere il pagamento della somma di Controparte_2 euro 93707,10 sulla premessa: che era conduttrice dell'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla Via Campana n.262; che l'immobile era assicurato contro il rischio di incendio, la R.C.T., gli eventi socio-politici ed i danni da acqua condotta(polizza del 6.2.2018
n.1/2474/87/160104124); che il 23/2/2020 il locale si era allagato ed aveva subito danni;
che aveva denunciato l'evento alla convenuta;
che stante il disaccordo tra il proprio perito e quello della convenuta il Presidente del Tribunale aveva nominato un terzo perito;
che il collegio peritale aveva stimato in danni in euro 113707,10; che la convenuta aveva liquidato l'importo di euro
20000,00; che aveva diritto all'ulteriore somma di euro 93707,10.
La si è opposta alla domanda eccepenfo: la Controparte_1 nullità del ricorso per incertezza del Tribunale innanzi al quale la domanda è stata proposta - nella prima pagina è indicato il
Tribunale di Napoli e nelle conclusioni il Tribunale di Napoli
Nord – e per l'inesatta indicazione delle decadenza previste in caso di costituzione tardiva;
che la causa non poteva essere trattata con il rito semplificato;
che la copertura assicurativa non poteva operare in quanto riferita all'immobile sito Pozzuoli alla via Campana n. 262 mentre nella visura camerale era riportato che l'unica unità locale era in Pozzuoli alla via Campana n. 256; che l'evento si era verificato il 23.2.2019 ma era stato denunciato solo il 28.2.2019; che l'assicurato aveva alterato i luoghi dopo l'evento; che la liquidazione dell'indennizzo doveva tenere conto delle previsioni del contratto.
Ciò premesso va respinta l'eccezione riferita alla nullità del ricorso tenuto conto che i rilievi sollevati dalla resistente integrerebbero al più vizi della vocatio in ius che, in quanto tali, sarebbero stati comunque sanati dalla costituzione in giudizio della . CP_1
Quanto al rito prescelto dalla lo stesso è compatibile Parte_1 con la domanda posto che ha la stessa è documentalmente provata.
Passando al merito del giudizio, la domanda della ricorrente è fondata.
E' pacifico che parti, in data 6/6/2018, hanno stipulato un contratto di assicurazione, con durata annuale, ai sensi dell'art. 1882 c.c.
Non è fondata l'eccezione della resistente riferita alla mancata corrispondenza tra il civico assicurato (Pozzuoli Via Campana n.
262) e quello che dalla visura camerale risulterebbe essere il civico della sede secondaria e/o ufficio commerciale della società
(Via Campana n. 256).
Il luogo in cui si è verificato il sinistro coincide con quello indicato nel contratto ed anche con la sede della ricorrente indicata nella visura camerale.
D'altra parte l'infondatezza della difesa della è CP_1 confermata dalla circostanza che la compagnia ha versato alla ricorrente la somma di euro 20000,00.
Alla luce di quanto precede non è pertinente il richiamo operato dalla resistente agli artt. 1892 e 1893 c.c.
La Suprema Corte ha chiarito che la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (cfr., ex multiis, Cassazione civile sez. III,
10/06/2020, n.11115).
Nel caso in esame tali presupposti non si sono concretizzatisi e non sono stati provati.
Nemmeno può affermarsi l'inoperatività della polizza ritenendo il ritardo dell'assicurato nel denunciare il sinistro.
Premesso che la denuncia del sinistro è stata effettuata 5 giorni dopo l'evento, va ricordato che i giudici di legittimità hanno precisato che l'inoperatività del contratto assicurativo ovvero la riduzione del prezzo sono subordinati alla dimostrazione del dolo dell'assicurato ovvero del danno subito a causa del ritardo colposo della denuncia.
Nel caso in esame è mancata l'allegazione del dolo e del danno.
Il verificarsi dell'evento non è stato contestato dalla resistente e comunque lo stesso trova adeguata dimostrazione nei rilievi fotografici prodotti dalla ricorrente.
Quanto all'ammontare dei danni subiti, appaiono decisivi gli esiti della perizia contrattuale svolta dai tecnici di parte affiancati dal perito nominato dal Presidente del Tribunale.
Le contestazioni della compagnia non sono idonee a supere le conclusioni alle quali i periti sono giunti a maggioranza considerato che consistono in apprezzamenti tecnici di segno diverso rispetto a quelli a cui sono pervenuti gli altri periti.
Consegue che va affermato che per effetto del sinistro denunciato la ha subito un danno di euro 113707,10. Parte_1 Avendo ricevuto la somma di euro 20000,00, ha diritto al pagamento della somma di euro 93707,10 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 4, dal 17.5.2023, data della domanda, al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con l'applicazione delle tabelle previste dal D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 52000,01 ed euro 260000,00 - valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valore minimo per la fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della ogni Parte_1 Controparte_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 93.707,10, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 4, dal 17.5.2023 al saldo;
2) Condanna la al pagamento delle spese Controparte_1 del giudizio che liquida in euro 6307,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv.
Domenico Mallardo.
Napoli, 4.7.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Altomare, Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato.