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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/11/2024, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2248/2023 promossa da:
, C.F. , con gli avv.ti CARMEN PENSATI e Parte_1 C.F._1
ROSA GALLO
- IC -
contro
, C.F. , con l'avv. GAETANO FRULIO Controparte_1 C.F._2
-SI- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi per cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità al SI, di assegnare la casa coniugale alla IC per rimanervi insieme ai figli ed CP_2 [...]
entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con obbligo per CP_3 [...] di pagare le rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa, di porre a carico del CP_1 resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli di € 700,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e di autorizzare la IC a percepire interamente l'assegno unico per i figli
A sostegno delle proprie conclusioni, la IC deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in data 4 settembre 1999, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Anastasia (Napoli) al n. 125 P. 2
S.A anno 1999; - dall'unione nascevano due figli, nata a [...] il 9 CP_2
novembre 2000 e , nato a [...] il [...], entrambi studenti CP_3
maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
- entrambi i coniugi erano operai;
- la casa coniugale sita in RO (PC), via Tobagi n. 55, di proprietà di era gravata Controparte_1 da mutuo con una rata mensile di circa € 500,00, in relazione al quale la IC aveva prestato garanzia;
- l'unione affettiva con il passare del tempo si era deteriorata per le condotte offensive ed ossessive del marito, per cui la IC decideva di porre fine al rapporto matrimoniale;
- il fallimento del rapporto coniugale era imputabile esclusivamente al comportamento del il CP_1
quale allontanava la moglie ed instaurava un clima di freddezza e distacco in famiglia, con dipendenza da alcool e condotte ingiuriose nei confronti dei figli;
- nell'aprile 2023 decedeva la madre della IC ed ella decideva, con il consenso del marito, di far trasferire il padre presso la casa coniugale per prendersene cura;
- da allora, la situazione matrimoniale e familiare peggiorava, il SI cominciava ad essere quotidianamente insofferente per qualsiasi gesto e/o azione sbattendo porte, rifiutandosi di mangiare a tavola con la famiglia, con scontri anche violenti con il suocero e con tutta la famiglia tanto, che in diverse occasioni i figli erano stati costretti a far intervenire le Forze dell'Ordine; - il SI obbligava la moglie a dormire nel sottotetto, ove si trasferiva anche il figlio , spaventato dalle condotte violente del padre e per non lasciare la CP_3
madre e la sorella da sole;
- la IC si allontana con i figli e il padre dalla casa familiare per trasferirsi presso una cugina in Piacenza e successivamente, riportava il padre presso la sua abitazione in Sant'Anastasia (NA), al fine di preservare l'incolumità fisica di tutti i componenti pagina 2 di 6 familiari;
- il SI utilizzava per recarsi al lavoro e per i suoi spostamenti l'autovettura intestata alla moglie mentre per la figlia i coniugi acquistavano, come regalo di laurea, CP_2 un'autovettura nuova affinché potesse usarla per le sue esigenze di spostamento che successivamente veniva venduta da il quale, a partire dal mese di aprile 2023, il resistente CP_1
non aveva più contribuito al mantenimento dei figli;
- in data 31.10.2023, la IC presentava denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Piacenza per i fatti sopra meglio descritti.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente del Tribunale di Piacenza del 10 novembre 2023, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti
l'udienza del 12 marzo 2024, assegnando alla IC termine per la notifica del ricorso e del decreto ed al SI termine per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
chiedeva, in via principale, l'assegnazione della casa familiare e si rendeva disponibile a corrispondere un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili equamente suddiviso tra i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, in caso di assegnazione della casa familiare alla IC, chiedeva porsi a carico del SI l'obbligo di corrispondere a favore dei due figli un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili equamente suddiviso tra i due, oltre al 50% delle spese straordinarie ed in via ulteriormente gradata, di porre a carico della IC
l'obbligo di pagare la rata di mutuo e nel contempo onerare il SI di corrispondere a favore dei due figli un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili equamente suddiviso tra i due, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie conclusioni, il SI deduceva che: - dopo il matrimonio, i coniugi vivevano per circa due anni a Somma Vesuviana presso un'abitazione di cui era proprietaria la
IC con la moglie del fratello;
- il SI svolgeva la professione di odontotecnico, mentre la moglie era impiegata in un'azienda; - nel 2000 nasceva la figlia primogenita SS e nel 2002, i coniugi decidevano di trasferirsi a Piacenza, ove il SI aveva ricevuto una proposta di collaborazione da uno studio Odontotecnico;
- inizialmente il SI si trasferiva da solo per prendere in locazione un appartamento ed organizzare i propri impegni lavorativi e successivamente, veniva raggiunto dalla moglie e dalla figlia verso la fine dell'anno 2003; CP_2
- nel 2005, in concomitanza con la nascita del secondo figlio , i decidevano di CP_3 Pt_2
acquistare un immobile da destinare ad abitazione familiare, per il quale veniva sottoscritto un pagina 3 di 6 contratto di mutuo;
- il resistente decideva di aprire uno studio odontotecnico in proprio unitamente ad un altro collega mentre nel 2008, la IC cominciava a lavorare come cuoca presso una mensa scolastica e ciò nonostante il continuava a farsi esclusivo carico delle spese CP_1
familiari, compreso il pagamento della rata di mutuo;
- nel 2011 i decidevano di trasferirsi Pt_2 nella casa familiare in RO (PC), trasferendo il mutuo in essere per l'acquisto della prima casa, con una rata mensile pari ad € 589,63 con scadenza al 3 agosto 2031; - nel 2015, a causa di una serie di pagamenti insoluti, il cessava la propria attività; - in quel periodo la CP_1
IC provvedeva al pagamento delle rate del mutuo per circa 8 mesi, fino a quando il
SI trovava impiego come operaio, presso la Soc. LPR, con uno stipendio mensile di circa €
1.200,00; - il SI lavorava alle dipendenze della LPR sino al 2022, per poi trovare un nuovo impiego come addetto alle vendite presso la Soc.“F.lli Brandazzo” del gruppo Trony con contratto a tempo determinato semestrale e con uno stipendio di circa € 1.400,00 mensili;
- la figlia CP_2 conseguiva la laurea triennale in economia e management presso l'Università degli studi di Parma ed il padre tramite un prestito di € 6.000,00 - di cui € 3000 versati dalla moglie - acquistava nell'ottobre del 2022 un'autovettura nuova, concedendone alla figlia l'uso prevalente;
- il figlio minore frequentava l'ultimo anno di scuole superiori e voleva iscriversi all'università; - nel CP_3
mese di aprile 2023, acconsentiva ad accogliere in casa per un breve periodo di tempo il suocero rimasto vedovo, con cui non aveva un buon rapporto, ma, quando la ricorrente gli comunicava che il padre sarebbe rimasto a casa loro per un tempo indefinito, chiedeva alla moglie di limitare il periodo di permanenza a 15/30 giorni con loro ed altrettanti con il fratello residente in provincia di
Napoli o presso la propria residenza originaria, essendo egli autosufficiente;
- i dissidi familiari iniziavano a partire dal periodo di permanenza del padre della moglie presso la casa familiare e per tale ragione, il SI si rivolgeva ad un avvocato di Piacenza, il quale invitava la moglie a regolamentare la permanenza del padre tra lei, il fratello e l'abitazione originaria al fine di tutelare l'integrità del nucleo familiare;
- il suocero rimaneva presso la casa familiare sino a settembre del
2023, quando la moglie, unitamente ai due figli, lasciava la casa familiare e si trasferiva per alcuni giorni presso l'abitazione di una cugina in Piacenza, per poi tornare a Napoli dove lasciava il padre presso la casa d'origine in Sant'Anastasia e di nuovo il 12 settembre presso la casa familiare di
RO (PC), ove si trasferivano in mansarda, lasciando il padre da solo nell'appartamento; - la situazione familiare peggiorava, costellata di discussioni, tanto che il SI decideva di trascorrere meno tempo possibile in casa;
- nel mese di settembre 2023, in seguito al danneggiamento ad opera di ignoti della propria autovettura, comunicava alla moglie che non pagina 4 di 6 l'avrebbe più utilizzata e che si sarebbe servito della autovettura in uso alla figlia e ciò provocava ulteriori litigi;
- a causa della aggravata situazione economica, per far fronte a tutte le spese, il
SI era costretto a vendere l'autovettura.
Alla prima udienza, il Giudice sentiva liberamente le Parti ed i rispettivi Difensori, i quali, dopo ampia discussione, davano atto di aver raggiunto un accordo provvisorio, come da foglio allegato al verbale dell'udienza e chiedevano disporsi in conformità allo stesso;
sicché il Giudice, in via temporanea ed urgente, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra i li Pt_2
autorizzava a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e disponeva in conformità all'accordo provvisorio raggiunto dalle Parti e dalle stesse sottoscritto, ritenuto corrispondente all'interesse dei figli, rinviando la causa all'udienza del 24 settembre 2024 per la veridica degli esiti della sperimentazione dell'accordo provvisorio raggiunto.
All'udienza del 10 ottobre 2024, che su richiesta delle Parti si svolgeva in modalità cartolare, le stesse insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
***
Nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, le Parti sono giunte ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e vanno integralmente accolte, risultando rispondenti all'interesse dei figli ed . CP_2 CP_3
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 obbligo di mutuo rispetto;
- dispone che la casa coniugale, sita in RO (PC) alla Via Tobagi n. 55, di proprietà di
, venga assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla Controparte_1 Parte_1 insieme ai figli, entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
- dispone a carico della sig.ra le spese condominiali di sua spettanza e le utenze Pt_1 relative all'immobile a lei assegnato;
pagina 5 di 6 - dichiara che continuerà a pagare le rate del mutuo relativo all'immobile Controparte_1 di sua proprietà;
- pone a carico di un contributo a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1
e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti, nella misura di € CP_2 CP_3
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), nonché ulteriori € 100,00 mensili ( € 50,00 cadauno) per i soli mesi di Luglio, Agosto e Settembre, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del CNF, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a importo da aggiornarsi Parte_1 annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat;
- dà atto che i si concedono sin d'ora vicendevole assenso per il rilascio dei Pt_2 passaporti;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 13 novembre 2024.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2248/2023 promossa da:
, C.F. , con gli avv.ti CARMEN PENSATI e Parte_1 C.F._1
ROSA GALLO
- IC -
contro
, C.F. , con l'avv. GAETANO FRULIO Controparte_1 C.F._2
-SI- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi per cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo di dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito di responsabilità al SI, di assegnare la casa coniugale alla IC per rimanervi insieme ai figli ed CP_2 [...]
entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, con obbligo per CP_3 [...] di pagare le rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa, di porre a carico del CP_1 resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli di € 700,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, il tutto rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e di autorizzare la IC a percepire interamente l'assegno unico per i figli
A sostegno delle proprie conclusioni, la IC deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio concordatario in data 4 settembre 1999, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Anastasia (Napoli) al n. 125 P. 2
S.A anno 1999; - dall'unione nascevano due figli, nata a [...] il 9 CP_2
novembre 2000 e , nato a [...] il [...], entrambi studenti CP_3
maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
- entrambi i coniugi erano operai;
- la casa coniugale sita in RO (PC), via Tobagi n. 55, di proprietà di era gravata Controparte_1 da mutuo con una rata mensile di circa € 500,00, in relazione al quale la IC aveva prestato garanzia;
- l'unione affettiva con il passare del tempo si era deteriorata per le condotte offensive ed ossessive del marito, per cui la IC decideva di porre fine al rapporto matrimoniale;
- il fallimento del rapporto coniugale era imputabile esclusivamente al comportamento del il CP_1
quale allontanava la moglie ed instaurava un clima di freddezza e distacco in famiglia, con dipendenza da alcool e condotte ingiuriose nei confronti dei figli;
- nell'aprile 2023 decedeva la madre della IC ed ella decideva, con il consenso del marito, di far trasferire il padre presso la casa coniugale per prendersene cura;
- da allora, la situazione matrimoniale e familiare peggiorava, il SI cominciava ad essere quotidianamente insofferente per qualsiasi gesto e/o azione sbattendo porte, rifiutandosi di mangiare a tavola con la famiglia, con scontri anche violenti con il suocero e con tutta la famiglia tanto, che in diverse occasioni i figli erano stati costretti a far intervenire le Forze dell'Ordine; - il SI obbligava la moglie a dormire nel sottotetto, ove si trasferiva anche il figlio , spaventato dalle condotte violente del padre e per non lasciare la CP_3
madre e la sorella da sole;
- la IC si allontana con i figli e il padre dalla casa familiare per trasferirsi presso una cugina in Piacenza e successivamente, riportava il padre presso la sua abitazione in Sant'Anastasia (NA), al fine di preservare l'incolumità fisica di tutti i componenti pagina 2 di 6 familiari;
- il SI utilizzava per recarsi al lavoro e per i suoi spostamenti l'autovettura intestata alla moglie mentre per la figlia i coniugi acquistavano, come regalo di laurea, CP_2 un'autovettura nuova affinché potesse usarla per le sue esigenze di spostamento che successivamente veniva venduta da il quale, a partire dal mese di aprile 2023, il resistente CP_1
non aveva più contribuito al mantenimento dei figli;
- in data 31.10.2023, la IC presentava denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Piacenza per i fatti sopra meglio descritti.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del Presidente del Tribunale di Piacenza del 10 novembre 2023, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti
l'udienza del 12 marzo 2024, assegnando alla IC termine per la notifica del ricorso e del decreto ed al SI termine per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
chiedeva, in via principale, l'assegnazione della casa familiare e si rendeva disponibile a corrispondere un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili equamente suddiviso tra i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, in caso di assegnazione della casa familiare alla IC, chiedeva porsi a carico del SI l'obbligo di corrispondere a favore dei due figli un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili equamente suddiviso tra i due, oltre al 50% delle spese straordinarie ed in via ulteriormente gradata, di porre a carico della IC
l'obbligo di pagare la rata di mutuo e nel contempo onerare il SI di corrispondere a favore dei due figli un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili equamente suddiviso tra i due, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie conclusioni, il SI deduceva che: - dopo il matrimonio, i coniugi vivevano per circa due anni a Somma Vesuviana presso un'abitazione di cui era proprietaria la
IC con la moglie del fratello;
- il SI svolgeva la professione di odontotecnico, mentre la moglie era impiegata in un'azienda; - nel 2000 nasceva la figlia primogenita SS e nel 2002, i coniugi decidevano di trasferirsi a Piacenza, ove il SI aveva ricevuto una proposta di collaborazione da uno studio Odontotecnico;
- inizialmente il SI si trasferiva da solo per prendere in locazione un appartamento ed organizzare i propri impegni lavorativi e successivamente, veniva raggiunto dalla moglie e dalla figlia verso la fine dell'anno 2003; CP_2
- nel 2005, in concomitanza con la nascita del secondo figlio , i decidevano di CP_3 Pt_2
acquistare un immobile da destinare ad abitazione familiare, per il quale veniva sottoscritto un pagina 3 di 6 contratto di mutuo;
- il resistente decideva di aprire uno studio odontotecnico in proprio unitamente ad un altro collega mentre nel 2008, la IC cominciava a lavorare come cuoca presso una mensa scolastica e ciò nonostante il continuava a farsi esclusivo carico delle spese CP_1
familiari, compreso il pagamento della rata di mutuo;
- nel 2011 i decidevano di trasferirsi Pt_2 nella casa familiare in RO (PC), trasferendo il mutuo in essere per l'acquisto della prima casa, con una rata mensile pari ad € 589,63 con scadenza al 3 agosto 2031; - nel 2015, a causa di una serie di pagamenti insoluti, il cessava la propria attività; - in quel periodo la CP_1
IC provvedeva al pagamento delle rate del mutuo per circa 8 mesi, fino a quando il
SI trovava impiego come operaio, presso la Soc. LPR, con uno stipendio mensile di circa €
1.200,00; - il SI lavorava alle dipendenze della LPR sino al 2022, per poi trovare un nuovo impiego come addetto alle vendite presso la Soc.“F.lli Brandazzo” del gruppo Trony con contratto a tempo determinato semestrale e con uno stipendio di circa € 1.400,00 mensili;
- la figlia CP_2 conseguiva la laurea triennale in economia e management presso l'Università degli studi di Parma ed il padre tramite un prestito di € 6.000,00 - di cui € 3000 versati dalla moglie - acquistava nell'ottobre del 2022 un'autovettura nuova, concedendone alla figlia l'uso prevalente;
- il figlio minore frequentava l'ultimo anno di scuole superiori e voleva iscriversi all'università; - nel CP_3
mese di aprile 2023, acconsentiva ad accogliere in casa per un breve periodo di tempo il suocero rimasto vedovo, con cui non aveva un buon rapporto, ma, quando la ricorrente gli comunicava che il padre sarebbe rimasto a casa loro per un tempo indefinito, chiedeva alla moglie di limitare il periodo di permanenza a 15/30 giorni con loro ed altrettanti con il fratello residente in provincia di
Napoli o presso la propria residenza originaria, essendo egli autosufficiente;
- i dissidi familiari iniziavano a partire dal periodo di permanenza del padre della moglie presso la casa familiare e per tale ragione, il SI si rivolgeva ad un avvocato di Piacenza, il quale invitava la moglie a regolamentare la permanenza del padre tra lei, il fratello e l'abitazione originaria al fine di tutelare l'integrità del nucleo familiare;
- il suocero rimaneva presso la casa familiare sino a settembre del
2023, quando la moglie, unitamente ai due figli, lasciava la casa familiare e si trasferiva per alcuni giorni presso l'abitazione di una cugina in Piacenza, per poi tornare a Napoli dove lasciava il padre presso la casa d'origine in Sant'Anastasia e di nuovo il 12 settembre presso la casa familiare di
RO (PC), ove si trasferivano in mansarda, lasciando il padre da solo nell'appartamento; - la situazione familiare peggiorava, costellata di discussioni, tanto che il SI decideva di trascorrere meno tempo possibile in casa;
- nel mese di settembre 2023, in seguito al danneggiamento ad opera di ignoti della propria autovettura, comunicava alla moglie che non pagina 4 di 6 l'avrebbe più utilizzata e che si sarebbe servito della autovettura in uso alla figlia e ciò provocava ulteriori litigi;
- a causa della aggravata situazione economica, per far fronte a tutte le spese, il
SI era costretto a vendere l'autovettura.
Alla prima udienza, il Giudice sentiva liberamente le Parti ed i rispettivi Difensori, i quali, dopo ampia discussione, davano atto di aver raggiunto un accordo provvisorio, come da foglio allegato al verbale dell'udienza e chiedevano disporsi in conformità allo stesso;
sicché il Giudice, in via temporanea ed urgente, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra i li Pt_2
autorizzava a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza e disponeva in conformità all'accordo provvisorio raggiunto dalle Parti e dalle stesse sottoscritto, ritenuto corrispondente all'interesse dei figli, rinviando la causa all'udienza del 24 settembre 2024 per la veridica degli esiti della sperimentazione dell'accordo provvisorio raggiunto.
All'udienza del 10 ottobre 2024, che su richiesta delle Parti si svolgeva in modalità cartolare, le stesse insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
***
Nelle more dell'iscrizione a ruolo della causa, le Parti sono giunte ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti e analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento e vanno integralmente accolte, risultando rispondenti all'interesse dei figli ed . CP_2 CP_3
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 obbligo di mutuo rispetto;
- dispone che la casa coniugale, sita in RO (PC) alla Via Tobagi n. 55, di proprietà di
, venga assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla Controparte_1 Parte_1 insieme ai figli, entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti;
- dispone a carico della sig.ra le spese condominiali di sua spettanza e le utenze Pt_1 relative all'immobile a lei assegnato;
pagina 5 di 6 - dichiara che continuerà a pagare le rate del mutuo relativo all'immobile Controparte_1 di sua proprietà;
- pone a carico di un contributo a titolo di mantenimento per i figli Controparte_1
e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti, nella misura di € CP_2 CP_3
400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), nonché ulteriori € 100,00 mensili ( € 50,00 cadauno) per i soli mesi di Luglio, Agosto e Settembre, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa del CNF, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a importo da aggiornarsi Parte_1 annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat;
- dà atto che i si concedono sin d'ora vicendevole assenso per il rilascio dei Pt_2 passaporti;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 13 novembre 2024.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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