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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/08/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 292/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi e divorzio promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il 07/05/1963, Parte_1 C.F._1
residente a [...]1, ed elettivamente domiciliata in Venaria
Reale (TO), Via Saccarelli 13, presso lo studio dell'avv. Alberto Versari, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
ammessa al gratuito patrocinio dal COA di Ivrea con delibera n. 212 del 23.01.2024,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Torino, C.so Potenza n.123 sc. A, ed elettivamente domiciliato in Venaria Reale (TO), Via
Saccarelli 13, presso lo studio dell'avv. Alberto Versari, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale in atti;
resistente pagina 1 di 4 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Chiedono all'Ill Tribunale adito di voler recepire le seguenti condizioni concordi,
1) i coniugi intendono addivenire allo scioglimento del matrimonio;
2) i coniugi non hanno alcuna proprietà in comune, nessun rapporto economico di qualsivoglia
natura e sono tra loro reciprocamente indipendenti;
3) i coniugi continueranno a provvedere al proprio mantenimento personale, essendo entrambi
titolari di adeguati redditi propri;
pertanto, intendono essere esonerati dalla corresponsione
dell'assegno divorzile.”
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 31.1.2024,
[...]
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1
affinché pronunciasse in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 49 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi, anche con sentenza parziale, rinunciando alla corresponsione di un contributo al mantenimento, nonché all'assegno divorzile, a carico della controparte,
asserendo di percepire adeguato reddito e precisando che dal matrimonio non erano nati figli. La ricorrente ha anche chiesto, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e verificati i presupposti, procedere altresì con la pronuncia di divorzio.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo in toto alla domanda di separazione, nulla opponendo né eccependo rispetto alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Nell'ambito del presente procedimento, introdotto con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., è
stata resa sentenza di separazione n. 1084/2024, pubblicata in data 19.9.2024, e passata in giudicato in data 20.3.2025 (come da certificazione in atti del 28.3.2025).
All'udienza del 5 giugno 2025 celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione – le parti hanno insistito pagina 2 di 4 nella domanda di “divorzio”. Le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato anche in punto “divorzio” le conclusioni congiunte sopra riportate.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 24.9.2024), il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dagli atti risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 19.6.2024 e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 1084/2024, pubblicata in data 19.9.2024, e passata in giudicato in data 20.3.2025 (come da certificazione in atti del 28.3.2025). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo definendo le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge.
pagina 3 di 4 Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data
19.9.2024), così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
in data 17.6.1989 in Venaria Reale (TO) (Atto n. 13 parte I) (doc. 1 di parte CP_1
ricorrente), ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
a) i coniugi non hanno alcuna proprietà in comune, nessun rapporto economico di qualsivoglia natura e sono tra loro reciprocamente indipendenti;
b) i coniugi continueranno a provvedere al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
pertanto, intendono essere esonerati dalla corresponsione dell'assegno divorzile.
3) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 31 luglio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 292/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi e divorzio promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a [...] il 07/05/1963, Parte_1 C.F._1
residente a [...]1, ed elettivamente domiciliata in Venaria
Reale (TO), Via Saccarelli 13, presso lo studio dell'avv. Alberto Versari, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
ammessa al gratuito patrocinio dal COA di Ivrea con delibera n. 212 del 23.01.2024,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Torino, C.so Potenza n.123 sc. A, ed elettivamente domiciliato in Venaria Reale (TO), Via
Saccarelli 13, presso lo studio dell'avv. Alberto Versari, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale in atti;
resistente pagina 1 di 4 Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Chiedono all'Ill Tribunale adito di voler recepire le seguenti condizioni concordi,
1) i coniugi intendono addivenire allo scioglimento del matrimonio;
2) i coniugi non hanno alcuna proprietà in comune, nessun rapporto economico di qualsivoglia
natura e sono tra loro reciprocamente indipendenti;
3) i coniugi continueranno a provvedere al proprio mantenimento personale, essendo entrambi
titolari di adeguati redditi propri;
pertanto, intendono essere esonerati dalla corresponsione
dell'assegno divorzile.”
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 31.1.2024,
[...]
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1
affinché pronunciasse in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 49 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi, anche con sentenza parziale, rinunciando alla corresponsione di un contributo al mantenimento, nonché all'assegno divorzile, a carico della controparte,
asserendo di percepire adeguato reddito e precisando che dal matrimonio non erano nati figli. La ricorrente ha anche chiesto, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e verificati i presupposti, procedere altresì con la pronuncia di divorzio.
Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo in toto alla domanda di separazione, nulla opponendo né eccependo rispetto alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Nell'ambito del presente procedimento, introdotto con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., è
stata resa sentenza di separazione n. 1084/2024, pubblicata in data 19.9.2024, e passata in giudicato in data 20.3.2025 (come da certificazione in atti del 28.3.2025).
All'udienza del 5 giugno 2025 celebrata con modalità alternativa di trattazione scritta – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione – le parti hanno insistito pagina 2 di 4 nella domanda di “divorzio”. Le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato anche in punto “divorzio” le conclusioni congiunte sopra riportate.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 24.9.2024), il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dagli atti risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 19.6.2024 e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 1084/2024, pubblicata in data 19.9.2024, e passata in giudicato in data 20.3.2025 (come da certificazione in atti del 28.3.2025). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo definendo le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge.
pagina 3 di 4 Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data
19.9.2024), così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
in data 17.6.1989 in Venaria Reale (TO) (Atto n. 13 parte I) (doc. 1 di parte CP_1
ricorrente), ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
a) i coniugi non hanno alcuna proprietà in comune, nessun rapporto economico di qualsivoglia natura e sono tra loro reciprocamente indipendenti;
b) i coniugi continueranno a provvedere al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
pertanto, intendono essere esonerati dalla corresponsione dell'assegno divorzile.
3) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 31 luglio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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