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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1658/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
FATEBENEFRATELLI, 10, MILANO, presso lo studio dell'avv. STEFANO LOCONTE (C.F.
), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ARIMONDI, 33, Controparte_1 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio dell'avv. MATTEO MASSIMO D'ARGENIO (C.F.
), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._3
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in PIAZZA DEL LIBERTY, 8, MILANO, presso C.F._5 lo studio degli avv.ti MARIO CERA (C.F. ) e MARIACHIARA CERA (C.F. C.F._6
, che li rappresentano e difendono come da delega in atti, C.F._7
APPELLATI
avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita pagina 1 di 17 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adìta così giudicare:
In via cautelare:
1- disporre inaudita altera parte - ovvero previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti - la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della Sentenza Impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 cod. proc. civ., per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito:
2- in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano
n. 4462/2024, resa nel procedimento n. R.G n. 5882/2022 e, per l'effetto, assegnare l'importo di Euro
1.690.886,00 oltre interessi, rinveniente dal contratto per cui è causa all'odierno appellante nella qualità di erede universale della signora in quanto elemento dell'attivo ereditario Controparte_4 della stessa, per i motivi tutti dedotti in narrativa, respingendo ogni domanda, eccezione, istanza ex adverso proposta;
3- con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali 15% oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune ed ulteriori declaratorie in fatto e in diritto,
o disporre l'estromissione di ai sensi dell'art. 109 c.p.c., avendo la stessa Controparte_1
legittimamente ottenuto il sequestro liberatorio della somma dovuta ai sensi dell'art. 687 c.p.c. e quindi, in qualità di custode nominato nel provvedimento di sequestro e in adempimento della sentenza impugnata, provvisoriamente esecutiva, ha versato la somma sequestrata in favore dei signori dichiarati unici legittimi beneficiari delle somme di cui alla polizza vita per cui è CP_2
causa,
o rigettare in ogni caso i motivi d'appello primo, terzo e quarto in quanto infondati, non presentando la polizza oggetto di causa alcun profilo di nullità e risultando essa perfettamente valida ed efficace quale contratto di assicurazione sulla vita di ramo III;
o condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata . CP_1
Per CP_2 Controparte_3
pagina 2 di 17 “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare:
(i) respingere – in quanto inammissibile e/o infondato e/o inaccoglibile anche per carenza di legittimazione – l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4462/2024 emessa Parte_1 dal Tribunale di Milano, sez. VI civ., in data 23 aprile 2024, all'esito del giudizio r.g. n. 5882/2022, confermando la predetta sentenza se del caso con diversa motivazione;
(ii) per l'effetto e comunque, condannare alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_2
e di spese e competenze anche di questo grado di giudizio, oltre spese generali, CPA Controparte_3
e IVA.
Con espressa riserva di ogni ulteriore e consentita deduzione.
Ai sensi del d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che, con il presente atto, non è proposto appello incidentale
e che le conclusioni formulate non determinano un aumento di valore della causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti
La vicenda che ha dato origine al presente giudizio può così sintetizzarsi sulla base di quanto riportato negli atti e documentato: in data 12 marzo 2013, sottoscriveva la proposta di polizza assicurativa Persona_1
unit linked n. 1305-001850, denominata DU ER, con ABN-AMRO, oggi Cardif Luxvie SA, indicante come beneficiari e con durata “vita intera” e con premio CP_2 Controparte_3
unico iniziale di €1.658.000,00 (doc.1 fasc. . In esecuzione del contratto, l'assicurata pagava il CP_2
premio alla compagnia, per complessivi €1.645.652,88 (cit. doc. 1).
In data 26 marzo 2021, la decedeva, e, a questo punto, riferisce la compagnia di aver reso Parte_1
liquidi gli attivi sottostanti di polizza e di aver accantonato il corrispondente valore per l'importo lordo di €1.690.886,00.
Con comunicazione del 21 aprile 2021, i fratelli richiedevano a la liquidazione della CP_2 CP_1
prestazione assicurativa, nella loro qualità di beneficiari di polizza (doc. 2 fasc. . A tale CP_2
richiesta, dava riscontro negativo, comunicando di aver precedentemente ricevuto “tre lettere di CP_1 diffida […] da parte di un asserito erede […] della GN (doc. 3, fasc. , tale Parte_1 CP_2
il quale l'aveva invitata a non evadere eventuali richieste di liquidazione, in Parte_1
considerazione dei forti dubbi che lo stesso nutriva sulla validità della polizza e/o sulla genuinità dell'attribuzione del beneficio in favore dei fratelli (docc. 4, 5 e 6, fasc. . CP_2 CP_1
pagina 3 di 17 Nell'impossibilità di individuare con certezza chi fosse l'effettivo avente diritto al pagamento della somma assicurata, e dopo inutili tentativi di mediazione intrapresi (cfr. docc. 15, 16, 17 18 e 19, fasc.
, la compagnia assicurativa chiedeva al Tribunale di Milano l'emissione del provvedimento di CP_1 sequestro liberatorio dell'importo di lordi €1.690.886,00, oggetto delle contrastanti pretese, ex art. 687
c.p.c. (doc. 21, fasc. . CP_1
Radicato in tal modo il procedimento cautelare R.G. n. 2254/2022, con provvedimento dell'8 febbraio
2022, confermato in sede di reclamo, il tribunale disponeva il richiesto sequestro, nominando custode considerata l'obiettiva incertezza circa il soggetto legittimato a ricevere il pagamento della CP_1
somma.
Il giudizio di primo grado
Su tali basi, e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_2 Controparte_3
Milano al fine di veder dichiarata la validità/efficacia della polizza e, con essa, la loro Controparte_1
qualità di beneficiari, con condanna della convenuta alla liquidazione in loro favore della somma assicurata, maggiorata di interessi, frutti, danni e spese.
È intervenuto in giudizio il terzo nella sua provata qualità di erede unico Parte_1 dell'assicurata, per sentire dichiarare l'invalidità del contratto sotto molteplici profili (carenza dei requisiti formali della proposta di polizza;
violazione sia della normativa sul procedimento formativo del contratto che della normativa in materia assicurativa e di prodotti finanziari;
nullità ex art. 1418 c.c., per carenza di causa assicurativa), o la revoca implicita della designazione dei beneficiari della polizza stessa, in considerazione delle indicazioni contenute nel successivo testamento della de cuius, con condanna della compagnia al pagamento in suo esclusivo favore della somma sequestrata.
Costituitasi, la compagnia assicurativa ha rimesso alla valutazione del giudice l'assegnazione della somma sequestrata, chiedendo, nel merito, il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in relazione sia alla somma capitale, in quanto di tale somma essa era semplice custode per effetto del provvedimento cautelare che agli interessi, frutti, danni e spese, in quanto non dovuti, non trovandosi essa in condizione di mora del debitore e non avendo comunque alcuna responsabilità per la lite insorta tra gli attori e il terzo intervenuto. Per contro, ha chiesto la condanna degli attori alla rifusione CP_2
delle spese della fase cautelare nei due gradi di giudizio tenutisi, nonché delle spese di mediazione e del giudizio di merito.
La sentenza
pagina 4 di 17 Con sentenza n. 4462/2024, pubblicata il 24 aprile 2024, il Tribunale di Milano, accertata la validità e l'efficacia della polizza per cui è causa, nonché la qualità di beneficiari degli attori e CP_3 CP_2
ha assegnato loro la somma oggetto del sequestro liberatorio concesso, pari a € 1.690.886,00,
[...]
in ragione del 50% ciascuno, oltre interessi al tasso di legge dalla sentenza al saldo effettivo, esclusi invece gli interessi di mora ed i danni richiesti nei confronti della compagnia convenuta. Ha quindi condannato l'intervenuto volontario alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e Parte_1
della convenuta ivi incluse quelle del procedimento cautelare. CP_1
In particolare, il giudice di prime cure ha preliminarmente respinto le domande svolte dal terzo intervenuto volte a ottenere la dichiarazione d'inesistenza del contratto per carenza dei Parte_1
requisiti formali ovvero per violazione della normativa sul procedimento di formazione (non contestuale) del contratto, in quanto, nel caso di specie, la proposta di polizza recava “la sottoscrizione della proponente e dell'intermediario, la sottoscrizione in forma specifica delle clausole vessatorie e le modalità di pagamento del premio unico” (pag. 3, sentenza di primo grado); nessuna contestazione era stata svolta riguardo all'avvenuto investimento del premio entro il termine richiesto;
nella stessa proposta si dava atto, inoltre, dell'avvenuta acquisizione da parte della proponente della Parte_1
documentazione contrattuale in data antecedente alla redazione della proposta medesima.
A fondamento della propria decisione, il tribunale ha poi rilevato che, contrariamente alla tesi perorata dalla difesa dell'intervenuto il contratto in questione costituiva un tipico caso di polizza unit Parte_1
linked, con causa mista assicurativa e finanziaria, in cui la componente finanziaria, pur indubbiamente presente, non risultava totalizzante, posto che “la prestazione [della compagnia] è sempre collegata al verificarsi di un evento attinente alla vita umana” (pag. 3, sentenza di primo grado), ossia, il decesso dell'assicurata. Ciò, secondo il primo giudice, valeva ad escludere che si trattasse di un “prodotto finanziario puro” e comportava il rigetto delle allegazioni dell'intervenuto volontario, sotto il profilo sia dell'asserita violazione della normativa in materia di prodotti finanziari che dell'invocata nullità per difetto di causa assicurativa ex art. 1418 c.c.
Tanto chiarito quanto alla validità ed efficacia della polizza, il tribunale ha escluso che la designazione dei quali beneficiari di polizza fosse stata oggetto di successiva revoca, dovendo “negarsi che CP_2
la generica dicitura riportata nel testamento redatto in data 1.1.15 – ove risulta nominato Parte_1 quale “erede per quant'altro di mai proprietà” – possa di per sé sola integrare univoca manifestazione di revoca, sia pur tacita ovvero che risulti implicitamente incompatibile con la prima” (pag. 4, sentenza di primo grado).
pagina 5 di 17 Di conseguenza, ha revocato il sequestro e successivamente assegnato agli attori l'importo di
€1.690.886,00 quale somma corrispondente a quanto liquidato dalla compagnia sulla base dei sottostanti di polizza, mentre ha ritenuto infondate le domande attoree di pagamento degli interessi
“essendo palese che la convenuta debba andare esente dalla mora per effetto del sequestro liberatorio disposto su sua iniziativa” e di risarcimento del danno “risultando la condotta della convenuta esente da censura per quanto dinanzi precisato in relazione all'obiettiva controvertibilità della titolarità del diritto”.
L'appello
I. Il procedimento
Avverso la citata sentenza ha proposto appello formulando cinque motivi di Parte_1
appello.
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata laddove ha sancito la natura Parte_1
assicurativo-previdenziale della polizza e, conseguentemente, ha rigettato la domanda di nullità del contratto per mancanza di causa ex art. 1418 c.c.
Nell'affermare la natura finanziaria della polizza, parte appellante assume che la componente assicurativa del contratto sarebbe meramente nominale, venendo in rilievo in capo a CP_1 esclusivamente un obbligo di pagamento, al decesso dell'assicurata, di un capitale aggiuntivo del tutto
“esiguo”. Tanto comporterebbe, ad avviso dell'appellante un irrimediabile pregiudizio della Parte_1
causa concreta del contratto di assicurazione, in violazione dei principi da ultimo enunciati da Cass. civ. n. 9418/2024.
Con il secondo motivo di gravame, deduce che il giudice di prime cure non avrebbe comunque tenuto conto, ai fini della corretta qualificazione del contratto, delle dichiarazioni rese dalla Parte_1 nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria relativa a violazioni fiscali, le quali, se correttamente valutate, avrebbero dovuto far pervenire alla dichiarazione d'inesistenza della polizza.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza laddove ha respinto la domanda di nullità del contratto per assenza dei requisiti formali e, in particolare, per non aver il primo giudice adeguatamente rilevato il “mancato perfezionamento dell'accordo delle parti con riferimento al rispetto della essenziale scansione temporale degli eventi che costituiscono il procedimento di formazione dell'accordo contrattuale (sia ai sensi di legge, sia ai sensi di contratto)” (pag. 19, atto di citazione in appello).
pagina 6 di 17 Con il quarto motivo, l'appellante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente escluso la nullità del contratto anche sotto il profilo dell'asserita “impossibilità di determinare l'oggetto del contratto”, considerata la mancata produzione in giudizio di documentazione essenziale, quali il documento informativo ed il regolamento del fondo interno del fondo dedicato.
Con il quinto motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui non è stata accertata
“l'intervenuta revoca della designazione dei beneficiari attraverso la disposizione testamentaria contenuta nel testamento del 1 Gennaio 2015 con cui il signor era istituito erede universale Parte_1
“per quant'altro di mia proprietà”” (pag. 21, atto di citazione in appello).
L'appellante ha, quindi concluso deducendo che “l'importo di Euro 1.690.886,00 – rinveniente dal contratto per cui è causa – rappresenta un elemento dell'attivo ereditario della signora
[...]
e in quanto tale, dovrà essere assegnato all'odierno appellante, nella sua accertata e mai CP_4
contestata qualità di erede universale della stessa” (pag. 21, atto di citazione in appello).
Si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte di disporre la propria Controparte_1 estromissione dal giudizio e, in ogni caso, il rigetto dei motivi d'appello primo, terzo e quarto, in quanto infondati.
Si sono altresì costituiti e contestando l'appello ex adverso proposto e CP_2 Controparte_3 chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., le parti discutevano la causa.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
II. La decisione
Preliminarmente, si deve dare atto che correttamente l'appellante principale ha notificato l'appello anche alla compagnia di assicurazioni, convenuta nel giudizio di primo grado, e della quale i CP_2
avevano inizialmente domandato la condanna al risarcimento dei danni.
Nel merito, con riguardo al primo motivo di appello, si è detto che si duole dell'erroneità Parte_1
della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità della polizza ex art. 1418
c.c., formulata in ragione dell'asserita insussistenza del rischio demografico, caratterizzante la tipologia del contratto assicurativo ed attinente alla durata della vita umana.
Nella specie, il giudice di prime cure ha ravvisato la natura assicurativo-previdenziale della polizza stipulata in quanto “Come chiarito in controversie di analogo tenore, la componente assicurativa è rappresentata dal c.d. rischio demografico collegato alla differenza tra la durata della vita del
pagina 7 di 17 contraente e la durata media della vita prevedendo l'impegno dell'assicurazione di corrispondere immediatamente il capitale assicurato in caso di morte. In sostanza, la componente finanziaria – indubbiamente presente posto che il premio versato viene investito in un fondo gestito dalla compagnia sulla base delle indicazioni di un asset manager designato in relazione al profilo di rischio dell'assicurato – non risulta totalizzante posto che, oltre a quanto sopra riportato, la prestazione è sempre collegata al verificarsi di un evento attinente alla vita umana” (pag. 3, sentenza di primo grado).
Sostiene, per contro, l'appellante che, così motivando, il primo giudice non avrebbe fatto adeguata applicazione dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia di contratti
“linked”, che, al fine di correttamente accertare la loro reale funzione, adotta un approccio caso per caso, volto ad indagare la sussistenza in concreto della causa assicurativa, nonché, in particolare, del principio ribadito dalla pronuncia della Cassazione n. 9418/2024, in base a cui “il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana.
Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente
“slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria”. Ciò in quanto, a parere dell'appellante, nel caso di specie, la componente demografica assicurativa risultava solo apparente, non essendo prevista in contratto alcuna garanzia di restituzione del capitale impiegato, visto che, come meglio precisato nella comparsa conclusionale, la somma dovuta dall'assicuratore dipendeva unicamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento del decesso dell'assicurato e che, qualora il valore del sottostante fosse andato a zero, sarebbe sorto in capo a esclusivamente un obbligo di pagamento, al decesso dell'assicurata, di una CP_1 somma “irrisoria”, pari all'1% del capitale investito.
La Corte ritiene la doglianza infondata.
Oggetto del contendere, come si è detto, è, anche ed innanzitutto, la natura della polizza DU
ER: pacifico che si tratti di polizza unit linked ed in cui l'obbligazione principale dell'assicuratore è agganciata a parametri di mercato (al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o, comunque, ad indici predeterminati di riferimento), è, invece, controverso che si tratti di un prodotto finanziario “puro” o con componente assicurativa.
pagina 8 di 17 Sul punto, giova, infatti, preliminarmente chiarire che sotto la denominazione “unit-linked” o “index- linked”, la prassi accomuna contratti tra loro profondamente diversificati sotto il profilo, per lo più, delle garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato.
Tali polizze (che, allora, costituiscono un genus tutt'altro che omogeneo) si classificano, infatti, in linked “garantite”, linked “parzialmente garantite” e linked “pure” (da ultimo, Cass. civ. n. 21022/2024;
Cass, civ. 9481/2024): nella prima ipotesi, le polizze garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
nella seconda, le polizze riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale del capitale investito;
nella terza ipotesi, le polizze non forniscono alcuna garanzia di restituzione del capitale né di eventuali rendimenti minimi, in quanto l'importo assicurato è collegato unicamente all'andamento del titolo e dei mercati finanziari.
In definitiva, secondo questo indirizzo, il tratto qualificante risiede nell'allocazione del c.d. rischio demografico, che, nella terza ipotesi, è meramente apparente, essendo posto interamente a carico dell'assicurato, al quale non viene garantita una somma, nemmeno minima, che sia slegata dal rischio finanziario.
Su tale scorta, si è quindi affermato che la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come
“unit-linked” non è sufficiente per qualificare quel contratto come “assicurazione”, mentre occorre valutare in concreto la sussistenza della sua funzione previdenziale.
Ebbene, pur dando seguito a tale indirizzo (richiamato dalla stessa difesa dell'appellante) – il quale, vista la natura mista della causa di questi contratti, impone un bilanciamento quanto all'entità dei rischi da ciascuna parte assunti nell'ambito del sinallagma assicurativo –, ritiene questa Corte che con il contratto oggetto del giudizio vi sia stata da parte della compagnia assicurativa la valutazione e CP_1
l'assunzione del rischio demografico tale da far ritenere tale contratto connotato in concreto da una funzione propriamente previdenziale.
Anzitutto, infatti, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nella polizza in esame la prestazione dell'assicuratore risulta essere fisiologicamente connessa al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Detta polizza, invero, presenta una tangibile componente demografico- previdenziale legata al verificarsi dell'evento assicurato (decesso), prevedendo il pagamento, da parte della compagnia assicurativa, del “controvalore netto in EUR delle quote attribuite al momento del decesso” maggiorato dalla “copertura caso morte di 16.500 EUR” pari all'1% del premio versato (v. art. 9, condizioni generali di contratto, doc. 1, fasc. . CP_2
pagina 9 di 17 L'assunto dell'appellante, secondo cui, invece, il contratto in esame andrebbe qualificato come un prodotto finanziario vista l'irrilevanza economica del succitato capitale aggiuntivo pattuito, di “soli”
€16.500,00, riflette l'opinione di ma non poggia su alcun elemento suscettibile di Parte_1
riscontro oggettivo.
La difesa di infatti, dopo aver richiamato una serie di provvedimenti giurisprudenziali a Parte_1
sostengo della propria tesi, si limita apoditticamente a sostenere che la polizza avrebbe avuto contenuto solo finanziario “considerata l'esiguità della “copertura in caso morte” (cfr. pag. 12, atto di citazione in appello), senza tuttavia specificare secondo quali parametri abbia valutato tale asserita “esiguità”.
Invero, è evidente, per ciò che è stato detto in premessa, che l'evoluzione della giurisprudenza richiede al giudice di merito di vagliare l'effettiva entità della prestazione dell'assicuratore (con riferimento all'ammontare del premio versato, o all'orizzonte temporale o alla tipologia dell'investimento, e così via), per verificare se la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il “rischio demografico”; d'altro canto, però, nel caso di specie, la difesa dell'appellante non ha indicato alcun dato obiettivo e verificabile nel caso concreto (indici Istat;
fattori relativi all'assicurata, come il sesso,
l'età, la provenienza sociale, fattori geografici, etc. che rilevino sui calcoli attuariali, condizioni contrattuali praticate da altre compagnie di assicurazioni) tale da consentire a questa Corte di poter affermare che la “copertura in caso morte”, ammontante ad €16.500 fosse in realtà svincolata dal rischio demografico e in sé talmente irrisoria, rispetto al premio versato dalla defunta da Parte_1
aver vanificato completamente l'equilibrio delle prestazioni assicurative.
Ciò che, invece, può con sicurezza affermarsi è che la polizza oggetto di causa prevedeva pur sempre, per il caso di morte dell'assicurata, un capitale aggiunto dell'1% del premio unico iniziale versato senza condizioni, slegato, cioè, dal rischio finanziario, così come richiesto, appunto, dalla richiamata giurisprudenza per qualificare in concreto come “assicurazioni sulla vita” le polizze unit linked.
Tale conclusione trova conforto nel tenore complessivo del contratto de quo.
Infatti, una attenta disamina del contenuto contrattuale induce ad affermare che nella polizza DU
ER vi erano molteplici elementi di per sé incompatibili ed estranei alla funzione finanziaria speculativa pura, e tipici, invece, della componente assicurativa.
La polizza prevedeva, innanzitutto, la facoltà in capo alla compagnia assicurativa -nel caso in cui il premio unico iniziale versato fosse stato superiore ad un certo importo- di richiedere al contraente informazioni sul proprio stato di salute nonché di sottoporsi ad accertamenti medici, con l'ulteriore previsione che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c., la CO si riserva comunque il diritto
pagina 10 di 17 di dichiarare l'annullamento del Contratto nel caso in cui le dichiarazioni rese dall' siano Parte_2 inesatte o reticenti per dolo o colpa grave” (v. art. 4 delle condizioni generali di assicurazione, doc. 1, fasc. . Era poi consentito all'assicurato di riscattare la polizza senza l'applicazione di penali, CP_2
secondo dunque una disciplina di favore per l'assicurato medesimo, in ipotesi tassative collegate ad eventi del tutto accidentali della vita umana, quali l'invalidità totale o permanente del contraente ovvero la premorienza del coniuge (v. art.
7.1.2. condizioni generali di assicurazione, cit. doc. 1).
Certamente non vi erano previsioni relative alla possibilità di chiedere l'erogazione di una rendita, ma ciò si spiega, trattandosi di polizza a vita intera. Invece, lo stesso premio di rischio, che l'assicurazione avrebbe dovuto prelevare a fronte della copertura “caso morte”, era quantificato in una misura percentuale variabile in funzione proprio dell'età e del sesso dell'assicurato (v. art. 11 condizioni generali di assicurazione ed all. 1, cit. doc. 1).
Tali risultanze documentali rafforzano, in definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado sulla natura mista della polizza in esame, essendo i sopra riferiti “connotati” di polizza espressione di una causa assicurativa. Dunque, è stata giustamente respinta la domanda volta a far accertare la nullità del contratto.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale non avrebbe considerato, ai fini del corretto inquadramento della contestata polizza, le affermazioni “confessorie” che la defunta avrebbe reso in un procedimento di voluntary disclosure (doc. 16, fasc. Parte_1
. Sostiene l'appellante che, in quell'occasione, la stessa avrebbe descritto le Parte_1 Parte_1 operazioni d'investimento non come il frutto della stipulazione di una polizza vita, ma come “gestione individuale del patrimonio localizzata in Svizzera”, specificando che la polizza in questione non fosse un contratto assicurativo propriamente inteso, ma che dovesse qualificarsi quale polizza “interposta”, e quindi inesistente.
A tal riguardo, l'appellante richiama i seguenti passaggi, contenuti nella relazione di accompagnamento della suddetta procedura (cfr. pag. 15, atto di citazione in appello):
- “Nel caso in esame invece l'Istante (n.d.r. la signora ha effettuato il versamento del Parte_1 premio per la sottoscrizione del contratto trasferendo la totalità dell'attività finanziaria necessaria al versamento del premio alla CO pur mantenendo la disponibilità effettiva delle stesse per
l'intera durata del contratto assicurativo” (cfr. cit. doc. 16, pag. 3)
pagina 11 di 17 - “L'istante era l'avente diritto economico del patrimonio trasferito nella suddetta polizza;
tale circostanza ha determinato la persistenza della sostanziale disponibilità degli assets in capo al contraente” (cfr. cit. doc. 16, pag. 3).
- “ad avviso dell'Istante il prodotto assicurativo “Life Portfolio international” pur essendo nominalmente qualificato come contratto assicurativo deve essere più propriamente qualificato ai fini della regolarizzazione fiscale in una gestione patrimoniale individuale localizzata in Svizzera (stato di localizzazione del conto di gestione degli assets)” (cfr. cit. doc. 16, pag. 3).
La doglianza è infondata.
In maniera del tutto condivisibile, infatti, il giudice di prime cure ha reputato ininfluenti, ai fini della decisione, dette dichiarazioni, che, essendo state rese nella richiamata procedura di voluntary disclosure, e fuori da qualsivoglia contraddittorio con la controparte contrattuale, rilevano ai soli fini e nella sola sede fiscale (come del resto espressamente affermato dall'istante). Esse, al più, danno conto del motivo perseguito dalla contraente, degli interessi soggettivi che l'hanno spinta alla stipulazione del contratto;
tuttavia, è noto che i motivi, se non sono obiettivizzati nel contenuto contrattuale, rimanendo nella sfera volitiva interna della parte (come è accaduto, appunto, nel caso di specie), sono tendenzialmente irrilevanti e non concorrono ad integrare la causa concreta del negozio.
Il terzo motivo attiene alla statuizione di rigetto della domanda di accertamento della nullità del contratto per assenza dei requisiti formali (rectius, per mancanza dell'accordo).
Sul punto l'appellante richiama, in particolare, l'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, in base al quale “Il Contratto si intende concluso quando la CO, avendo proceduto alla valutazione della Proposta, l'abbia accettata, abbia investito il Premio Unico iniziale il lunedì successivo alla data di incasso del Premio (“Data di Investimento”) e ne abbia dato comunicazione scritta all'Investitore-Contraente/agli Investitori-Contraenti [mediante l'invio del Certificato di
Polizza, che indicherà, tra l'altro, la Data di Decorrenza del Contratto, coincidente con la Data di
Investimento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quest'ultima]”.
La prospettazione dell'appellante è, quindi, che, nel caso di specie, “al fine del perfezionamento dell'accordo, non ci si limita a richiedere il semplice scambio di proposta e accettazione, ma si prevede un articolato procedimento che comprende: - la valutazione della Proposta da parte della
CO; - l'accettazione della Proposta da parte della CO;
- l'investimento del Premio
Unico iniziale il lunedì successivo alla data di incasso del Premio (“Data di Investimento”); - la comunicazione scritta all'Investitore-Contraente/agli Investitori-Contraenti (mediante l'invio del
pagina 12 di 17 Certificato di Polizza, che indicherà, tra l'altro, la Data di Decorrenza del Contratto, coincidente con la Data di Investimento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quest'ultima). I documenti in atti mostrano però che: - la Proposta è stata sottoscritta dalla GN il 12 marzo 2013 e siglata Parte_1
da un incaricato della CO (non identificabile) il 14 di marzo;
- le Condizioni Speciali della
Polizza erano inviate il 30 luglio 2013 ben oltre la data di decorrenza del 12 giugno 2013 indicata nelle Condizioni Speciali e coincidente con la Data di investimento del Premio. Ciò considerato, alla luce della normativa codicistica relativa ai requisiti del contratto sopra citata, il mancato rispetto di una scansione procedimentale robusta e precisa come quella di cui all'art. 3 delle Condizioni
Generali, parte essenziale del contratto, non può essere in alcun modo sanato da una generica constatazione di conformità tra proposta e accettazione” (pag. 18, atto di citazione in appello).
Sempre secondo l'appellante, dal tenore letterale del citato art. 3 si evincerebbe pure come le parti non avrebbero voluto ritenere rilevante la mera conclusione per fatti concludenti, essendo espressamente richiesto, invece, che l'investimento del premio unico iniziale fosse comunicato al proponente entro un termine specifico.
La censura è radicalmente infondata e non coglie nel segno.
È infondata perché la sentenza impugnata ben evidenzia come dall'istruttoria svolta emergesse la prova effettiva del perfezionamento della polizza. Gli attori in primo grado hanno infatti documentalmente provato che (doc. 1, fasc. : in data 12 marzo sottoscriveva la CP_2 CP_4 Persona_1
proposta di polizza;
in data 14 marzo la medesima veniva siglata da un funzionario della compagnia;
in data 30 luglio inviava alla le condizioni speciali della polizza;
pacifico è che la CP_1 Parte_1
abbia regolarmente pagato il premio alla compagnia, che ne ha rilasciato quietanza. Parte_1
Ad avviso della Corte, tanto basta a ritenere concluso il contratto di assicurazione, anche e soprattutto alla luce dell'inequivoca volontà dell'assicurata di ritenere efficace un'accettazione, in tesi, tardiva, da parte della compagnia assicurativa. In primo luogo, infatti, non risulta che alcuna contestazione sia stata svolta dalla con riguardo all'avvenuta conclusione del contratto (e, quindi, con riguardo Parte_1 all'asserita accettazione tardiva di per tutta la durata del rapporto e dunque durante i successivi CP_1
otto anni (si rammenta che la è deceduta nel 2021). Sono poi dirimenti proprio le Parte_1
dichiarazioni rese dalla contraente nella procedura di voluntary disclosure (tanto invocate dall'appellante), che confermano come l'istante non nutrisse alcun dubbio sulla vigenza del rapporto assicurativo.
pagina 13 di 17 Si aggiunga che se, da un lato, l'appellante insiste, con il presente gravame, nell'affermare l'invalidità/inesistenza della polizza per cui è causa, adducendo una serie di motivi, tra cui quello in esame (in punto di violazione del procedimento di formazione del contratto), è poi pur vero che, lo stesso sia nel carteggio antecedente all'instaurazione del presente procedimento1, che in sede Parte_1
giudiziale2, ha sempre chiesto, come conseguenza di tale asserita nullità, che la polizza fosse pur sempre eseguita, ma in suo favore.
In altre parole, se davvero avesse ritenuto la polizza inesistente, avrebbe dovuto Parte_1
richiedere non la liquidazione in suo favore delle somme assicurate (di ammontare superiore al premio versato) sulla base di un titolo contrattuale, che, però, egli stesso assume essere ab origine inesistente, bensì la restituzione delle prestazioni eseguite in esecuzione di contratto nullo, vale a dire, del solo capitale investito dalla defunta zia nel corso del rapporto, ed incamerato sine titulo dalla compagnia, domanda che, tuttavia, non è mai stata svolta.
Il quarto motivo riguarda il rigetto della domanda di accertamento della nullità della polizza per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.
Tale censura, che pure è contraddittoria rispetto allo scopo perseguito da è del tutto Parte_1
generica, posto che la difesa dell'appellante non spiega adeguatamente sotto quale profilo l'oggetto del contratto non sarebbe sufficientemente chiaro e le ragioni per le quali la polizza in verifica sarebbe da dichiarare nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Ed invero l'appellante si limita, sul punto, ad affermare che “la sentenza impugnata pone alla base della statuizione un apparato documentale che costituisce parte essenziale del contratto, ma che in realtà non è mai stato rinvenuto, né versato in atti. Trattasi nello specifico: - delle Condizioni Generali
d'Assicurazione; - del Documento Informativo;
- del Regolamento del Fondo Interno Dedicato;
- dell'Informativa Privacy (unico documento in realtà esistente ma non firmato). Fatta eccezione per le condizioni Generali d'Assicurazione (doc. 14 atto di intervento i documenti in questione non Parte_1 sono stati mai prodotti in giudizio, ma nemmeno è mai stata smentita l'inesistenza degli stessi” (pag.
20, atto di citazione in appello).
Tuttavia, ciò che conta non è cosa sia stato prodotto in questa sede, ma che la documentazione in questione sia stata effettivamente consegnata alla la quale ha dato atto, con espressa e Parte_1
specifica sottoscrizione, di aver ricevuto, letto ed esaminato tutta la documentazione contrattuale relativa alla polizza DU ER (“consistente nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nel
Documento Informativo, nel Glossario, nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato e nell'informativa Privacy”, cfr. doc. 1, fasc. prima della formulazione della proposta. CP_2
Il contratto, poi, è chiarissimo nell'individuare le reciproche obbligazioni contratte dalle parti, sì che l'accusa di indeterminatezza è priva di qualsiasi riscontro.
Il quinto motivo riguarda la possibilità di considerare la disposizione testamentaria contenuta nel testamento del 1^ gennaio 2015, con cui è stato istituito erede universale “per Parte_1 quant'altro di mia proprietà”, una revoca dell'originaria designazione degli odierni appellati, e CP_2
quali beneficiari della polizza per cui è controversia. Controparte_3
Sul punto, ha ritenuto il tribunale che detta disposizione “non possa di per sé sola integrare univocamente manifestazione di revoca, sia pur tacita ovvero che risulti implicitamente incompatibile con la prima [con la designazione]”, e ciò in quanto “laddove la de cuius avesse inteso modificare
l'attribuzione patrimoniale effettuata a favore degli attori due anni prima lo avrebbe espresso “a chiare lettere””.
Contrariamente alla statuizione del primo giudice, ritiene la difesa di parte appellante che “il tenore letterale della disposizione testamentaria, unitamente alla consapevolezza che la de cuius aveva circa la titolarità in capo a sé delle attività finanziarie trasferite alla CO, conducono a ritenere che la signora - con la disposizione in questione - abbia inteso riferirsi anche a dette attività Parte_1 finanziarie di cui manteneva disponibilità effettiva per l'intera durata del contratto di assicurazione.
Infatti, come detto al secondo motivo di impugnazione, nell'ambito della Relazione di
pagina 15 di 17 accompagnamento alla istanza di Collaborazione Volontaria ex art. 5 quater lettera a) D.L. n. 167 del
1990, la signora aveva reso dichiarazioni - esplicite, circostanziate e a contenuto Parte_1
confessorio - aventi a oggetto gli importi di cui al rapporto di gestione patrimoniale in essere con la
CO. Anche alla luce di dette dichiarazioni, non potrà quindi escludersi - come invece il
Giudice di primo grado ha escluso - la valenza della disposizione testamentaria in questione quale revoca della precedente designazione dei soggetti beneficiari e dovrà al contrario accertarsi che
l'assegnazione delle somme rinvenienti dal contratto con la CO all'odierno appellante è la sola coerente e compatibile con la volontà della de cuius” (pag. 22, atto di citazione in appello).
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
In generale, mette conto evidenziare che la disciplina codicistica dell'assicurazione a favore di terzo, enucleata nell'art. 1921 c.c., consente al contraente di revocare la designazione del beneficiario con le stesse forme nelle quali, ai sensi della precedente norma (l'art. 1920 c.c.), può essere effettuata la designazione medesima, vale a dire con successiva comunicazione scritta all'assicuratore o mediante designazione contenuta all'interno di testamento. In questo secondo caso, l'atto designativo, pur contenuto all'interno di un atto mortis causa, non perde la sua qualificazione di atto inter vivos con effetti post mortem.
Ciò posto, nella pratica si pone molto spesso il problema di capire se, con l'esercizio del diritto di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla propria morte, il testatore abbia anche inteso revocare la eventuale designazione del beneficiario di un'assicurazione sulla vita, mediante, appunto, la nuova designazione risultante nel testamento.
Per esigenze di tutela dell'affidamento e di certezza del diritto, la giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, affermato che “la nomina del beneficiario o la revoca della nomina a favore di un altro beneficiario, e la stessa rinuncia alla facoltà di revoca, non possono essere desunte da una volontà implicita o effettuata per atti equipollenti, ma deve risultare in termini espliciti e nelle forme scritte e comunicate all'assicuratore previste per la designazione del terzo ex artt. 1920 e 1921 c.c., anche per via testamentaria, con specifica attribuzione della somma assicurata, a favore di una determinata persona” (Cass. civ. n. 9948/2021).
La questione in esame è stata affrontata anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 11421/2021, nella quale, premettendo che operano su piani diversi l'intenzione del de cuius di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa, hanno statuito che “la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari
pagina 16 di 17 non opera quale nuova designazione, né quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest'ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell'art. 1921 c.c. (e dunque dell'art. 1920 c.c., comma 2) e allorché comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso”.
Nel caso di specie, ritiene, dunque, questa Corte di non poter condividere la tesi dell'appellante, proprio perché la volontà di revocare la precedente designazione di beneficiario di polizza non può affatto discendere da una generica nomina a “erede per quant'altro di mia proprietà”, priva totalmente di ulteriori specificazioni, né, tantomeno, da dichiarazioni (quali quelle contenute nella relazione di accompagnamento alla istanza di collaborazione volontaria) rese dal testatore al di fuori della sede testamentaria.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta da ciascuna parte.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4462/2024 pubblicata il Parte_1
24/04/2024 del Tribunale di Milano che, per l'effetto, conferma;
2. condanna a rifondere agli appellati e le spese del Parte_1 CP_2 Controparte_3
grado che liquida in €34.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge
3. condanna a rifondere a spese del grado che liquida in Parte_1 Controparte_1
€22.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 4 febbraio 2025
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Francesco Distefano
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. mail del 17.12.2021, doc. 13, fasc. con cui i legali di chiedevano “il pagamento integrale e immediato CP_1 Parte_1 dell'intera somma di cui alla polizza DU ER della ABN AMRO life s.a. – Certificato di Polizza: 1305-001850 (Assicurata: oltre a interessi maturati, frutti e quant'altro maturato”. Persona_1 2 Conclusioni primo grado terzo “I N V I A P R I N C I P A L E E NEL M E R I T O , Accertare e dichiarare, per Parte_1 le ragioni di cui in narrativa, l'inesistenza del contratto di Polizza DU ER n. 1305- 001850 e, per l'effetto, accertata la qualità di erede universale della signora nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta in data 26.03.21, del signor condannare al pagamento in favore dello Parte_1 Controparte_1 stesso dell'importo di Euro 1.690.000,00.-, somma lorda oggetto del sequestro, oltre accessori maturati e maturandi fino alla data del pagamento, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare dalla liquidazione di quanto previsto nella polizza;
IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per le ragioni di cui in narrativa, la nullità del contratto di Polizza DU ER n. 1305-001850 di cui alla Proposta, sottoscritta in data 12.03.2013 dalla signora
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 26.03. e, per l'effetto, accertata la qualità Persona_1 di erede universale del nipote condannare al pagamento in favore dello stesso Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 1.690.000,00.-, somma lorda oggetto del sequestro, oltre accessori maturati e maturandi fino alla data del pagamento o comunque a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dalla liquidazione di quanto previsto nella polizza”. Conclusioni secondo grado appellante “in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 4462/2024, resa nel procedimento n. R.G n. 5882/2022 e, per l'effetto, assegnare l'importo di Euro 1.690.886,00 oltre interessi, rinveniente dal contratto per cui è causa all'odierno appellante nella qualità di erede universale della signora in quanto elemento dell'attivo ereditario della stessa, per i motivi tutti Controparte_4 dedotti in narrativa, respingendo ogni domanda, eccezione, istanza ex adverso proposta”. pagina 14 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1658/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
FATEBENEFRATELLI, 10, MILANO, presso lo studio dell'avv. STEFANO LOCONTE (C.F.
), che lo rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA ARIMONDI, 33, Controparte_1 P.IVA_1
MILANO, presso lo studio dell'avv. MATTEO MASSIMO D'ARGENIO (C.F.
), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._3
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in PIAZZA DEL LIBERTY, 8, MILANO, presso C.F._5 lo studio degli avv.ti MARIO CERA (C.F. ) e MARIACHIARA CERA (C.F. C.F._6
, che li rappresentano e difendono come da delega in atti, C.F._7
APPELLATI
avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita pagina 1 di 17 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adìta così giudicare:
In via cautelare:
1- disporre inaudita altera parte - ovvero previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti - la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della Sentenza Impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 cod. proc. civ., per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito:
2- in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano
n. 4462/2024, resa nel procedimento n. R.G n. 5882/2022 e, per l'effetto, assegnare l'importo di Euro
1.690.886,00 oltre interessi, rinveniente dal contratto per cui è causa all'odierno appellante nella qualità di erede universale della signora in quanto elemento dell'attivo ereditario Controparte_4 della stessa, per i motivi tutti dedotti in narrativa, respingendo ogni domanda, eccezione, istanza ex adverso proposta;
3- con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali 15% oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le opportune ed ulteriori declaratorie in fatto e in diritto,
o disporre l'estromissione di ai sensi dell'art. 109 c.p.c., avendo la stessa Controparte_1
legittimamente ottenuto il sequestro liberatorio della somma dovuta ai sensi dell'art. 687 c.p.c. e quindi, in qualità di custode nominato nel provvedimento di sequestro e in adempimento della sentenza impugnata, provvisoriamente esecutiva, ha versato la somma sequestrata in favore dei signori dichiarati unici legittimi beneficiari delle somme di cui alla polizza vita per cui è CP_2
causa,
o rigettare in ogni caso i motivi d'appello primo, terzo e quarto in quanto infondati, non presentando la polizza oggetto di causa alcun profilo di nullità e risultando essa perfettamente valida ed efficace quale contratto di assicurazione sulla vita di ramo III;
o condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata . CP_1
Per CP_2 Controparte_3
pagina 2 di 17 “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare:
(i) respingere – in quanto inammissibile e/o infondato e/o inaccoglibile anche per carenza di legittimazione – l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4462/2024 emessa Parte_1 dal Tribunale di Milano, sez. VI civ., in data 23 aprile 2024, all'esito del giudizio r.g. n. 5882/2022, confermando la predetta sentenza se del caso con diversa motivazione;
(ii) per l'effetto e comunque, condannare alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_2
e di spese e competenze anche di questo grado di giudizio, oltre spese generali, CPA Controparte_3
e IVA.
Con espressa riserva di ogni ulteriore e consentita deduzione.
Ai sensi del d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che, con il presente atto, non è proposto appello incidentale
e che le conclusioni formulate non determinano un aumento di valore della causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti
La vicenda che ha dato origine al presente giudizio può così sintetizzarsi sulla base di quanto riportato negli atti e documentato: in data 12 marzo 2013, sottoscriveva la proposta di polizza assicurativa Persona_1
unit linked n. 1305-001850, denominata DU ER, con ABN-AMRO, oggi Cardif Luxvie SA, indicante come beneficiari e con durata “vita intera” e con premio CP_2 Controparte_3
unico iniziale di €1.658.000,00 (doc.1 fasc. . In esecuzione del contratto, l'assicurata pagava il CP_2
premio alla compagnia, per complessivi €1.645.652,88 (cit. doc. 1).
In data 26 marzo 2021, la decedeva, e, a questo punto, riferisce la compagnia di aver reso Parte_1
liquidi gli attivi sottostanti di polizza e di aver accantonato il corrispondente valore per l'importo lordo di €1.690.886,00.
Con comunicazione del 21 aprile 2021, i fratelli richiedevano a la liquidazione della CP_2 CP_1
prestazione assicurativa, nella loro qualità di beneficiari di polizza (doc. 2 fasc. . A tale CP_2
richiesta, dava riscontro negativo, comunicando di aver precedentemente ricevuto “tre lettere di CP_1 diffida […] da parte di un asserito erede […] della GN (doc. 3, fasc. , tale Parte_1 CP_2
il quale l'aveva invitata a non evadere eventuali richieste di liquidazione, in Parte_1
considerazione dei forti dubbi che lo stesso nutriva sulla validità della polizza e/o sulla genuinità dell'attribuzione del beneficio in favore dei fratelli (docc. 4, 5 e 6, fasc. . CP_2 CP_1
pagina 3 di 17 Nell'impossibilità di individuare con certezza chi fosse l'effettivo avente diritto al pagamento della somma assicurata, e dopo inutili tentativi di mediazione intrapresi (cfr. docc. 15, 16, 17 18 e 19, fasc.
, la compagnia assicurativa chiedeva al Tribunale di Milano l'emissione del provvedimento di CP_1 sequestro liberatorio dell'importo di lordi €1.690.886,00, oggetto delle contrastanti pretese, ex art. 687
c.p.c. (doc. 21, fasc. . CP_1
Radicato in tal modo il procedimento cautelare R.G. n. 2254/2022, con provvedimento dell'8 febbraio
2022, confermato in sede di reclamo, il tribunale disponeva il richiesto sequestro, nominando custode considerata l'obiettiva incertezza circa il soggetto legittimato a ricevere il pagamento della CP_1
somma.
Il giudizio di primo grado
Su tali basi, e hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_2 Controparte_3
Milano al fine di veder dichiarata la validità/efficacia della polizza e, con essa, la loro Controparte_1
qualità di beneficiari, con condanna della convenuta alla liquidazione in loro favore della somma assicurata, maggiorata di interessi, frutti, danni e spese.
È intervenuto in giudizio il terzo nella sua provata qualità di erede unico Parte_1 dell'assicurata, per sentire dichiarare l'invalidità del contratto sotto molteplici profili (carenza dei requisiti formali della proposta di polizza;
violazione sia della normativa sul procedimento formativo del contratto che della normativa in materia assicurativa e di prodotti finanziari;
nullità ex art. 1418 c.c., per carenza di causa assicurativa), o la revoca implicita della designazione dei beneficiari della polizza stessa, in considerazione delle indicazioni contenute nel successivo testamento della de cuius, con condanna della compagnia al pagamento in suo esclusivo favore della somma sequestrata.
Costituitasi, la compagnia assicurativa ha rimesso alla valutazione del giudice l'assegnazione della somma sequestrata, chiedendo, nel merito, il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in relazione sia alla somma capitale, in quanto di tale somma essa era semplice custode per effetto del provvedimento cautelare che agli interessi, frutti, danni e spese, in quanto non dovuti, non trovandosi essa in condizione di mora del debitore e non avendo comunque alcuna responsabilità per la lite insorta tra gli attori e il terzo intervenuto. Per contro, ha chiesto la condanna degli attori alla rifusione CP_2
delle spese della fase cautelare nei due gradi di giudizio tenutisi, nonché delle spese di mediazione e del giudizio di merito.
La sentenza
pagina 4 di 17 Con sentenza n. 4462/2024, pubblicata il 24 aprile 2024, il Tribunale di Milano, accertata la validità e l'efficacia della polizza per cui è causa, nonché la qualità di beneficiari degli attori e CP_3 CP_2
ha assegnato loro la somma oggetto del sequestro liberatorio concesso, pari a € 1.690.886,00,
[...]
in ragione del 50% ciascuno, oltre interessi al tasso di legge dalla sentenza al saldo effettivo, esclusi invece gli interessi di mora ed i danni richiesti nei confronti della compagnia convenuta. Ha quindi condannato l'intervenuto volontario alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e Parte_1
della convenuta ivi incluse quelle del procedimento cautelare. CP_1
In particolare, il giudice di prime cure ha preliminarmente respinto le domande svolte dal terzo intervenuto volte a ottenere la dichiarazione d'inesistenza del contratto per carenza dei Parte_1
requisiti formali ovvero per violazione della normativa sul procedimento di formazione (non contestuale) del contratto, in quanto, nel caso di specie, la proposta di polizza recava “la sottoscrizione della proponente e dell'intermediario, la sottoscrizione in forma specifica delle clausole vessatorie e le modalità di pagamento del premio unico” (pag. 3, sentenza di primo grado); nessuna contestazione era stata svolta riguardo all'avvenuto investimento del premio entro il termine richiesto;
nella stessa proposta si dava atto, inoltre, dell'avvenuta acquisizione da parte della proponente della Parte_1
documentazione contrattuale in data antecedente alla redazione della proposta medesima.
A fondamento della propria decisione, il tribunale ha poi rilevato che, contrariamente alla tesi perorata dalla difesa dell'intervenuto il contratto in questione costituiva un tipico caso di polizza unit Parte_1
linked, con causa mista assicurativa e finanziaria, in cui la componente finanziaria, pur indubbiamente presente, non risultava totalizzante, posto che “la prestazione [della compagnia] è sempre collegata al verificarsi di un evento attinente alla vita umana” (pag. 3, sentenza di primo grado), ossia, il decesso dell'assicurata. Ciò, secondo il primo giudice, valeva ad escludere che si trattasse di un “prodotto finanziario puro” e comportava il rigetto delle allegazioni dell'intervenuto volontario, sotto il profilo sia dell'asserita violazione della normativa in materia di prodotti finanziari che dell'invocata nullità per difetto di causa assicurativa ex art. 1418 c.c.
Tanto chiarito quanto alla validità ed efficacia della polizza, il tribunale ha escluso che la designazione dei quali beneficiari di polizza fosse stata oggetto di successiva revoca, dovendo “negarsi che CP_2
la generica dicitura riportata nel testamento redatto in data 1.1.15 – ove risulta nominato Parte_1 quale “erede per quant'altro di mai proprietà” – possa di per sé sola integrare univoca manifestazione di revoca, sia pur tacita ovvero che risulti implicitamente incompatibile con la prima” (pag. 4, sentenza di primo grado).
pagina 5 di 17 Di conseguenza, ha revocato il sequestro e successivamente assegnato agli attori l'importo di
€1.690.886,00 quale somma corrispondente a quanto liquidato dalla compagnia sulla base dei sottostanti di polizza, mentre ha ritenuto infondate le domande attoree di pagamento degli interessi
“essendo palese che la convenuta debba andare esente dalla mora per effetto del sequestro liberatorio disposto su sua iniziativa” e di risarcimento del danno “risultando la condotta della convenuta esente da censura per quanto dinanzi precisato in relazione all'obiettiva controvertibilità della titolarità del diritto”.
L'appello
I. Il procedimento
Avverso la citata sentenza ha proposto appello formulando cinque motivi di Parte_1
appello.
Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata laddove ha sancito la natura Parte_1
assicurativo-previdenziale della polizza e, conseguentemente, ha rigettato la domanda di nullità del contratto per mancanza di causa ex art. 1418 c.c.
Nell'affermare la natura finanziaria della polizza, parte appellante assume che la componente assicurativa del contratto sarebbe meramente nominale, venendo in rilievo in capo a CP_1 esclusivamente un obbligo di pagamento, al decesso dell'assicurata, di un capitale aggiuntivo del tutto
“esiguo”. Tanto comporterebbe, ad avviso dell'appellante un irrimediabile pregiudizio della Parte_1
causa concreta del contratto di assicurazione, in violazione dei principi da ultimo enunciati da Cass. civ. n. 9418/2024.
Con il secondo motivo di gravame, deduce che il giudice di prime cure non avrebbe comunque tenuto conto, ai fini della corretta qualificazione del contratto, delle dichiarazioni rese dalla Parte_1 nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria relativa a violazioni fiscali, le quali, se correttamente valutate, avrebbero dovuto far pervenire alla dichiarazione d'inesistenza della polizza.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza laddove ha respinto la domanda di nullità del contratto per assenza dei requisiti formali e, in particolare, per non aver il primo giudice adeguatamente rilevato il “mancato perfezionamento dell'accordo delle parti con riferimento al rispetto della essenziale scansione temporale degli eventi che costituiscono il procedimento di formazione dell'accordo contrattuale (sia ai sensi di legge, sia ai sensi di contratto)” (pag. 19, atto di citazione in appello).
pagina 6 di 17 Con il quarto motivo, l'appellante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente escluso la nullità del contratto anche sotto il profilo dell'asserita “impossibilità di determinare l'oggetto del contratto”, considerata la mancata produzione in giudizio di documentazione essenziale, quali il documento informativo ed il regolamento del fondo interno del fondo dedicato.
Con il quinto motivo di appello, censura la sentenza nella parte in cui non è stata accertata
“l'intervenuta revoca della designazione dei beneficiari attraverso la disposizione testamentaria contenuta nel testamento del 1 Gennaio 2015 con cui il signor era istituito erede universale Parte_1
“per quant'altro di mia proprietà”” (pag. 21, atto di citazione in appello).
L'appellante ha, quindi concluso deducendo che “l'importo di Euro 1.690.886,00 – rinveniente dal contratto per cui è causa – rappresenta un elemento dell'attivo ereditario della signora
[...]
e in quanto tale, dovrà essere assegnato all'odierno appellante, nella sua accertata e mai CP_4
contestata qualità di erede universale della stessa” (pag. 21, atto di citazione in appello).
Si è costituita in giudizio chiedendo alla Corte di disporre la propria Controparte_1 estromissione dal giudizio e, in ogni caso, il rigetto dei motivi d'appello primo, terzo e quarto, in quanto infondati.
Si sono altresì costituiti e contestando l'appello ex adverso proposto e CP_2 Controparte_3 chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., le parti discutevano la causa.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
II. La decisione
Preliminarmente, si deve dare atto che correttamente l'appellante principale ha notificato l'appello anche alla compagnia di assicurazioni, convenuta nel giudizio di primo grado, e della quale i CP_2
avevano inizialmente domandato la condanna al risarcimento dei danni.
Nel merito, con riguardo al primo motivo di appello, si è detto che si duole dell'erroneità Parte_1
della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità della polizza ex art. 1418
c.c., formulata in ragione dell'asserita insussistenza del rischio demografico, caratterizzante la tipologia del contratto assicurativo ed attinente alla durata della vita umana.
Nella specie, il giudice di prime cure ha ravvisato la natura assicurativo-previdenziale della polizza stipulata in quanto “Come chiarito in controversie di analogo tenore, la componente assicurativa è rappresentata dal c.d. rischio demografico collegato alla differenza tra la durata della vita del
pagina 7 di 17 contraente e la durata media della vita prevedendo l'impegno dell'assicurazione di corrispondere immediatamente il capitale assicurato in caso di morte. In sostanza, la componente finanziaria – indubbiamente presente posto che il premio versato viene investito in un fondo gestito dalla compagnia sulla base delle indicazioni di un asset manager designato in relazione al profilo di rischio dell'assicurato – non risulta totalizzante posto che, oltre a quanto sopra riportato, la prestazione è sempre collegata al verificarsi di un evento attinente alla vita umana” (pag. 3, sentenza di primo grado).
Sostiene, per contro, l'appellante che, così motivando, il primo giudice non avrebbe fatto adeguata applicazione dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in materia di contratti
“linked”, che, al fine di correttamente accertare la loro reale funzione, adotta un approccio caso per caso, volto ad indagare la sussistenza in concreto della causa assicurativa, nonché, in particolare, del principio ribadito dalla pronuncia della Cassazione n. 9418/2024, in base a cui “il tratto qualificante sta nell'allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell'evento legato alla durata della vita umana.
Se il rischio d'investimento grava totalmente sull'assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente
“slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento;
oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria”. Ciò in quanto, a parere dell'appellante, nel caso di specie, la componente demografica assicurativa risultava solo apparente, non essendo prevista in contratto alcuna garanzia di restituzione del capitale impiegato, visto che, come meglio precisato nella comparsa conclusionale, la somma dovuta dall'assicuratore dipendeva unicamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento del decesso dell'assicurato e che, qualora il valore del sottostante fosse andato a zero, sarebbe sorto in capo a esclusivamente un obbligo di pagamento, al decesso dell'assicurata, di una CP_1 somma “irrisoria”, pari all'1% del capitale investito.
La Corte ritiene la doglianza infondata.
Oggetto del contendere, come si è detto, è, anche ed innanzitutto, la natura della polizza DU
ER: pacifico che si tratti di polizza unit linked ed in cui l'obbligazione principale dell'assicuratore è agganciata a parametri di mercato (al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o, comunque, ad indici predeterminati di riferimento), è, invece, controverso che si tratti di un prodotto finanziario “puro” o con componente assicurativa.
pagina 8 di 17 Sul punto, giova, infatti, preliminarmente chiarire che sotto la denominazione “unit-linked” o “index- linked”, la prassi accomuna contratti tra loro profondamente diversificati sotto il profilo, per lo più, delle garanzie di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato.
Tali polizze (che, allora, costituiscono un genus tutt'altro che omogeneo) si classificano, infatti, in linked “garantite”, linked “parzialmente garantite” e linked “pure” (da ultimo, Cass. civ. n. 21022/2024;
Cass, civ. 9481/2024): nella prima ipotesi, le polizze garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
nella seconda, le polizze riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale del capitale investito;
nella terza ipotesi, le polizze non forniscono alcuna garanzia di restituzione del capitale né di eventuali rendimenti minimi, in quanto l'importo assicurato è collegato unicamente all'andamento del titolo e dei mercati finanziari.
In definitiva, secondo questo indirizzo, il tratto qualificante risiede nell'allocazione del c.d. rischio demografico, che, nella terza ipotesi, è meramente apparente, essendo posto interamente a carico dell'assicurato, al quale non viene garantita una somma, nemmeno minima, che sia slegata dal rischio finanziario.
Su tale scorta, si è quindi affermato che la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come
“unit-linked” non è sufficiente per qualificare quel contratto come “assicurazione”, mentre occorre valutare in concreto la sussistenza della sua funzione previdenziale.
Ebbene, pur dando seguito a tale indirizzo (richiamato dalla stessa difesa dell'appellante) – il quale, vista la natura mista della causa di questi contratti, impone un bilanciamento quanto all'entità dei rischi da ciascuna parte assunti nell'ambito del sinallagma assicurativo –, ritiene questa Corte che con il contratto oggetto del giudizio vi sia stata da parte della compagnia assicurativa la valutazione e CP_1
l'assunzione del rischio demografico tale da far ritenere tale contratto connotato in concreto da una funzione propriamente previdenziale.
Anzitutto, infatti, come correttamente evidenziato dal primo giudice, nella polizza in esame la prestazione dell'assicuratore risulta essere fisiologicamente connessa al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Detta polizza, invero, presenta una tangibile componente demografico- previdenziale legata al verificarsi dell'evento assicurato (decesso), prevedendo il pagamento, da parte della compagnia assicurativa, del “controvalore netto in EUR delle quote attribuite al momento del decesso” maggiorato dalla “copertura caso morte di 16.500 EUR” pari all'1% del premio versato (v. art. 9, condizioni generali di contratto, doc. 1, fasc. . CP_2
pagina 9 di 17 L'assunto dell'appellante, secondo cui, invece, il contratto in esame andrebbe qualificato come un prodotto finanziario vista l'irrilevanza economica del succitato capitale aggiuntivo pattuito, di “soli”
€16.500,00, riflette l'opinione di ma non poggia su alcun elemento suscettibile di Parte_1
riscontro oggettivo.
La difesa di infatti, dopo aver richiamato una serie di provvedimenti giurisprudenziali a Parte_1
sostengo della propria tesi, si limita apoditticamente a sostenere che la polizza avrebbe avuto contenuto solo finanziario “considerata l'esiguità della “copertura in caso morte” (cfr. pag. 12, atto di citazione in appello), senza tuttavia specificare secondo quali parametri abbia valutato tale asserita “esiguità”.
Invero, è evidente, per ciò che è stato detto in premessa, che l'evoluzione della giurisprudenza richiede al giudice di merito di vagliare l'effettiva entità della prestazione dell'assicuratore (con riferimento all'ammontare del premio versato, o all'orizzonte temporale o alla tipologia dell'investimento, e così via), per verificare se la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il “rischio demografico”; d'altro canto, però, nel caso di specie, la difesa dell'appellante non ha indicato alcun dato obiettivo e verificabile nel caso concreto (indici Istat;
fattori relativi all'assicurata, come il sesso,
l'età, la provenienza sociale, fattori geografici, etc. che rilevino sui calcoli attuariali, condizioni contrattuali praticate da altre compagnie di assicurazioni) tale da consentire a questa Corte di poter affermare che la “copertura in caso morte”, ammontante ad €16.500 fosse in realtà svincolata dal rischio demografico e in sé talmente irrisoria, rispetto al premio versato dalla defunta da Parte_1
aver vanificato completamente l'equilibrio delle prestazioni assicurative.
Ciò che, invece, può con sicurezza affermarsi è che la polizza oggetto di causa prevedeva pur sempre, per il caso di morte dell'assicurata, un capitale aggiunto dell'1% del premio unico iniziale versato senza condizioni, slegato, cioè, dal rischio finanziario, così come richiesto, appunto, dalla richiamata giurisprudenza per qualificare in concreto come “assicurazioni sulla vita” le polizze unit linked.
Tale conclusione trova conforto nel tenore complessivo del contratto de quo.
Infatti, una attenta disamina del contenuto contrattuale induce ad affermare che nella polizza DU
ER vi erano molteplici elementi di per sé incompatibili ed estranei alla funzione finanziaria speculativa pura, e tipici, invece, della componente assicurativa.
La polizza prevedeva, innanzitutto, la facoltà in capo alla compagnia assicurativa -nel caso in cui il premio unico iniziale versato fosse stato superiore ad un certo importo- di richiedere al contraente informazioni sul proprio stato di salute nonché di sottoporsi ad accertamenti medici, con l'ulteriore previsione che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c., la CO si riserva comunque il diritto
pagina 10 di 17 di dichiarare l'annullamento del Contratto nel caso in cui le dichiarazioni rese dall' siano Parte_2 inesatte o reticenti per dolo o colpa grave” (v. art. 4 delle condizioni generali di assicurazione, doc. 1, fasc. . Era poi consentito all'assicurato di riscattare la polizza senza l'applicazione di penali, CP_2
secondo dunque una disciplina di favore per l'assicurato medesimo, in ipotesi tassative collegate ad eventi del tutto accidentali della vita umana, quali l'invalidità totale o permanente del contraente ovvero la premorienza del coniuge (v. art.
7.1.2. condizioni generali di assicurazione, cit. doc. 1).
Certamente non vi erano previsioni relative alla possibilità di chiedere l'erogazione di una rendita, ma ciò si spiega, trattandosi di polizza a vita intera. Invece, lo stesso premio di rischio, che l'assicurazione avrebbe dovuto prelevare a fronte della copertura “caso morte”, era quantificato in una misura percentuale variabile in funzione proprio dell'età e del sesso dell'assicurato (v. art. 11 condizioni generali di assicurazione ed all. 1, cit. doc. 1).
Tali risultanze documentali rafforzano, in definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado sulla natura mista della polizza in esame, essendo i sopra riferiti “connotati” di polizza espressione di una causa assicurativa. Dunque, è stata giustamente respinta la domanda volta a far accertare la nullità del contratto.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale non avrebbe considerato, ai fini del corretto inquadramento della contestata polizza, le affermazioni “confessorie” che la defunta avrebbe reso in un procedimento di voluntary disclosure (doc. 16, fasc. Parte_1
. Sostiene l'appellante che, in quell'occasione, la stessa avrebbe descritto le Parte_1 Parte_1 operazioni d'investimento non come il frutto della stipulazione di una polizza vita, ma come “gestione individuale del patrimonio localizzata in Svizzera”, specificando che la polizza in questione non fosse un contratto assicurativo propriamente inteso, ma che dovesse qualificarsi quale polizza “interposta”, e quindi inesistente.
A tal riguardo, l'appellante richiama i seguenti passaggi, contenuti nella relazione di accompagnamento della suddetta procedura (cfr. pag. 15, atto di citazione in appello):
- “Nel caso in esame invece l'Istante (n.d.r. la signora ha effettuato il versamento del Parte_1 premio per la sottoscrizione del contratto trasferendo la totalità dell'attività finanziaria necessaria al versamento del premio alla CO pur mantenendo la disponibilità effettiva delle stesse per
l'intera durata del contratto assicurativo” (cfr. cit. doc. 16, pag. 3)
pagina 11 di 17 - “L'istante era l'avente diritto economico del patrimonio trasferito nella suddetta polizza;
tale circostanza ha determinato la persistenza della sostanziale disponibilità degli assets in capo al contraente” (cfr. cit. doc. 16, pag. 3).
- “ad avviso dell'Istante il prodotto assicurativo “Life Portfolio international” pur essendo nominalmente qualificato come contratto assicurativo deve essere più propriamente qualificato ai fini della regolarizzazione fiscale in una gestione patrimoniale individuale localizzata in Svizzera (stato di localizzazione del conto di gestione degli assets)” (cfr. cit. doc. 16, pag. 3).
La doglianza è infondata.
In maniera del tutto condivisibile, infatti, il giudice di prime cure ha reputato ininfluenti, ai fini della decisione, dette dichiarazioni, che, essendo state rese nella richiamata procedura di voluntary disclosure, e fuori da qualsivoglia contraddittorio con la controparte contrattuale, rilevano ai soli fini e nella sola sede fiscale (come del resto espressamente affermato dall'istante). Esse, al più, danno conto del motivo perseguito dalla contraente, degli interessi soggettivi che l'hanno spinta alla stipulazione del contratto;
tuttavia, è noto che i motivi, se non sono obiettivizzati nel contenuto contrattuale, rimanendo nella sfera volitiva interna della parte (come è accaduto, appunto, nel caso di specie), sono tendenzialmente irrilevanti e non concorrono ad integrare la causa concreta del negozio.
Il terzo motivo attiene alla statuizione di rigetto della domanda di accertamento della nullità del contratto per assenza dei requisiti formali (rectius, per mancanza dell'accordo).
Sul punto l'appellante richiama, in particolare, l'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, in base al quale “Il Contratto si intende concluso quando la CO, avendo proceduto alla valutazione della Proposta, l'abbia accettata, abbia investito il Premio Unico iniziale il lunedì successivo alla data di incasso del Premio (“Data di Investimento”) e ne abbia dato comunicazione scritta all'Investitore-Contraente/agli Investitori-Contraenti [mediante l'invio del Certificato di
Polizza, che indicherà, tra l'altro, la Data di Decorrenza del Contratto, coincidente con la Data di
Investimento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quest'ultima]”.
La prospettazione dell'appellante è, quindi, che, nel caso di specie, “al fine del perfezionamento dell'accordo, non ci si limita a richiedere il semplice scambio di proposta e accettazione, ma si prevede un articolato procedimento che comprende: - la valutazione della Proposta da parte della
CO; - l'accettazione della Proposta da parte della CO;
- l'investimento del Premio
Unico iniziale il lunedì successivo alla data di incasso del Premio (“Data di Investimento”); - la comunicazione scritta all'Investitore-Contraente/agli Investitori-Contraenti (mediante l'invio del
pagina 12 di 17 Certificato di Polizza, che indicherà, tra l'altro, la Data di Decorrenza del Contratto, coincidente con la Data di Investimento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quest'ultima). I documenti in atti mostrano però che: - la Proposta è stata sottoscritta dalla GN il 12 marzo 2013 e siglata Parte_1
da un incaricato della CO (non identificabile) il 14 di marzo;
- le Condizioni Speciali della
Polizza erano inviate il 30 luglio 2013 ben oltre la data di decorrenza del 12 giugno 2013 indicata nelle Condizioni Speciali e coincidente con la Data di investimento del Premio. Ciò considerato, alla luce della normativa codicistica relativa ai requisiti del contratto sopra citata, il mancato rispetto di una scansione procedimentale robusta e precisa come quella di cui all'art. 3 delle Condizioni
Generali, parte essenziale del contratto, non può essere in alcun modo sanato da una generica constatazione di conformità tra proposta e accettazione” (pag. 18, atto di citazione in appello).
Sempre secondo l'appellante, dal tenore letterale del citato art. 3 si evincerebbe pure come le parti non avrebbero voluto ritenere rilevante la mera conclusione per fatti concludenti, essendo espressamente richiesto, invece, che l'investimento del premio unico iniziale fosse comunicato al proponente entro un termine specifico.
La censura è radicalmente infondata e non coglie nel segno.
È infondata perché la sentenza impugnata ben evidenzia come dall'istruttoria svolta emergesse la prova effettiva del perfezionamento della polizza. Gli attori in primo grado hanno infatti documentalmente provato che (doc. 1, fasc. : in data 12 marzo sottoscriveva la CP_2 CP_4 Persona_1
proposta di polizza;
in data 14 marzo la medesima veniva siglata da un funzionario della compagnia;
in data 30 luglio inviava alla le condizioni speciali della polizza;
pacifico è che la CP_1 Parte_1
abbia regolarmente pagato il premio alla compagnia, che ne ha rilasciato quietanza. Parte_1
Ad avviso della Corte, tanto basta a ritenere concluso il contratto di assicurazione, anche e soprattutto alla luce dell'inequivoca volontà dell'assicurata di ritenere efficace un'accettazione, in tesi, tardiva, da parte della compagnia assicurativa. In primo luogo, infatti, non risulta che alcuna contestazione sia stata svolta dalla con riguardo all'avvenuta conclusione del contratto (e, quindi, con riguardo Parte_1 all'asserita accettazione tardiva di per tutta la durata del rapporto e dunque durante i successivi CP_1
otto anni (si rammenta che la è deceduta nel 2021). Sono poi dirimenti proprio le Parte_1
dichiarazioni rese dalla contraente nella procedura di voluntary disclosure (tanto invocate dall'appellante), che confermano come l'istante non nutrisse alcun dubbio sulla vigenza del rapporto assicurativo.
pagina 13 di 17 Si aggiunga che se, da un lato, l'appellante insiste, con il presente gravame, nell'affermare l'invalidità/inesistenza della polizza per cui è causa, adducendo una serie di motivi, tra cui quello in esame (in punto di violazione del procedimento di formazione del contratto), è poi pur vero che, lo stesso sia nel carteggio antecedente all'instaurazione del presente procedimento1, che in sede Parte_1
giudiziale2, ha sempre chiesto, come conseguenza di tale asserita nullità, che la polizza fosse pur sempre eseguita, ma in suo favore.
In altre parole, se davvero avesse ritenuto la polizza inesistente, avrebbe dovuto Parte_1
richiedere non la liquidazione in suo favore delle somme assicurate (di ammontare superiore al premio versato) sulla base di un titolo contrattuale, che, però, egli stesso assume essere ab origine inesistente, bensì la restituzione delle prestazioni eseguite in esecuzione di contratto nullo, vale a dire, del solo capitale investito dalla defunta zia nel corso del rapporto, ed incamerato sine titulo dalla compagnia, domanda che, tuttavia, non è mai stata svolta.
Il quarto motivo riguarda il rigetto della domanda di accertamento della nullità della polizza per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.
Tale censura, che pure è contraddittoria rispetto allo scopo perseguito da è del tutto Parte_1
generica, posto che la difesa dell'appellante non spiega adeguatamente sotto quale profilo l'oggetto del contratto non sarebbe sufficientemente chiaro e le ragioni per le quali la polizza in verifica sarebbe da dichiarare nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Ed invero l'appellante si limita, sul punto, ad affermare che “la sentenza impugnata pone alla base della statuizione un apparato documentale che costituisce parte essenziale del contratto, ma che in realtà non è mai stato rinvenuto, né versato in atti. Trattasi nello specifico: - delle Condizioni Generali
d'Assicurazione; - del Documento Informativo;
- del Regolamento del Fondo Interno Dedicato;
- dell'Informativa Privacy (unico documento in realtà esistente ma non firmato). Fatta eccezione per le condizioni Generali d'Assicurazione (doc. 14 atto di intervento i documenti in questione non Parte_1 sono stati mai prodotti in giudizio, ma nemmeno è mai stata smentita l'inesistenza degli stessi” (pag.
20, atto di citazione in appello).
Tuttavia, ciò che conta non è cosa sia stato prodotto in questa sede, ma che la documentazione in questione sia stata effettivamente consegnata alla la quale ha dato atto, con espressa e Parte_1
specifica sottoscrizione, di aver ricevuto, letto ed esaminato tutta la documentazione contrattuale relativa alla polizza DU ER (“consistente nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nel
Documento Informativo, nel Glossario, nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato e nell'informativa Privacy”, cfr. doc. 1, fasc. prima della formulazione della proposta. CP_2
Il contratto, poi, è chiarissimo nell'individuare le reciproche obbligazioni contratte dalle parti, sì che l'accusa di indeterminatezza è priva di qualsiasi riscontro.
Il quinto motivo riguarda la possibilità di considerare la disposizione testamentaria contenuta nel testamento del 1^ gennaio 2015, con cui è stato istituito erede universale “per Parte_1 quant'altro di mia proprietà”, una revoca dell'originaria designazione degli odierni appellati, e CP_2
quali beneficiari della polizza per cui è controversia. Controparte_3
Sul punto, ha ritenuto il tribunale che detta disposizione “non possa di per sé sola integrare univocamente manifestazione di revoca, sia pur tacita ovvero che risulti implicitamente incompatibile con la prima [con la designazione]”, e ciò in quanto “laddove la de cuius avesse inteso modificare
l'attribuzione patrimoniale effettuata a favore degli attori due anni prima lo avrebbe espresso “a chiare lettere””.
Contrariamente alla statuizione del primo giudice, ritiene la difesa di parte appellante che “il tenore letterale della disposizione testamentaria, unitamente alla consapevolezza che la de cuius aveva circa la titolarità in capo a sé delle attività finanziarie trasferite alla CO, conducono a ritenere che la signora - con la disposizione in questione - abbia inteso riferirsi anche a dette attività Parte_1 finanziarie di cui manteneva disponibilità effettiva per l'intera durata del contratto di assicurazione.
Infatti, come detto al secondo motivo di impugnazione, nell'ambito della Relazione di
pagina 15 di 17 accompagnamento alla istanza di Collaborazione Volontaria ex art. 5 quater lettera a) D.L. n. 167 del
1990, la signora aveva reso dichiarazioni - esplicite, circostanziate e a contenuto Parte_1
confessorio - aventi a oggetto gli importi di cui al rapporto di gestione patrimoniale in essere con la
CO. Anche alla luce di dette dichiarazioni, non potrà quindi escludersi - come invece il
Giudice di primo grado ha escluso - la valenza della disposizione testamentaria in questione quale revoca della precedente designazione dei soggetti beneficiari e dovrà al contrario accertarsi che
l'assegnazione delle somme rinvenienti dal contratto con la CO all'odierno appellante è la sola coerente e compatibile con la volontà della de cuius” (pag. 22, atto di citazione in appello).
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
In generale, mette conto evidenziare che la disciplina codicistica dell'assicurazione a favore di terzo, enucleata nell'art. 1921 c.c., consente al contraente di revocare la designazione del beneficiario con le stesse forme nelle quali, ai sensi della precedente norma (l'art. 1920 c.c.), può essere effettuata la designazione medesima, vale a dire con successiva comunicazione scritta all'assicuratore o mediante designazione contenuta all'interno di testamento. In questo secondo caso, l'atto designativo, pur contenuto all'interno di un atto mortis causa, non perde la sua qualificazione di atto inter vivos con effetti post mortem.
Ciò posto, nella pratica si pone molto spesso il problema di capire se, con l'esercizio del diritto di disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla propria morte, il testatore abbia anche inteso revocare la eventuale designazione del beneficiario di un'assicurazione sulla vita, mediante, appunto, la nuova designazione risultante nel testamento.
Per esigenze di tutela dell'affidamento e di certezza del diritto, la giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, affermato che “la nomina del beneficiario o la revoca della nomina a favore di un altro beneficiario, e la stessa rinuncia alla facoltà di revoca, non possono essere desunte da una volontà implicita o effettuata per atti equipollenti, ma deve risultare in termini espliciti e nelle forme scritte e comunicate all'assicuratore previste per la designazione del terzo ex artt. 1920 e 1921 c.c., anche per via testamentaria, con specifica attribuzione della somma assicurata, a favore di una determinata persona” (Cass. civ. n. 9948/2021).
La questione in esame è stata affrontata anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 11421/2021, nella quale, premettendo che operano su piani diversi l'intenzione del de cuius di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa, hanno statuito che “la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari
pagina 16 di 17 non opera quale nuova designazione, né quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest'ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell'art. 1921 c.c. (e dunque dell'art. 1920 c.c., comma 2) e allorché comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso”.
Nel caso di specie, ritiene, dunque, questa Corte di non poter condividere la tesi dell'appellante, proprio perché la volontà di revocare la precedente designazione di beneficiario di polizza non può affatto discendere da una generica nomina a “erede per quant'altro di mia proprietà”, priva totalmente di ulteriori specificazioni, né, tantomeno, da dichiarazioni (quali quelle contenute nella relazione di accompagnamento alla istanza di collaborazione volontaria) rese dal testatore al di fuori della sede testamentaria.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta da ciascuna parte.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 4462/2024 pubblicata il Parte_1
24/04/2024 del Tribunale di Milano che, per l'effetto, conferma;
2. condanna a rifondere agli appellati e le spese del Parte_1 CP_2 Controparte_3
grado che liquida in €34.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge
3. condanna a rifondere a spese del grado che liquida in Parte_1 Controparte_1
€22.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, il 4 febbraio 2025
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Francesco Distefano
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. mail del 17.12.2021, doc. 13, fasc. con cui i legali di chiedevano “il pagamento integrale e immediato CP_1 Parte_1 dell'intera somma di cui alla polizza DU ER della ABN AMRO life s.a. – Certificato di Polizza: 1305-001850 (Assicurata: oltre a interessi maturati, frutti e quant'altro maturato”. Persona_1 2 Conclusioni primo grado terzo “I N V I A P R I N C I P A L E E NEL M E R I T O , Accertare e dichiarare, per Parte_1 le ragioni di cui in narrativa, l'inesistenza del contratto di Polizza DU ER n. 1305- 001850 e, per l'effetto, accertata la qualità di erede universale della signora nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduta in data 26.03.21, del signor condannare al pagamento in favore dello Parte_1 Controparte_1 stesso dell'importo di Euro 1.690.000,00.-, somma lorda oggetto del sequestro, oltre accessori maturati e maturandi fino alla data del pagamento, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare dalla liquidazione di quanto previsto nella polizza;
IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per le ragioni di cui in narrativa, la nullità del contratto di Polizza DU ER n. 1305-001850 di cui alla Proposta, sottoscritta in data 12.03.2013 dalla signora
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 26.03. e, per l'effetto, accertata la qualità Persona_1 di erede universale del nipote condannare al pagamento in favore dello stesso Parte_1 Controparte_1 dell'importo di euro 1.690.000,00.-, somma lorda oggetto del sequestro, oltre accessori maturati e maturandi fino alla data del pagamento o comunque a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dalla liquidazione di quanto previsto nella polizza”. Conclusioni secondo grado appellante “in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 4462/2024, resa nel procedimento n. R.G n. 5882/2022 e, per l'effetto, assegnare l'importo di Euro 1.690.886,00 oltre interessi, rinveniente dal contratto per cui è causa all'odierno appellante nella qualità di erede universale della signora in quanto elemento dell'attivo ereditario della stessa, per i motivi tutti Controparte_4 dedotti in narrativa, respingendo ogni domanda, eccezione, istanza ex adverso proposta”. pagina 14 di 17