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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2557/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Raoul Scotto di Tella, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p. t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è elettivamente domiciliato ope legis.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di € 4.652,82, a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio alla data dell'1.9.2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti e fino al soddisfo, o al pagamento della diversa somma, accertata in corso di causa tramite C.T.U. contabile;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.8.2022, il sig. , attualmente in servizio Parte_1 presso l' di LA (AV), esponeva di aver espletato plurimi servizi Controparte_3 preruolo a tempo determinato, con profilo di collaboratore scolastico (personale
A.T.A.), sino all'immissione in ruolo addì 1.9.2011.
Rappresentava di aver subìto, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul
1 lavoro a tempo determinato, una disparità di trattamento per il mancato riconoscimento della progressione professionale maturata oltre che della progressione retributiva per gli anni decorsi.
Riferiva che, con sentenza del Tribunale di Avellino, in persona del dott. Ciro Luce, n.
324/2022 del 14.4.2022, notificata il 6.7.2022, gli veniva riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera, con ricalcolo dell'anzianità nel periodo preruolo, e conseguente condanna generica del al pagamento delle differenze retributive CP_1 maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Rappresentava che, trattandosi di una sentenza di accertamento generico, aveva interesse a dare corso al giudizio per il riconoscimento delle differenze retributive spettanti.
Precisava che, come da consulenza contabile di parte, era emersa una anzianità giuridica ed economica pari ad anni 18, mesi 8 e 13 giorni e una differenza retributiva, alla data dell'1.9.2021 (epoca di raggiungimento dell'attuale scaglione stipendiale), pari ad € 3.944,90, oltre € 387,00 a titolo di differenza su tredicesima mensilità ed € 390,92
a titolo di differenze su T.F.R., per un totale di € 4.652,82.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, CP_1 contestando le avverse pretese.
In specie, contestava i conteggi ex adverso predisposti ed insisteva per la nomina di
C.T.U. contabile, al fine di determinare l'esatta quantificazione del credito.
Concludeva ut supra.
In corso di causa, il giudice invitava parte ricorrente a riformulare i conteggi escludendovi i periodi di anzianità non coperti dalla prefata sentenza (4 mesi ed 1 giorni maturati nell'a.s. 2001/2002) ed a tanto parte ricorrente tempestivamente provvedeva.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
La domanda si focalizza sulla quantificazione delle somme dovute al ricorrente in virtù della sentenza n. 324/2022 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva statuito il diritto del sig. alla ricostruzione di carriera, con ricalcolo della anzianità Pt_1 maturata, tenuto conto anche del periodo di servizio preruolo prestato.
Con il richiamato provvedimento, il Tribunale condannava solo in via generica il
2 al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti Controparte_1 della prescrizione quinquennale.
Più precisamente, nella detta sentenza si legge: “1) Accoglie parzialmente il ricorso, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di di carriera con riconoscimento nei Parte_2 termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo ai fini giuridici ed economici e, per l'effetto, condanna il convenuto ad effettuare ai fini della ricostruzione di CP_1 carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato con assegnazione al ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto dei principi indicati in parte motiva oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Di conseguenza, il ricorrente introduceva il presente giudizio ai soli fini della quantificazione delle differenze retributive, che proponeva in complessivi € 4.652,82 sulla scorta della consulenza affoliata al ricorso, nella quale veniva individuata, alla data di immissione in ruolo (1.9.2011), un'anzianità valida ai fini giuridici ed economici pari ad anni 8, mesi 8, giorni 13.
Tuttavia, come già anticipato, si rilevava che siffatta valutazione del periodo di anzianità preruolo non fosse pienamente corrispondente rispetto alla domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R. G. n. 5184/2015, definito con la succitata sentenza n. 324/2022.
Più precisamente, nei conteggi prefati, il periodo preruolo veniva individuato con decorrenza dall'a.s. 2001/2002, mentre, nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, il sig. aveva rivendicato un'anzianità di servizio a partire dall'a.s. Pt_1
2002/2003.
Dunque, ogni periodo lavorativo antecedente non può ritenersi riconosciuto nella richiamata sentenza, pronunciata nei limiti di quanto domandato, nel rispetto del principio di corrispondenza tra petitum e dictum ex art. 112 c.p.c.
Sul punto, occorre rammentare che detto principio impone il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.
In giurisprudenza, è stato più volte affermato che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio
3 dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda (Cassazione civile sez. I, 19/09/2024, n.25178: “Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato prevede che il giudice non possa alterare gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuire o negare beni diversi da quelli richiesti, sollevare eccezioni non proposte dalle parti o introdurre nuovi titoli di causa non enunciati. In caso di omessa pronuncia, è necessario che manchi completamente un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso. L'omesso esame di un argomento difensivo non comporta necessariamente un vizio, purché la motivazione della decisione sia adeguata e concisa”; Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n.
18868).
Pertanto, se la parte, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia richiesto la condanna al pagamento di una somma specifica o al riconoscimento di un diritto individuando una specifica decorrenza, tale determinazione del petitum deve ritenersi vincolante.
La statuizione di condanna con formula generica, contenuta nella sentenza summenzionata resta, dunque, cronologicamente vincolata a quanto dedotto dalla parte.
2. Come detto, il giudicante invitava, pertanto, il ricorrente a riformulare i conteggi per le pretese differenze retributive, con decorrenza del periodo preruolo delimitata a partire dall'a.s. 2002/2003, invito puntualmente adempiuto dalla parte ricorrente, la quale, attraverso la nuova formulazione del calcolo agli atti, ha quantificato un'anzianità ai fini della progressione stipendiale, alla data di immissione in ruolo
(1.9.2011), pari a anni 8, mesi 4 e giorni 12, individuando le differenze retributive spettanti nella complessiva somma lorda di € 4.284,26.
Rispetto a tale ricalcolo, nulla è stato contestato dal . Controparte_1
Difetta, dunque, una contestazione puntuale e precisa della rinnovazione dei conteggi eseguiti dal c.t.p. del ricorrente, allegati alle note di trattazione scritta del 9.10.2024.
Sul punto, occorre evocare le disposizioni di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. in ordine alla prova dei fatti non contestati, norma che, così come interpretata dalla giurisprudenza, impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica
4 contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”; Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”; Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832:
“L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n.
15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
A ciò si aggiunga che l'onere di contestazione non può reputarsi obliterato sulla scorta della rettifica del conteggio in corso di causa, giacché, di contro, esso è imposto dal criterio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, tipico del processo del lavoro.
In sostanza, la circostanza per cui il ricalcolo su invito giudiziale è avvenuto in pendenza del giudizio non può esimere il datore di lavoro dal contestare specificamente ed espressamente i conteggi, così come rinnovati.
Nella fattispecie, il resistente non ha operato una espressa e specifica contestazione dei conteggi anzidetti, il che impone di ritenere dimostrata l'entità del credito retributivo, fatto salvo quanto appresso sarà osservato (Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n.
4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto
a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
3. Reputa il giudicante, tuttavia, che parte ricorrente non abbia titolo per poter invocare il riconoscimento di quote del T.F.R.
Difetta, invero, la prova dell'elemento costitutivo del diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., ossia la cessazione del rapporto di lavoro, carenza che non può essere sopperita dall'assenza di contestazione da parte del datore.
5 In specie, l'onere di allegazione gravante sulla parte che richiede in pagamento il T.F.R.
o di sue quote differenziali include la deduzione della conclusione del rapporto di lavoro subordinato, in assenza del quale il diritto di credito in parola non sussiste.
Il principio di non contestazione è destinato, invero, ad operare unicamente rispetto a quei fatti che siano stati oggetto di compiuta e specifica deduzione da parte del ricorrente: è solo a tale condizione che essi devono ritenersi provati allorquando la parte resistente non li contesti con altrettanta specificità.
Difatti, non può esigersi che il resistente debba contestare sia ciò che viene affermato dal ricorrente, sia ciò che da questi viene omesso (Cassazione civile, sez. lav.,
27/01/2022, n. 2402: “Il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa sicché la mancata allegazione specifica dei fatti esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa”; Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2021, n.
2174: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5,
e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”).
Tanto meno può farsi luogo ad una pronuncia di condanna del datore di lavoro a provvedere agli accantonamenti annuali del T.F.R. (in uno alle rivalutazioni ex art. 2120 co. 4 c.c.), poiché è noto che siffatti accantonamenti sono virtuali, traducendosi nel mero obbligo di appostare contabilmente gli importi maturati negli anni dal lavoratore, senza obbligo di costituire apposite riserve “fisiche” in depositi locali o bancari.
In ragione di ciò, vanno anzitutto detratte dalla somma riquantificata gli importi chiesti a titolo di T.F.R.
Parimenti vanno detratti gli importi chiesti a titolo di interessi legali, poiché è noto che l'applicazione degli interessi sulla sorta capitale deve essere eseguita al momento del saldo, allo scopo di evitare il rischio di fenomeni anatocistici.
In conclusione, al ricorrente va riconosciuta, per il titolo causale indicato in ricorso, la complessiva somma di € 3.886,13, che il resistente dovrà essere condannato CP_1
a pagare.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C.
6 Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_4 pagamento, in favore del sig. della somma lorda di € 3.886,13, a titolo Parte_1 differenze retributive, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte che Controparte_1 CP_2 liquida in € 690,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 14.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2557/2022, introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Raoul Scotto di Tella, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p. t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è elettivamente domiciliato ope legis.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare il al pagamento della Controparte_1 somma di € 4.652,82, a titolo di differenze retributive maturate per effetto dell'esatta ricostruzione dell'anzianità di servizio alla data dell'1.9.2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione dei crediti e fino al soddisfo, o al pagamento della diversa somma, accertata in corso di causa tramite C.T.U. contabile;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.8.2022, il sig. , attualmente in servizio Parte_1 presso l' di LA (AV), esponeva di aver espletato plurimi servizi Controparte_3 preruolo a tempo determinato, con profilo di collaboratore scolastico (personale
A.T.A.), sino all'immissione in ruolo addì 1.9.2011.
Rappresentava di aver subìto, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul
1 lavoro a tempo determinato, una disparità di trattamento per il mancato riconoscimento della progressione professionale maturata oltre che della progressione retributiva per gli anni decorsi.
Riferiva che, con sentenza del Tribunale di Avellino, in persona del dott. Ciro Luce, n.
324/2022 del 14.4.2022, notificata il 6.7.2022, gli veniva riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera, con ricalcolo dell'anzianità nel periodo preruolo, e conseguente condanna generica del al pagamento delle differenze retributive CP_1 maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Rappresentava che, trattandosi di una sentenza di accertamento generico, aveva interesse a dare corso al giudizio per il riconoscimento delle differenze retributive spettanti.
Precisava che, come da consulenza contabile di parte, era emersa una anzianità giuridica ed economica pari ad anni 18, mesi 8 e 13 giorni e una differenza retributiva, alla data dell'1.9.2021 (epoca di raggiungimento dell'attuale scaglione stipendiale), pari ad € 3.944,90, oltre € 387,00 a titolo di differenza su tredicesima mensilità ed € 390,92
a titolo di differenze su T.F.R., per un totale di € 4.652,82.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, CP_1 contestando le avverse pretese.
In specie, contestava i conteggi ex adverso predisposti ed insisteva per la nomina di
C.T.U. contabile, al fine di determinare l'esatta quantificazione del credito.
Concludeva ut supra.
In corso di causa, il giudice invitava parte ricorrente a riformulare i conteggi escludendovi i periodi di anzianità non coperti dalla prefata sentenza (4 mesi ed 1 giorni maturati nell'a.s. 2001/2002) ed a tanto parte ricorrente tempestivamente provvedeva.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
La domanda si focalizza sulla quantificazione delle somme dovute al ricorrente in virtù della sentenza n. 324/2022 del Tribunale di Avellino, con la quale veniva statuito il diritto del sig. alla ricostruzione di carriera, con ricalcolo della anzianità Pt_1 maturata, tenuto conto anche del periodo di servizio preruolo prestato.
Con il richiamato provvedimento, il Tribunale condannava solo in via generica il
2 al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti Controparte_1 della prescrizione quinquennale.
Più precisamente, nella detta sentenza si legge: “1) Accoglie parzialmente il ricorso, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di di carriera con riconoscimento nei Parte_2 termini di cui alla parte motiva della anzianità maturata nel periodo pre-ruolo ai fini giuridici ed economici e, per l'effetto, condanna il convenuto ad effettuare ai fini della ricostruzione di CP_1 carriera il ricalcolo dell'anzianità valutando nei termini di cui alla parte motiva il servizio espletato con assegnazione al ricorrente della fascia stipendiale corrispondente;
2) Condanna il al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale, tenuto conto dei principi indicati in parte motiva oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Di conseguenza, il ricorrente introduceva il presente giudizio ai soli fini della quantificazione delle differenze retributive, che proponeva in complessivi € 4.652,82 sulla scorta della consulenza affoliata al ricorso, nella quale veniva individuata, alla data di immissione in ruolo (1.9.2011), un'anzianità valida ai fini giuridici ed economici pari ad anni 8, mesi 8, giorni 13.
Tuttavia, come già anticipato, si rilevava che siffatta valutazione del periodo di anzianità preruolo non fosse pienamente corrispondente rispetto alla domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R. G. n. 5184/2015, definito con la succitata sentenza n. 324/2022.
Più precisamente, nei conteggi prefati, il periodo preruolo veniva individuato con decorrenza dall'a.s. 2001/2002, mentre, nel ricorso introduttivo del precedente giudizio, il sig. aveva rivendicato un'anzianità di servizio a partire dall'a.s. Pt_1
2002/2003.
Dunque, ogni periodo lavorativo antecedente non può ritenersi riconosciuto nella richiamata sentenza, pronunciata nei limiti di quanto domandato, nel rispetto del principio di corrispondenza tra petitum e dictum ex art. 112 c.p.c.
Sul punto, occorre rammentare che detto principio impone il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.
In giurisprudenza, è stato più volte affermato che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio
3 dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa da quella enunciata dalla parte a sostegno della domanda (Cassazione civile sez. I, 19/09/2024, n.25178: “Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato prevede che il giudice non possa alterare gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuire o negare beni diversi da quelli richiesti, sollevare eccezioni non proposte dalle parti o introdurre nuovi titoli di causa non enunciati. In caso di omessa pronuncia, è necessario che manchi completamente un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso. L'omesso esame di un argomento difensivo non comporta necessariamente un vizio, purché la motivazione della decisione sia adeguata e concisa”; Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n.
18868).
Pertanto, se la parte, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia richiesto la condanna al pagamento di una somma specifica o al riconoscimento di un diritto individuando una specifica decorrenza, tale determinazione del petitum deve ritenersi vincolante.
La statuizione di condanna con formula generica, contenuta nella sentenza summenzionata resta, dunque, cronologicamente vincolata a quanto dedotto dalla parte.
2. Come detto, il giudicante invitava, pertanto, il ricorrente a riformulare i conteggi per le pretese differenze retributive, con decorrenza del periodo preruolo delimitata a partire dall'a.s. 2002/2003, invito puntualmente adempiuto dalla parte ricorrente, la quale, attraverso la nuova formulazione del calcolo agli atti, ha quantificato un'anzianità ai fini della progressione stipendiale, alla data di immissione in ruolo
(1.9.2011), pari a anni 8, mesi 4 e giorni 12, individuando le differenze retributive spettanti nella complessiva somma lorda di € 4.284,26.
Rispetto a tale ricalcolo, nulla è stato contestato dal . Controparte_1
Difetta, dunque, una contestazione puntuale e precisa della rinnovazione dei conteggi eseguiti dal c.t.p. del ricorrente, allegati alle note di trattazione scritta del 9.10.2024.
Sul punto, occorre evocare le disposizioni di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. in ordine alla prova dei fatti non contestati, norma che, così come interpretata dalla giurisprudenza, impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica
4 contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”; Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”; Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832:
“L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n.
15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
A ciò si aggiunga che l'onere di contestazione non può reputarsi obliterato sulla scorta della rettifica del conteggio in corso di causa, giacché, di contro, esso è imposto dal criterio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, tipico del processo del lavoro.
In sostanza, la circostanza per cui il ricalcolo su invito giudiziale è avvenuto in pendenza del giudizio non può esimere il datore di lavoro dal contestare specificamente ed espressamente i conteggi, così come rinnovati.
Nella fattispecie, il resistente non ha operato una espressa e specifica contestazione dei conteggi anzidetti, il che impone di ritenere dimostrata l'entità del credito retributivo, fatto salvo quanto appresso sarà osservato (Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n.
4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto
a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
3. Reputa il giudicante, tuttavia, che parte ricorrente non abbia titolo per poter invocare il riconoscimento di quote del T.F.R.
Difetta, invero, la prova dell'elemento costitutivo del diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., ossia la cessazione del rapporto di lavoro, carenza che non può essere sopperita dall'assenza di contestazione da parte del datore.
5 In specie, l'onere di allegazione gravante sulla parte che richiede in pagamento il T.F.R.
o di sue quote differenziali include la deduzione della conclusione del rapporto di lavoro subordinato, in assenza del quale il diritto di credito in parola non sussiste.
Il principio di non contestazione è destinato, invero, ad operare unicamente rispetto a quei fatti che siano stati oggetto di compiuta e specifica deduzione da parte del ricorrente: è solo a tale condizione che essi devono ritenersi provati allorquando la parte resistente non li contesti con altrettanta specificità.
Difatti, non può esigersi che il resistente debba contestare sia ciò che viene affermato dal ricorrente, sia ciò che da questi viene omesso (Cassazione civile, sez. lav.,
27/01/2022, n. 2402: “Il principio di non contestazione postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa sicché la mancata allegazione specifica dei fatti esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa”; Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2021, n.
2174: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5,
e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali”).
Tanto meno può farsi luogo ad una pronuncia di condanna del datore di lavoro a provvedere agli accantonamenti annuali del T.F.R. (in uno alle rivalutazioni ex art. 2120 co. 4 c.c.), poiché è noto che siffatti accantonamenti sono virtuali, traducendosi nel mero obbligo di appostare contabilmente gli importi maturati negli anni dal lavoratore, senza obbligo di costituire apposite riserve “fisiche” in depositi locali o bancari.
In ragione di ciò, vanno anzitutto detratte dalla somma riquantificata gli importi chiesti a titolo di T.F.R.
Parimenti vanno detratti gli importi chiesti a titolo di interessi legali, poiché è noto che l'applicazione degli interessi sulla sorta capitale deve essere eseguita al momento del saldo, allo scopo di evitare il rischio di fenomeni anatocistici.
In conclusione, al ricorrente va riconosciuta, per il titolo causale indicato in ricorso, la complessiva somma di € 3.886,13, che il resistente dovrà essere condannato CP_1
a pagare.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C.
6 Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C.
Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_4 pagamento, in favore del sig. della somma lorda di € 3.886,13, a titolo Parte_1 differenze retributive, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dalla maturazione delle singole poste di credito e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte che Controparte_1 CP_2 liquida in € 690,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 14.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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