Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 971 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. RIZZO MARIELLA ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.DI
[...] P.IVA_1
VINCENZO GIOVANNI BATTISTA , elettivamente domiciliato in VIA VITO SORBA
18 , TRAPANI
-resistente-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 26/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 11/06/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio l' , ha proposto opposizione avverso l'intimazione di CP_2
pagamento n. 29920249006282937000 notificata in data 28 maggio 2024 dall'
[...]
, limitatamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. Controparte_3
29920110017396175000 recante premi , per un importo complessivo pari ad euro CP_1
euro 2.659,05.
Il ricorrente ha eccepito vizi formali dell'atto opposto (art 7 L. 212/200), nonché la prescrizione della pretesa creditoria e l'omessa notifica dei titoli sottesi alla intimazione.
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giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso deve essere deciso con applicazione del principio cosiddetto della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Sez Un. n.
26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008).
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
L'opposizione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., in quanto si fanno valere fatti estintivi o modificativi del credito di cui al titolo esecutivo nonché l'insussistenza del titolo medesimo, nella specie l'omessa notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto rispetto alla intimazione di pagamento notificata.
Secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Cassazione (sent.
4.7.2014 n.
15296), in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia (e lo stesso dicasi per i vari altri atti a valenza interruttiva ivi indicati) prevista dall'art. 3, della legge n. 335 del 1995 sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza, non potendo operare il prolungamento dello stesso termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto (cfr. Cass. n.73/2009, n. 948/2012,
n. 2417/2012), né potendosi applicare l'art. 252 disp. att. c.c..
L' si è costituita in giudizio in data 19/12/2024 a Controparte_4
fronte dell'udienza di discussione in data 5/12/2024, mentre il ricorso è stato notificato il 20/06/2024.
2 Tale costituzione in giudizio è tardiva ed i documenti prodotti non sono utilizzabili, tenuto conto poi dell'opposizione all'ammissione della parte ricorrente con le note del 24-2-2025.
Deve pertanto ritenersi prescritto (per prescrizione quinquennale) il credito di cui alla suddetta cartella di pagamento, la cui notifica risale al 5/3/2012 (sulla base del dato indicato nella intimazione), in difetto di prova di atti interruttivi successivi.
In definitiva, il ricorso va accolto con annullamento dell'atto opposto stante la prescrizione del credito . CP_1
Le spese del giudizio possono compensarsi integralmente tra la parte ricorrente e l' poiché la prescrizione è maturata in corso di procedura di riscossione, CP_1
mentre nei rapporti con l'agente della riscossione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla l'intimazione opposta e dichiara prescritti i relativi crediti, come in motivazione;
2. condanna al pagamento delle spese di Controparte_4
lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 1200,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, da distrarsi al procuratore antistatario.
3. Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_1
Trapani, 18/03/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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