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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 158/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
riunita in camera di consiglio in data 21/6/2024 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado
in materia di
LAVORO
iscritta al N°158 R.G. Lav.- anno 2023 -
avente ad oggetto: risarcimento danni
1 promossa da
D'SS TO SE GI rappresentato e difeso dall'avv. A Borrone ed elettivamente domiciliato come in atti
appellante
nei confronti di
ITAL SEGNALETICA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. C. Perazzelli, domiciliata come in atti
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
1.1. Con ricorso innanzi al Tribunale di Larino in data 2/11/2022 la Ital Segnaletica S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 68/2022 emesso il 14/9/2022 dallo stesso Tribunale, con il quale le era stato ordinato di provvedere immediatamente alla consegna delle buste paga riferite ai mesi di aprile e maggio 2021, nonché di quelle relative alle mensilità comprese da febbraio a giugno 2022, già richieste in precedenza in via stragiudiziale, senza esito.
Deduceva, al riguardo, l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo poiché sosteneva di aver già messo a disposizione del lavoratore la chiesta documentazione e proponeva, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza delle allegate condotte illecite e/o indebite del lavoratore, per un totale di euro 10.000,00.
Si costituiva D'IO TO SE GI, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva, altresì, la condanna della società opponente ai
2 sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c “alla luce delle motivazioni in fatto ed in diritto articolate nell'atto di opposizione, dell'evidente infondatezza delle tesi sostenute e della falsità della documentazione prodotta”.
Il Tribunale di Larino rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, affermando essere “sussistente in capo alla parte datoriale di consegnare al lavoratore una copia dei prospetti paga ai sensi della legge 5 gennaio 1953, n. 4”.
Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale, stante l'assenza di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Compensava, infine, le spese di lite in considerazione della “natura della controversia e le ragioni della decisione”.
2. L'appello e le difese dell'appellata.
2.1. Avverso tale decisione proponeva appello D'IO TO SE GI, chiedendone la riforma, innnanzitutto, per la mancata pronuncia sulla domanda di responsabilità aggravata proposta in primo grado in danno alla Ital Segnaletica, stante la mala fede/colpa grave che, a suo dire, aveva caratterizzato la condotta posta in essere dalla datrice di lavoro (tesa a negare l'indiscusso diritto del lavoratore di ricevere i prospetti paga stabilito dall'art. 1 della Legge n. 4 del
5 gennaio 1953).
Con il secondo motivo di gravame censurava la disposta compensazione delle spese di lite, “poiché nessuna delle argomentazioni che sostengono il rigetto dell'opposizione rientra tra i casi previsti dalla legge per derogare al principio di cui all'art. 91 c.p.c.”.
Deduceva, al riguardo, che la sentenza appellata non conteneva, nella motivazione, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione, citando la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui: -“il giudice deve esporre in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese, la quale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il decidente deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza a tenore dell'art. 92 c.p.c.” (ordinanza n. 1950/2022)”, - “la nullità della sentenza ricorre quando la motivazione non consenta di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono” (sentenza n. 14888/2017)” , - “la mancata specifica motivazione in ordine alle gravi
3 ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese di lite comporta un vizio di violazione di legge” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 26847 del 19 settembre 2023)”.
Spiegava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“-accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'appellata per aver incardinato il giudizio di primo grado con mala fede o colpa grave e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del signor D'IO da liquidarsi in via equitativa;
-condannare la RL Ital Segnaletica, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli onorari di lite del doppio grado di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio la Ital Segnaletica RL chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Deduceva, con riferimento al primo motivo di gravame, che correttamente il primo giudice nulla aveva statuito in ordine alla condanna della società opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiesta “alla luce delle motivazioni in fatto ed in diritto articolate nell'atto di opposizione, dell'evidente infondatezza delle tesi sostenute e della falsità della documentazione prodotta”, e successivamente reiterata in appello perché “la condotta posta in essere da controparte è stata caratterizzata da evidente mala fede/colpa grave poiché tesa a negare
l'indiscusso diritto del lavoratore di ricevere i prospetti paga stabilito dall'art. 1 della Legge n. 4 del 5 gennaio 1953.”
Quanto alle spese di lite, affermava la correttezza della disposta compensazione, poiché nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che intercorrono nei rapporti di lavoro la “Ital Segnaletica
RL nell'ambito del giudizio di prime cure aveva dato prova della consegna dei cedolini, evidenziando la pretestuosità dell'azione del lavoratore”.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 150/2023 emessa dal
Tribunale di Larino in data 10/10/2023.
2.2. Acquisite le note scritte, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3. Motivi della decisione.
4 L'appello è parzialmente fondato, e merita, perciò, accoglimento per quanto di ragione, limitatamente, in particolare, al motivo afferente alla compensazione delle spese di lite, con rigetto dell'altro motivo di gravame, come in appresso precisato.
3.1.Va rilevato al riguardo che compensando tra le parti le spese del giudizio di opposizione “stante la natura della controversia e le ragioni della decisione”, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2014 e dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018.
Alla stregua della richiamata disposizione, infatti, la compensazione delle spese può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo
92, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sezione VI, ordinanza n. 4696 del 18/2/2019).
A nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata sentenza e non si ravvisano nella fattispecie di che trattasi ragioni idonee a legittimare la compensazione delle spese di giudizio de quo, stante la soccombenza totale della Ital Segnaletica S.r.l. (nella sentenza oggetto di gravame, infatti, il Tribunale ha rigettato sia l'opposizione a decreto ingiuntivo che la domanda riconvenzionale), nonché l'assenza delle altre ipotesi su menzionate.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, la sentenza impugnata va parzialmente riformata, confermandola nel resto, come in appresso precisato, e la Ital Segnaletica RL va condannata a rifondere all'appellante le spese del primo grado del giudizio di opposizione, che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla non complessità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3.2.Quanto alla doglianza relativa alla mancata pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda condanna per responsabilità aggravata, rileva la Corte che siffatta domanda va rigettata atteso che nessuna prova adeguata è stata al riguardo fornita dal D'IO.
Al riguardo ogni ulteriore considerazione si appalesa superflua, donde il parziale accoglimento dell'appello, come dianzi precisato.
5 4. Le spese del grado seguono la soccombenza, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione e si liquidano come da dispositivo, con pagamento in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 10/10/2023 e con ricorso qui depositato il 16/10/2023 da D'SS TO SE GI, nei confronti di ITAL SEGNALETICA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio di opposizione, che liquida in €1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in
€2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge, con distrazione.
Campobasso, 21/6/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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