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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2)Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.453
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.01.2025
TRA
( C.F. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Maglie (LE) alla Via San Domenico Savio n.
10, presso lo studio dell'avv. Refolo Ernesto che la rappresenta in virtù di procura allegata in calce al presente atto;
-APPELLANTE-
E
[...]
Controparte_1
-contumace-
Nonché nei confronti di
1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Golfo di CP_2
Taranto 7\D, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Manzi, in virtù di procura generale alle liti in atti;
- APPELLATO-
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1614\2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione, in punto di prescrizione, il ricorso in opposizione proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
, nonché nei confronti dell' , all'intimazione di Controparte_3 CP_2
pagamento N.40620189002610327000 notificata in data 29.6.2018, per la somma complessiva di € 250.284,51 a scaturente da più avvisi di addebito,a titolo di contributi dal 2007 al 2014 e, per l'effetto, dichiarava che nulla deve CP_1
in favore dell' in virtù dell'avviso di addebito n.
[...] CP_2
40620130000369723000 dell'importo di € 613,41 per omessa contribuzione, relativa al periodo 2011\3-2011\4 richiamato nell'intimazione di pagamento n.10620189002610327000 notificata in data 29.6.2018.Rigettava nel resto l'opposizione.
Compensava le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello ,in Parte_2
persona del legale rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
rimaneva contumace. Controparte_1
2 Si costituiva, l' persona del legale rappresentante, concludendo per CP_4
l'accoglimento dell'appello proposto da in Parte_2
persona del legale rappresentante.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante censura la sentenza impugnata. per violazione di legge ed errata applicazione del termine di prescrizione chiedendo la riforma su tale punto della gravata decisione.
L'appello è infondato.
Ebbene,come ridetto in narrativa, il sig. conveniva in giudizio Controparte_1
CP_ innanzi al Tribunale di Taranto-sezione lavoro l' ed al Controparte_5
fine di chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
10620189002610327 dell'importo complessivo di € 250.284,51, notificatagli il
30.06.2018, scaturente da diversi avvisi e cartelle.
Riteneva il giudice di prime cure che, solo in ordine al credito scaturente dall'avviso di addebito n. 40620130000369723, dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale. Riteneva, altresì, non provata la notificazione dei vari solleciti, quali atti interruttivi della prescrizione, stante la mancata produzione degli
CP_ originali da parte dell'
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la Cassazione Civile
a Sezioni Unite, nella sentenza 23397/2016, ha fatto leva sulla circostanza che la mancata opposizione della cartella di pagamento nei termini, come fatto generatore della irretrattabilità del credito, non determinerebbe l'effetto della conversione del termine di prescrizione da breve a ordinario ex art.2953 c.c..
La questione, così come posta all'attenzione della Corte, attesa la formulazione letterale dell'art. 2953 c.c., a tenore del quale: “I diritti per i quali la legge stabilisce
3 una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”, ha avuto l'effetto di indurre la magistratura ad accogliere le censure del ricorrente, concentrando l'attenzione meramente sulla portata applicativa della disposizione in richiamo e ritenere, conseguentemente, il principio dell'actio iudicati non estensibile in assenza di una vera e propria sentenza di condanna. Tale principio,
tuttavia, non esaurisce le questioni connesse all'esistenza di un diritto della riscossione e della sua prescrizione, in quanto, seppure esclusa l'applicazione dell'actio iudicati, la prescrizione decennale di tale diritto appare sostenibile sotto ben altro e diverso profilo. Al tal fine, occorre, preliminarmente, focalizzare l'attenzione sulla natura di titolo esecutivo
Ciò posto, in punto di prescrizione, correttamente il Tribunale rilevava il termine quinquennale di prescrizione (cfr. art. 3, co. 9°, della L. 335/95) con riferimento all' indicato avviso di adebito.
In tema di prescrizione,infatti, specie dopo l'intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione,
produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso
CP_ vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la
4 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del CP_2
d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” .
E' principio consolidato in giurisprudenza che la prescrizione comincia a decorrere solo alla scadenza del termine, fissato dalla legge, per il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro. L'art. 2935 del codice civile, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale di esercizio del diritto ed alla possibilità, per il creditore, di azionare la relativa tutela, negata se non richiesta tempestivamente.
(Corte di Cassazione-ordinanza nr. 2432 del 29.1.2019).
Né , né l' peraltro, hanno mai allegato in Parte_2 CP_2
primo grado di aver interrotto la prescrizione, opponendosi solo in modo generico all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'opponente, ragion per cui non si può per la prima volta in appello dedurre un fatto del tutto nuovo, peraltro avvenuto prima della notifica dell'intimazione e quindi dell'instaurazione del giudizio, per cui essa ha avuto la piena possibilità di farlo valere in primo grado,
CP_ depositando anche il documento a riprova. L'inerzia assoluta dell' in primo grado non è giustificata e non è colmabile dall'intervento suppletivo del Giudice.
L'appellante, ha prodotto documentazione risalente nel tempo.non idonea ai fini della interruzione del termine prescrizionale.(Cass. sent n. Cass. S.U. sent n.
16412/2007).
L'onere probatorio posto a carico del concessionario e dell'Ente impositore, non risulta assolto.
In conclusione la sentenza appellata è immune dai vizi denunziati e dev'essere confermata.
Quanto alle spese di giudizio del presente grado nulla nei confronti di CP_1
non costituito, mentre si compensano tra appellante ed ,in persona del
[...] CP_2
legale rappresentante.
5
P.Q.M.
1) Rigetta l'Appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Nulla nei confronti di Compensa tra l'appellante Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, ed , in persona Parte_2 CP_2
del legale rappresentante.
Taranto, 22.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2)Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.453
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.01.2025
TRA
( C.F. , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Maglie (LE) alla Via San Domenico Savio n.
10, presso lo studio dell'avv. Refolo Ernesto che la rappresenta in virtù di procura allegata in calce al presente atto;
-APPELLANTE-
E
[...]
Controparte_1
-contumace-
Nonché nei confronti di
1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Taranto presso l'Ufficio legale dell' - Via Golfo di CP_2
Taranto 7\D, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Manzi, in virtù di procura generale alle liti in atti;
- APPELLATO-
All'udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.1614\2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione, in punto di prescrizione, il ricorso in opposizione proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
, nonché nei confronti dell' , all'intimazione di Controparte_3 CP_2
pagamento N.40620189002610327000 notificata in data 29.6.2018, per la somma complessiva di € 250.284,51 a scaturente da più avvisi di addebito,a titolo di contributi dal 2007 al 2014 e, per l'effetto, dichiarava che nulla deve CP_1
in favore dell' in virtù dell'avviso di addebito n.
[...] CP_2
40620130000369723000 dell'importo di € 613,41 per omessa contribuzione, relativa al periodo 2011\3-2011\4 richiamato nell'intimazione di pagamento n.10620189002610327000 notificata in data 29.6.2018.Rigettava nel resto l'opposizione.
Compensava le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello ,in Parte_2
persona del legale rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
rimaneva contumace. Controparte_1
2 Si costituiva, l' persona del legale rappresentante, concludendo per CP_4
l'accoglimento dell'appello proposto da in Parte_2
persona del legale rappresentante.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appellante censura la sentenza impugnata. per violazione di legge ed errata applicazione del termine di prescrizione chiedendo la riforma su tale punto della gravata decisione.
L'appello è infondato.
Ebbene,come ridetto in narrativa, il sig. conveniva in giudizio Controparte_1
CP_ innanzi al Tribunale di Taranto-sezione lavoro l' ed al Controparte_5
fine di chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
10620189002610327 dell'importo complessivo di € 250.284,51, notificatagli il
30.06.2018, scaturente da diversi avvisi e cartelle.
Riteneva il giudice di prime cure che, solo in ordine al credito scaturente dall'avviso di addebito n. 40620130000369723, dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale. Riteneva, altresì, non provata la notificazione dei vari solleciti, quali atti interruttivi della prescrizione, stante la mancata produzione degli
CP_ originali da parte dell'
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la Cassazione Civile
a Sezioni Unite, nella sentenza 23397/2016, ha fatto leva sulla circostanza che la mancata opposizione della cartella di pagamento nei termini, come fatto generatore della irretrattabilità del credito, non determinerebbe l'effetto della conversione del termine di prescrizione da breve a ordinario ex art.2953 c.c..
La questione, così come posta all'attenzione della Corte, attesa la formulazione letterale dell'art. 2953 c.c., a tenore del quale: “I diritti per i quali la legge stabilisce
3 una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”, ha avuto l'effetto di indurre la magistratura ad accogliere le censure del ricorrente, concentrando l'attenzione meramente sulla portata applicativa della disposizione in richiamo e ritenere, conseguentemente, il principio dell'actio iudicati non estensibile in assenza di una vera e propria sentenza di condanna. Tale principio,
tuttavia, non esaurisce le questioni connesse all'esistenza di un diritto della riscossione e della sua prescrizione, in quanto, seppure esclusa l'applicazione dell'actio iudicati, la prescrizione decennale di tale diritto appare sostenibile sotto ben altro e diverso profilo. Al tal fine, occorre, preliminarmente, focalizzare l'attenzione sulla natura di titolo esecutivo
Ciò posto, in punto di prescrizione, correttamente il Tribunale rilevava il termine quinquennale di prescrizione (cfr. art. 3, co. 9°, della L. 335/95) con riferimento all' indicato avviso di adebito.
In tema di prescrizione,infatti, specie dopo l'intervento delle Sezioni Unite della
Cassazione “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione,
produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso
CP_ vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la
4 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del CP_2
d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” .
E' principio consolidato in giurisprudenza che la prescrizione comincia a decorrere solo alla scadenza del termine, fissato dalla legge, per il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro. L'art. 2935 del codice civile, disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale di esercizio del diritto ed alla possibilità, per il creditore, di azionare la relativa tutela, negata se non richiesta tempestivamente.
(Corte di Cassazione-ordinanza nr. 2432 del 29.1.2019).
Né , né l' peraltro, hanno mai allegato in Parte_2 CP_2
primo grado di aver interrotto la prescrizione, opponendosi solo in modo generico all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'opponente, ragion per cui non si può per la prima volta in appello dedurre un fatto del tutto nuovo, peraltro avvenuto prima della notifica dell'intimazione e quindi dell'instaurazione del giudizio, per cui essa ha avuto la piena possibilità di farlo valere in primo grado,
CP_ depositando anche il documento a riprova. L'inerzia assoluta dell' in primo grado non è giustificata e non è colmabile dall'intervento suppletivo del Giudice.
L'appellante, ha prodotto documentazione risalente nel tempo.non idonea ai fini della interruzione del termine prescrizionale.(Cass. sent n. Cass. S.U. sent n.
16412/2007).
L'onere probatorio posto a carico del concessionario e dell'Ente impositore, non risulta assolto.
In conclusione la sentenza appellata è immune dai vizi denunziati e dev'essere confermata.
Quanto alle spese di giudizio del presente grado nulla nei confronti di CP_1
non costituito, mentre si compensano tra appellante ed ,in persona del
[...] CP_2
legale rappresentante.
5
P.Q.M.
1) Rigetta l'Appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Nulla nei confronti di Compensa tra l'appellante Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, ed , in persona Parte_2 CP_2
del legale rappresentante.
Taranto, 22.01.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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