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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 9585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9585 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
n. 11729/2024 r.g.a.n.c.
Il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11729 del R.G.N.C. del 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Benedetto Cairoli, n. 29, presso lo studio dell'Avv.
Daniele Paolella, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in AR FE (NA) alla Via R. Annecchino, n. 194, presso lo studio dell'Avv. Massimo Amalfi, che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in ZZ (NA) in data 07.09.1992 con (Atto n. 320, p. II, s. A, Reg. CP_1 atti di matrimonio anno 1992); che dalla loro unione erano nati i figli in data 16.09.1993, Per_1
e in data 03.03.2003, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Persona_2
che il Tribunale di Napoli, con decreto di omologa della separazione consensuale n. 5708 del
06.06.2008 resa all'esito del giudizio di cui al N.R.G. 12625/2008, dichiarava la separazione consensuali dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti, prevedendo l'obbligo a suo carico di versare la somma di € 700,00 mensili a titolo di mantenimento per la moglie e per i figli, con gli aggiornamenti secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie per i figli;
che già da tempo le condizioni economiche della moglie e dei figli erano mutate in melius, atteso che la resistente possedeva redditi di natura personale, mentre entrambi i figli erano oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, in quanto era coniugato e lavorava nel campo della Per_1
ristorazione, con la mansione di cuoco, mentre lavorava in altro campo, non noto Per_2 Per_2
al ricorrente;
che le condizioni economiche del ricorrente erano già da tempo mutate in peius, in quanto lo stesso era stato dapprima percettore del reddito di inclusione sociale , poi del reddito CP_2
di cittadinanza , ed allo stato del reddito di inclusione sociale;
che il ricorrente, in possesso CP_2 CP_2 di diploma di licenza media, sin dall'inizio del matrimonio aveva sempre avuto precarie occupazioni come operaio nel settore dell'edilizia, mentre la resistente, in possesso di diploma di licenza elementare, non aveva mai esercitato alcuna attività lavorativa;
che era decorso il termine di cui alla l.55/15, senza che i coniugi si fossero riconciliati;
pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché disporsi a carico di l'assegno divorzile in suo CP_1
favore nella misura di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione automatica annuale in base agli indici
ISTAT, senza alcun obbligo a carico del ricorrente di corrispondere l'assegno divorzile in favore della resistente, né alcun contributo a titolo di mantenimento dei figli.
Disposta l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la resistente con CP_1
comparsa di risposta depositata in data 02.10.2024, la quale aderiva alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da parte ricorrente;
nel merito esponeva che dal 2009 il ricorrente non aveva provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e che da quella data non aveva mai incontrato i figli;
che ella allo stato percepiva il reddito di inclusione;
che il figlio lavorava nel campo della Per_1
ristorazione, era sposato ed aveva un figlio, mentre la figlia era iscritta Persona_2 all'Università, alla facoltà di scienze dell'educazione; che non vi erano i presupposti per la richiesta di parte ricorrente di un assegno divorzile a suo carico in ragione delle sue precarie condizioni economiche;
pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda di assegno divorzile formulata da controparte e disporsi a carico del sig. l'assegno per il mantenimento della figlia Parte_1 [...]
studentessa universitaria e non indipendente economicamente, nella misura di Persona_3 € 350,00 mensili, somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22.10.2024, davanti al Giudice relatore, effettuati i controlli ex art. 473 bis 21 co. 1 cpc, venivano sentite le parti, le quali, dopo ampia discussione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
-Pronuncia di divorzio;
- Rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte del ricorrente;
-Revoca del mantenimento posto a carico di per il figlio maggiorenne Parte_1
autosufficiente nonché del suo contributo al 50% delle spese straordinarie per Persona_4
costui, nonché del mantenimento a favore della coniuge , statuito in sede di CP_1
separazione;
- Obbligo a carico di di corrispondere a favore di per Parte_1 Persona_3 il suo mantenimento, ella essendo maggiorenne non autosufficiente, l'importo mensile di € 200, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente;
-Spese di lite compensate.
All'esito, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data della pronuncia di separazione personale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti all'udienza del 22.10.2024 si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZZ in data
07.09.1992 da , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1 ZZ (NA) il 16.06.1967 (Atto n. 320, p. II, s. A, Reg. atti di matrimonio anno 1992), alle condizioni concordate fra le parti all'udienza del 22.10.2024, come sopra riportate;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli in data 25.10.2024 in camera di consiglio.
Il giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Giulia d'Alessandro) (dott. Raffaele Sdino)
Il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 11729 del R.G.N.C. del 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Benedetto Cairoli, n. 29, presso lo studio dell'Avv.
Daniele Paolella, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in AR FE (NA) alla Via R. Annecchino, n. 194, presso lo studio dell'Avv. Massimo Amalfi, che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.05.2024, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in ZZ (NA) in data 07.09.1992 con (Atto n. 320, p. II, s. A, Reg. CP_1 atti di matrimonio anno 1992); che dalla loro unione erano nati i figli in data 16.09.1993, Per_1
e in data 03.03.2003, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Persona_2
che il Tribunale di Napoli, con decreto di omologa della separazione consensuale n. 5708 del
06.06.2008 resa all'esito del giudizio di cui al N.R.G. 12625/2008, dichiarava la separazione consensuali dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti, prevedendo l'obbligo a suo carico di versare la somma di € 700,00 mensili a titolo di mantenimento per la moglie e per i figli, con gli aggiornamenti secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie per i figli;
che già da tempo le condizioni economiche della moglie e dei figli erano mutate in melius, atteso che la resistente possedeva redditi di natura personale, mentre entrambi i figli erano oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, in quanto era coniugato e lavorava nel campo della Per_1
ristorazione, con la mansione di cuoco, mentre lavorava in altro campo, non noto Per_2 Per_2
al ricorrente;
che le condizioni economiche del ricorrente erano già da tempo mutate in peius, in quanto lo stesso era stato dapprima percettore del reddito di inclusione sociale , poi del reddito CP_2
di cittadinanza , ed allo stato del reddito di inclusione sociale;
che il ricorrente, in possesso CP_2 CP_2 di diploma di licenza media, sin dall'inizio del matrimonio aveva sempre avuto precarie occupazioni come operaio nel settore dell'edilizia, mentre la resistente, in possesso di diploma di licenza elementare, non aveva mai esercitato alcuna attività lavorativa;
che era decorso il termine di cui alla l.55/15, senza che i coniugi si fossero riconciliati;
pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché disporsi a carico di l'assegno divorzile in suo CP_1
favore nella misura di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione automatica annuale in base agli indici
ISTAT, senza alcun obbligo a carico del ricorrente di corrispondere l'assegno divorzile in favore della resistente, né alcun contributo a titolo di mantenimento dei figli.
Disposta l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la resistente con CP_1
comparsa di risposta depositata in data 02.10.2024, la quale aderiva alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da parte ricorrente;
nel merito esponeva che dal 2009 il ricorrente non aveva provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e che da quella data non aveva mai incontrato i figli;
che ella allo stato percepiva il reddito di inclusione;
che il figlio lavorava nel campo della Per_1
ristorazione, era sposato ed aveva un figlio, mentre la figlia era iscritta Persona_2 all'Università, alla facoltà di scienze dell'educazione; che non vi erano i presupposti per la richiesta di parte ricorrente di un assegno divorzile a suo carico in ragione delle sue precarie condizioni economiche;
pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda di assegno divorzile formulata da controparte e disporsi a carico del sig. l'assegno per il mantenimento della figlia Parte_1 [...]
studentessa universitaria e non indipendente economicamente, nella misura di Persona_3 € 350,00 mensili, somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 22.10.2024, davanti al Giudice relatore, effettuati i controlli ex art. 473 bis 21 co. 1 cpc, venivano sentite le parti, le quali, dopo ampia discussione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
-Pronuncia di divorzio;
- Rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte del ricorrente;
-Revoca del mantenimento posto a carico di per il figlio maggiorenne Parte_1
autosufficiente nonché del suo contributo al 50% delle spese straordinarie per Persona_4
costui, nonché del mantenimento a favore della coniuge , statuito in sede di CP_1
separazione;
- Obbligo a carico di di corrispondere a favore di per Parte_1 Persona_3 il suo mantenimento, ella essendo maggiorenne non autosufficiente, l'importo mensile di € 200, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente;
-Spese di lite compensate.
All'esito, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data della pronuncia di separazione personale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti all'udienza del 22.10.2024 si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Prima Sezione Civile, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ZZ in data
07.09.1992 da , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1 ZZ (NA) il 16.06.1967 (Atto n. 320, p. II, s. A, Reg. atti di matrimonio anno 1992), alle condizioni concordate fra le parti all'udienza del 22.10.2024, come sopra riportate;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli in data 25.10.2024 in camera di consiglio.
Il giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Giulia d'Alessandro) (dott. Raffaele Sdino)