Sentenza 23 febbraio 1977
Massime • 1
La concorrenza sleale 'per comparazione specifica' puo consistere anche nella sola affermazione che il proprio prodotto viene posto in vendita a prezzo inferiore a quello praticato da un concorrente, nominativamente indicato. Tuttavia, quando il riferimento al prezzo si colloca in un contesto piu ampio ed in una piu complessa conversazione provocata dal cliente stesso, dalla quale emerge che il negoziante pone il suo raffronto tra prodotti di diverso tipo e qualita, e cioe quello proprio, dichiaratamente di qualita piu scadente, e quello altrui, dichiaratamente di qualita piu pregiata e quindi di categoria superiore, la comparatio non puo essere ritenuta contraria alla legge e alla correttezza professionale, essendo essa diretta ad evitare equivoci tra due prodotti. Non si tratta, in tal caso, di un modo subdolo di esaltazione del proprio prodotto a danno altrui, ma di un comportamento commercialmente corretto e inoffensivo, non idoneo, per la sua particolarita, a incidere sulla liberta di scelta del cliente e percio non riconducibile allo schema della concorrenza sleale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/02/1977, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1977 |
Testo completo
La concorrenza sleale 'per comparazione specifica' puo consistere anche nella sola affermazione che il proprio prodotto viene posto in vendita a prezzo inferiore a quello praticato da un concorrente, nominativamente indicato. Tuttavia, quando il riferimento al prezzo si colloca in un contesto piu ampio ed in una piu complessa conversazione provocata dal cliente stesso, dalla quale emerge che il negoziante pone il suo raffronto tra prodotti di diverso tipo e qualita, e cioe quello proprio, dichiaratamente di qualita piu scadente, e quello altrui, dichiaratamente di qualita piu pregiata e quindi di categoria superiore, la comparatio non puo essere ritenuta contraria alla legge e alla correttezza professionale, essendo essa diretta ad evitare equivoci tra due prodotti. Non si tratta, in tal caso, di un modo subdolo di esaltazione del proprio prodotto a danno altrui, ma di un comportamento commercialmente corretto e inoffensivo, non idoneo, per la sua particolarita, a incidere sulla liberta di scelta del cliente e percio non riconducibile allo schema della concorrenza sleale.*