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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/11/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3859/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
ORDINANZA
(art. 127-ter c.p.c.)
Il Giudice DR Marani, dato atto che l'udienza di rimessione della causa in decisione del 18 novembre 2025 è stata sostituita con il deposito di note di trattazione scritta;
letta la nota a firma congiunta dei difensori delle parti Avv. Riccardo Fava per Controparte_1
(già e Avv. Giovanni Dolcini per e IA
[...] CP_2 Controparte_3
AG, depositata nel termine assegnato;
RIMETTE la causa in decisione;
PROVVEDE come da sentenza che segue.
Ancona, 18 novembre 2025
Il Giudice
DR Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice DR Marani, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 3859 del ruolo generali degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, vertente
TRA
(già - C.F. ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Fava ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Jesi, corso Matteotti n. 16, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
GN IA (C.F. ), C.F._1
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Giovanni Dolcini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ancona, corso Stamira n. 17, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 febbraio 2025;
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 894/2023 in materia di compravendita;
CONCLUSIONI, come da nota ex art. 127-ter c.p.c. a firma congiunta dei difensori delle parti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere
e revocare il decreto ingiuntivo n. 894/23 emesso dal Tribunale di Ancona, con spese compensate tra le parti”.
Pag. 2 di 4 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 24 luglio 2023, (dichiaratamente CP_2 ridenominata in corso di giudizio) ha proposto opposizione avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 894/2023, con cui questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare a CP_3 la somma di euro 13.430,00 e a IA AG la somma di euro 144.570,00, oltre
[...] interessi e spese del procedimento monitorio, a saldo di quanto dovuto in virtù di contratti preliminari di compravendita immobiliare conclusi tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto di aver esattamente adempiuto alla propria CP_2 prestazione, per come risultante dai contratti definitivi conclusi, i quali, in assenza contemporanea diversa pattuizione, hanno assorbito e superato ogni accordo previsti nei contratti preliminari.
Ha, quindi, chiesto revocarsi il decreto opposto, con vittoria delle spese di lite.
2. Costituitesi in giudizio, e IA AG hanno contestato in fatto Controparte_3
e diritto l'avversa opposizione, deducendo la spettanza del complessivo importo pattuito e concludendo, previa richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, per il rigetto dell'opposizione e in ogni caso per la condanna dell'opponente in conformità al contenuto del decreto opposto, con vittoria delle spese di lite.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata fissata udienza per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c..
I difensori hanno successivamente dato atto della pendenza di trattive e, con nota fuori udienza del
14 agosto 2025 – il cui tenore è riprodotto nelle note di trattazione scritta per l'udienza di rimessione in decisione del 18 novembre 2025, come da conclusioni trascritte in epigrafe – hanno chiesto al
Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, e di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
4. Alla luce della dichiarata risoluzione bonaria della controversia, deve ritenersi cessata tra le parti la materia del contendere, essendo il presente giudizio oramai definito dalle parti in via stragiudiziale e non emergendo alcun residuo interesse alla pronuncia giudiziale di merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio.
La cessazione della materia del contendere, dunque, preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio, consentendo invece una pronuncia di mero rito (cfr. Cass., Sezioni Unite, 18.05.2000, n. 368 e 28.09.2000, n.1048; 03.09.2003, n. 12844;
11.01.2006, n.271).
Pag. 3 di 4 5. Poiché, inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere che si è verificata successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto, che deve essere revocato (Cass., ord. 25.01.2018, n. 1851; sent.
17.10.2011, n. 21432;22.05.2008, n. 13085; 01.12.2000, n. 15378).
6. Va infine disposta, in conformità alla richiesta congiunta delle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 3859/2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 894/2023;
3) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Ancona, 18 novembre 2025
Il Giudice
DR Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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