Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5-1/2024 – procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, composto dai magistrati dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente dott.ssa Valentina Patti - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 5-1/2024 r.g., promosso dai creditori
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2
Gianpaolo Impagnatiello, nei confronti della debitrice
(c.f. e p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., con sede in Foggia al Corso Vittorio Emanuele 102, avente ad oggetto
“la costruzione, la ristrutturazione, il restauro, la trasformazione, i miglioramento, l'acquisto, la vendita, la locazione, l'affitto, la conduzione, l'amministrazione e la gestione di complessi immobiliari destinati ad attività alberghiera, turistica, residenziale, professionale, culturale, ricreativa, sportiva...” (v. visura camerale in atti); e con l'intervento del creditore AVV. (c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Foggia alla Via Zuretti 11;
***** letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, viste le risultanze delle informative acquisite e sentito il Giudice
[...]
Relatore in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 giugno 2025; verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (a mezzo pec del 25/1/2024); ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, che l'attività esercitata sia obiettivamente economica, nel senso di proporzionalità tra costi e benefici, secondo il c.d. lucro oggettivo (Cass. Civ. n.
9567/2017); premesso che le creditrici istanti ( e vantano i seguenti Parte_1 Parte_2 crediti:
€.1.859.197,11: residuo di un credito di €.2.091.670,50 riconosciuto da lodo arbitrale del 19/5/2017 e divenuto definitivo e munito di esecutività nel 2018 (detratta la somma di €.211.847,33 già recuperata in esecuzione presso terzi);
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€.5.318,49 per ulteriori spese legali liquidate dal Tribunale di Foggia (ordinanza del 5/11/2021), che ha respinto il reclamo contro la validità del lodo arbitrale;
- dato atto che a sostegno del ricorso, le ricorrenti hanno dedotto la sussistenza dello stato di insolvenza, documentando: l'incapacità della società di far fronte regolarmente alle obbligazioni scadute;
la mancata approvazione del bilancio 2022 nei termini di legge;
l'assenza di assetti organizzativi adeguati;
l'esistenza di passività complessive superiori ad euro 20 milioni, a fronte di un attivo modesto e in parte immobilizzato;
l'incapacità della società di alienare beni immobili a causa delle ipoteche e dei sequestri attivati per il recupero crediti.
- dato atto dell'atto di intervento in data 20 maggio 2024 dell'avv. quale Controparte_2 creditore della convenuta per prestazioni professionali svolte nel biennio 2022–2023, per l'importo di €.51.851,22, il quale aderiva alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
- ritenuto che versi in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo in grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: a) la ditta resistente, pur costituendosi nel procedimento, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dell'impresa minore di cui all'art. 2, CCII. La prova della sussistenza dei requisiti di non liquidabilità incombe, invero, sull'imprenditore debitore, alla stregua – tra l'altro – dei bilanci degli ultimi tre esercizi (cfr., nella vigenza della legge fallimentare, Cass. n. 625 del 15/01/2016; Cass. n. 14790 del 30/06/2014) anteriori alla istanza di liquidazione giudiziale, residuando in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di liquidazioni ingiustificate. La società resistente ha contestato la fondatezza del ricorso, rilevando, tra l'altro: la postergazione ex art. 2467 c.c. del credito derivante dal finanziamento soci su cui si basa il lodo arbitrale, con conseguente inesigibilità del credito vantato dalle ricorrenti;
il comportamento abusivo delle ricorrenti nell'azione esecutiva, che avrebbe ostacolato la dismissione dell'attivo; l'inesistenza dello stato di insolvenza, allegando il miglioramento patrimoniale e la presenza di trattative bancarie in corso. Invero, la società resistente non ha contestato in modo sostanziale la titolarità del credito derivante dal lodo arbitrale del
2017, ma si è limitata a rilevare la sua postergazione ai sensi dell'art. 2467 c.c. La postergazione, tuttavia, non incide sulla legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che l'art. 37 c.c.i.i. attribuisce tale potere a “qualunque creditore, anche se sottoposto a condizione o termine” (“Il creditore postergato è legittimato a esercitare l'azione per l'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, posto che l'ordine di pagamento in una procedura concorsuale individuale o collettiva non assume rilevanza giuridica ai fini della legittimazione attiva del creditore. A conferma di ciò, l'art. 37, c. 2 CCII, specularmente a quanto già previsto dall'art. 6 L.F., richiede unicamente la qualità di creditore senza operare distinzioni circa la natura del credito vantato” Trib. Verona 18/12/2024), b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di € 30.000,00 di cui all'art. 49, 5° co., CCII. Dagli atti della disposta istruttoria emerge quanto segue:
1) il credito della parte istante di €.1.859.197,11, nonché €.18.968,56 ed €.5.318,49;
2) il debito erariale residuo iscritto a ruolo di €.758.727,45 (come da nota di AdER del
2/2/2024);
3) il debito nei confronti dell' di €.1.168,00 (lavoratori dipendenti), come da CP_3 informativa del 9/2/2024;
Pagina 2 di 4 c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza che si desume dall'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria, che – già al 31 dicembre 2021, data dell'ultimo bilancio approvato prima della proposizione del ricorso di apertura della liquidazione giudiziale – risultava pari a €.23.969.489,00, a fronte di un valore della produzione di soli
€.714.352,00, così palesando l'oggettiva incapacità della società di sostenere il proprio indebitamento con risorse ordinarie;
dalla mancata approvazione del bilancio 2022 nei termini ordinari, sintomo della crisi gestionale e organizzativa della compagine;
dalla sistematica e ingiustificata inadempienza del debitore, pur in presenza di titoli esecutivi, come dimostrano l'esistenza di diversi decreti ingiuntivi e procedure esecutive mobiliari e immobiliari pendenti, tra cui un'esecuzione immobiliare avviata su beni di particolare rilevanza economica;
dall'impossibilità di realizzare atti dispositivi sull'attivo immobiliare, in quanto gravato da numerose ipoteche, nonché da iscrizioni giudiziali e sequestri, che rendono i beni invendibili o, comunque, non immediatamente liquidabili;
dalla mancanza di attività aziendale operativa da tempo, con conseguente inattitudine alla generazione di flussi finanziari attivi, e l'assenza di una prospettiva concreta di risanamento. La conclamata situazione di insolvenza emerge, poi, dal valore complessivo di liquidazione dei beni aziendali, stimato dalla stessa debitrice nella proposta di piano concordatario (sub procedimento 5-2/2024) in appena €.7.071.269,00, al netto delle spese di procedura (a fronte di debiti in bilancio 2021 prossimi ad €.24.000.000,00);
- rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII
e che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. e p.iva ), in persona del l.r.p.t., con sede in Foggia
[...] P.IVA_1 al Corso Vittorio Emanuele 102; nomina
Giudice Delegato per la procedura il dott. Antonio Lacatena;
nomina curatori l'avv. Claudio Iadarola e il dott. con invito ad accettare Persona_1 l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
i curatori, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
Pagina 3 di 4 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 ottobre 2025, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ex art. 49, co.4, CCII.
Foggia, così deciso in data 11 giugno 2025 nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Antonio Lacatena dott.ssa Caterina Lazzara
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