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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 5335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5335 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA NO nella causa civile iscritta al n°12799/2022 R.G.L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to LO CASCIO ROSALIA Parte_1
UE e EP MA EC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Piazza San Francesco di Paola n. 47 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
in
[...]
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
LA TA RA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
VIA GUARDIONE 10 a PALERMO.
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'udienza del 5.12.2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna l'
[...] al Controparte_3
1 versamento in favore dell' dei contributi previdenziali maturati dal 16.5.2013 sino CP_2
al dicembre 2017, parametrati alla retribuzione dovuta ad un dipendente inquadrato nella categoria A del CCNL di categoria, oltre sanzioni come per legge.
Dichiara compensate le spese di lite fra il ricorrente e l' convenuta. CP_1
Condanna, infine, l' convenuta alla rifusione in favore dell' delle CP_1 CP_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2022, il sig. convenne Parte_1 in giudizio l' e l' e, avendo CP_2 Controparte_4 premesso di aver ivi lavorato come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la prima e la CP_5 Parte_2
poi, dal 2001 fino al 16 maggio 2013, data in cui la
[...] Parte_2
l'aveva licenziato;
di aver continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante , svolgendo mansioni di ausiliario dal CP_1
2011 al dicembre 2017 presso il reparto di Analisi Cliniche;
mansioni queste, diverse rispetto a quelle cui avrebbe dovuto espletare nell'ambito delle suddette Convenzioni, chiese pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Nel merito: in via principale accertare e dichiarare che dall'Aprile 2011 al dicembre 2017 il Sig. ha svolto per conto e di fatto alle dipendenze dell' Pt_1 CP_1
sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario socio sanitario appartenente alla Categoria A del C.C.N.L. applicabile nel comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, ove occorra, la natura fittizia del rapporto tra il ricorrente
e la e/o la in quanto lo Controparte_6 Parte_2
stesso è stato impiegato, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'azienda resistente in violazione della normativa che disciplina l'impiego degli ex
PIP, adottando ogni statuizione connessa e/o consequenziale;
accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato all' fin dall'Aprile CP_1
2011 e fino al dicembre 2017 ha svolto mansioni identiche a quelle degli altri
2 dipendenti al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente CP_1
assunto dalla resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra il Sig.
e l' resistente ha assunto, dopo l'iniziale periodo formativo, le Parte_1 CP_1
caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, dunque, che il Sig. ha diritto a percepire le Parte_1
differenze retributive per aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell' dall'Aprile 2011 al Dicembre 2017, tenendo in considerazione esattamente CP_1
quanto percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e quanto allo Parte_1
stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio sanitario specializzato (dal 2011 a fine 2017) riconducibile alla Categoria A del
CCNL di categoria versato in atti, ovvero quelle diverse mansioni svolte che verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
condannare l' resistente al pagamento della somma di € 39.623,71 di cui € CP_1
32.099,27 a titolo di differenze retributive ed € 7.524,44 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dall'Aprile 2011 al
Dicembre 2017, o quella diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. Pt_1
nel corso del predetto periodo e di quanto alla stessa sarebbe spettato in
[...]
ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio sanitario specializzato, della categoria A del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
condannare parte resistente per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed omessi nei limiti CP_2
dell'intervenuta prescrizione, pari ad € 5.965,72 in ragione dell'accertato rapporto di subordinazione tra la ricorrente e parte resistente, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa all'esito di espletanda CTU contabile, con riserva di richiedere con separato giudizio i danni direttamente e/o
3 indirettamente connessi all'intervenuta prescrizione e/o di esercitare ogni azione consequenziale;
riconoscere, inoltre, l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente;
In via subordinata: accertare e dichiarare, che dall'Aprile 2011 al Dicembre 2017 il Sig. Pt_1
ha svolto, per conto e di fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua
[...] CP_1
qualità formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario socio sanitario specializzato appartenente alla Categoria A del CCNL applicabile al Comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, ove occorra, la natura fittizia del rapporto tra il ricorrente
e la e/o la in quanto lo Controparte_6 Parte_2
stesso è stato impiegato, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'azienda resistente in violazione della normativa che disciplina l'impiego degli ex
PIP, adottando ogni statuizione connessa e/o consequenziale;
accertare e dichiarare, che il ricorrente, somministrato all' sin dall'Aprile CP_1
2011 e fino al Dicembre 2017 ha svolto, comunque ed in ogni caso, mansioni uguali e diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione e quindi della somministrazione, svolgendo invero mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti al fine di CP_1
sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente;
condannare l' resistente al pagamento della somma di € 39.623,71 di cui € CP_1
32.099,27 a titolo di differenze retributive ed € 7.524,44 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dall'Aprile 2011 al
Dicembre 2017, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel Parte_1
corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio sanitario specializzato categoria A del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede
4 di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare parte resistente, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di € 13.812,36 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
per i motivi, tutti, di cui al punto 6) del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare l' resistente al pagamento del compenso professionale di CP_1
causa, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati”.
Si costituì tempestivamente in giudizio l' convenuta, eccependo il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Resistette, altresì, in giudizio l' Controparte_7 il quale chiese di “accogliere la domanda del lavoratore di
[...]
condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'ente di previdenza nei limiti della prescrizione quinquennale oltre sanzioni dovute per legge”.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Parte ricorrente ritiene di dover qualificare come subordinato il rapporto di lavoro intercorso con parte resistente, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalle convenzioni eventualmente siglate fra amministrazioni ed enti utilizzatori;
deduce, quindi, che il rapporto intercorso con l' avrebbe perso il CP_1
carattere assistenziale suo tipico, assumendo i connotati di un lavoro subordinato.
Tale prospettazione di fatto può essere condivisa, seppur ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. e rende subito palese infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'azienda convenuta, dovendosi considerare quest'ultima l'effettivo datore di lavoro del ricorrente.
Ed infatti con costante orientamento la Suprema Corte, da un lato, ha chiarito che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro
5 subordinato - in quanto, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs., n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4, D. Lgs. n. 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione - ma, dall'altro lato, ha precisato che questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 22287 del 21/10/2014).
Orbene, con riferimento al caso in esame, deve ritenersi pacifico che, cessato il rapporto con la in data 16.05.2013, il ricorrente abbia continuato per Parte_2
anni ad espletare mansioni coerenti con le finalità istituzionali dell'Azienda, stabilmente incluso nella sua struttura organizzativa, ma senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità) progetto;
né l' del resto, deduce, e comunque CP_1
prova, che successivamente alle convenzioni allegate al ricorso (sub doc. 3), siano stati predisposti ulteriori progetti.
Non possono, quindi, condividersi le difese di parte resistente sul punto, la quale ha dedotto (senza provare) che le attività cui furono destinati i detti lavoratori, ivi compreso l'odierno ricorrente, erano ricomprese nei progetti formativi predisposti in ossequio alle varie previsioni normative di matrice regionale succedutesi nel tempo, dovendosi invece ribadire che l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2013, in assenza di qualsivoglia progetto.
Né può dubitarsi della necessità di predisporre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000 e 26 del D.Lgs. n.
6 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei).
Orbene di tal tale progetto non v'è traccia in atti, né parte convenuta vi fa riferimento.
Pertanto, la prestazione lavorativa espletata dal ricorrente in coerenza con le finalità istituzionali dell' tramite il suo stabile inserimento in essa, con CP_8
modalità assimilabili a quelle del lavoro subordinato ed in assenza di qualsiasi progetto, fonda il suo diritto (salvo quanto si dirà nel prosieguo sulla prescrizione), ai sensi dall'art. 2126 c.c., al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore, di pari anzianità, che abbia svolto mansioni assimilabili alle dipendenze dell' convenuta. CP_1
A tal riguardo, appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese dai testi sentiti in giudizio, ed in particolare quanto riferito dai testi (“Adr.: sono Testimone_1
un ex Pip e ho lavorato presso l' dal 2004 fino al 2023, quando sono ho ricevuto CP_1 la lettera di conclusione dell'attività lavorativa per raggiunti limiti di età dall'Assessorato. Conosco il ricorrente perché eravamo colleghi, lavoravamo entrambi presso l' In particolare lavoravamo presso il centro analisi e con noi lavorava CP_1
anche il collega . Ho lavorato col ricorrente per circa 5 Testimone_2
anni. In particolare, io già lavoravo presso l' quando è arrivato il sig. nel CP_1 Pt_1
mio reparto. Preciso che fino al 2014 ho lavorato presso il centro analisi di patologia clinica con il ricorrente, poi ho cambiato reparto. Il ricorrente e anche io facevamo di tutto e di più, esattamente quello che facevano gli altri ausiliari, in particolare: svuotare i becher, smaltire l'urina, cambiare i bidoni delle macchine, smaltire le provette contenenti sangue e siero. Della pulizia si occupava la CO VI (che si occupava anche di gettare i rifiuti, ma noi ci occupavamo di portare i sacchi di rifiuti nel vano ascensore) ma se cadeva qualcosa per terra (ad es. urina o sangue) chiamavano noi per pulire. Ci trattavamo come ausiliari di ruolo, abbiamo anche fatto un corso. Preciso che nell'attestato di partecipazione al corso figuravo come ausiliario. In base alla mia esperienza, se dovevamo chiedere delle ferie, permessi, congedi ecc. dovevamo rivolgersi all'ufficio personale dell' dove vi era un CP_1
addetto agli ex Pip. Non so però se nel concedere le ferie o i premessi tenessero conto delle esigenze e dei turni del personale Eravamo noi stessi, ex Pip, a gestire i CP_1
7 turni di ferie, l'importante è che rimanesse sempre qualcuno di noi in reparto. Preciso, inoltre, che il capo reperto (dipendente dell prendeva le Persona_2 CP_1
nostre presenze (con la firma di entrata e di uscita). Preciso che quando io, e Pt_1
lavoravamo in reparto coadiuvavamo gli ausiliari strutturati di Tes_2 CP_1
Successivamente questi ultimi sono andati in pensione e siamo rimasti solo noi, non sono stati assunti altri ausiliari strutturati”) e (“Adr.: sono un ex Pip Testimone_3
e conosco il sig. perché è stato mio collega presso il di Palermo, ma Pt_1 CP_1
lavorando in reparti diversi: il sig. nel reparto laboratorio analisi, mentre io Pt_1
non lavoravo stabilmente in un reparto, mi occupavo un po' di tutto, in particolare di trasporto, di trasferire i letti dei malati ecc. Abbiamo cominciato a lavorare lì a partire dal 2013. Io lavoro ancora lì, mentre il sig. ha terminato prima, ma non ricordo Pt_1
esattamente quando. Io lavoravo seguendo le direttive dell'ing. , mentre il sig. CP_9
credo che lavorasse seguendo le direttive del caposala. Io vedevo al Pt_1 Pt_1
laboratorio analisi, al secondo piano, spesso con delle buste e bottigliette piene di sangue. Non l'ho mai visto distribuire biglietti per il turno, non so se si occupasse della pulizia del laboratorio, né se si occupasse di gettare i rifiuti. Che io sappia se il sig. doveva chiedere ferie o permessi doveva rivolgersi al caposala.”). Pt_1
Da tali univoche dichiarazioni emerge chiaramente il pluriennale inserimento del ricorrente nella struttura aziendale e la sussistenza di plurimi indici della subordinazione, quali la sottoposizione alla direzione ed al controllo da parte di personale della convenuta (caposala), il rispetto di un obbligo di presenza (registrato mediante appositi fogli firma) e l'obbligo di preventiva autorizzazione per la fruizione di ferie o permessi.
Le mansioni espletate dal ricorrente nel periodo di causa risultano, poi, chiaramente funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'azienda convenuta e possono essere agevolmente ricondotte, seppur ai limitati fini previsti dall'art. 2126
c.c., alla categoria A dei contratti collettivi vigenti ratione temporis, comprendente: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”, ed in particolare al profilo dell'Ausiliario specializzato, che “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella
8 qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari
e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa”.
In termini conclusivi il rapporto di lavoro intercorso di fatto fra le parti ben avrebbe potuto essere qualificato come un rapporto di lavoro subordinato.
Tale conclusione non fonda, però, il diritto vantato dal ricorrente alla percezione della differenza fra quanto percepito nel periodo di causa e la retribuzione dovuta ad un dipendente dell'Azienda, inquadrato nella categoria A del ccnl comparto sanità, con pari anzianità ed orario di lavoro.
Bisogna, infatti, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' convenuta. CP_1
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi.
Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 35676 del 19 novembre 2021 e da ultimo
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024, secondo cui : “La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun
"metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non
9 giustiziabile”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l' CP_1
oltre a non aver alcun potere disciplinare, era pure priva di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti retributivi azionati dal ricorrente.
Ed infatti, non può ritenersi un idoneo atto interruttivo della prescrizione la copia della diffida asseritamente inviata all'Azienda, a mezzo pec in data 11.11.2022, dagli odierni procuratori anche per conto del ricorrente (cfr. allegato 13bis della produzione attorea).
L'azienda convenuta ha tempestivamente contestato la ricezione della suddetta missiva;
era pertanto onere di parte ricorrente dimostrare l'effettiva ricezione nonché il contenuto di essa.
Tale onere, però, non è stato assolto, visto che è stata prodotta soltanto una copia in formato “.pdf” della missiva nonché della relata di notifica, priva di un opportuna attestazione di conformità all'originale da parte dei procuratori ai sensi dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato
"pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore”. (Cass. Sez. 3, 04/09/2023, n. 25686)
Alla luce di tale condivisibile orientamento, per provare la ricezione della suddetta diffida o il suo contenuto, pur non dovendosi ritenere necessaria, trattandosi di atto stragiudiziale, la produzione in formato .xml o .eml, la copia in formato pdf allegata
10 agli atti avrebbe dovuto essere munita dell'attestazione di conformità all'originale da parte del procuratore di parte ricorrente, che nel caso di specie difetta.
In conclusione, il primo atto interruttivo della prescrizione deve essere individuato nel ricorso introduttivo del giudizio che risulta essere stato notificato alla convenuta in data 13 gennaio 2023 (cfr. all 1 produzione;
pertanto tutti i crediti retributivi CP_1
maturati prima del quinquennio calcolato a ritroso di questa data e cioè prima del 13 gennaio 2018 devono ritenersi prescritti.
Considerato, dunque, che il rapporto di lavoro fra le parti è cessato nel dicembre
2017, parte ricorrente non può vantare alcun credito di natura retributiva nei confronti dell' convenuta. CP_1
A diverse conclusioni deve per aggiungersi in ordine alle pretese di carattere contributivo afferenti al rapporto di lavoro intercorso fra le parti, sottraendosi tali crediti alla prescrizione quinquennale.
Al riguardo va ricordato che il comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/95, introdotto dal decreto legge 4/2019, prevede "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_2
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre
2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale norma è stata modificata dall'art. 11 comma 5 del d.l. 162/2019 che ha prorogato al 31/12/2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendovi anche i periodi retributivi fino al 31/12/2015.
Infine, il d.l. 228/2021 ha esteso dal 31/12/2015 fino al 31/12/2017 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31/12/2022 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24/02/2023, n.14, ha esteso dal 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
11 La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad interpretare la suddetta norma speciale, ha poi chiarito che: “L'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento
è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto”. (Cass. Sez. L., 04/12/2024, n. 31060).
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerata la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, l va CP_1
condannata (ex art. 2126 c.c.) a corrispondere in favore dell' tutti i contributi CP_2
previdenziali maturati dal 16.05.2013 fino alla data di cessazione del rapporto
(dicembre 2017), oltre sanzioni come per legge.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione” (cfr. ricorso) va osservato quanto segue.
E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto
a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del
2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma
5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata
l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha lavorato per la convenuta in forza di contratti a termine ma, prima, sulla scorta di convenzioni con la Regione Siciliana e
12 l' e poi in via di fatto senza soluzione di continuità, ponendosi dunque al di fuori CP_2
del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza sopracitata si riferisce.
Dunque, tale domanda non può essere accolta.
Il ricorso merita quindi accoglimento nei limiti descritti.
Sussistono giusti motivi, connessi alle ragioni del rigetto delle pretese creditorie attoree (ovvero l'intervenuta prescrizione) per compensare integralmente le spese di lite fra il ricorrente e l'azienda convenuta.
Le restanti spese di lite, fra l' e l' , seguono la soccombenza e vanno CP_1 CP_2
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 05.12.2025.
IL GIUDICE
DA NO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. DA NO nella causa civile iscritta al n°12799/2022 R.G.L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to LO CASCIO ROSALIA Parte_1
UE e EP MA EC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Piazza San Francesco di Paola n. 47 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
in
[...]
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
LA TA RA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
VIA GUARDIONE 10 a PALERMO.
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'udienza del 5.12.2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna l'
[...] al Controparte_3
1 versamento in favore dell' dei contributi previdenziali maturati dal 16.5.2013 sino CP_2
al dicembre 2017, parametrati alla retribuzione dovuta ad un dipendente inquadrato nella categoria A del CCNL di categoria, oltre sanzioni come per legge.
Dichiara compensate le spese di lite fra il ricorrente e l' convenuta. CP_1
Condanna, infine, l' convenuta alla rifusione in favore dell' delle CP_1 CP_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2022, il sig. convenne Parte_1 in giudizio l' e l' e, avendo CP_2 Controparte_4 premesso di aver ivi lavorato come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la prima e la CP_5 Parte_2
poi, dal 2001 fino al 16 maggio 2013, data in cui la
[...] Parte_2
l'aveva licenziato;
di aver continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante , svolgendo mansioni di ausiliario dal CP_1
2011 al dicembre 2017 presso il reparto di Analisi Cliniche;
mansioni queste, diverse rispetto a quelle cui avrebbe dovuto espletare nell'ambito delle suddette Convenzioni, chiese pertanto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Nel merito: in via principale accertare e dichiarare che dall'Aprile 2011 al dicembre 2017 il Sig. ha svolto per conto e di fatto alle dipendenze dell' Pt_1 CP_1
sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario socio sanitario appartenente alla Categoria A del C.C.N.L. applicabile nel comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, ove occorra, la natura fittizia del rapporto tra il ricorrente
e la e/o la in quanto lo Controparte_6 Parte_2
stesso è stato impiegato, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'azienda resistente in violazione della normativa che disciplina l'impiego degli ex
PIP, adottando ogni statuizione connessa e/o consequenziale;
accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato all' fin dall'Aprile CP_1
2011 e fino al dicembre 2017 ha svolto mansioni identiche a quelle degli altri
2 dipendenti al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente CP_1
assunto dalla resistente, per tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra il Sig.
e l' resistente ha assunto, dopo l'iniziale periodo formativo, le Parte_1 CP_1
caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, dunque, che il Sig. ha diritto a percepire le Parte_1
differenze retributive per aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell' dall'Aprile 2011 al Dicembre 2017, tenendo in considerazione esattamente CP_1
quanto percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e quanto allo Parte_1
stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio sanitario specializzato (dal 2011 a fine 2017) riconducibile alla Categoria A del
CCNL di categoria versato in atti, ovvero quelle diverse mansioni svolte che verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
condannare l' resistente al pagamento della somma di € 39.623,71 di cui € CP_1
32.099,27 a titolo di differenze retributive ed € 7.524,44 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dall'Aprile 2011 al
Dicembre 2017, o quella diversa maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. Pt_1
nel corso del predetto periodo e di quanto alla stessa sarebbe spettato in
[...]
ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio sanitario specializzato, della categoria A del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
condannare parte resistente per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed omessi nei limiti CP_2
dell'intervenuta prescrizione, pari ad € 5.965,72 in ragione dell'accertato rapporto di subordinazione tra la ricorrente e parte resistente, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa all'esito di espletanda CTU contabile, con riserva di richiedere con separato giudizio i danni direttamente e/o
3 indirettamente connessi all'intervenuta prescrizione e/o di esercitare ogni azione consequenziale;
riconoscere, inoltre, l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente;
In via subordinata: accertare e dichiarare, che dall'Aprile 2011 al Dicembre 2017 il Sig. Pt_1
ha svolto, per conto e di fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua
[...] CP_1
qualità formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario socio sanitario specializzato appartenente alla Categoria A del CCNL applicabile al Comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, ove occorra, la natura fittizia del rapporto tra il ricorrente
e la e/o la in quanto lo Controparte_6 Parte_2
stesso è stato impiegato, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'azienda resistente in violazione della normativa che disciplina l'impiego degli ex
PIP, adottando ogni statuizione connessa e/o consequenziale;
accertare e dichiarare, che il ricorrente, somministrato all' sin dall'Aprile CP_1
2011 e fino al Dicembre 2017 ha svolto, comunque ed in ogni caso, mansioni uguali e diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione e quindi della somministrazione, svolgendo invero mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti al fine di CP_1
sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente;
condannare l' resistente al pagamento della somma di € 39.623,71 di cui € CP_1
32.099,27 a titolo di differenze retributive ed € 7.524,44 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dall'Aprile 2011 al
Dicembre 2017, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel Parte_1
corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario socio sanitario specializzato categoria A del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede
4 di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare parte resistente, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di € 13.812,36 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
per i motivi, tutti, di cui al punto 6) del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare l' resistente al pagamento del compenso professionale di CP_1
causa, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati”.
Si costituì tempestivamente in giudizio l' convenuta, eccependo il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Resistette, altresì, in giudizio l' Controparte_7 il quale chiese di “accogliere la domanda del lavoratore di
[...]
condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all'ente di previdenza nei limiti della prescrizione quinquennale oltre sanzioni dovute per legge”.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Parte ricorrente ritiene di dover qualificare come subordinato il rapporto di lavoro intercorso con parte resistente, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile nella organizzazione aziendale, dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalle convenzioni eventualmente siglate fra amministrazioni ed enti utilizzatori;
deduce, quindi, che il rapporto intercorso con l' avrebbe perso il CP_1
carattere assistenziale suo tipico, assumendo i connotati di un lavoro subordinato.
Tale prospettazione di fatto può essere condivisa, seppur ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. e rende subito palese infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'azienda convenuta, dovendosi considerare quest'ultima l'effettivo datore di lavoro del ricorrente.
Ed infatti con costante orientamento la Suprema Corte, da un lato, ha chiarito che l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro
5 subordinato - in quanto, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs., n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4, D. Lgs. n. 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione - ma, dall'altro lato, ha precisato che questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., essendo unicamente necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 3504 del 07/02/2024, ma in precedenza Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
40806 del 2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 22287 del 21/10/2014).
Orbene, con riferimento al caso in esame, deve ritenersi pacifico che, cessato il rapporto con la in data 16.05.2013, il ricorrente abbia continuato per Parte_2
anni ad espletare mansioni coerenti con le finalità istituzionali dell'Azienda, stabilmente incluso nella sua struttura organizzativa, ma senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità) progetto;
né l' del resto, deduce, e comunque CP_1
prova, che successivamente alle convenzioni allegate al ricorso (sub doc. 3), siano stati predisposti ulteriori progetti.
Non possono, quindi, condividersi le difese di parte resistente sul punto, la quale ha dedotto (senza provare) che le attività cui furono destinati i detti lavoratori, ivi compreso l'odierno ricorrente, erano ricomprese nei progetti formativi predisposti in ossequio alle varie previsioni normative di matrice regionale succedutesi nel tempo, dovendosi invece ribadire che l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2013, in assenza di qualsivoglia progetto.
Né può dubitarsi della necessità di predisporre un progetto nei rapporti di tal genere, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n. 468/1997, 4 del n. 81/2000 e 26 del D.Lgs. n.
6 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione degli stessi (peraltro temporanei).
Orbene di tal tale progetto non v'è traccia in atti, né parte convenuta vi fa riferimento.
Pertanto, la prestazione lavorativa espletata dal ricorrente in coerenza con le finalità istituzionali dell' tramite il suo stabile inserimento in essa, con CP_8
modalità assimilabili a quelle del lavoro subordinato ed in assenza di qualsiasi progetto, fonda il suo diritto (salvo quanto si dirà nel prosieguo sulla prescrizione), ai sensi dall'art. 2126 c.c., al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore, di pari anzianità, che abbia svolto mansioni assimilabili alle dipendenze dell' convenuta. CP_1
A tal riguardo, appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese dai testi sentiti in giudizio, ed in particolare quanto riferito dai testi (“Adr.: sono Testimone_1
un ex Pip e ho lavorato presso l' dal 2004 fino al 2023, quando sono ho ricevuto CP_1 la lettera di conclusione dell'attività lavorativa per raggiunti limiti di età dall'Assessorato. Conosco il ricorrente perché eravamo colleghi, lavoravamo entrambi presso l' In particolare lavoravamo presso il centro analisi e con noi lavorava CP_1
anche il collega . Ho lavorato col ricorrente per circa 5 Testimone_2
anni. In particolare, io già lavoravo presso l' quando è arrivato il sig. nel CP_1 Pt_1
mio reparto. Preciso che fino al 2014 ho lavorato presso il centro analisi di patologia clinica con il ricorrente, poi ho cambiato reparto. Il ricorrente e anche io facevamo di tutto e di più, esattamente quello che facevano gli altri ausiliari, in particolare: svuotare i becher, smaltire l'urina, cambiare i bidoni delle macchine, smaltire le provette contenenti sangue e siero. Della pulizia si occupava la CO VI (che si occupava anche di gettare i rifiuti, ma noi ci occupavamo di portare i sacchi di rifiuti nel vano ascensore) ma se cadeva qualcosa per terra (ad es. urina o sangue) chiamavano noi per pulire. Ci trattavamo come ausiliari di ruolo, abbiamo anche fatto un corso. Preciso che nell'attestato di partecipazione al corso figuravo come ausiliario. In base alla mia esperienza, se dovevamo chiedere delle ferie, permessi, congedi ecc. dovevamo rivolgersi all'ufficio personale dell' dove vi era un CP_1
addetto agli ex Pip. Non so però se nel concedere le ferie o i premessi tenessero conto delle esigenze e dei turni del personale Eravamo noi stessi, ex Pip, a gestire i CP_1
7 turni di ferie, l'importante è che rimanesse sempre qualcuno di noi in reparto. Preciso, inoltre, che il capo reperto (dipendente dell prendeva le Persona_2 CP_1
nostre presenze (con la firma di entrata e di uscita). Preciso che quando io, e Pt_1
lavoravamo in reparto coadiuvavamo gli ausiliari strutturati di Tes_2 CP_1
Successivamente questi ultimi sono andati in pensione e siamo rimasti solo noi, non sono stati assunti altri ausiliari strutturati”) e (“Adr.: sono un ex Pip Testimone_3
e conosco il sig. perché è stato mio collega presso il di Palermo, ma Pt_1 CP_1
lavorando in reparti diversi: il sig. nel reparto laboratorio analisi, mentre io Pt_1
non lavoravo stabilmente in un reparto, mi occupavo un po' di tutto, in particolare di trasporto, di trasferire i letti dei malati ecc. Abbiamo cominciato a lavorare lì a partire dal 2013. Io lavoro ancora lì, mentre il sig. ha terminato prima, ma non ricordo Pt_1
esattamente quando. Io lavoravo seguendo le direttive dell'ing. , mentre il sig. CP_9
credo che lavorasse seguendo le direttive del caposala. Io vedevo al Pt_1 Pt_1
laboratorio analisi, al secondo piano, spesso con delle buste e bottigliette piene di sangue. Non l'ho mai visto distribuire biglietti per il turno, non so se si occupasse della pulizia del laboratorio, né se si occupasse di gettare i rifiuti. Che io sappia se il sig. doveva chiedere ferie o permessi doveva rivolgersi al caposala.”). Pt_1
Da tali univoche dichiarazioni emerge chiaramente il pluriennale inserimento del ricorrente nella struttura aziendale e la sussistenza di plurimi indici della subordinazione, quali la sottoposizione alla direzione ed al controllo da parte di personale della convenuta (caposala), il rispetto di un obbligo di presenza (registrato mediante appositi fogli firma) e l'obbligo di preventiva autorizzazione per la fruizione di ferie o permessi.
Le mansioni espletate dal ricorrente nel periodo di causa risultano, poi, chiaramente funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'azienda convenuta e possono essere agevolmente ricondotte, seppur ai limitati fini previsti dall'art. 2126
c.c., alla categoria A dei contratti collettivi vigenti ratione temporis, comprendente: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”, ed in particolare al profilo dell'Ausiliario specializzato, che “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella
8 qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari
e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa”.
In termini conclusivi il rapporto di lavoro intercorso di fatto fra le parti ben avrebbe potuto essere qualificato come un rapporto di lavoro subordinato.
Tale conclusione non fonda, però, il diritto vantato dal ricorrente alla percezione della differenza fra quanto percepito nel periodo di causa e la retribuzione dovuta ad un dipendente dell'Azienda, inquadrato nella categoria A del ccnl comparto sanità, con pari anzianità ed orario di lavoro.
Bisogna, infatti, tener conto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dall' convenuta. CP_1
Giova rilevare che il decorso della prescrizione rimane sospeso durante i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale, in considerazione del fatto che, nel corso di svolgimento di questa categoria di rapporti, il lavoratore versa in uno stato di soggezione psicologica tale da indurlo potenzialmente a non rivendicare i propri diritti retributivi.
Ora, se la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del rapporto lavorativo trova fondamento nel metus del lavoratore, è del tutto evidente che tale sospensione non opera nel caso di rapporto intercorso con la pubblica amministrazione, rispetto al quale il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa circa la stabilità dell'impiego (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 35676 del 19 novembre 2021 e da ultimo
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024, secondo cui : “La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun
"metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non
9 giustiziabile”), né, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui l' CP_1
oltre a non aver alcun potere disciplinare, era pure priva di qualsivoglia potere circa l'interruzione o la prosecuzione del rapporto formalmente assistenziale con il singolo lavoratore (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020).
Alla luce delle superiori argomentazioni, vanno dichiarati prescritti tutti i crediti retributivi azionati dal ricorrente.
Ed infatti, non può ritenersi un idoneo atto interruttivo della prescrizione la copia della diffida asseritamente inviata all'Azienda, a mezzo pec in data 11.11.2022, dagli odierni procuratori anche per conto del ricorrente (cfr. allegato 13bis della produzione attorea).
L'azienda convenuta ha tempestivamente contestato la ricezione della suddetta missiva;
era pertanto onere di parte ricorrente dimostrare l'effettiva ricezione nonché il contenuto di essa.
Tale onere, però, non è stato assolto, visto che è stata prodotta soltanto una copia in formato “.pdf” della missiva nonché della relata di notifica, priva di un opportuna attestazione di conformità all'originale da parte dei procuratori ai sensi dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato
"pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore”. (Cass. Sez. 3, 04/09/2023, n. 25686)
Alla luce di tale condivisibile orientamento, per provare la ricezione della suddetta diffida o il suo contenuto, pur non dovendosi ritenere necessaria, trattandosi di atto stragiudiziale, la produzione in formato .xml o .eml, la copia in formato pdf allegata
10 agli atti avrebbe dovuto essere munita dell'attestazione di conformità all'originale da parte del procuratore di parte ricorrente, che nel caso di specie difetta.
In conclusione, il primo atto interruttivo della prescrizione deve essere individuato nel ricorso introduttivo del giudizio che risulta essere stato notificato alla convenuta in data 13 gennaio 2023 (cfr. all 1 produzione;
pertanto tutti i crediti retributivi CP_1
maturati prima del quinquennio calcolato a ritroso di questa data e cioè prima del 13 gennaio 2018 devono ritenersi prescritti.
Considerato, dunque, che il rapporto di lavoro fra le parti è cessato nel dicembre
2017, parte ricorrente non può vantare alcun credito di natura retributiva nei confronti dell' convenuta. CP_1
A diverse conclusioni deve per aggiungersi in ordine alle pretese di carattere contributivo afferenti al rapporto di lavoro intercorso fra le parti, sottraendosi tali crediti alla prescrizione quinquennale.
Al riguardo va ricordato che il comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/95, introdotto dal decreto legge 4/2019, prevede "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni CP_2
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre
2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale norma è stata modificata dall'art. 11 comma 5 del d.l. 162/2019 che ha prorogato al 31/12/2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendovi anche i periodi retributivi fino al 31/12/2015.
Infine, il d.l. 228/2021 ha esteso dal 31/12/2015 fino al 31/12/2017 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31/12/2022 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24/02/2023, n.14, ha esteso dal 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
11 La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad interpretare la suddetta norma speciale, ha poi chiarito che: “L'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento
è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto”. (Cass. Sez. L., 04/12/2024, n. 31060).
Alla luce delle considerazioni che precedono, considerata la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, l va CP_1
condannata (ex art. 2126 c.c.) a corrispondere in favore dell' tutti i contributi CP_2
previdenziali maturati dal 16.05.2013 fino alla data di cessazione del rapporto
(dicembre 2017), oltre sanzioni come per legge.
Da ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria “da mancata stabilizzazione” (cfr. ricorso) va osservato quanto segue.
E' noto che “nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto
a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del
2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti dell'indennità di cui all'art. 32, comma
5, della l. n. 183 del 2010; poiché il danno presunto, qualificabile come "danno comunitario", non ha ad oggetto la nullità del termine dei singoli contratti bensì la loro abusiva reiterazione, in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE, sentenza 7 maggio 2018, in C-494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata
l'illegittimità” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 2175 dell'1 febbraio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha lavorato per la convenuta in forza di contratti a termine ma, prima, sulla scorta di convenzioni con la Regione Siciliana e
12 l' e poi in via di fatto senza soluzione di continuità, ponendosi dunque al di fuori CP_2
del perimetro di tutela dei rapporti a tempo determinato cui la giurisprudenza sopracitata si riferisce.
Dunque, tale domanda non può essere accolta.
Il ricorso merita quindi accoglimento nei limiti descritti.
Sussistono giusti motivi, connessi alle ragioni del rigetto delle pretese creditorie attoree (ovvero l'intervenuta prescrizione) per compensare integralmente le spese di lite fra il ricorrente e l'azienda convenuta.
Le restanti spese di lite, fra l' e l' , seguono la soccombenza e vanno CP_1 CP_2
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 05.12.2025.
IL GIUDICE
DA NO
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