TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20649/2024 promossa da:
C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto del Giudice delle indagini preliminari di Pt_1
rigetto dell'istanza di liquidazione di compensi per l'attività difensiva prestata a favore di Per_1
quale irreperibile di fatto, sostenendo che, nonostante nell'istanza di liquidazione si facesse
[...] espresso riferimento all'attività difensiva svolta, ovvero a quanto appreso “dagli atti del fascicolo del
P.M.” , espressivo dell'attività di accesso agli atti per studio del fascicolo delle indagini, il GIP avesse ritenuto che, stante anche l'irreperibilità dell'indagato, non risultava effettuata alcuna attività difensiva, anche soltanto consistita in un contatto telefonico o incontro di studio;
la ricorrente ha concluso chiedendo la liquidazione della fase di esame e studio delle indagini preliminari per € 568 (come già quantificata nella predetta istanza), già applicata la riduzione del terzo.
L'opposizione è fondata. Per_ Occorre premettere che l'irreperibilità del sig. risulta dalla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e dalle ricerche svolte presso l'anagrafe nazionale e presso il DAP (cfr. documentazione prodotta dalla parte ricorrente in data 6.3.2025) e, d'altra parte, nella motivazione del decreto di rigetto
1 dell'istanza di liquidazione si dà atto della condizione di irreperibilità.
Quanto alla richiesta di liquidazione, va osservato che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 lett. a), per “fase di studio” si intende esemplificativamente, tra l'altro, “l'esame e studio degli atti”, attività che non necessariamente presuppone le consultazioni con il cliente e, quindi, la reperibilità dell'indagato.
Nel caso di specie, parte ricorrente dà atto che l'attività svolta è consistita nell'esame e studio delle indagini preliminari e che nell'istanza di liquidazione si faceva espresso riferimento all'attività difensiva svolta, ovvero a quanto appreso dagli atti del fascicolo del PM, espressivo dell'attività di accesso agli atti per studio del fascicolo delle indagini, in ossequio ai doveri deontologici del difensore.
In effetti, nella predetta istanza (cfr. all. 1) si faceva riferimento a quanto risultante dagli atti del
Per_ fascicolo del PM (pur se in relazione alla residenza del sig. e si chiedeva la liquidazione della fase di studio.
Nel presente giudizio, la parte ricorrente, a seguito di rilievo del giudice precedente assegnatario del fascicolo sulla mancanza di documentazione attestante l'attività svolta, ha prodotto gli atti relativi alle indagini alle quali aveva avuto accesso a seguito dell'avviso ex art. 416 bis c.p.p. nonchè i propri appunti manoscritti.
Poiché la fase di studio può consistere anche soltanto nell'esame e studio degli atti, attività minima essenziale rientrante nel dovere deontologico del difensore, deve procedersi alla liquidazione dell'attività di cui trattasi.
In considerazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi (cfr. art. 12) nonché del limite massimo liquidabile ex art. 82 TUSG (richiamato dall'art. 117 dpr 115/2002) previsto nella misura tariffaria media e della doverosa proporzione da mantenere rispetto a processi di ben maggiore difficoltà e impegno, tenuto conto della modestia del titolo di reato contestato ed in mancanza di specifiche deduzioni sull'impegno profuso, si ritiene congruo liquidare l'importo minimo di € 270 (in base alle tabelle vigenti l'8 marzo 2021, data della definizione del procedimento di cui trattasi con il decreto di archiviazione, e già operata la riduzione di un terzo) oltre accessori.
Alla soccombenza segue l'obbligo della parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa, considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti gli esposti documentati (€ 70).
P.Q.M.
- liquida in favore dell'Avv. , quale difensore d'ufficio di Parte_1 Per_1 nell'ambito del PROCEDIMENTO PENALE N. 26772/2018 RGNR, 2107/21 RG GIP, il
[...]
2 compenso di € 270 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le Controparte_1 Parte_1 spese della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 31/03/2025
Il Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 20649/2024 promossa da:
C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto del Giudice delle indagini preliminari di Pt_1
rigetto dell'istanza di liquidazione di compensi per l'attività difensiva prestata a favore di Per_1
quale irreperibile di fatto, sostenendo che, nonostante nell'istanza di liquidazione si facesse
[...] espresso riferimento all'attività difensiva svolta, ovvero a quanto appreso “dagli atti del fascicolo del
P.M.” , espressivo dell'attività di accesso agli atti per studio del fascicolo delle indagini, il GIP avesse ritenuto che, stante anche l'irreperibilità dell'indagato, non risultava effettuata alcuna attività difensiva, anche soltanto consistita in un contatto telefonico o incontro di studio;
la ricorrente ha concluso chiedendo la liquidazione della fase di esame e studio delle indagini preliminari per € 568 (come già quantificata nella predetta istanza), già applicata la riduzione del terzo.
L'opposizione è fondata. Per_ Occorre premettere che l'irreperibilità del sig. risulta dalla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e dalle ricerche svolte presso l'anagrafe nazionale e presso il DAP (cfr. documentazione prodotta dalla parte ricorrente in data 6.3.2025) e, d'altra parte, nella motivazione del decreto di rigetto
1 dell'istanza di liquidazione si dà atto della condizione di irreperibilità.
Quanto alla richiesta di liquidazione, va osservato che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 lett. a), per “fase di studio” si intende esemplificativamente, tra l'altro, “l'esame e studio degli atti”, attività che non necessariamente presuppone le consultazioni con il cliente e, quindi, la reperibilità dell'indagato.
Nel caso di specie, parte ricorrente dà atto che l'attività svolta è consistita nell'esame e studio delle indagini preliminari e che nell'istanza di liquidazione si faceva espresso riferimento all'attività difensiva svolta, ovvero a quanto appreso dagli atti del fascicolo del PM, espressivo dell'attività di accesso agli atti per studio del fascicolo delle indagini, in ossequio ai doveri deontologici del difensore.
In effetti, nella predetta istanza (cfr. all. 1) si faceva riferimento a quanto risultante dagli atti del
Per_ fascicolo del PM (pur se in relazione alla residenza del sig. e si chiedeva la liquidazione della fase di studio.
Nel presente giudizio, la parte ricorrente, a seguito di rilievo del giudice precedente assegnatario del fascicolo sulla mancanza di documentazione attestante l'attività svolta, ha prodotto gli atti relativi alle indagini alle quali aveva avuto accesso a seguito dell'avviso ex art. 416 bis c.p.p. nonchè i propri appunti manoscritti.
Poiché la fase di studio può consistere anche soltanto nell'esame e studio degli atti, attività minima essenziale rientrante nel dovere deontologico del difensore, deve procedersi alla liquidazione dell'attività di cui trattasi.
In considerazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi (cfr. art. 12) nonché del limite massimo liquidabile ex art. 82 TUSG (richiamato dall'art. 117 dpr 115/2002) previsto nella misura tariffaria media e della doverosa proporzione da mantenere rispetto a processi di ben maggiore difficoltà e impegno, tenuto conto della modestia del titolo di reato contestato ed in mancanza di specifiche deduzioni sull'impegno profuso, si ritiene congruo liquidare l'importo minimo di € 270 (in base alle tabelle vigenti l'8 marzo 2021, data della definizione del procedimento di cui trattasi con il decreto di archiviazione, e già operata la riduzione di un terzo) oltre accessori.
Alla soccombenza segue l'obbligo della parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa, considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) e riconosciuti gli esposti documentati (€ 70).
P.Q.M.
- liquida in favore dell'Avv. , quale difensore d'ufficio di Parte_1 Per_1 nell'ambito del PROCEDIMENTO PENALE N. 26772/2018 RGNR, 2107/21 RG GIP, il
[...]
2 compenso di € 270 oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna il a rifondere all'Avv. le Controparte_1 Parte_1 spese della presente causa che liquida in € 70 per esposti ed € 231,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- autorizza la registrazione a debito del presente provvedimento.
Torino, 31/03/2025
Il Presidente delegato dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
3