Sentenza 10 novembre 2022
Accoglimento
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/09/2025, n. 7612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7612 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07612/2025REG.PROV.COLL.
N. 04625/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4625 del 2023, proposto da GI IO, Effebi di IO IU, IO GI e C. s.a.s., rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 83;
contro
Comune di Vicenza, in persona Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato, Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01718/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 e 9 luglio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
1.Gli odierni appellanti sono proprietari di fondi di notevole estensione ubicati immediatamente a nord del centro storico della Città di Vicenza.
Sul piano catastale, tali fondi sono identificati al foglio n. 71, mappali nn. 36, 53, 80, 318, 321, 599, 600; al foglio n. 73 mappali nn. 2427, 2428, 2429, 2430, 2144, 2145.
La Società Effebi è proprietaria dell’adiacente area censita al foglio n. 73, mappali nn. 2 e 3.
Nel loro insieme le due aree sopra indicate si estendono per circa 115.460 mq e rappresentano la maggioranza dei fondi a vocazione edificatoria compresi in origine nel perimetro del Piano Particolareggiato n. 10, dell’allora Piano Regolatore Generale (p.r.g.).
Sul piano urbanistico, l’area in esame era inizialmente qualificata nel previgente P.R.G. del Comune di Vicenza quale area edificabile ricompresa nel Piano Particolareggiato n. 10, per poi essere classificata, in particolare nel P.I. approvato, come z.t.o. C34 e PU11 Via dei Laghi, con riduzione della capacità edificatoria.
1.2. Il presente giudizio si inserisce nell’ambito di un più risalente contenzioso relativo all’utilizzazione edificatoria dell’area sopra indicata, ricompresa nel perimetro dell’allora Piano Particolareggiato n. 10, previsto dal previgente p.r.g. di Vicenza, la cui attuazione è sempre stata procrastinata dal Comune.
Sulle vicende urbanistiche pregresse è, infine, intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 1582/2022, che ha rigettato l’impugnazione degli odierni appellanti in base alla motivazione che per “la piena edificabilità” dei terreni in questione non si era mai determinato per i ricorrenti (odierni appellanti) alcun affidamento qualificabile come posizione giuridica consolidata.
2. Tanto premesso, con il ricorso rubricato al n.r.g. 1482 del 2018, inizialmente promosso come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi riassunto avanti al T.a.r. a seguito di opposizione della Regione, gli odierni appellanti, ricorrenti in primo grado, hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 688/2018 che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), della legge della Regione Veneto 14/2017, in materia di contenimento dell’uso del suolo, ha stabilito la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, nonché – quale atto alla stessa presupposto – la delibera della Giunta comunale di Vicenza n. 109/2017 che, ai sensi dell’articolo 13, comma 9, della medesima legge regionale, ha individuato in via provvisoria gli ambiti di urbanizzazione consolidata del territorio comunale.
Il gravame è stato affidato ad un unico motivo, con il quale gli atti impugnati sono censurati per “Violazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost; eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 16, 20 e seguenti, nonché 29 l.r. n.14/2017, di cui la delibera di Giunta regionale n. 688/2018 è attuativa, per loro contrasto con i parametri costituzionali evocati”.
2.1. Con il ricorso rubricato al n.r.g. 383 del 2021, gli odierni appellanti, originari ricorrenti, hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale di Vicenza n. 16, del 4 marzo 2021, recante l’approvazione della Variante parziale al Piano degli interventi, ex art. 18 della legge regionale n. 11/2004, per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza.
In particolare, il sig. GI IO e la Effebi S.a.s. hanno impugnato la predetta delibera consiliare sul rilievo che essa avrebbe azzerato ogni capacità edificatoria dell’area di loro proprietà, urbanisticamente qualificata come C34 Laghetto.
A sostegno di questa conclusione hanno evidenziato che la delibera n. 16/2021 stabilisce come le previsioni per le aree di trasformazione ed espansione, tra cui quella relativa all’area C34, “si considerano decadute alla data del 23 marzo 2018, data di scadenza del primo Piano Piano degli Interventi. Pertanto tali aree si intendono non pianificate, soggette alle disposizioni dell’art. 33, della l.r. n. 11/2004”.
Inoltre, nel ricorso di primo grado si è rilevato che l’art. 33, della l.r. n. 14/2017, prevede che “nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino all’approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza” (comma 2).
Dalle disposizioni in esame i ricorrenti hanno tratto la conclusione che la loro proprietà è stata così equiparata a una “zona agricola” e ne hanno, dunque, lamentano la conseguente perdita di valore commerciale, sottolineando che negli anni essi hanno pagato al Comune rilevanti somme di denaro a titolo di IMU ed altri oneri, connessi proprio all’edificabilità dei suoli.
2.3. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 2 novembre 2021 gli odierni appellanti, ricorrenti in primo grado, hanno, inoltre, impugnato la delibera della giunta comunale n. 135, del 28 luglio 2021, che ha approvato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la formazione del nuovo Piano degli Interventi e la successiva delibera n. 193, del 20 ottobre 2021, di proroga dei termini di presentazione delle stesse.
Precisando di non aver risposto all’avviso con una manifestazione di interesse per il riutilizzo dei loro terreni, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità degli atti da ultimo censurati per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 11/2004 e della l.r. n. 14/2017. Violazione di legge per motivazione carente e/o contradditoria. Eccesso di potere ;
II. Illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il ricorso principale .
3. Il T.a.r. Veneto, con la decisione 10 novembre 2022, n. 1718, ha respinto entrambi i ricorsi dopo averli previamente riuniti.
4. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
5. Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Vicenza, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
6. All’udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata censurato il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà della delibera di approvazione della variante al Piano degli interventi.
1.1. Ad avviso della parte appellante, tale delibera recherebbe una motivazione incongrua, perché considererebbe la scelta urbanistica concretamente adottata come vincolata dalla nuova legge regionale sul consumo di suolo n. 14 del 2017.
In senso contrario, la parte appellante assume che la legge regionale non introdurrebbe alcun automatismo applicativo, né alcun un indiscriminato blocco delle attività edilizie, ma, più limitatamente, prevedrebbe un processo di programmazione e progressiva riduzione del consumo di suolo.
1.2. Inoltre, la parte appellante lamenta che la delibera di approvazione della variante al Piano degli interventi ometterebbe qualsiasi riferimento alla storia dell’area in esame e alle motivazioni del mantenimento della zona di espansione contenute nella precedente deliberazione di adozione dell’atto di pianificazione. Ciò anche alla luce del fatto che tale area era urbanisticamente vocata per l’espansione edilizia, come si dà atto nella delibera n. 10/2018 richiamando “la conformazione urbanistica e infrastrutturale dell’area stessa assunta nel corso degli anni”.
In particolare, nella prospettiva in esame, il mutamento della posizione comunale in relazione alla edificabilità dell’area C-4, in assenza di una adeguata motivazione, sarebbe indice dei vizi di violazione di legge in riferimento all’obbligo di motivazione (anche nella variante di falsa motivazione) e di eccesso di potere per contraddittorietà.
A sostegno di questa conclusione, si osserva che la delibera consiliare n. 16/2021, non essendo cambiata la legge di riferimento, né la situazione di fatto, avrebbe dovuto motivare specificamente le ragioni per eliminare drasticamente l’edificabilità dell’area C-34, che era derivata in modo diretto proprio dalle precedenti previsioni urbanistiche.
1.3. Sotto un diverso profilo, la parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata in base alla considerazione per cui le scelte urbanistiche comunali, ancorché discrezionali, non possono sfuggire al rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa, dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità e degli altri principi generali applicabili.
In particolare, l’obbligo di una motivazione specifica trarrebbe origine, nella prospettazione della parte appellante, dall’atto di auto-vincolo discendente dalla delibera di adozione n. 10/2018.
Tale conclusione viene argomentata sulla base della considerazione per cui, mentre la discrezionalità dall’Amministrazione pianificatrice è massima in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici, la stessa risulta limitata in sede di applicazione definitiva degli stessi, specie quando in tal seconda fase, essa superi del tutto le scelte di merito compiute dallo nella fase di adozione.
Ciò troverebbe conferma anche nella circostanza per cui, in relazione a altre aree, la delibera consiliare n. 16/2021 esprime invece valutazione specifiche, confermative o diverse, in relazione alle scelte effettuate in sede di delibera di adozione della variante. Sotto un concorrente, ma connesso, profilo, errata sarebbe la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la parte appellante non avesse una posizione di affidamento qualificato sulla base della delibera consiliare di adozione della variante (n. 10/2018), posto che nel ricorso di primo grado non si era addotto l’argomento facente leva sul principio di affidamento, ma quello relativo al fatto che la specifica disciplina riservata allo loro proprietà da questa delibera imponesse un’altrettanta specifica valutazione in sede di approvazione; anche se con eventuali conclusioni di merito del tutto diverse dalla prima.
1.4. La parte appellante contesta, inoltre, la decisione impugnata anche nella parte in cui, nell’argomentare il respingimento del ricorso di primo grado, ha tratto argomento dalla sentenza del Consiglio di Stato, IV, n, 1582/2022, posto che in detta sentenza il Consiglio di Stato ha deciso in ordine a vicende precedenti a quelle oggetto del presente contezioso.
Infine, lamenta il vizio di omessa pronuncia in relazione al motivo del ricorso di primo grado con il quale era stato dedotto che la legge reg. n. 14/2017 non impone un blocco totale ed immediato l’edificabilità.
1.5. Con un ulteriore sub-motivo la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stato fatto valere uno sviamento di potere posto che la drastica decisione del Comune di portare i terreni C34 a “zona non pianificata”, equiparata a zona agricola dell’art. 13 della l.r. 14/2017, non costituirebbe una mera presa d’atto di scelte della legge regionale, ma la sostanziale accettazione delle pretese formulate da comitati di quartiere, che si sono opposti in ogni modo, da anni, alla edificabilità delle aree in esame.
1.6. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti che seguono.
La l.r. n. 14 del 2017, recante “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”, è volta a perimetrare in via prospettica l’ulteriore consumo di suolo nella Regione “a fini insediativi ed infrastrutturali, per tutelare e valorizzare il territorio aperto e per promuovere la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata” (così l’art. 3, comma 1, lett. b).
In tale ottica, la citata l.r. stabilisce che “il consumo di suolo è gradualmente ridotto nel corso del tempo ed è soggetto a programmazione regionale e comunale” (art. 4, comma 1) e che “la Giunta regionale … stabilisce entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge: a) la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale” (art. 4, comma 2).
All’art. 13, la medesima l.r. reca la disciplina transitoria, precisando che:
- fino all’emanazione del provvedimento della Giunta regionale, “non è consentito consumo di suolo”, né “è consentita l’introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo” (comma 1);
- “sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi”, tra l’altro, “ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo” (comma 4);
- con tale locuzione, la l.r. afferma di riferirsi ai “procedimenti già avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento” (comma 5);
-“Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell’articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti (comma 9);
- “entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale” (comma 10);
- “trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”.
A sua volta, l’art. 18, l.r. n. 11 del 2004 (recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”), stabilisce che:
- “Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano [degli interventi] decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati … per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi ... In tali ipotesi si applica l’articolo 33 [che limita in vario grado le potenzialità edificatorie in funzione dell’ubicazione, interna od esterna al “perimetro dei centri abitati”, delle aree]” (comma 7);
- “L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace” (comma 9).
1.7. Tanto premesso sul piano della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, occorre rilevare che la delibera di adozione della variante parziale al Piano degli interventi (deliberazione consiliare n. 10, del 15 marzo 2018), adottata dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 14, del 2017, era espressamente volta a rinnovare, tra l’altro, le previsioni di espansione recate dai PUA non ancora approvati (tra cui, dunque, quello degli odierni appellanti).
La successiva delibera consiliare n. 16, del 4 marzo 2021, di approvazione della variante, ha, invece, radicalmente cambiato impostazione con la dichiarata intenzione di conformarsi alla sopravvenuta delibera di Giunta del maggio 2018, che, in attuazione della previsione dell’art. 4, comma 2, lett. a), l.r. n. 14 del 2017, ha assegnato al Comune di Vicenza il limite di suolo consumabile, quantificato in complessivi 48,45 ettari.
In particolare, la citata delibera n. 16 afferma espressamente di “approvare l’adottata Variante parziale al Piano degli Interventi per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza, nel rispetto dei limiti di suolo naturale e seminaturale assegnati al Comune di Vicenza dalla Regione Veneto”.
Al riguardo, il Comune ha motivato tale cambio di indirizzo con la dichiarata intenzione di non sacrificare oltremodo la “dote” di suolo consumabile frattanto assegnata dalla Regione, ritenendo conseguentemente opportuno espungere le previsioni di trasformazione edilizia esterne agli “ambiti di urbanizzazione consolidata”, contestualmente “demandate … ad una nuova e più coerente pianificazione operativa”.
Tale mutamento di indirizzo pianificatorio, di per sé, non trova un ostacolo nella menzionata legge regionale.
Invero, l’art. 13, l.r. n. 14 del 2017, non introduce un dovere generale, in capo ai Comuni, di approvare i Piani attuativi per i quali già penda il relativo procedimento; la legge, al contrario, si limita “a far salvi” dalle previsioni di blocco recate dalla legge stessa i procedimenti di approvazione dei PUA già in corso al momento dell’entrata in vigore della legge.
In tale ordine di idee, la Sezione ha già avuto modo di osservare, in relazione alla delibera consiliare n. 16 del 4 marzo 2021 di approvazione della variante in esame, che "le scelte effettuate in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità se non per profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza" (Consiglio di Stato, 2 novembre 2023, n. 9436).
1.8. Nondimeno, l’esercizio della funzione amministrativa non deve soltanto essere conforme alla legge, ma deve rispettare anche i principi che presiedono all’esercizio della funzione pianificatoria.
Sotto tale profilo, coglie nel segno la prospettazione della parte appellante, secondo cui le scelte urbanistiche comunali, ancorché discrezionali, non possono sottrarsi al rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa, quali quello di ragionevolezza e non contraddittorietà.
Al riguardo, occorre considerare che, con la delibera n. 10/2018, il Comune aveva stabilito che: “La proposta di Variante al Piano degli Interventi che si propone con il presente provvedimento si pone i seguenti obiettivi: a) confermare le previsioni di trasformazione soggette a strumenti attuativi non approvati che rientrano nell’ambito di urbanizzazione consolidata di PAT; (……..); b) confermare, inoltre, le previsioni di espansione limitatamente alle aree denominate C34 – tenuto conto sia della conformazione urbanistica e infrastrutturale dell’area stessa assunta nel corso degli anni sia della reale complessità dell’intervento da attuarsi in più comparti”.
La successiva delibera n. 16/2021 ha, di contro, radicalmente escluso l’edificabilità delle “aree di trasformazione ed espansione che comportano consumo di suolo”, pur in assenza di sopravvenienze normative o fattuali.
Da quanto rilevato discende che il Comune non ha legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale, allorquando, nel decidere di non confermare le previsioni edificatorie relative ai fondi di proprietà degli odierni appellanti, alla luce dei nuovi limiti di consumo di suolo imposti dalla Regione Veneto con DGR 668/2018, ha omesso di specificare le ragioni della drastica eliminazione della edificabilità dell’area C-34.
E ciò soprattutto avuto riguardo al fatto che, con la riportata delibera consiliare n. 10, del 15 marzo 2018, adottata in applicazione del medesimo quadro normativo di riferimento, si era giunti a conclusioni radicalmente diverse.
Pur non versandosi, nel caso in esame, in una fattispecie di affidamento qualificato del privato, non ricorrendo né convenzioni di lottizzazione, né accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, né aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione (cfr. ex multis , Cons. Stato Sez. IV, 17 marzo 2017, n.1191), nondimeno il Comune avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali, in un lasso di tempo circoscritto e in assenza di ulteriori sopravvenienze normative o fattuali, ha operato un così radicale cambio di indirizzo urbanistico.
Il non aver offerto, sul piano motivazionale, un’idonea spiegazione di tale radicale cambio di impostazione integra, ad avviso del Collegio, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà.
1.9. Sotto tale profilo, occorre rilevare ulteriormente che il Comune, nella misura in cui ha invocato a sostegno del proprio mutamento di indirizzo la necessità di conformarsi ai limiti regionali di consumo di suolo, avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali tale asserito vincolo non è valso a determinare analoghe scelte rispetto a altre aree – come quelle considerate alle pagine 10 e 11 della delibera n. 16/2021 stessa, rispetto alle quali, di contro, l’Amministrazione ha espresso valutazione specifiche – confermative o diverse – sulle scelte effettuate in sede di delibera di adozione della variante.
Tale conclusione si impone anche alla luce della considerazione per cui la soluzione raggiunta dal Comune, non essendo imposta, ma solo consentita dalla legge 14/2017, avrebbe dovuto implicare l’assolvimento dell’onere motivazionale in ordine alle ragioni per le quali le nuove scelte pianificatorie riguardanti la riduzione del consumo di suolo sono state ritenute dirimenti in alcuni casi e non in altri.
2. Con un secondo mezzo di gravame, la parte appallante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo con il quale in primo grado erano stati lamentati ulteriori profili di eccesso di potere di potere per contraddittorietà e sviamento, oltre alla illegittimità derivata della delibera consiliare n. 16/2021.
2.1. Ad avviso della parte appellante, se alcune aree sono stralciate dalle zone edificabili, sarebbe contraddittorio prevedere una loro futura ripianificazione, con conseguente attribuzione di diritti edificatori sulle aree ripianificate mediante procedure ad evidenza pubblica, alle quali i proprietari, tra cui l’odierna parte appellante, potranno partecipare senza, peraltro, prevedere in loro favore un diritto di prelazione.
Più in generale, la parte appellante censura quella parte della motivazione della decisione impugnata che assimila la procedura comunale designata a definire i diritti edificabili alla procedura di gara per l’assegnazione di contratti pubblici.
Si tratterebbe, secondo la parte appellante, di affermazione immotivata e, in ogni caso, errata perché le procedure di gara hanno in comune con quella in esame solo “l’evidenza pubblica”.
Di qui l’erroneità del richiamo all’Adunanza Plenaria, sentenza n. 4/2018.
2.2. Inoltre, la parte appellante contesta la decisione del T.a.r. Veneto secondo cui le procedure in esame sarebbero “mera applicazione della normativa regionale”, posto che, se così fosse, la legge regionale n. 14/2017 presenterebbe un profilo di incostituzionalità violazione degli art. 3 e 42, Costituzione e della CEDU perché implicherebbe una forma sostanziale di illegittima espropriazione dei diritti dei proprietari seguite poi dalle riassegnazioni ai terzi dei diritti edificatori sulle aree medesime. Ciò, ad avviso della parte appellante, rappresenterebbe una violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e di diritti proprietari; quindi delle disposizioni degli art. 3, 24, e 42, Costituzione, come anche interpretati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Strasburgo per la CEDU.
2.3. Il Collegio ritiene non necessario, alla luce dell’accoglimento del primo motivo, esaminare anche questo secondo motivo, in quanto dall’eventuale suo accoglimento la parte appellante non potrebbe trarre maggiore utilità.
3. In conclusione, alla luce delle ragioni che precedono, l’appello deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto, per quanto di ragione, con conseguente annullamento della delibera la delibera consiliare 16/2021, nella parte in cui ha azzerato l’edificabilità dell’area C34 di proprietà degli odierni appellanti.
4. La particolarità della questione e la parziale reciproca soccombenza giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, disponendo l’annullamento della delibera consiliare 16/2021, nella parte in cui ha azzerato l’edificabilità dell’area C34 di proprietà degli odierni appellanti.
Compensa tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2025, 9 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO