Art. 1.
La concessione del contributo straordinario di annue lire 3 miliardi a favore del comune di Napoli, stabiliti, per il triennio dal 1952 al 1954, dall' art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297 , e' autorizzata anche per l'anno 1955.
La somma occorrente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1955-56 ed al relativo onere si provvedera' a carico del fondo speciale per l'esercizio medesimo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La concessione del contributo straordinario di annue lire 3 miliardi a favore del comune di Napoli, stabiliti, per il triennio dal 1952 al 1954, dall' art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297 , e' autorizzata anche per l'anno 1955.
La somma occorrente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1955-56 ed al relativo onere si provvedera' a carico del fondo speciale per l'esercizio medesimo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.