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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/07/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25.7.2025 ad ore 9.00 il sottoscritto dott. Fabio Iacopini, rilevato che con provvedimento del 12.6.2025 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione e che il detto provvedimento è stato ritualmente comunicato alle parti a cura della cancelleria, prende atto che la sola parte attrice nel termine previsto dal detto provvedimento ha depositato in data 18.7.2025 le note conclusive contenenti le precisazioni delle conclusioni e le argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno delle stesse che sostituiscono la discussione orale della causa.
Dopo aver provveduto alla lettura delle dette note, questo Giudice alle ore 9.30 si ritira in Camera di consiglio. Alle ore il Giudice esce dalla camera di consiglio, dando atto che in calce al presente verbale è stata trascritta la sentenza ex art. 281sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art.281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Porrello Roberto del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Busto Arsizio
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Piscopo Alessio del Foro di Milano CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti precisavano le conclusioni come da note a trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice conveniva in Parte_1 giudizio la parte convenuta per far dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c., per CP_1 grave inadempimento della convenuta, del contratto di compravendita di immobile stipulato il
23.2.2024 n. 9470/8617 di rep. del notaio dott. di Milano, avente ad oggetto a) il Persona_1 complesso di serre ad uso agricolo con annessa area pertinenziale sito nel Comune di Arcisate, censito al NCEU alla Sez. AR, Foglio 9, mappale 1652 sub. 501, via Nazario Sauro n.12 e mappale. 1652 (ente urbano, mq. 2480), b) gli appezzamenti di terreno in ambito territoriale T3, per mq. 2716, siti nel
Comune di Arcisate, censiti nel NCT al Foglio logico 9, mappale 9009 (seminativo, cl. 3, are 26, centiare 74) e mappale. 9010 (seminativo, cl. 3, are 00, centiare 42) e che, per l'effetto, la parte convenuta fosse condannata 1) a restituire immediatamente i detti beni immobili, fissando ex art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di pagina 2 di 5 restituzione e determinandone la decorrenza, 2) a pagare una somma, a titolo di valore locativo degli immobili per il periodo tra la stipula del contratto di compravendita e la risoluzione del contratto, 3) al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separato giudizio, 4) a pagare le spese legali, oltre che del presente procedimento, del procedimento per ATP svolto inter partes e del conseguente procedimento di reclamo, 5) al pagamento di una somma ex art. 96 cpc.
La parte attrice evidenziava che il prezzo di vendita di € 722.000,00 (oltre IVA) dove essere corrisposto, quanto ad € 100.000,00 a mezzo bonifico bancario prima del rogito, quanto ad €
100.000,00 entro e non oltre il 30.4. 2024 e il residuo di € 680.840,00 entro 180 giorni dal rilascio del
Permesso di Costruire o, comunque, entro il 31.12.2025. Riferiva, quindi, tra le altre argomentazioni svolte, che non erano state corrisposte dalla parte convenuta la somma dovute prima del rogito, né quella dovuta entro il 30.4.2024 ed evidenziava che allo stato i beni immobili erano stati oggetto di un sequestro giudiziario con provvedimento del Tribunale di Varese, che aveva disposto la nomina di un custode giudiziario.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, rilevando, tra l'altro, che la somma di € 200.000,00 inizialmente dovuta non era stata corrisposta secondo le modalità contrattuali, ma a mezzo contratto di accollo di debiti della parte attrice dell'importo di 202.242,77, stipulato inter partes il 2.04.2024, relativo a lavori eseguiti presso il cantiere di LB AR dalle società e Controparte_2
e che all'attrice era stata corrisposta da una società collegata la ulteriore Controparte_3 complessiva somma di € 36.500,00 inerente le obbligazioni nascenti con la stipula del contratto di compravendita;
evidenziava che, preso atto della volontà della parte attrice di non riconoscere il detto accollo, aveva perso ogni interesse a mantenere in vita gli effetti giuridici del negozio compravendita, che era parte di un più ampio progetto, non più realizzabile per fatto e colpa della parte attrice.
Concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita per fatto e colpa della parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna della parte attrice alla restituzione della somma di € 36.500, oltre agli interessi, e, previo accertamento della sua debenza, la condanna della predetta alla restituzione della somma di € 202.242,77, dovuta in forza dell'accollo su indicato.
Nella prima memoria ex art. 171ter cpc la parte attrice confermava le conclusioni assunte nell'atto di citazione, ma chiedeva, in via preliminare, che, stante la congiunta richiesta delle parti di declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita, venisse pronunciata una sentenza parziale che dichiarasse la risoluzione del contratto, lasciando alla emananda sentenza definitiva ogni decisione in merito alla responsabilità della detta risoluzione e condannando la parte convenuta, quale effetto della risoluzione pagina 3 di 5 del contratto, a restituire immediatamente all'attrice i beni immobili oggetto del contratto di compravendita, liberandoli dai beni di proprietà della detta parte ivi depositati.
All'udienza del 12.6.2025 entrambe le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, limitatamente alle domande di risoluzione del contratto e di restituzione dei beni immobili ed il Giudice, ritenuta la causa sul punto matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc l'udienza del 25.7.2025 con la modalità a trattazione scritta. Nelle rispettive note conclusive, poi, la parte convenuta reiterava le domande svolte nella comparsa di costituzione e risposta, mentre la parte attrice reiterava la domanda risolutoria e restitutoria, esclusa la domanda ex art. 614bis cpc, e chiedeva venisse disposta la revoca dell'incarico del Custode giudiziario.
- ° - ° -
Le domande risolutoria e restitutoria svolte congiuntamente dalle parti sono fondate e devono essere accolte.
È pacifico, in quanto documentato ed ammesso, che tra le parti sia stato stipulato un contratto che comportava il trasferimento di immobili ed è parimenti pacifico che le obbligazioni previste nel testo contrattuale non siano state adempiute.
Deve, pertanto, essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita meglio precisato in narrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c., stante gli accertati inadempimenti e la loro indubbia gravità.
Poiché ai sensi dell'1458 c.c. la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, la parte convenuta dovrà essere condannata alla restituzione dei beni immobili oggetto del contratto, liberi da persone e beni. La restituzione dovrà essere effettuata con effetto immediato, atteso l'interesse dell'attrice a limitare il più possibile i danni conseguenti il mancato utilizzo dei beni immobili, nonché l'interesse della parte convenuta, se e in quanto dovesse essere accertata la sua responsabilità per inadempimento contrattuale, a contenere l'importo dell'indennità per occupazione senza titolo degli immobili oggetto del contratto.
La parte attrice, invece, non sarà tenuta alla restituzione di alcuna somma, atteso che risulta pacifico, in quanto ammesso dalla parte convenuta, che nessuna somma era stata direttamente corrisposta in forza del detto contratto.
La presente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 279, comma 4, numero 4, cpc, mentre l'accertamento della responsabilità per la dichiarata risoluzione contrattuale sarà oggetto del giudizio che si concluderà con una sentenza definitiva nella quale, previo accertamento della parte soccombente del giudizio, verrà disposta la condanna al pagamento delle spese di lite relativa all'intero procedimento. pagina 4 di 5 Alla luce di quanto precede il giudizio proseguirà come da separata ordinanza.
Da ultimo, si evidenzia che i provvedimenti sulla revoca dell'incarico conferito al Custode e di estinzione del giudizio pendente avanti all'Ufficio Esecuzioni di questo Tribunale verranno adottati dal
Giudie dell'Esecuzione mobiliare competente su istanza di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sul merito della controversia, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE le domande proposte congiuntamente dalle parti e, per l'effetto,
DICHIARA
Risolto il contratto di compravendita di immobile stipulato il 23.2.2024 n. 9470/8617 di rep. del notaio dott. di Milano, avente ad oggetto a) il complesso di serre ad uso agricolo con Persona_1 annessa area pertinenziale sito nel Comune di Arcisate, censito al NCEU alla Sez. AR, Foglio 9, mappale 1652 sub. 501, via Nazario Sauro n.12 e mappale. 1652 (ente urbano, mq. 2480), b) gli appezzamenti di terreno in ambito territoriale T3, per mq. 2716, siti nel Comune di Arcisate, censiti nel
NCT al Foglio logico 9, mappale 9009 (seminativo, cl. 3, are 26, centiare 74) e mappale. 9010
(seminativo, cl. 3, are 00, centiare 42)
ORDINA
Alla parte convenuta di restituire immediatamente alla parte attrice i beni oggetto del contratto di compravendita, liberi da persone e cose
DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
RIMETTE
Al Giudice dell'Esecuzione mobiliare ogni decisione in merito alla revoca dell'incarico al Custode
Giudiziario ed alla estinzione del giudizio pendente avanti all'Ufficio Esecuzioni di questo Tribunale.
Varese, 25.7.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25.7.2025 ad ore 9.00 il sottoscritto dott. Fabio Iacopini, rilevato che con provvedimento del 12.6.2025 è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione e che il detto provvedimento è stato ritualmente comunicato alle parti a cura della cancelleria, prende atto che la sola parte attrice nel termine previsto dal detto provvedimento ha depositato in data 18.7.2025 le note conclusive contenenti le precisazioni delle conclusioni e le argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno delle stesse che sostituiscono la discussione orale della causa.
Dopo aver provveduto alla lettura delle dette note, questo Giudice alle ore 9.30 si ritira in Camera di consiglio. Alle ore il Giudice esce dalla camera di consiglio, dando atto che in calce al presente verbale è stata trascritta la sentenza ex art. 281sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art.281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Porrello Roberto del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Busto Arsizio
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Piscopo Alessio del Foro di Milano CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti precisavano le conclusioni come da note a trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice conveniva in Parte_1 giudizio la parte convenuta per far dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c., per CP_1 grave inadempimento della convenuta, del contratto di compravendita di immobile stipulato il
23.2.2024 n. 9470/8617 di rep. del notaio dott. di Milano, avente ad oggetto a) il Persona_1 complesso di serre ad uso agricolo con annessa area pertinenziale sito nel Comune di Arcisate, censito al NCEU alla Sez. AR, Foglio 9, mappale 1652 sub. 501, via Nazario Sauro n.12 e mappale. 1652 (ente urbano, mq. 2480), b) gli appezzamenti di terreno in ambito territoriale T3, per mq. 2716, siti nel
Comune di Arcisate, censiti nel NCT al Foglio logico 9, mappale 9009 (seminativo, cl. 3, are 26, centiare 74) e mappale. 9010 (seminativo, cl. 3, are 00, centiare 42) e che, per l'effetto, la parte convenuta fosse condannata 1) a restituire immediatamente i detti beni immobili, fissando ex art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di pagina 2 di 5 restituzione e determinandone la decorrenza, 2) a pagare una somma, a titolo di valore locativo degli immobili per il periodo tra la stipula del contratto di compravendita e la risoluzione del contratto, 3) al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in separato giudizio, 4) a pagare le spese legali, oltre che del presente procedimento, del procedimento per ATP svolto inter partes e del conseguente procedimento di reclamo, 5) al pagamento di una somma ex art. 96 cpc.
La parte attrice evidenziava che il prezzo di vendita di € 722.000,00 (oltre IVA) dove essere corrisposto, quanto ad € 100.000,00 a mezzo bonifico bancario prima del rogito, quanto ad €
100.000,00 entro e non oltre il 30.4. 2024 e il residuo di € 680.840,00 entro 180 giorni dal rilascio del
Permesso di Costruire o, comunque, entro il 31.12.2025. Riferiva, quindi, tra le altre argomentazioni svolte, che non erano state corrisposte dalla parte convenuta la somma dovute prima del rogito, né quella dovuta entro il 30.4.2024 ed evidenziava che allo stato i beni immobili erano stati oggetto di un sequestro giudiziario con provvedimento del Tribunale di Varese, che aveva disposto la nomina di un custode giudiziario.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, rilevando, tra l'altro, che la somma di € 200.000,00 inizialmente dovuta non era stata corrisposta secondo le modalità contrattuali, ma a mezzo contratto di accollo di debiti della parte attrice dell'importo di 202.242,77, stipulato inter partes il 2.04.2024, relativo a lavori eseguiti presso il cantiere di LB AR dalle società e Controparte_2
e che all'attrice era stata corrisposta da una società collegata la ulteriore Controparte_3 complessiva somma di € 36.500,00 inerente le obbligazioni nascenti con la stipula del contratto di compravendita;
evidenziava che, preso atto della volontà della parte attrice di non riconoscere il detto accollo, aveva perso ogni interesse a mantenere in vita gli effetti giuridici del negozio compravendita, che era parte di un più ampio progetto, non più realizzabile per fatto e colpa della parte attrice.
Concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita per fatto e colpa della parte attrice e, in via riconvenzionale, la condanna della parte attrice alla restituzione della somma di € 36.500, oltre agli interessi, e, previo accertamento della sua debenza, la condanna della predetta alla restituzione della somma di € 202.242,77, dovuta in forza dell'accollo su indicato.
Nella prima memoria ex art. 171ter cpc la parte attrice confermava le conclusioni assunte nell'atto di citazione, ma chiedeva, in via preliminare, che, stante la congiunta richiesta delle parti di declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita, venisse pronunciata una sentenza parziale che dichiarasse la risoluzione del contratto, lasciando alla emananda sentenza definitiva ogni decisione in merito alla responsabilità della detta risoluzione e condannando la parte convenuta, quale effetto della risoluzione pagina 3 di 5 del contratto, a restituire immediatamente all'attrice i beni immobili oggetto del contratto di compravendita, liberandoli dai beni di proprietà della detta parte ivi depositati.
All'udienza del 12.6.2025 entrambe le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, limitatamente alle domande di risoluzione del contratto e di restituzione dei beni immobili ed il Giudice, ritenuta la causa sul punto matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc l'udienza del 25.7.2025 con la modalità a trattazione scritta. Nelle rispettive note conclusive, poi, la parte convenuta reiterava le domande svolte nella comparsa di costituzione e risposta, mentre la parte attrice reiterava la domanda risolutoria e restitutoria, esclusa la domanda ex art. 614bis cpc, e chiedeva venisse disposta la revoca dell'incarico del Custode giudiziario.
- ° - ° -
Le domande risolutoria e restitutoria svolte congiuntamente dalle parti sono fondate e devono essere accolte.
È pacifico, in quanto documentato ed ammesso, che tra le parti sia stato stipulato un contratto che comportava il trasferimento di immobili ed è parimenti pacifico che le obbligazioni previste nel testo contrattuale non siano state adempiute.
Deve, pertanto, essere dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita meglio precisato in narrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c., stante gli accertati inadempimenti e la loro indubbia gravità.
Poiché ai sensi dell'1458 c.c. la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, la parte convenuta dovrà essere condannata alla restituzione dei beni immobili oggetto del contratto, liberi da persone e beni. La restituzione dovrà essere effettuata con effetto immediato, atteso l'interesse dell'attrice a limitare il più possibile i danni conseguenti il mancato utilizzo dei beni immobili, nonché l'interesse della parte convenuta, se e in quanto dovesse essere accertata la sua responsabilità per inadempimento contrattuale, a contenere l'importo dell'indennità per occupazione senza titolo degli immobili oggetto del contratto.
La parte attrice, invece, non sarà tenuta alla restituzione di alcuna somma, atteso che risulta pacifico, in quanto ammesso dalla parte convenuta, che nessuna somma era stata direttamente corrisposta in forza del detto contratto.
La presente sentenza viene emessa ai sensi dell'art. 279, comma 4, numero 4, cpc, mentre l'accertamento della responsabilità per la dichiarata risoluzione contrattuale sarà oggetto del giudizio che si concluderà con una sentenza definitiva nella quale, previo accertamento della parte soccombente del giudizio, verrà disposta la condanna al pagamento delle spese di lite relativa all'intero procedimento. pagina 4 di 5 Alla luce di quanto precede il giudizio proseguirà come da separata ordinanza.
Da ultimo, si evidenzia che i provvedimenti sulla revoca dell'incarico conferito al Custode e di estinzione del giudizio pendente avanti all'Ufficio Esecuzioni di questo Tribunale verranno adottati dal
Giudie dell'Esecuzione mobiliare competente su istanza di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sul merito della controversia, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE le domande proposte congiuntamente dalle parti e, per l'effetto,
DICHIARA
Risolto il contratto di compravendita di immobile stipulato il 23.2.2024 n. 9470/8617 di rep. del notaio dott. di Milano, avente ad oggetto a) il complesso di serre ad uso agricolo con Persona_1 annessa area pertinenziale sito nel Comune di Arcisate, censito al NCEU alla Sez. AR, Foglio 9, mappale 1652 sub. 501, via Nazario Sauro n.12 e mappale. 1652 (ente urbano, mq. 2480), b) gli appezzamenti di terreno in ambito territoriale T3, per mq. 2716, siti nel Comune di Arcisate, censiti nel
NCT al Foglio logico 9, mappale 9009 (seminativo, cl. 3, are 26, centiare 74) e mappale. 9010
(seminativo, cl. 3, are 00, centiare 42)
ORDINA
Alla parte convenuta di restituire immediatamente alla parte attrice i beni oggetto del contratto di compravendita, liberi da persone e cose
DISPONE la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
RIMETTE
Al Giudice dell'Esecuzione mobiliare ogni decisione in merito alla revoca dell'incarico al Custode
Giudiziario ed alla estinzione del giudizio pendente avanti all'Ufficio Esecuzioni di questo Tribunale.
Varese, 25.7.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5