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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15982/2023 R.G., cui è riunita la causa iscritta al n. 15983/2023 R.G., vertenti
TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
, C.F. nato in [...] il Parte_2 C.F._2
10/10/1975, rappresentati e difesi dall'avv.to Oreste Gambocci, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del titolare Controparte_1 CP_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con due distinti ricorsi depositati in data 19.12.2023, successivamente riuniti, i ricorrenti in
CP_ epigrafe hanno dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della resistente Parte_1
dal 21.01.2023 al 18.07.2023 e Novhorodsky dal 24.10.2022 al 18.07.2023; di aver svolto mansioni di manovali edili inquadrati nel I livello del CCNL Edilizia Industria; di aver lavorato dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere, dalle 08:00 alle 17:00; di essersi dimessi per giusta causa stante il mancato pagamento delle retribuzioni di giugno e luglio 2023
e di maggio, giugno e luglio 2023 Novhorosdky;
di non aver percepito la Parte_1
1 retribuzione ordinaria spettante negli altri periodi;
di non aver percepito alcunché a titolo di
TFR.
Tanto premesso, hanno chiesto la condanna della ditta resistente al pagamento della somma di €
6.136,28 e di € 9.730,81 Novhorodsky, a titolo di differenze retributive e di Parte_1
indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La ditta resistente, seppur regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 05.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alle somme indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi.
Il rapporto di lavoro nei periodi dedotti risulta provato per tabulas (cfr. Unilav, C2 storico e cedolini paga allegati al ricorso).
Non avendo i ricorrenti avuto copia dei cedolini paga relativi ai mesi di giugno e luglio 2023, è stato necessario espletare istruttoria orale al fine di provare la continuità nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Va ribadito, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche quando non vi sia contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Va, pertanto, valutato il materiale istruttorio raccolto.
2 Nel caso di specie, pur consistendo le risultanze istruttorie nelle dichiarazioni di un unico teste, le stesse risultano sufficientemente precise e coerenti, nonché genuine, e pertanto sono idonee a ritenere provata la prospettazione offerta in ricorso.
Il teste , escusso all'udienza dell'11 febbraio 2025, premesso di non avere e di Testimone_1 non aver avuto contenzioso con la ditta datrice, ha dichiarato: “Ho lavorato per la resistente insieme ai ricorrenti, per 6/7 mesi circa 2 anni fa;
non ricordo precisamente quando ho iniziato, in che anno, né quando ho finito, i ricorrenti lavoravano con me entrambi, lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 17,00, con un'ora di pausa;
io sono andato via in quanto non mi pagavano;
non mi hanno pagato un mese, so che anche i ricorrenti sono andati via per questo ma non so quanti mesi non hanno avuto loro;
siamo andati via tutti lo stesso giorno;
fino a quel giorno abbiamo sempre lavorato;
abbiamo lavorato su un cantiere a Modugno;
facevamo tutti lo stesso lavoro, ossia i manovali”.
La deposizione resa dal teste risulta ad avviso della scrivente sufficiente a ritenere provato lo svolgimento della prestazione fino alla data delle dimissioni, nonché genuina, tanto più ove si consideri che lo stesso, lungi dal rendere dichiarazioni compiacenti, e premesso di non aver mai avuto e di non avere giudizi nei confronti della resistenti, non ha saputo individuare precisamente il periodo lavorativo. A tal riguardo, è stato acquisito ex art. 421 c.p.c. Unilav relativo alla posizione lavorativa del , dal quale risulta che egli è stato dipendente della dal Tes_1 CP_1
14.11.2022 al 18.07.2023, e che si è dimesso nella stessa data dei ricorrenti, per analoga giusta causa.
Ciò posto, deve però rilevarsi il carattere oltremodo generico delle allegazioni svolte negli atti introduttivi circa le differenze vantate a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi da gennaio a maggio 2023 per e da novembre 2022 ad aprile 2023 per Novhorodsky: la somma Parte_1
indicata come spettante, infatti, risulta superiore a quella indicata nei prospetti paga in atti, e i ricorrenti non offrono alcuna allegazione specifica sulle ragioni per cui le retribuzioni contabilizzate nei predetti prospetti paga debbano considerarsi insufficienti. Le somme dichiarate come percepite risultano, al contrario, rispondenti (ove non superiori) a quelle contabilizzate. La domanda non può, pertanto, essere accolta in parte qua.
I ricorrenti hanno diritto, invece, alle retribuzioni non corrisposte per i mesi di giugno e luglio 2023
e per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023 Novhorosdky, nonché al pagamento Parte_1
del TFR.
3 A tal proposito, va difatti ribadito che, una volta fornita dal lavoratore ricorrente la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, incombe sulla parte datoriale resistente l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento.
Ed infatti, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, atteso che grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Analoghi principi trovano applicazione nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, per cui al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 135 33/2001).
Nel caso di specie la società resistente, restando contumace, nulla ha provato circa l'adempimento delle obbligazioni in parola.
Circa il quantum, lo stesso viene determinato tenuto conto della retribuzione tabellare e degli altri emolumenti retributivi contabilizzati in via continuativa nelle buste paga in atti (indennità di mensa e riposi annui per Cassa Edile).
Quanto alle somme chieste a titolo di , è opportuno inquadrare l'istituto di riferimento. Parte_3
Secondo un consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, le Casse Edili - organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro) - sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, somme relative all'anzianità professionale edile, cd. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore e per la conseguente ridotta durata dei rapporti, risulterebbero di importo minimo e, dunque, di problematica erogazione.
Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, attraverso il versamento degli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva.
La Corte di Cassazione ha, infatti, già in epoca risalente chiarito che “gli accantonamenti sono costituiti da importi corrispondenti a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività), accantonati presso le Casse dai datori di lavoro, importi che detti enti poi provvedono ad erogare ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva;
che il sistema degli accantonamenti è stato introdotto per il fatto che il settore edile è caratterizzato da intensa mobilità della manodopera a causa della frequenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, per cui
4 dovrebbero essere corrisposti ai lavoratori, per alcune voci retributive, quali quelle summenzionate, importi molto modesti;
che i vari e successivi accantonamenti da parte dei datori di lavoro presso la consentono ai lavoratori di percepire alle scadenze stabilite dalla Pt_3
contrattazione collettiva, per alcune voci retributive - che se corrisposte in occasione dei diversi rapporti di lavoro sarebbero risultate, come detto, alquanto modeste - somme più cospicue da destinare ai loro bisogni;
che nell'erogare dette somme la assume il ruolo di soggetto Pt_3
intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa;
che gli accantonamenti, quindi, hanno natura prettamente retributiva, dal che consegue l'applicabilità ad essi del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n. 1” (Corte di Cassazione n. 26324 del 2006).
Il regime di accantonamento presso la del trattamento economico spettante agli operai Parte_3
per le specifiche voci retributive indicate dal C.C.N.L. costituisce, pertanto, un sistema di calcolo forfettario di tredicesima, ferie e permessi e rappresenta un regime di maggior favore per il lavoratore, previsto, però, solo dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, tale regime può ritenersi applicabile al caso in esame, come risulta dalle buste paga in atti, nelle quali sono indicate espressamente le somme accantonate alla (cfr. Parte_3
bustae paga allegate ai ricorsi).
La percentuale di maggiorazione del 23,45% viene così determinata: accantonamento Parte_3
presso la 18,50% (di cui 8,50% per ferie e 10% per la gratifica natalizia); Parte_3
maggiorazione riposi annui 4,95% (che aggiunto al 18,50% dà luogo al 23,45%); accantonamento netto (14,20%). Tali importi, tutti e tre necessari per la determinazione dell'imponibile Parte_3
vengono determinati dall'Impresa calcolandone la percentuale complessiva sugli Parte_3
elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività. Gli importi vengono inizialmente inseriti nelle buste paga dei lavoratori (come posta contabile positiva la maggiorazione e negativa l'accantonamento) e sottoposti a contributi. In seguito, il 4,3% rimane parte integrante della busta paga, mentre il
14,20% viene accantonato (al netto delle ritenute di legge) da parte dell'impresa presso la Pt_3
. Successivamente, la che eroga, direttamente al lavoratore, il trattamento
[...] Parte_3
economico derivante dalle somme accantonate.
La , inoltre, gestisce l'accantonamento degli importi versati dall'impresa per i propri Parte_3
dipendenti operai a titolo di gratifica natalizia e ferie e provvede a erogare i relativi importi a favore di ciascun lavoratore avente diritto, secondo le seguenti modalità:
5 - le somme accantonate relative al periodo 1° ottobre / 31 marzo di ciascun anno vengono erogate ai lavoratori entro luglio in occasione del Ferragosto;
- le somme accantonate relative al periodo 1° aprile / 30 settembre di ciascun anno vengono erogate ai lavoratori entro dicembre in occasione del Natale.
Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'obbligo della di pagare ai Parte_3
lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto delegatorio. Ne consegue che, nel caso di non adempimento degli obblighi del datore verso la , i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio Pt_3
direttamente il datore "in bonis" o di insinuarsi direttamente nel passivo di quest'ultimo per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la , neppure nel Pt_3
caso in cui questa sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse” (cfr. Corte di
Cassazione n. 17961 del 2018).
Il rapporto fra la ed il datore di lavoro è stato così configurato dalla giurisprudenza di Parte_3
legittimità in termini di delegazione di pagamento, che tre origine dal rapporto instaurato tra il datore di lavoro, la ed il lavoratore al momento dell'iscrizione alla da parte del primo Pt_3 Pt_3
(cfr. Cass. 28 marzo 2011, n. 7050; Cass. 21 giugno 2005, n. 13300).
Per tali ragioni, la non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero Parte_3
sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse
(cfr. in tal senso Cassazione n. 6869 del 2012, Cassazione n. 1604 del 2015, Cassazione n. 14658 del 2003 e Cassazione n. 16014 del 2006) per cui deve riconoscersi la legittimazione ad agire dei lavoratori per il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti trattenuti in busta paga e non versati alla Pt_3
Infatti, le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla quali accantonamenti Parte_3
destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo (cfr. Cassazione n. 10140 del 2014).
Siffatte conclusioni sono state ulteriormente ribadite dalla giurisprudenza di legittimità più recente
(Corte di Cassazione, Ord. n. 10782 del 2020 e Ord. n. 949 del 2021), secondo cui “una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto…all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (vd. Cass. n. 608 del
2018)”.
6 Dai rilievi esposti discende il diritto del lavoratore alla percezione degli accantonamenti, se il datore di lavoro, pur avendo contabilizzato la relativa trattenuta a titolo di “accantonamenti” in favore della (quale posta contabile negativa), non fornisce la prova del suo versamento alla Parte_3
. Parte_3
Nel caso in cui non vi sia stata la trattenuta o manchi la prova che la trattenuta a titolo di accantonamento sia stata effettuata, deve ritenersi che “ben può agire il lavoratore nei Parte_3 confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie”
(Cassazione n. 1604 del 2015) così come, trattandosi di inadempimento del datore nei confronti della la mantiene l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare Pt_3 Pt_3
(Cassazione n. 10140 del 2014).
L'azione del lavoratore volta a reclamare gli accantonamenti per i mesi in cui gli Parte_3
importi non risultano trattenuti in busta paga, deve essere ragionevolmente qualificabile come una deduzione di inadempimento opponibile al debitore con la conseguente reviviscenza dei crediti retributivi.
Essi, qualora vengano adempiuti in sede giudiziale per effetto delle richieste retributive del lavoratore, determinano la revoca della delegazione di pagamento ricollegabile all'avvenuto pagamento al lavoratore delle relative spettanze.
Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, deve affermarsi la legittimazione attiva di parte ricorrente, atteso che la società resistente, restando contumace, non ha fornito la prova dell'accantonamento e del versamento delle somme dovute a titolo di per i mesi di Parte_3
giugno e luglio 2023.
La contabilizzazione dei crediti può essere costituita dalla maggiorazione/accantonamenti Pt_3
nella misura reclamata del 23,45% in essa compresa la percentuale del 18.50% costituente il
[...]
trattamento economico complessivo imputabile per il 8.50% a titolo di ferie e per il 10% a titolo di gratifica natalizia, che il datore avrebbe assolto mediante l'accantonamento presso la nonché Pt_3
la percentuale del 4.95% a titolo di permessi, giacché le poste contabili reclamabili sono costituite dalla rivendicazione retributiva a titolo di trattamento economico per ferie, permessi, festività e gratifiche natalizie previsto dal C.C.N.L. che il ricorrente correla all'orario normale di lavoro.
Per tutte le ragioni esposte, la ditta resistente va condannata al pagamento della somma di €
4.374,99, di cui € 956,65 a titolo di TFR, in favore di , e di € 6.886,71, di cui Parte_1
€ 1.384,53 a titolo di TFR, in favore di . Parte_4
7 Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del parziale accoglimento, della natura e del valore della causa, della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna la ditta Controparte_1 in persona del titolare, al pagamento della somma di € 4.374,99, di cui € 956,65 a titolo di
TFR, in favore di , e di € 6.886,71, di cui € 1.384,53 a titolo di TFR, Parte_1
in favore di oltre interessi e rivalutazione dalla data di Parte_4
maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna la ditta in persona del titolare al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15982/2023 R.G., cui è riunita la causa iscritta al n. 15983/2023 R.G., vertenti
TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
, C.F. nato in [...] il Parte_2 C.F._2
10/10/1975, rappresentati e difesi dall'avv.to Oreste Gambocci, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
, in persona del titolare Controparte_1 CP_1
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con due distinti ricorsi depositati in data 19.12.2023, successivamente riuniti, i ricorrenti in
CP_ epigrafe hanno dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della resistente Parte_1
dal 21.01.2023 al 18.07.2023 e Novhorodsky dal 24.10.2022 al 18.07.2023; di aver svolto mansioni di manovali edili inquadrati nel I livello del CCNL Edilizia Industria; di aver lavorato dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere, dalle 08:00 alle 17:00; di essersi dimessi per giusta causa stante il mancato pagamento delle retribuzioni di giugno e luglio 2023
e di maggio, giugno e luglio 2023 Novhorosdky;
di non aver percepito la Parte_1
1 retribuzione ordinaria spettante negli altri periodi;
di non aver percepito alcunché a titolo di
TFR.
Tanto premesso, hanno chiesto la condanna della ditta resistente al pagamento della somma di €
6.136,28 e di € 9.730,81 Novhorodsky, a titolo di differenze retributive e di Parte_1
indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La ditta resistente, seppur regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Espletata l'istruttoria orale, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 05.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alle somme indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi.
Il rapporto di lavoro nei periodi dedotti risulta provato per tabulas (cfr. Unilav, C2 storico e cedolini paga allegati al ricorso).
Non avendo i ricorrenti avuto copia dei cedolini paga relativi ai mesi di giugno e luglio 2023, è stato necessario espletare istruttoria orale al fine di provare la continuità nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Va ribadito, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche quando non vi sia contestazione.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
Va, pertanto, valutato il materiale istruttorio raccolto.
2 Nel caso di specie, pur consistendo le risultanze istruttorie nelle dichiarazioni di un unico teste, le stesse risultano sufficientemente precise e coerenti, nonché genuine, e pertanto sono idonee a ritenere provata la prospettazione offerta in ricorso.
Il teste , escusso all'udienza dell'11 febbraio 2025, premesso di non avere e di Testimone_1 non aver avuto contenzioso con la ditta datrice, ha dichiarato: “Ho lavorato per la resistente insieme ai ricorrenti, per 6/7 mesi circa 2 anni fa;
non ricordo precisamente quando ho iniziato, in che anno, né quando ho finito, i ricorrenti lavoravano con me entrambi, lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 17,00, con un'ora di pausa;
io sono andato via in quanto non mi pagavano;
non mi hanno pagato un mese, so che anche i ricorrenti sono andati via per questo ma non so quanti mesi non hanno avuto loro;
siamo andati via tutti lo stesso giorno;
fino a quel giorno abbiamo sempre lavorato;
abbiamo lavorato su un cantiere a Modugno;
facevamo tutti lo stesso lavoro, ossia i manovali”.
La deposizione resa dal teste risulta ad avviso della scrivente sufficiente a ritenere provato lo svolgimento della prestazione fino alla data delle dimissioni, nonché genuina, tanto più ove si consideri che lo stesso, lungi dal rendere dichiarazioni compiacenti, e premesso di non aver mai avuto e di non avere giudizi nei confronti della resistenti, non ha saputo individuare precisamente il periodo lavorativo. A tal riguardo, è stato acquisito ex art. 421 c.p.c. Unilav relativo alla posizione lavorativa del , dal quale risulta che egli è stato dipendente della dal Tes_1 CP_1
14.11.2022 al 18.07.2023, e che si è dimesso nella stessa data dei ricorrenti, per analoga giusta causa.
Ciò posto, deve però rilevarsi il carattere oltremodo generico delle allegazioni svolte negli atti introduttivi circa le differenze vantate a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi da gennaio a maggio 2023 per e da novembre 2022 ad aprile 2023 per Novhorodsky: la somma Parte_1
indicata come spettante, infatti, risulta superiore a quella indicata nei prospetti paga in atti, e i ricorrenti non offrono alcuna allegazione specifica sulle ragioni per cui le retribuzioni contabilizzate nei predetti prospetti paga debbano considerarsi insufficienti. Le somme dichiarate come percepite risultano, al contrario, rispondenti (ove non superiori) a quelle contabilizzate. La domanda non può, pertanto, essere accolta in parte qua.
I ricorrenti hanno diritto, invece, alle retribuzioni non corrisposte per i mesi di giugno e luglio 2023
e per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023 Novhorosdky, nonché al pagamento Parte_1
del TFR.
3 A tal proposito, va difatti ribadito che, una volta fornita dal lavoratore ricorrente la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, incombe sulla parte datoriale resistente l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento.
Ed infatti, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, atteso che grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Analoghi principi trovano applicazione nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, per cui al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 135 33/2001).
Nel caso di specie la società resistente, restando contumace, nulla ha provato circa l'adempimento delle obbligazioni in parola.
Circa il quantum, lo stesso viene determinato tenuto conto della retribuzione tabellare e degli altri emolumenti retributivi contabilizzati in via continuativa nelle buste paga in atti (indennità di mensa e riposi annui per Cassa Edile).
Quanto alle somme chieste a titolo di , è opportuno inquadrare l'istituto di riferimento. Parte_3
Secondo un consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, le Casse Edili - organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro) - sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, somme relative all'anzianità professionale edile, cd. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore e per la conseguente ridotta durata dei rapporti, risulterebbero di importo minimo e, dunque, di problematica erogazione.
Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, attraverso il versamento degli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva.
La Corte di Cassazione ha, infatti, già in epoca risalente chiarito che “gli accantonamenti sono costituiti da importi corrispondenti a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività), accantonati presso le Casse dai datori di lavoro, importi che detti enti poi provvedono ad erogare ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva;
che il sistema degli accantonamenti è stato introdotto per il fatto che il settore edile è caratterizzato da intensa mobilità della manodopera a causa della frequenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, per cui
4 dovrebbero essere corrisposti ai lavoratori, per alcune voci retributive, quali quelle summenzionate, importi molto modesti;
che i vari e successivi accantonamenti da parte dei datori di lavoro presso la consentono ai lavoratori di percepire alle scadenze stabilite dalla Pt_3
contrattazione collettiva, per alcune voci retributive - che se corrisposte in occasione dei diversi rapporti di lavoro sarebbero risultate, come detto, alquanto modeste - somme più cospicue da destinare ai loro bisogni;
che nell'erogare dette somme la assume il ruolo di soggetto Pt_3
intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa;
che gli accantonamenti, quindi, hanno natura prettamente retributiva, dal che consegue l'applicabilità ad essi del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n. 1” (Corte di Cassazione n. 26324 del 2006).
Il regime di accantonamento presso la del trattamento economico spettante agli operai Parte_3
per le specifiche voci retributive indicate dal C.C.N.L. costituisce, pertanto, un sistema di calcolo forfettario di tredicesima, ferie e permessi e rappresenta un regime di maggior favore per il lavoratore, previsto, però, solo dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, tale regime può ritenersi applicabile al caso in esame, come risulta dalle buste paga in atti, nelle quali sono indicate espressamente le somme accantonate alla (cfr. Parte_3
bustae paga allegate ai ricorsi).
La percentuale di maggiorazione del 23,45% viene così determinata: accantonamento Parte_3
presso la 18,50% (di cui 8,50% per ferie e 10% per la gratifica natalizia); Parte_3
maggiorazione riposi annui 4,95% (che aggiunto al 18,50% dà luogo al 23,45%); accantonamento netto (14,20%). Tali importi, tutti e tre necessari per la determinazione dell'imponibile Parte_3
vengono determinati dall'Impresa calcolandone la percentuale complessiva sugli Parte_3
elementi della retribuzione per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività. Gli importi vengono inizialmente inseriti nelle buste paga dei lavoratori (come posta contabile positiva la maggiorazione e negativa l'accantonamento) e sottoposti a contributi. In seguito, il 4,3% rimane parte integrante della busta paga, mentre il
14,20% viene accantonato (al netto delle ritenute di legge) da parte dell'impresa presso la Pt_3
. Successivamente, la che eroga, direttamente al lavoratore, il trattamento
[...] Parte_3
economico derivante dalle somme accantonate.
La , inoltre, gestisce l'accantonamento degli importi versati dall'impresa per i propri Parte_3
dipendenti operai a titolo di gratifica natalizia e ferie e provvede a erogare i relativi importi a favore di ciascun lavoratore avente diritto, secondo le seguenti modalità:
5 - le somme accantonate relative al periodo 1° ottobre / 31 marzo di ciascun anno vengono erogate ai lavoratori entro luglio in occasione del Ferragosto;
- le somme accantonate relative al periodo 1° aprile / 30 settembre di ciascun anno vengono erogate ai lavoratori entro dicembre in occasione del Natale.
Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'obbligo della di pagare ai Parte_3
lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi, ciò che dà origine al rapporto delegatorio. Ne consegue che, nel caso di non adempimento degli obblighi del datore verso la , i lavoratori hanno il diritto di chiamare in giudizio Pt_3
direttamente il datore "in bonis" o di insinuarsi direttamente nel passivo di quest'ultimo per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la , neppure nel Pt_3
caso in cui questa sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse” (cfr. Corte di
Cassazione n. 17961 del 2018).
Il rapporto fra la ed il datore di lavoro è stato così configurato dalla giurisprudenza di Parte_3
legittimità in termini di delegazione di pagamento, che tre origine dal rapporto instaurato tra il datore di lavoro, la ed il lavoratore al momento dell'iscrizione alla da parte del primo Pt_3 Pt_3
(cfr. Cass. 28 marzo 2011, n. 7050; Cass. 21 giugno 2005, n. 13300).
Per tali ragioni, la non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero Parte_3
sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse
(cfr. in tal senso Cassazione n. 6869 del 2012, Cassazione n. 1604 del 2015, Cassazione n. 14658 del 2003 e Cassazione n. 16014 del 2006) per cui deve riconoscersi la legittimazione ad agire dei lavoratori per il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti trattenuti in busta paga e non versati alla Pt_3
Infatti, le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla quali accantonamenti Parte_3
destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo (cfr. Cassazione n. 10140 del 2014).
Siffatte conclusioni sono state ulteriormente ribadite dalla giurisprudenza di legittimità più recente
(Corte di Cassazione, Ord. n. 10782 del 2020 e Ord. n. 949 del 2021), secondo cui “una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto…all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (vd. Cass. n. 608 del
2018)”.
6 Dai rilievi esposti discende il diritto del lavoratore alla percezione degli accantonamenti, se il datore di lavoro, pur avendo contabilizzato la relativa trattenuta a titolo di “accantonamenti” in favore della (quale posta contabile negativa), non fornisce la prova del suo versamento alla Parte_3
. Parte_3
Nel caso in cui non vi sia stata la trattenuta o manchi la prova che la trattenuta a titolo di accantonamento sia stata effettuata, deve ritenersi che “ben può agire il lavoratore nei Parte_3 confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie”
(Cassazione n. 1604 del 2015) così come, trattandosi di inadempimento del datore nei confronti della la mantiene l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare Pt_3 Pt_3
(Cassazione n. 10140 del 2014).
L'azione del lavoratore volta a reclamare gli accantonamenti per i mesi in cui gli Parte_3
importi non risultano trattenuti in busta paga, deve essere ragionevolmente qualificabile come una deduzione di inadempimento opponibile al debitore con la conseguente reviviscenza dei crediti retributivi.
Essi, qualora vengano adempiuti in sede giudiziale per effetto delle richieste retributive del lavoratore, determinano la revoca della delegazione di pagamento ricollegabile all'avvenuto pagamento al lavoratore delle relative spettanze.
Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, deve affermarsi la legittimazione attiva di parte ricorrente, atteso che la società resistente, restando contumace, non ha fornito la prova dell'accantonamento e del versamento delle somme dovute a titolo di per i mesi di Parte_3
giugno e luglio 2023.
La contabilizzazione dei crediti può essere costituita dalla maggiorazione/accantonamenti Pt_3
nella misura reclamata del 23,45% in essa compresa la percentuale del 18.50% costituente il
[...]
trattamento economico complessivo imputabile per il 8.50% a titolo di ferie e per il 10% a titolo di gratifica natalizia, che il datore avrebbe assolto mediante l'accantonamento presso la nonché Pt_3
la percentuale del 4.95% a titolo di permessi, giacché le poste contabili reclamabili sono costituite dalla rivendicazione retributiva a titolo di trattamento economico per ferie, permessi, festività e gratifiche natalizie previsto dal C.C.N.L. che il ricorrente correla all'orario normale di lavoro.
Per tutte le ragioni esposte, la ditta resistente va condannata al pagamento della somma di €
4.374,99, di cui € 956,65 a titolo di TFR, in favore di , e di € 6.886,71, di cui Parte_1
€ 1.384,53 a titolo di TFR, in favore di . Parte_4
7 Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del parziale accoglimento, della natura e del valore della causa, della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna la ditta Controparte_1 in persona del titolare, al pagamento della somma di € 4.374,99, di cui € 956,65 a titolo di
TFR, in favore di , e di € 6.886,71, di cui € 1.384,53 a titolo di TFR, Parte_1
in favore di oltre interessi e rivalutazione dalla data di Parte_4
maturazione delle singole componenti del credito fino al soddisfo;
b) Rigetta nel resto;
c) Condanna la ditta in persona del titolare al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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