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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1575/2023 tra le parti:
(cf ) Parte_1 C.F._1 quale titolare della impresa individuale
[...]
(cf e p. IVA , Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 cf ) Parte_2 C.F._3 con l'avv. FEDI LORENZO (cf ) C.F._4
ATTORI OPPONENTI
(cf , Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. DI DONATO GIACINTO (cf ) C.F._5
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
Decisa a Pistoia in data 08/02/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente precisazione delle conclusioni, dep. 12.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Intervenuta come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. Controparte_2 contenente precisazione delle conclusioni, dep. 8.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione svolta da e Parte_1 Parte_2 avverso il d.i. n. 490/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 27.4.2023 in favore di per l'importo di Controparte_3 euro 23.818,23 oltre interessi e spese di procedura a titolo di saldo debitore di contratto di mutuo n. 216214 del 10.3.2022 a suo tempo stipulato tra AL
AN – AN di Credito Cooperativo e Controparte_1
, con garanzia fideiussoria rilasciata da
[...] Parte_2 A fondamento della richiesta di revoca del d.i. opposto, parte attrice adduce:
- (i) mancanza di prova della titolarità del credito ingiunto;
- (ii) inesattezza del quantum richiesto;
- (iii) mancanza e/o insufficienza della prova scritta della fideiussione;
- (iv) nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1941 c.c.;
- (v) nullità della clausola del contratto di fideiussione di deroga all'art. 1957
c.c. ed eccezione di decadenza di controparte ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- (vi) non trasmissibilità della fideiussione a seguito di cessione del contratto di mutuo, previa qualificazione della fideiussione de qua come contratto autonomo di garanzia;
e così conclude:
“Piaccia al Giudice adito, ogni contraria deduzione, eccezione e domanda respinta:
In via preliminare:
1) negare la provvisoria esecutorietà / esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
Nel merito:
2) per i motivi di cui in premessa, accertata e dichiarata la nullità della Lettera di Fideiussione ai sensi dell'art. 1941 c.c. nella parte in cui l'obbligazione del fideiussore eccede i limiti dell'obbligazione principale, come pure la nullità della clausola 5) della Lettera di Fideiussione nella parte in cui prevede altresì una deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., revocato in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto, pronunciare e statuire che la convenuta opposta non è CP_3 creditrice delle somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, e comunque respingere la domanda di pagamento proposta dalla ricorrente opposta, in quanto infondata in fatto e in diritto
3) con vittoria di competenze e spese di lite, con espressa istanza di distrazione
a favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 cpc, degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di aver anticipato”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, preliminarmente chiedendo pronunciarsi l'esecutorietà del d.i. opposto per tardiva opposizione a opera del debitore principale per il resto contestando i singoli Controparte_1 motivi di doglianza avversari di cui chiede il rigetto, con integrale conferma del provvedimento monitorio anche nei confronti della garante previa richiesta di emissione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.. I.3. Disposto lo scambio delle memorie ex art. 171ter c.p.c., anteriormente alla celebrazione della prima udienza interviene in giudizio quale Controparte_4 cessionaria del credito litigioso, riportandosi a tutte le eccezioni, domande, deduzioni e difese di parte convenuta, di cui chiede l'estromissione dal giudizio.
I.4. In sede di prima udienza ex art. 183 c.p.c., stante la non opposizione delle altre parti viene pronunciata l'estromissione dal giudizio della parte convenuta
; quindi, accolte le istanze ex artt. 647 Controparte_3
e 648 c.p.c. portate avanti dalla terza intervenuta ed esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, obbligatorio vista la materia del contendere, in assenza di istanze istruttorie da delibare viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione ai sensi del novellato art. 189 c.p.c..
Si dà atto che, nelle more del processo e precisamente subito della celebrazione in modalità cd. figurata dell'udienza di verifica degli esiti del procedimento di mediazione (udienza 27.6.2024) ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. a propria volta cessionaria del credito litigioso, Controparte_2 facendo proprie anch'essa tutte le eccezioni, domande, difese e deduzioni spese dalla cedente della quale pure ha chiesto Controparte_4
l'estromissione.
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II. L'opposizione avanzata da non merita accoglimento per le Parte_2 ragioni che si vengono a dettagliare, mentre relativamente a quella proposta da deve essere confermata la valutazione di Parte_1 inammissibilità per tardività della stessa, come già argomentato nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto.
II.1. Preliminarmente, essendo stato chiesta in concomitanza con la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. di e Controparte_2 avendovi parte attrice espressamente acconsentito, deve essere pronunciata in questa sede l'estromissione dal giudizio di ricorrendone i Controparte_4 presupposti di legge.
II.2. Quanto ai singoli motivi di opposizione, rilevando come l'istruttoria della causa siccome di natura solo documentale non abbia apportato elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli a disposizione del giudicante all'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. - e, quindi, anche nell'ambito della pronuncia della citata ordinanza ex art. 648 c.p.c. - si precisa che:
- (i) relativamente alla posizione della parte debitrice principale si ricorda che questa è rappresentata non già da persona fisica, Parte_1 bensì dalla ditta individuale Controparte_1 la quale, come noto, si identifica con il titolare persona fisica: è solo per questa ragione che nel provvedimento monitorio l'ingiunzione di pagamento è stata emessa nei confronti di in proprio e quale titolare Parte_1 della ditta individuale, perché a livello di responsabilità patrimoniale v'è perfetta identità tra la ditta individuale e il suo titolare.
Inoltre, è documentale il dato per cui il contratto di mutuo azionato in via monitoria è stato stipulato solo con la ditta individuale, quindi la creditoria azionata afferisce a un debito dell'impresa e non a un debito contratto da per scopi personali, mentre la garanzia fideiussoria è Parte_1 stata conferita solo da Parte_2
Pertanto, non hanno pregio le argomentazioni di parte opponente circa la pretesa invalidità della notifica del d.i. eseguita ai sensi dell'art. 145 c.p.c. all'indirizzo pec dell'impresa anche in considerazione del fatto che la normativa in tema di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziale prevede,
a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dall'1.3.2023, l'obbligo in prima battuta (e salve le deroghe derivanti da situazione di impossibilità oggettiva per mancanza di domicilio digitale del soggetto notificatario o per esito negativo della notifica eseguita al domicilio digitale) per gli avvocati di notificare gli atti giudiziali in materia civile “a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato” quando, fra l'altro, il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di dotarsi di domicilio digitale ovvero che ha comunque eletto domicilio digitale (cfr. art. 3ter l. n. 53/1994): trattandosi di legge sopravvenuta al Codice Civile oltre che lex specialis, è evidente la prevalenza di essa rispetto a eventuali contrastanti disposizioni codicistiche, ad ogni modo il quadro normativo di riferimento acclara la piena validità e legittimità della notifica del d.i. eseguita via pec all'indirizzo digitale dell'impresa ingiunta (non potendosi assentire alla denuncia attore di invalidità della notifica via pec, quanto questa è addirittura imposta dalla legge), senza necessità di ulteriore notifica anche al soggetto persona fisica titolare dell'impresa stessa essendo non solo obbligatorio, ma anche esaustivo il procedimento di notifica svolto a mezzo posta elettronica certificata.
Atteso che tale notifica è intervenuta in data 28.4.2023 e che l'impresa opponente non ha contestato né il fatto storico dell'avvenuta notifica via pec, né eventuali irregolarità o invalidità inerenti la stessa per come svolta (ad es., indirizzo pec errato o non più attivo), correttamente deve individuarsi nella suddetta data del 28.4.2023 il dies a quo per la notifica dell'atto di citazione in opposizione a opera dell'impresa ingiunta, con l'effetto che la notifica dell'atto di citazione in opposizione intervenuta in data 14.6.2023 è irrimediabilmente tardiva rendendo l'opposizione inammissibile per quanto attiene alla parte ingiunta : né vale a rendere Controparte_1 ammissibile l'opposizione, quasi come una sorta di rimessione in termini atipica, il fatto che forse per eccesso di scrupolo – stante la recentissima entrata in vigore dell'art. 3ter l. n. 53/1994 – la abbia Controparte_3 inteso notificare il d.i. anche ai sensi dell'art. 137 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza del titolare dell'impresa individuale, peraltro coincidente con l'indirizzo della sede dell'impresa stessa.
In definitiva, deve essere confermata la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'opposizione svolta dalla debitrice principale, nei cui confronti il provvedimento monitorio è dunque divenuto definitivo;
- (ii) relativamente alla posizione della garante nei riguardi Parte_2 della quale la notifica del d.i. risulta essersi perfezionata in data 12.5.2023 con conseguente tempestività della notifica dell'atto di citazione in opposizione in data 14.6.2023, plurime sono le questioni da vagliare, per quanto - come anticipato - non siano sopravvenuti elementi tali da condurre a diversamente opinare rispetto a quanto già sinteticamente argomentato in sede di decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. (cfr. ancora ordinanza 8.4.2024).
Procedendo in ordine logico-giuridico:
a) la titolarità del credito azionato in capo dapprima alla ricorrente in via monitoria, , dipoi alle società via via intervenute in giudizio Controparte_3 quali cessionarie del credito è adeguatamente comprovata per tabulas dal complesso dei seguenti elementi (anche ai sensi dell'art. 2729 c.c.):
- possesso da parte della ricorrente di tutta la Controparte_3 documentazione contrattuale afferente la pretesa creditoria azionata, i.e. contratto di mutuo chirografario n. 216214 (doc. 1 fasc. monitorio) e atto di fideiussione (doc. 3 fasc. monitorio): trattasi di documenti che la ricorrente non avrebbe né diritto né possibilità di avere ove non fosse l'effettiva titolare del credito, essendole stata evidentemente consegnata dalla contraente originaria (cfr. Cass. ord. n. 10200/2021);
- produzione in giudizio dell'atto notarile di scissione societaria tra l'originaria titolare del rapporto AL AN e (doc. 7 fasc. Controparte_3 convenuta), non avendo pregio alcuno in proposito le eccezioni attoree circa la mancanza di sottoscrizione dell'atto de quo a opera dei l.r. delle società coinvolte trattandosi invero di atto notarile che dà conto dell'avvenuta scissione – dunque, non semplice informa della stessa, ma la “dichiara” – e che risulta sottoscritto digitalmente dal notaio rogante, talché una eventuale non veridicità dell'atto pubblico in questione avrebbe dovuto essere fatta valere tramite querela di falso, nella specie mai proposta;
in aggiunta, parte convenuta ha prodotto in giudizio il progetto di scissione (doc. 11 fasc. convenuta) con l'atto contenente la descrizione dei compendi interessati dalla scissione societaria (doc. 11bis fasc. convenuta) ossia espressamente le 5 filiali di Pistoia e Quarrata, ciò che rende evidenza probatoria del fatto che anche il rapporto negoziale per cui è lite sia ricompreso in detta operazione societaria, siccome dichiaratamente stipulato presso la Filiale della AL CP_5
AN (cfr. pag. 1 contratto di mutuo n. 216214 di cui al doc. 1 fasc. monitorio) e, ancora, la convenuta ha fornito anche prova documentale dell'avvenuta pubblicazione del progetto di scissione e relativo atto nelle forme di legge atte a darne pubblicità a terzi, ossia pubblicazione sul sito della AN
(doc. 12 fasc. convenuta) e pubblicazione nel registro delle imprese (doc. 13 fasc. convenuta), così avendo ottemperato a tutti e soli gli adempimenti necessari.
A questo proposito, visto il tenore delle difese ed eccezioni attoree, non è inutile sottolineare l'inconferenza del richiamo all'art. 58 T.U.B. che concerne le cessioni “in blocco” di crediti e che nulla ha a che vedere con le trasformazioni societarie di cui agli artt. 2498ss. c.c., quale quella avvenuta nella vicenda che ci occupa fra la AN mutuante (AL AN) e la AN ricorrente in monitorio ( ); Controparte_3
- di seguito e stanti gli interventi in giudizio spiegati da Controparte_4 dapprima, da dipoi, produzione in giudizio – questa volta sì, e Controparte_2 in modo conferente essendosi effettivamente in presenza di cessioni di crediti
“in blocco” – dell'avviso in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B. recante descrizione della tipologia di crediti ceduti (cfr. doc. E allegato alla comparsa per intervento di e doc. C allegato alla comparsa per intervento di Controparte_4
né, del resto, parte attrice ha mai specificamente contestato Controparte_2 che il credito per cui oggi è contenzioso corrisponda a detti criteri: torna quindi applicabile il costante insegnamento della Suprema Corte, che qui si condivide, per cui a dimostrare la titolarità del credito ceduto è idonea e sufficiente la pubblicazione dell'avviso in G.U. qualora questo contenga indicazione della tipologia di crediti oggetto di cessione, come avvenuto nella vicenda che ci occupa relativamente sia alla cessione Controparte_3
(crediti derivanti da finanziamenti sorti nel periodo tra il Controparte_4
2.9.1982 e il 27.2.2023 con riportato il link cui accedere per poter visionare i dati indicativi dei crediti nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne facciano richiesta, https://www.arecneprix.com/it/cessioni), sia alla cessione Controparte_6
(“(a) tutti i crediti sono di titolarita' di;
(b) tutti i crediti
[...] CP_4 derivano da contratti di finanziamentostipulati in varie forme tecniche (diversi da contratti di locazione finanziaria (leasing)); (c) tutti i crediti sono stati originariamente acquistati da nel periodo compreso tra agosto 2023 e CP_4 settembre 2023; (d) tutti i crediti, alla Data di Riferimento, sono espressi esclusivamente in Euro, sono indicizzati esclusivamente all'Euro e non hanno alcuna connessione con valute estere, salvo eventualmente per precedenti operazioni che hanno determinato il cambio del sistema di indicizzazione applicabile da valuta estera all'Euro; (e) tutti i crediti sono vantati nei confronti di debitori residenti nella Repubblica Italiana alla Data di Riferimento;
(f) tutti i beni immobili gravati da ipoteca a garanzia dei crediti sono situati in Italia;
(g) ciascun credito e' stato identificato dal relativo Cedente nelproprio sistema interno di gestione con il relativo NDG come facenteparte dell'"operazione Vela
2", come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto
(identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata in data 29 maggio 2024 presso il Notaio Melissano con sede in Milano,Via Persona_1
Giovanni Boccaccio n. 14 (Rep. n. 3265, Racc. n. 2283)”);
- ancora, quanto alla cessione Parte_3 quest'ultima ha depositato anche dichiarazione della circa Controparte_3
l'intervenuta cessione a del credito vantato nei confronti della Controparte_4
(doc. 1 allegato alla mem. Controparte_1
171ter n. 2 c.p.c. dep. da , documentazione avente anch'essa Controparte_4 valore probatorio rilevante e “potenzialmente decisivo”, come espressamente asserito da pronuncia della S.C., Cass. ord. n. 10200/2021 cit.;
b) sussiste prova scritta della fideiussione rilasciata da né le Parte_2 allegazioni difensive da questa esposte in atto di citazione valgono quale espresso e valido disconoscimento della fideiussione de qua: ché anzi la stessa parte attrice ha dichiarato (pag. 3 mem. 171ter n. 3 c.p.c. attorea) di non aver disconosciuto la propria sottoscrizione apposta sulla lettera fideiussoria ma di aver evidenziato l'assenza di sottoscrizione nella prima pagina di essa e la difformità delle copie allegate al ricorso monitorio, oltre all'assenza di sottoscrizione della AN nel documento di accettazione della proposta di fideiussione.
Ora, quanto al primo aspetto la mancata sottoscrizione della prima pagina della lettera fideiussoria si riduce a una contestazione meramente formale, non avendo la garante negato di aver conosciuto, letto e approvato anche le clausole contrattuali contenute nella prima pagina del documento, tanto più che talune di esse (artt. 1, 3, 5) sono espressamente richiamate in calce alla seconda pagina e specificamente sottoscritte dalla garante a conferma che le stesse erano da questa conosciute (come quindi, inevitabilmente, tutta la pagina che le contiene); quanto al secondo aspetto, la denuncia attorea di difformità delle copie della fideiussione fra sé e con l'originale è del tutto generica e come tale irricevibile, in adesione a consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex pluribus Cass. n. 24634/2021, Cass. n. 3227/2021,
Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020, Cass. nn. 16557,
3540 del 2019, Cass. n. 27633/2018, Cass. nn. 29993, 23902 del 2017) per cui il disconoscimento ex art. 2719 c.c. è inefficace se non reca espressa indicazione degli aspetti differenziali, invero mai indicati nel presente giudizio dall'opponente; quanto al terzo aspetto, trattasi di eccezione priva di pregio e ampiamente superata da elaborazione esegetica ormai consolidata, mutuabile dalla nota questione dei contratti bancari o finanziari cd. monofirma (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 898/2018) con principi del tutto trasponibili al documento
“lettera fideiussoria” che, al pari della restante e comune contrattualistica bancaria a partire dai contratti di apertura di conto corrente, è costruita come scambio di proposta (della AN) e accettazione (del “cliente”, correntista o fideiussore o altro) e non potendosi comunque discostarsi dall'assorbente rilievo per cui con la stessa produzione in giudizio del contratto fideiussorio e,
a monte, con l'attivazione giudiziale della garanzia ivi contenuta l'istituto creditizio ha dimostrato di volersi avvalere di essa e quindi di voler far proprio
(accettandolo) il negozio che la contiene;
c) la fideiussione prestata dall'opponente non è qualificabile Parte_2 come contratto autonomo di garanzia, secondo la prospettazione propugnata dalla stessa opponente, notandosi al riguardo una evidente e non risolta contraddizione nelle tesi difensive attoree: difatti, se si propende per la tesi del contratto autonomo di garanzia – esposta all'evidente fine di “sottrarre” la fideiussione de qua al meccanismo delle successive cessioni di credito, facendo valere il carattere “non accessorio” rispetto al rapporto negoziale principale e al credito da esso scaturito – allora cadono tutte le argomentazioni di parte attrice inerenti l'invalidità della deroga pattizia alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c..
Ad ogni modo, a sconfessare la lettura proposta ex parte actoris sovviene il rilievo per cui non risulta sufficiente a qualificare un negozio di prestazione di garanzia personale quale “contratto autonomo di garanzia” la circostanza che esso contenga la clausola di pagamento cd. a prima richiesta: integra infatti opinione di questo giudicante, confortata dalla prassi sia dell'ufficio di appartenenza, sia di altri uffici di merito e dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex aliis Cass. n. 25860/2020, Cass. n. 12152/2016, Cass. n.
22233/2014, Cass. n. 7320/2012, Cass. n. 19736/2011 sino a risalire alle notissime Cass. S.U. n. 3947/2010) che l'autonomia della garanzia prestata rispetto al rapporto negoziale garantito debba necessariamente passare dalla pattuizione inerente l'impossibilità per il garante di sollevare, nei confronti del creditore, le eccezioni che spetterebbero al debitore garantito (clausola cd.
“senza eccezioni”), solo così venendo effettivamente a mancare il carattere tipico di accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto al rapporto negoziale sottostante (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 3947/2010 cit., “L'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria”).
Tanto chiarito, appare evidente che una simile previsione contrattuale, atta a
“sganciare” la garanzia dal rapporto sottostante, non può essere integrata dalla mera clausola contrattuale - la sola presente nella fideiussione prestata da - a mente della quale il fideiussore non può sollevare Parte_2 eccezioni riguardo al momento in cui la AN esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore, poiché all'evidenza trattasi di un limite alla facoltà di sollevare eccezioni non generale - ossia, riferibile a tutte le possibili eccezioni spendibili dal debitore - bensì circoscritto a un unico e specifico aspetto (quello, appunto, relativo al momento di esercizio del recesso a opera della : talché tale previsione negoziale conferma, piuttosto che CP_3 rinnegare, che la fideiussione de qua non è assimilabile a un contratto autonomo di garanzia poiché, al di là della sola ipotesi espressamente pattuita, per il resto non sono previste limitazioni alle eccezioni spendibili dal garante nei confronti dell'istituto di credito;
d) circa la problematica afferente la deroga contrattuale all'art. 1957 c.c., impedisce di condividere la prospettazione attorea il rilievo per cui la fideiussione de qua, pur non potendo essere definita quale “contratto autonomo di garanzia” per quanto appena detto, prevede tuttavia per un verso la clausola di pagamento “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta” e, per altro verso, l'estinzione della fideiussione non già alla scadenza dell'obbligazione principale bensì al suo integrale adempimento (per entrambi i profili, cfr. art. 5 fideiussione del 10.3.2022, approvato con doppia sottoscrizione).
Ne discende che, sotto il primo aspetto, trova applicazione il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità e di merito per cui in presenza di garanzie fideiussorie cd. a prima/a semplice richiesta il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi osservato anche tramite una semplice richiesta stragiudiziale (cfr. ex pluribus Cass. n. 22346/2017, Cass. ord. n.
31509/2021, C. App. Venezia n. 1834/2022, C. App. Milano n. 220/2023 e di recente C. App. Firenze n. 1163/20241) quale, nel caso di specie, la ha CP_3 1 “Occorre, quindi, verificare se l'iniziativa assunta da [omississ] nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e con le corrette modalità correlate al tipo di garanzia prestata dai ove Parte_4 si consideri che la clausola n. 7 della fideiussione costituisce una clausola c.d. solve et repete, che – pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale – consente comunque alla di esigere CP_3 immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi. Essendo, come detto, la fideiussione del 19.03.2014 del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), provato di aver inviato alla creditrice principale e al fideiussore in data
27.1.2023 e ricevuta il 9.2.2023 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio) - missiva di cui v'è in atto prova dell'avvenuta ricezione a opera dell'opponente e relativamente alla quale costei non ha mai operato alcun disconoscimento né contestato il ricevimento – e contenente espressa intimazione di pagamento per lo scoperto del mutuo 216214, cui ha fatto seguito lettera di risoluzione anticipata del mutuo 14.3.2023 anch'essa inviata tanto alla creditrice principale che al fideiussore e di cui v'è in atto prova dell'avvenuta ricezione, parimenti non contestata né disconosciuta ex parte actoris (cfr. doc. 5 fasc. monitorio), talché il deposito del ricorso ex artt. 633ss. c.p.c. in data 19.4.2023 può dirsi senz'altro tempestivo nell'ottica dell'art. 1957c.c.; quanto al secondo profilo, torna applicabile l'ulteriore consolidato principio interpretativo per cui, qualora “la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.” (cfr. ex pluribus Cass. n. 16836/2015, Cass. ord. n.
26906/2023) e l'art. 5 dell'atto fideiussorio in disamina - come visto, oggetto di doppia sottoscrizione a opera del garante - statuisce proprio che “I diritti derivanti alla Cassa di Risparmio di Firenze SpA della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore …”;
e) l'eccezione di invalidità della fideiussione ai sensi dell'art. 1941 c.c. per eccessività della stessa rispetto all'importo del finanziamento garantito appalesa la propria inconsistenza giuridica per due ragioni dirimenti: da un lato, e anche a prescindere dal fatto che a fronte di una somma mutuata pari a complessivi euro 28.710,36 (su un capitale pari a euro 25.000,00) l'importo massimo garantito pari a euro 32.500,00 appare congruente considerato il fatto che la fideiussione comprende anche oneri e accessori del credito, è da dire che l'art. 1941 c.c. prevede quale “sanzione” per lo sconfinamento della garanzia, ove riscontrato, non già l'invalidità della stessa bensì la sua
esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020). Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass., 26/09/2017, n. 22346)”. “riduzione” entro il quantum dell'importo garantito;
dall'altro lato, in ogni caso il credito sancito nel d.i. opposto è inferiore sia al tetto massimo della garanzia sia all'importo totale del finanziamento garantito, ciò che rende comunque del tutto ininfluente e priva di rilevanza la contestazione de qua;
f) infine, il motivo di opposizione inerente una asserita incertezza del quantum vantato dalla parte mutuante rischia di risultare connotato da carattere quantomeno dilatorio, appuntandosi su una discrasia testuale fra l'indicazione da parte dell'istituto di credito del numero totale di rate pagate dal mutuatario e l'indicazione dello scoperto di mutuo: ora, è ben evidente come la prima dichiarazione non ha abbia alcun valore, né confessorio né negoziale, mentre ciò che rileva sono le risultanze dell'estratto conto del rapporto che rappresenta la cristallizzazione del credito preteso dalla mutuante.
A fronte di ciò, in applicazione dei principi in tema di adempimento contrattuale come consacrati da granitico indirizzo esegetico (a far data dalle insuperate SS.UU. n. 13533/2001), avendo la AN assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. dando prova del titolo negoziale fondante la propria pretesa (contratto di mutuo con allegato piano di ammortamento e, in di più non essendovi tenuta, estratto conto con indicazione del debito residuo)
e allegando l'altrui inadempimento, la parte opponente/convenuta in senso sostanziale avrebbe dovuto dare prova del proprio esatto adempimento ovvero della ricorrenza di una causa a sé non imputabile che ha reso l'adempimento oggettivamente impossibile: onere cui parte opponente non ha ottemperato, con l'effetto che ogni altra disquisizione si appalesa non solo irrilevante, ma al limite pretestuosa.
In definitiva, è da riaffermare quello che in sede di ordinanza ex art. 648 c.p.c. era apparso come un fumus di infondatezza dell'opposizione, derivandone di conseguenza la piena conferma del titolo opposto.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore del contenzioso (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con parziale riduzione dei compensi rispetto ai medi tabellari dello scaglione di riferimento per la fase istruttoria siccome limitata al deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c. in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara l'estromissione dal giudizio di parte intervenuta Controparte_4
2) dichiara inammissibile l'opposizione svolta da
[...]
e respinge l'opposizione svolta da Controparte_1 Parte_2
3) per l'effetto, conferma il d.i. n. 490/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 27.4.2023;
4) condanna gli opponenti in solido alla refusione, in favore di parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. delle spese del presente Controparte_2 giudizio che liquida nell'importo di euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 08/02/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini