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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/07/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 494 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme il 21.03.1982 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via Galvani 9, presso lo Studio dell' Avv. Vincenzo ANGOTTI - CF - che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti, e sig.ra - CF - nata a Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme il 17.06.1991, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Via C. Colombo 9 presso lo Studio dell'Avvocato Roberta GATTO - CF - che C.F._4 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, depositate separatamente in cancelleria, ma entrambe in data 15 luglio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto che - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 25.06.2025 - 1) Gli istanti contraevano matrimonio in data 27.08.2016 nel Comune di
Lamezia Terme (CZ), iscritto al registro degli atti di matrimonio al n. 99, parte 2, serie A, Uff. 1 anno 2016; 2)
L'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Lamezia Terme alla vis Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n.
4; 3) Dalla loro unione sono nati due figli: nato in [...] il [...] (C.F. Parte_2
, nata in [...] l'[...] (C.F. C.F._5 Parte_3 2
); 4) A causa di forti contrasti e incompatibilità caratteriali, veniva meno l'affectio C.F._6 coniugalis ed ogni forma di comunione materiale e spirituale della vita di coppia tanto che da oltre un anno la coppia vive di fatto separata essendosi spostato, provvisoriamente, il sig. presso l'abitazione dei Pt_1 genitori sita al piano superiore del medesimo stabile (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, gli stessi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - ricorrevano al Tribunale di
Lamezia Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse:
Accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e, per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio celebrato in Lamezia Terme in data
27.08.2016 nel Comune di Lamezia Terme (CZ), iscritto al registro degli atti di matrimonio al n. 99, parte 2, serie A, Uff. 1 anno 2016, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici alle seguenti e concordate CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori ed verranno affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori e saranno Pt_2 Pt_3 collocati con la madre presso la casa coniugale sita in Lamezia Terme alla G. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 4 dove vivranno;
3. Il padre avrà la facoltà di tenerli secondo i periodi di seguito indicati: - Due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00; - Nei fine settimana, con modalità alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 18.00 sino alle ore 16.00 della domenica, quando saranno riaccompagnati presso l'abitazione coniugale;
-
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il Natale e il Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore in modo da garantire l'alternanza, così anche per la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
- I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
- Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, il padre prenderà con sé i minori per una settimana, con pernotto presso lo stesso in modo continuativo. Entro i primi di luglio, il signor dovrà comunicare Pt_1 alla signor la settimana in cui i minori staranno con il padre. CP_1
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento dei due figli Pt_1 CP_1 minori la somma pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili, da versare entro il 28 di ogni mese (con rivalutazioni secondo indici ISTAT), oltre alla metà degli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie a titolo esemplificativo e non esaustivo devono considerarsi tali: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata
(es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente 3
urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
5. La casa coniugale, sita in Lamezia Terme alla Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, resta nell'esclusiva disponibilità della sig.ra CP_1
6. Il Sig verserà alla sig.ra l'importo di € 50,00 mensili a titolo di mantenimento;
Pt_1 CP_1
7. I coniugi si concedono reciprocamente il consenso a rilascio o rinnovo al passaporto o degli altri documenti validi per l'espatrio (vedi ricorso in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 494 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Alberto dalla Chiesa n. 4, elettivamente domiciliato in Via Galvani 9, presso lo Studio dell' Avv. Vincenzo
ANGOTTI - CF - che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e sig.ra C.F._2 [...]
- CF - nata a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._3
Carlo Alberto dalla Chiesa n. 4, elettivamente domiciliata in Via C. Colombo 9 presso lo Studio dell'Avvocato
Roberta GATTO - CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti, il Presidente C.F._4 4
del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 26 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 15 luglio 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria
– ma entrambe in data 15 luglio 2025 - le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 4 luglio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora entrambi minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 494 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via Galvani 9, presso lo Studio dell' Avv. Vincenzo ANGOTTI - CF - che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti, e sig.ra - CF - nata a [...] il [...], ivi residente CP_2 C.F._3 alla via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 4, elettivamente domiciliata in Via C. Colombo 9 presso lo Studio dell'Avvocato Roberta GATTO - CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. Parte_1
- CF - nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] dalla Chiesa n. 4, elettivamente domiciliato in Via Galvani 9, presso lo Studio dell' Avv. Vincenzo Angotti - CF
- che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e sig.ra - CF C.F._2 CP_2
- nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Chiesa n. 4, elettivamente domiciliata in Via C. Colombo 9 presso lo Studio dell'Avvocato Roberta Gatto - CF
- che la rappresenta e difende giusta procura in atti, alle seguenti e concordate C.F._4 condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori ed verranno affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori e saranno Pt_2 Pt_3 collocati con la madre presso la casa coniugale sita in Lamezia Terme alla G. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 4 dove vivranno;
3. Il padre avrà la facoltà di tenerli secondo i periodi di seguito indicati: - Due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00; - Nei fine settimana, con modalità alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 18.00 sino alle ore 16.00 della domenica, quando saranno riaccompagnati presso l'abitazione coniugale;
-
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il Natale e il Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore in modo da garantire l'alternanza, così anche per la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. - I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. -
Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, il padre prenderà con sé i minori per una settimana, con 6
pernotto presso lo stesso in modo continuativo. Entro i primi di luglio, il signor dovrà comunicare Pt_1 alla signor la settimana in cui i minori staranno con il padre. CP_1
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento dei due figli Pt_1 CP_1 minori la somma pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili, da versare entro il 28 di ogni mese (con rivalutazioni secondo indici ISTAT), oltre alla metà degli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie a titolo esemplificativo e non esaustivo devono considerarsi tali: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata
(es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
5. La casa coniugale, sita in Lamezia Terme alla Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, resta nell'esclusiva disponibilità della sig.ra CP_1
6. Il Sig verserà alla sig.ra l'importo di € 50,00 mensili a titolo di mantenimento;
Pt_1 CP_1 7
7. I coniugi si concedono reciprocamente il consenso a rilascio o rinnovo al passaporto o degli altri documenti validi per l'espatrio”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 99, parte II, serie A, uff. 1, anno 2016 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 494 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme il 21.03.1982 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via Galvani 9, presso lo Studio dell' Avv. Vincenzo ANGOTTI - CF - che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti, e sig.ra - CF - nata a Controparte_1 C.F._3
Lamezia Terme il 17.06.1991, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Via C. Colombo 9 presso lo Studio dell'Avvocato Roberta GATTO - CF - che C.F._4 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, depositate separatamente in cancelleria, ma entrambe in data 15 luglio 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto che - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 25.06.2025 - 1) Gli istanti contraevano matrimonio in data 27.08.2016 nel Comune di
Lamezia Terme (CZ), iscritto al registro degli atti di matrimonio al n. 99, parte 2, serie A, Uff. 1 anno 2016; 2)
L'ultima residenza comune dei coniugi è stata in Lamezia Terme alla vis Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n.
4; 3) Dalla loro unione sono nati due figli: nato in [...] il [...] (C.F. Parte_2
, nata in [...] l'[...] (C.F. C.F._5 Parte_3 2
); 4) A causa di forti contrasti e incompatibilità caratteriali, veniva meno l'affectio C.F._6 coniugalis ed ogni forma di comunione materiale e spirituale della vita di coppia tanto che da oltre un anno la coppia vive di fatto separata essendosi spostato, provvisoriamente, il sig. presso l'abitazione dei Pt_1 genitori sita al piano superiore del medesimo stabile (vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Tanto premesso, gli stessi - come sopra generalizzati, rappresentati e difesi - ricorrevano al Tribunale di
Lamezia Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse:
Accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e, per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio celebrato in Lamezia Terme in data
27.08.2016 nel Comune di Lamezia Terme (CZ), iscritto al registro degli atti di matrimonio al n. 99, parte 2, serie A, Uff. 1 anno 2016, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici alle seguenti e concordate CONDIZIONI:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori ed verranno affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori e saranno Pt_2 Pt_3 collocati con la madre presso la casa coniugale sita in Lamezia Terme alla G. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 4 dove vivranno;
3. Il padre avrà la facoltà di tenerli secondo i periodi di seguito indicati: - Due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00; - Nei fine settimana, con modalità alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 18.00 sino alle ore 16.00 della domenica, quando saranno riaccompagnati presso l'abitazione coniugale;
-
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il Natale e il Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore in modo da garantire l'alternanza, così anche per la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori.
- I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
- Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, il padre prenderà con sé i minori per una settimana, con pernotto presso lo stesso in modo continuativo. Entro i primi di luglio, il signor dovrà comunicare Pt_1 alla signor la settimana in cui i minori staranno con il padre. CP_1
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento dei due figli Pt_1 CP_1 minori la somma pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili, da versare entro il 28 di ogni mese (con rivalutazioni secondo indici ISTAT), oltre alla metà degli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie a titolo esemplificativo e non esaustivo devono considerarsi tali: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata
(es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente 3
urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
5. La casa coniugale, sita in Lamezia Terme alla Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, resta nell'esclusiva disponibilità della sig.ra CP_1
6. Il Sig verserà alla sig.ra l'importo di € 50,00 mensili a titolo di mantenimento;
Pt_1 CP_1
7. I coniugi si concedono reciprocamente il consenso a rilascio o rinnovo al passaporto o degli altri documenti validi per l'espatrio (vedi ricorso in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 494 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Alberto dalla Chiesa n. 4, elettivamente domiciliato in Via Galvani 9, presso lo Studio dell' Avv. Vincenzo
ANGOTTI - CF - che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e sig.ra C.F._2 [...]
- CF - nata a [...] il [...], ivi residente a[...] C.F._3
Carlo Alberto dalla Chiesa n. 4, elettivamente domiciliata in Via C. Colombo 9 presso lo Studio dell'Avvocato
Roberta GATTO - CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti, il Presidente C.F._4 4
del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 26 giugno 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 15 luglio 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria
– ma entrambe in data 15 luglio 2025 - le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 4 luglio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, ormai risalente nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora entrambi minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 494 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via Galvani 9, presso lo Studio dell' Avv. Vincenzo ANGOTTI - CF - che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti, e sig.ra - CF - nata a [...] il [...], ivi residente CP_2 C.F._3 alla via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 4, elettivamente domiciliata in Via C. Colombo 9 presso lo Studio dell'Avvocato Roberta GATTO - CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. Parte_1
- CF - nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] dalla Chiesa n. 4, elettivamente domiciliato in Via Galvani 9, presso lo Studio dell' Avv. Vincenzo Angotti - CF
- che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e sig.ra - CF C.F._2 CP_2
- nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Chiesa n. 4, elettivamente domiciliata in Via C. Colombo 9 presso lo Studio dell'Avvocato Roberta Gatto - CF
- che la rappresenta e difende giusta procura in atti, alle seguenti e concordate C.F._4 condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori ed verranno affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori e saranno Pt_2 Pt_3 collocati con la madre presso la casa coniugale sita in Lamezia Terme alla G. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 4 dove vivranno;
3. Il padre avrà la facoltà di tenerli secondo i periodi di seguito indicati: - Due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00; - Nei fine settimana, con modalità alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 18.00 sino alle ore 16.00 della domenica, quando saranno riaccompagnati presso l'abitazione coniugale;
-
Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il Natale e il Capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore in modo da garantire l'alternanza, così anche per la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o Ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. - I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. -
Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, il padre prenderà con sé i minori per una settimana, con 6
pernotto presso lo stesso in modo continuativo. Entro i primi di luglio, il signor dovrà comunicare Pt_1 alla signor la settimana in cui i minori staranno con il padre. CP_1
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento dei due figli Pt_1 CP_1 minori la somma pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili, da versare entro il 28 di ogni mese (con rivalutazioni secondo indici ISTAT), oltre alla metà degli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie a titolo esemplificativo e non esaustivo devono considerarsi tali: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata
(es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.”
5. La casa coniugale, sita in Lamezia Terme alla Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, resta nell'esclusiva disponibilità della sig.ra CP_1
6. Il Sig verserà alla sig.ra l'importo di € 50,00 mensili a titolo di mantenimento;
Pt_1 CP_1 7
7. I coniugi si concedono reciprocamente il consenso a rilascio o rinnovo al passaporto o degli altri documenti validi per l'espatrio”.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 99, parte II, serie A, uff. 1, anno 2016 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)