Ordinanza cautelare 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 14/02/2022, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2022
N. 01739/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2021, proposto da
PI IS, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. AOO_180/0055032 del 13/09/2021, ricevuta dalla ricorrente il 04/10/21, con cui il Responsabile del Settore Politiche Forestali ha reso parere negativo sulla richiesta di valutazione di compatibilità idrogeologica dell'immobile sito in loc. Palude del Conte (Serra degli Angeli) nel Comune di Porto Cesareo, avanzata tramite l'Ufficio Comunale con nota prot 18669 del 24/10/2020 (pratica 5398) registrata AOO_180-0030541 del 24/7/2020; di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la nota AOO_180/prot 13/05/2021 -0025029 di preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto che:
- il provvedimento gravato si fonda su una pluralità di autonomi motivi, uno dei quali non è neppure contestato ( id est : l’area su cui insiste il fabbricato di proprietà della ricorrente è un’area riconosciuta nella cartografia regionale come area umida; tale circostanza assume rilevanza in ragione dell’art. 59 delle NTA del PPTR che per le Aree Umide prevede delle “ Misure di salvaguardia e di utilizzazione .. ” in base alle quali “ si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi ... che comportano: a2) nuova edificazione ”);
- il provvedimento impugnato reca un’analisi puntuale e analitica delle questioni per cui vi è causa;
- a un sommario esame non emergono incongruenze tra i motivi ostativi indicati nel preavviso di diniego e i motivi indicati nel parere negativo;
- il sommario esame condotto nell’ambito del sindacato estrinseco sull’esercizio della discrezionalità tecnica, non sindacabile ab intrinseco – salvo che risulti inficiato da evidenti profili di erroneità, di illogicità, ovvero di sviamento –, non rivela vizi relativi all’ iter logico seguito nell’attività amministrativa;
- in disparte la dubbia equiparazione del parere idrogeologico al parere paesaggistico di cui all’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, deve escludersi che il nuovo silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni ex art. 17 bis L. n. 241/1990 possa operare nei casi in cui l’atto di assenso sia chiesto da un’altra pubblica amministrazione non nel proprio interesse, ma nell’interesse del privato destinatario finale dell’atto;
- pertanto, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris ;
- infine, all’esito della valutazione comparativa degli interessi contrapposti, tenuto conto dell’interesse pubblico finalizzato a tutelare e preservare l’ambiente, in particolare la Riserva Naturale Regionale Orientata Palude del Conte e duna costiera - Porto Cesareo, nonché dell'area SIC Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto, risulta insussistente il pregiudizio grave e irreparabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO