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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 12 ss. c.p.c., iscritto al n. 347 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parente, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata in [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
NE (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parente, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11 febbraio 2025 i Sig.ri Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio Persona_1
(08.07.2014) riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" stabilendo la casa familiare in Santa NE (RM) e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 12.05.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 23.10.25 con cui il procuratore delle parti ha chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio Persona_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1
, per l'effetto dispone:
[...]
1) Il minore nato a [...] il [...] verrà Persona_1 congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della
Sig.ra , ove sarà fissata la residenza del bambino;
Controparte_1
2) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio: Parte_1
- per due giorni a settimana, con orari e modalità da concordare con la madre settimanalmente compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore;
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio 10 giorni consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
2 - festività alternate tra i genitori;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione Persona_1 alla della somma di euro 850,00 (di cui euro 400,00 a titolo di contributo al pagamento CP_1 del canone di affitto dell'appartamento ed euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio), somma annualmente rivalutata secondo indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
4) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al minore con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori.
Spese compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 29 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 12 ss. c.p.c., iscritto al n. 347 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parente, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata in [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
NE (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parente, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11 febbraio 2025 i Sig.ri Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio Persona_1
(08.07.2014) riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" stabilendo la casa familiare in Santa NE (RM) e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario del figlio.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 12.05.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette quindi le note del 23.10.25 con cui il procuratore delle parti ha chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi del figlio Persona_1
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1
, per l'effetto dispone:
[...]
1) Il minore nato a [...] il [...] verrà Persona_1 congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della
Sig.ra , ove sarà fissata la residenza del bambino;
Controparte_1
2) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio: Parte_1
- per due giorni a settimana, con orari e modalità da concordare con la madre settimanalmente compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore;
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio 10 giorni consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
2 - festività alternate tra i genitori;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione Persona_1 alla della somma di euro 850,00 (di cui euro 400,00 a titolo di contributo al pagamento CP_1 del canone di affitto dell'appartamento ed euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio), somma annualmente rivalutata secondo indici Istat, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
4) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al minore con le seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori.
Spese compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 29 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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