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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/09/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 175/2023 promossa con atto di citazione in appello notificato il
22.5.2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA ISERNIA, presso il cui studio in Trieste, Foro
Ulpiano n. 4, risulta elettivamente domiciliata, per procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e NT C.F._2
difeso dall'avv. PAOLO CODIGLIA, presso il cui studio in Trieste, via Cesare Beccaria n. 3, risulta elettivamente domiciliato, per procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLATO con l'intervento di
AVV. , in qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2
in proprio ex art. 86 c.p.c. Persona_1
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Trieste dd. 18.3.2023, pubblicata il 21.3.2023 e non notificata - “filiazione naturale ”
CONCLUSIONI
In ordine all'affidamento di : Per_1
Per l'appellante:
“conclude per l'affidamento esclusivo di alla sola madre”. Per_1
Per l'appellato:
“rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da
[...]
. Parte_1
Per la curatrice speciale:
“evidenzia che l'affidamento condiviso è praticabile”.
In ordine alle rimanenti questioni:
In via congiunta per l'appellante, l'appellato e la curatrice speciale:
“Le parti, previo positivo esperimento del percorso di visite prima presenziate e poi libere fra padre e figlio, concordano che allo stato il signor possa stare con NT
Per_1
- nel corso della settimana come attualmente in essere e, cioè, il martedi andando a prendere il minore a scuola, pranzando con lui, e riportandolo al doposcuola, il giovedì per portarlo
a calcio (in tale occasione lo vedrà nel brevissimo solo periodo del tragitto);
- nei fine settimana, il signor potrà stare come ora di giorno con NT Per_1 due domeniche al mese (facendo in modo che il ragazzo stia con la madre la domenica in cui la stessa sta con l'altra figlia , in modo che i fratelli possano stare insieme), con Persona_2
introduzione dal 01.10.2025 anche della giornata del sabato nei weekend di propria competenza (con l'impegno a farlo partecipare alle partite di calcio).
- il padre vedrà il figlio un giorno a scelta fra 24 e 25 dicembre, ad anni alternati, oltre al
Capodanno/Befana anch'essi ad anni alternati (per il 2025 il padre starà con il figlio il giorno
25 dicembre dalle 10 alle 22 nonché il 06.01.2026 dalle 10 alle 21)
- I genitori di aumenteranno progressivamente i momenti di permanenza tra padre Per_1
e figlio, ivi compresi i pernotti, rispettando i tempi di maturazione del ragazzo nel rapporto con il padre, nonchè i suoi impegni scolastici e sportivi. - Circa il contributo economico si rimanda la questione a separata sede, rimanendo nelle more sul punto in vigore la statuizione prevista dal Tribunale di Trieste con sentenza n.
168/23
- Spese legali compensate
- le parti condividono il numero di cellulare di (omissis); Per_1
- le parti risponderanno alle reciproche mail e whatsapp entro 48 ore”.
Per il Pubblico Ministero:
“per il rigetto dell'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.6.2022 esponeva di essere NT
padre di nato a [...] il [...] dalla breve relazione con Persona_1
conosciuta nel 2012 a Trieste;
di non avere potuto Controparte_3
riconoscere alla nascita il bambino in quanto la madre aveva deciso di andare a partorire a
Santo Domingo in un momento in cui lui non poteva spostarsi dall'Italia; che dopo la nascita di la sig.ra era rimasta a Santo Domingo per un anno, ritornando Per_1 Parte_1
successivamente a Trieste da sola e lasciando il figlio dalla nonna materna per quattro anni, durante i quali egli aveva sempre cercato di mantenere un rapporto con il figlio recandosi tre volte a Santo Domingo per incontrarlo e inviando, sino a dicembre 2017, delle somme di denaro alla nonna materna per il suo mantenimento;
che nel corso dell'ultimo soggiorno, nel dicembre 2017, egli era rimasto a Santo Domingo per 5 mesi e 21 giorni, vedendo e frequentando il bambino quotidianamente;
che a maggio 2018 i genitori avevano deciso di trasferire il figlio a Trieste ed egli si era accollato i relativi costi;
che era andato ad Per_1
abitare con la madre alla quale egli aveva versato sino a febbraio 2019 l'importo di euro
200,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio;
che da allora la non gli aveva Parte_1
consentito di riconoscere , costringendolo a promuovere nel 2019 un primo Per_1 procedimento per il riconoscimento del figlio, cui aveva in seguito rinunciato;
che, a causa dell'opposizione della aveva visto per l'ultima volta il 12.7.2019, salvo Parte_1 Per_1 riprendere i rapporti per un brevissimo intervallo di tempo ad aprile/maggio del 2021; che non aveva mai fatto mancare il contributo al mantenimento del figlio, attualmente versato in misura di euro 150,00 mensili.
Ciò esposto in fatto, il ricorrente, invocata la giurisdizione del giudice italiano, deduceva l'insussistenza di gravi motivi per non autorizzare il richiesto riconoscimento. Richiedeva quindi di essere autorizzato a riconoscere il minore facendogli assumere Persona_1
anche il cognome paterno posponendolo a quello materno, nonché di voler NT assumere i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento ed al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis c.c..
2. Si costituiva la resistente, la quale si opponeva alla domanda di riconoscimento.
Allegava di avere conosciuto il ricorrente a Santo Domingo già nel 2009 instaurando una relazione sentimentale, e di essersi quindi trasferita a Trieste, nel 2012, su richiesta del compagno, che le aveva prospettato una sistemazione lavorativa;
la realtà si era peraltro rivelata ben diversa, e lei, rimasta incinta e priva di qualsiasi assistenza da parte del CP_1
era stata prima ospitata da un'amica e quindi era stata costretta a fare ritorno a
[...]
Santo Domingo ove il 22.08.2013 era nato , che in seguito era stato lasciato dai Per_1 nonni materni in quanto il titolo di soggiorno in Italia era solo per sé e non per il figlio, e il ricorrente non aveva collaborato nel farle ottenere il ricongiungimento con il bambino.
era giunto finalmente in Italia nel 2018, e il padre aveva iniziato a frequentarlo Per_1 saltuariamente e con scarso interesse, salvo iniziare a versare strumentalmente nel 2019 la somma di euro 200,00 mensili quale contributo per il mantenimento e instaurare un giudizio per il suo riconoscimento, cui lei si era opposta in quanto l'ex compagno era dedito all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti e si accompagnava pubblicamente a prostitute. E nonostante il Tribunale di Trieste avesse stabilito un regime di visite provvisorio tra padre e figlio, il sig. non lo aveva mai attuato, rinunciando infine e improvvisamente agli atti CP_1 del giudizio e scomparendo dalla vita di . Infine, la resistente rilevava che nel 2021 Per_1 il era stato detenuto per aver commesso un reato molto grave, mentre nel 2022 si era CP_1
reso responsabile di condotte di stalking nei suoi confronti venendo querelato.
In diritto, la eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
Parte_1
motivava l'opposizione al riconoscimento sostenendo la strumentalità dell'iniziativa del ricorrente, il quale non era interessato a frequentare il minore, né a creare un legame con lui,
e aveva dimostrato – nel corso delle brevi visite al figlio – di essere del tutto inadatto a svolgere il ruolo di padre responsabile, accompagnandosi a persone malavitose e lasciando spesso in compagnia di estranei. Per_1
In via subordinata, chiedeva: l'affidamento esclusivo del figlio, disponendo che l'eventuale ripresa dei contatti tra padre e figlio avvenisse in modo graduale e assistito;
che fosse posto a carico del ricorrente un contributo di mantenimento in favore del figlio di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che mantenesse il solo cognome materno;
Per_1
che fosse posto a carico del il divieto di condurre all'estero il minore in CP_1 Per_1 assenza di consenso della madre.
3. All'esito di istruttoria solo documentale, il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, escludeva la sussistenza di gravi motivi ostativi al riconoscimento paterno.
Osservava, in particolare, che le ragioni rappresentate dalla madre erano fondate prevalentemente sul risentimento nutrito verso il padre per il disinteresse asseritamente dimostrato in alcune fasi della vita del figlio, e per la commissione da parte dello stesso di reati in materia di stupefacenti che ne avevano comportato la condanna alla pena, in parte già espiata, ad “anni due e mesi otto di reclusione”1, circostanze che, pur non sottovalutabili, non erano idonee a pregiudicare l'interesse del minore a essere riconosciuto quale figlio del ricorrente. Aggiungeva che quest'ultimo era parso consapevole dei propri doveri - educativi e di mantenimento - quale padre, aveva la disponibilità di una casa e di un lavoro a tempo indeterminato e risiedeva nella stessa città – Trieste – in cui abitava il figlio.
Il Tribunale autorizzava quindi il ricorrente a riconoscere il figlio , il quale avrebbe Per_1
assunto anche il cognome paterno, aggiungendolo a quello della madre.
Stabiliva, in secondo luogo, che il minore potesse rimanere con il padre non meno di due pomeriggi la settimana, nonché – da giugno 2023 – anche a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat a decorrere al gennaio 2023, e a concorrere per il 50% nelle spese straordinarie secondo i criteri del
Protocollo adottato dal Tribunale di Trieste.
Subordinava al consenso di entrambi i genitori il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore e compensava infine le spese di lite.
4. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Controparte_3
sulla base dei seguenti motivi.
4.1 Con il primo ha lamentato l'erroneità della statuizione riguardante l'affidamento esclusivo di , disposto omettendo di considerare che il è un pregiudicato;
aveva Per_1 CP_1
immotivatamente abbandonato un precedente giudizio di riconoscimento del figlio;
non si era mai occupato di , né aveva provveduto a mantenerlo, se non in un brevissimo Per_1
periodo nel corso del 2019; allorché aveva tenuto con sé il figlio, lo aveva lasciato in compagnia di prostitute e spacciatori;
era stato da lei querelato per il reato di stalking nel
2022.
4.2 Con il secondo, ha contestato l'autorizzazione ad aggiungere il cognome paterno, essendo l'identità personale del bambino, a dieci anni, ormai consolidata, dovendosi inoltre tenere in considerazione “la cattiva reputazione del padre”, fonte di pregiudizio per il figlio “in una piccola comunità come quella dominicana” (pag. 10 dell'atto di appello).
Ha quindi insistito - in parziale riforma della sentenza e previa acquisizione di relazione del per accertare l'eventuale stato di tossicodipendenza del e di resoconto CP_4 NT
aggiornato dei procedimenti penali a carico dello stesso - per l'affidamento esclusivo del figlio, l'attivazione di visite protette paterne e il divieto di espatrio del padre insieme al figlio.
5. Si è costituito il quale ha insistito per il rigetto NT dell'appello.
5.1 Quanto al primo motivo di gravame, l'appellato ha evidenziato come il Tribunale abbia adeguatamente valutato tutte le circostanze idonee a influire sulla decisione relativa all'affidamento, ritenendo che le condotte penalmente rilevanti a lui ascritte non siano idonee a pregiudicare l'interesse del minore a essere riconosciuto;
era stata anzi accertata la sua piena attitudine genitoriale, sia sotto il profilo educativo, sia sotto quello del mantenimento. Inoltre, il ha allegato che significativi elementi che confermano la correttezza della NT decisione sono desumibili dall'ordinanza dd. 16.5.2023 del Tribunale di Sorveglianza, la quale gli aveva accordato – in relazione alla pena residua di anni due, mesi quattro e giorni ventidue di reclusione - la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, dando atto che egli non aveva subito condanne ulteriori, che non pendevano procedimenti penali nei suoi confronti, che svolgeva attività lavorativa e aveva maturato una revisione critica della propria condotta, palesando disponibilità ad attività riparative e di volontariato.
Quanto alle ulteriori circostanze dedotte dall'appellante a sostegno del primo motivo,
l'appellato ha rilevato che la querela per stalking era da iscriversi all'ambito della aspra conflittualità tra genitori, posto che pure nei confronti della pendeva un Parte_1
procedimento penale per lesioni commesse ai suoi danni;
ha precisato che l'abbandono del primo giudizio di riconoscimento del figlio era dipeso non da disinteresse, ma da una scelta del precedente difensore cui egli si era uniformato. 5.2 Ha inoltre dedotto l'infondatezza del secondo motivo di appello, contestando di essere un
“noto pregiudicato” e rilevando che nell'ambito della comunità dominicana egli era già conosciuto quale padre di , il quale quindi nessun pregiudizio può subire Per_1
dall'aggiunta del cognome paterno.
6. E' intervenuto il P.M., che ha insistito per il rigetto dell'appello.
7. Con ordinanza dd. 10.10.2023 la Corte ha disposto l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali onde acquisire elementi in relazione alla decisione sull'affidamento e il diritto di visita, e ha nominato quale curatore speciale del minore l'avv.
. Controparte_2
7.1 Quest'ultima si è costituita, dando atto sia di un primo riavvicinamento tra padre e figlio, da coltivare in modo graduale e da supportare con la presenza di una terza persona, sia della possibilità di ridurre le ragioni di contrasto tra i genitori.
Ha quindi suggerito, condividendo le considerazioni esposte dai Servizi Sociali, un ulteriore periodo di osservazione e di frequentazione protetta prima di fornire indicazioni precise sulle modalità di visita e frequentazione del padre.
7.2 E' quindi seguita una serie di rinvii delle udienze concordemente richiesti dalle parti per consentire il proseguimento del periodo di osservazione e frequentazione tra padre e figlio.
All'udienza dell'11.2.2025, la Corte – alla luce del miglioramento nei rapporti dell'appellato con – proponeva di stabilizzare le visite settimanali senza assistenza di personale Per_1
dei Servizi, e di introdurre una visita domenicale dalle ore 10 alle ore 16 ogni due settimane.
Alla successiva udienza del 10.6.2025 le parti ottenevano un ulteriore rinvio “per concludere il monitoraggio dell'andamento dei rapporti” e per formulare conclusioni congiunte.
Infine, all'udienza del 9.9.2025, le parti hanno concordato conclusioni conformi relativamente alla disciplina del diritto di visita del padre, al mantenimento del figlio e alla regolazione delle spese legali, persistendo invece contrasto in ordine all'affidamento, che l'appellante ha chiesto – a differenza dell'appellato e della curatrice speciale - sia esclusivo.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. L'ambito del presente giudizio di appello è limitato all'affidamento e al diritto di visita del minore , posto che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza che ha Per_1 autorizzato il padre a riconoscere il figlio, né quello avente a oggetto il contributo di mantenimento, e che nelle conclusioni (peraltro parzialmente congiunte) rassegnate all'udienza del 9.9.2025 non sono state ribadite la richiesta di revoca della statuizione relativa all'assunzione, da parte del minore, del cognome paterno, né quella di divieto di espatrio.
9. Ciò premesso, la sig. ha censurato la sentenza di primo grado per avere Parte_1
disposto l'affidamento esclusivo di a entrambi i genitori, lamentando l'omesso Per_1 apprezzamento di una serie di elementi che avrebbero dovuto deporre per l'affidamento esclusivo a lei.
9.1 Giova premettere che secondo l'art. 337 quater c.c. <
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore>>.
E' consolidato il principio secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass., 17.6.2025, n. 16280).
Va quindi accertato se le circostanze allegate dall'appellante siano sintomatiche di una inadeguatezza genitoriale dell'appellato, e siano altresì idonee a influire negativamente sulla crescita e l'educazione del figlio.
9.2 La qualità soggettiva di “pregiudicato” (pag. 6 dell'atto di appello) dell'appellato, per essere stato condannato con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Udine del 30.3.2022 alla pena di anni due e mesi nove di reclusione per reati in materia di violazione della disciplina degli stupefacenti, appare priva di rilevanza ai fini in questione, atteso che, come emerge dall'ordinanza dd. 16.5.2023 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste con la quale è stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di anni due, mesi quattro e giorni ventidue di reclusione (doc. 1 di parte appellata), il non risulta gravato da altre condanne, ha “dimostrato revisione critica … NT
e si è dichiarato disponibile alle attività riparative indicate (effettuazione di un versamento simbolico mensile e svolgimento di attività di volontariato) … appare proiettato verso una positiva progettualità, risultando svolgere regolare attività lavorativa” (pag. 4).
L'attuale condotta dell'appellato, apprezzata dal Tribunale di Sorveglianza, induce a ritenere che il abbia assunto piena consapevolezza del disvalore dei fatti NT
penalmente rilevanti commessi in passato, e si sia definitivamente allontanato – inserendosi stabilmente nel contesto sociale e lavorativo - da attività delittuose, ciò che consente di escludere anche la fondatezza del quinto elemento allegato dall'appellante, con il quale è stato sostenuto che in passato il nelle rare occasioni in cui aveva ospitato NT
, lo avrebbe lasciato “con persone che avrebbero potuto mettere in pericolo il figlio Per_1
(sia spacciatori che prostitute)” (pag. 7 dell'atto di appello).
Va ritenuto quindi che il precedente penale non possa influire sulla valutazione dell'idoneità genitoriale.
9.3 Le circostanze, dedotte dall'appellante (v. pag. 6 dell'atto di appello) a carico dell'appellato, dell'abbandono del precedente giudizio di riconoscimento del figlio promosso nel 2019 (n. 2), della mancata frequentazione (n. 3) e dell'omesso mantenimento di quest'ultimo (n. 4), non risultavano più attuali al momento della decisione impugnata e correttamente non sono state considerare ostative all'affidamento condiviso.
In particolare, se la rinuncia al primo giudizio è irrilevante, in quanto superata dalla proposizione e coltivazione dell'attuale, quanto alle ulteriori due circostanze il giudice di primo grado ha apprezzato sia la ferma volontà del padre, reiterata nel corso dell'interrogatorio libero in udienza, di riprendere i rapporti con il figlio, sia il sopravvenuto adempimento dell'obbligo di provvedere al suo mantenimento [“Il sig. per contro, CP_1
è parso, anche per una maturazione connessa all'età (si consideri che quando è nato il figlio egli aveva 24 anni e ne ha ora 34) ben consapevole dei doveri che gravano su un padre riguardanti il mantenimento e l'educazione del minore;
né la madre ha potuto disconoscere il contributo che le è stato e le viene corrisposto, da qualche tempo anche con regolare frequenza mensile, per il mantenimento del figlio (sebbene se ne sia dichiarata sorpresa e ne abbia supposto la strumentalità)”; pag. 7 della sentenza].
9.4 E tale rinnovato atteggiamento del ha ricevuto pieno e definitivo NT
riscontro nel corso del presente giudizio di secondo grado attraverso le informazioni trasmesse periodicamente dai Servizi Sociali e, per essi, dalla curatrice speciale.
Nella relazione dd. 31.1.2024 i Servizi hanno illustrato la rispettiva situazione personale, abitativa e lavorativa delle parti, riferendo di avere preso in carico il minore dal punto di vista psicologico per prepararlo all'avvicinamento graduale e alle visite con il padre.
Successivamente è stato possibile accertare dapprima il progressivo miglioramento dei rapporti tra padre e figlio nel corso degli incontri settimanali presenziati dagli educatori del
Comune di Trieste (“nel corso dei precitati incontri , che sta frequentando la classe Per_1 prima della Scuola Secondaria di Primo Grado, comunica al padre le sue impressioni e/o le sue emozioni attinenti il nuovo percorso scolastico, alternandole alla sua grande passione sportiva (il calcio); il padre, particolarmente entusiasta del coinvolgimento, pur non essendo un appassionato di calcio, ha iniziato a praticare questo sport con;
in data Per_1
22.07.2024 per la prima volta ha chiamato “papà” il sig. provocando in Per_1 CP_1
quest'ultimo un'emozione senza paragoni. Tuttora continua a chiamarlo papà; al termine degli incontri con l'educatore, già da vario tempo il sig. accompagna da solo in CP_1 autobus a casa, attendendo, una volta giunti sulla porta del condominio, che lo Per_1
stesso salga in casa, con gioia di entrambi”; così la memoria dd.
9.10.2024 dell'avv.
). CP_2
Quindi, con memoria dd. 8.2.2025 (corredata e confortata dagli allegati provenienti dal funzionario dei Servizi Sociali) la curatrice speciale ha dato atto di un ulteriore positivo consolidamento del rapporto tra padre e figlio, tanto da determinare la limitazione della presenza degli educatori a uno solo dei due incontri settimanali, nel corso dei quali “ Per_1 rende edotto il padre degli eventi scolastici e sportivi con conseguente gioia del genitore per il coinvolgimento”. Venivano segnalati anche il coinvolgimento dell'appellato nelle attività sportive proposte da e i gesti di affetto di quest'ultimo verso il padre. Per_1
Con relazione dd. 22.5.2025 i Servizi Sociali riferivano in ordine agli incontri presenziati fino al 11.2.2025, con particolare riguardo all'interesse mostrato dall'appellato nei confronti delle attività, scolastiche ed extrascolastiche, di , del clima sereno durante le visite, della Per_1 capacità del padre di instaurare con il figlio una relazione adeguata e di manifestargli affetto.
Da ultimo, nella memoria di aggiornamento, depositata il 30.5.2025, la curatrice speciale esponeva che, in considerazione dei favorevoli esiti degli incontri, estesi alla domenica ogni due settimane, gli educatori del Comune avevano cessato il loro intervento. Si evidenziava altresì che “il dialogo tra padre e figlio è andato via via aumentando, anche per l'interesse dimostrato dal padre nelle varie attività scolastiche e sportive del figlio … il tutto con il benestare della madre”, e che tale quadro complessivo era confermato da Parte_2
(Responsabile dell'Ambulatorio delle Suore di Carità dell'Assunzione di
[...]
Trieste), da anni figura di riferimento per (“La Suora ha confermato che Per_1 Per_1
è sereno e si trova a suo agio con il padre, con il quale sta dimostrando sempre meno difficoltà ad esprimersi. Ha inoltre evidenziato che sta frequentando con proficui risultati la Per_1
scuola, pur presentando alcune difficoltà nella lingua tedesca. Suor ha però Pt_2 ribadito che è necessario rispettare i tempi di , così come è stato fatto sino ad ora. Per_1
La religiosa ha inoltre rilevato che da questa situazione ha tratto beneficio anche la madre, che si è rasserenata e opera nel rispetto delle regole dettate dalla Corte di Appello”).
9.5 Tenuto conto quindi del favorevole evolversi dei rapporti tra padre e figlio, dell'intensificarsi delle visite paterne senza che siano stati segnalati disagi per il minore, della consapevolezza da parte dell'appellato dei bisogni, affettivi e materiali, di , non Per_1 sussistono ragioni idonee a escludere l'adeguatezza genitoriale del e a far NT ritenere che l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per il figlio.
9.6 In contrario, non appare infine rilevante la querela per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) presentata il 22.7.2022 dall'appellante nei confronti dell'appellato, non sussistendo prova (neppure offerta), né specifica deduzione (la essendosi limitata a Parte_1 depositare la mera attestazione dell'avvenuta presentazione della denuncia-querela, il cui contenuto è quindi ignoto;
doc. 4 in primo grado) della sussistenza della condotta contestata al NT
Va quindi respinto il primo motivo di appello.
10. Dato atto dell'implicita rinuncia al secondo motivo, riguardante l'uso del cognome paterno, in quanto non riproposto nelle conclusioni, si osserva come nulla osti – in parziale riforma della sentenza impugnata - al recepimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e sopra trascritte in epigrafe, risultando la disciplina concordata del diritto di visita pienamente rispondente all'interesse del minore a mantenere e consolidare un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori.
Va oscurato - per ragioni di tutela della riservatezza del minore - il dato riguardante il numero del suo telefono cellulare indicato nelle conclusioni congiunte, e di cui le parti sono evidentemente a conoscenza.
11. Conformemente alla richiesta delle parti, le spese del grado vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 175/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza appellata e, in particolare, a modifica del capo 4) della predetta sentenza, riguardante le modalità di visita del minore da parte del padre, dà atto che le parti concordano che allo stato il signor possa stare con : NT Per_1
- nel corso della settimana come attualmente in essere e, cioè, il martedì andando a prendere il minore a scuola, pranzando con lui, e riportandolo al doposcuola, il giovedì per portarlo a calcio (in tale occasione lo vedrà nel brevissimo solo periodo del tragitto);
- nei fine settimana, il signor potrà stare come ora di giorno con NT Per_1
due domeniche al mese (facendo in modo che il ragazzo stia con la madre la domenica in cui la stessa sta con l'altra figlia , in modo che i fratelli possano stare insieme), con Persona_2 introduzione dal 01.10.2025 anche della giornata del sabato nei weekend di propria competenza (con l'impegno a farlo partecipare alle partite di calcio);
- il padre vedrà il figlio un giorno a scelta fra 24 e 25 dicembre, ad anni alternati, oltre al
Capodanno/Befana anch'essi ad anni alternati (per il 2025 il padre starà con il figlio il giorno
25 dicembre dalle 10 alle 22 nonché il 06.01.2026 dalle 10 alle 21);
- i genitori di aumenteranno progressivamente i momenti di permanenza tra padre Per_1
e figlio, ivi compresi i pernotti, rispettando i tempi di maturazione del ragazzo nel rapporto con il padre, nonché i suoi impegni scolastici e sportivi;
- circa il contributo economico si rimanda la questione a separata sede, rimanendo nelle more sul punto in vigore la statuizione prevista dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 168/23;
- le parti condividono il numero di cellulare di omissis; Per_1
- le parti risponderanno alle reciproche mail e whatsapp entro 48 ore;
b) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Trieste, 9 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella sentenza di primo grado (pag. 7); dall'ordinanza dd. 16.5.2023 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste (doc. 1 di parte appellata) risulta invece che la pena fu di anni due e mesi nove di reclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 175/2023 promossa con atto di citazione in appello notificato il
22.5.2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA ISERNIA, presso il cui studio in Trieste, Foro
Ulpiano n. 4, risulta elettivamente domiciliata, per procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentato e NT C.F._2
difeso dall'avv. PAOLO CODIGLIA, presso il cui studio in Trieste, via Cesare Beccaria n. 3, risulta elettivamente domiciliato, per procura in calce al ricorso di primo grado
APPELLATO con l'intervento di
AVV. , in qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2
in proprio ex art. 86 c.p.c. Persona_1
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 168/2023 del Tribunale di Trieste dd. 18.3.2023, pubblicata il 21.3.2023 e non notificata - “filiazione naturale ”
CONCLUSIONI
In ordine all'affidamento di : Per_1
Per l'appellante:
“conclude per l'affidamento esclusivo di alla sola madre”. Per_1
Per l'appellato:
“rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da
[...]
. Parte_1
Per la curatrice speciale:
“evidenzia che l'affidamento condiviso è praticabile”.
In ordine alle rimanenti questioni:
In via congiunta per l'appellante, l'appellato e la curatrice speciale:
“Le parti, previo positivo esperimento del percorso di visite prima presenziate e poi libere fra padre e figlio, concordano che allo stato il signor possa stare con NT
Per_1
- nel corso della settimana come attualmente in essere e, cioè, il martedi andando a prendere il minore a scuola, pranzando con lui, e riportandolo al doposcuola, il giovedì per portarlo
a calcio (in tale occasione lo vedrà nel brevissimo solo periodo del tragitto);
- nei fine settimana, il signor potrà stare come ora di giorno con NT Per_1 due domeniche al mese (facendo in modo che il ragazzo stia con la madre la domenica in cui la stessa sta con l'altra figlia , in modo che i fratelli possano stare insieme), con Persona_2
introduzione dal 01.10.2025 anche della giornata del sabato nei weekend di propria competenza (con l'impegno a farlo partecipare alle partite di calcio).
- il padre vedrà il figlio un giorno a scelta fra 24 e 25 dicembre, ad anni alternati, oltre al
Capodanno/Befana anch'essi ad anni alternati (per il 2025 il padre starà con il figlio il giorno
25 dicembre dalle 10 alle 22 nonché il 06.01.2026 dalle 10 alle 21)
- I genitori di aumenteranno progressivamente i momenti di permanenza tra padre Per_1
e figlio, ivi compresi i pernotti, rispettando i tempi di maturazione del ragazzo nel rapporto con il padre, nonchè i suoi impegni scolastici e sportivi. - Circa il contributo economico si rimanda la questione a separata sede, rimanendo nelle more sul punto in vigore la statuizione prevista dal Tribunale di Trieste con sentenza n.
168/23
- Spese legali compensate
- le parti condividono il numero di cellulare di (omissis); Per_1
- le parti risponderanno alle reciproche mail e whatsapp entro 48 ore”.
Per il Pubblico Ministero:
“per il rigetto dell'appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.6.2022 esponeva di essere NT
padre di nato a [...] il [...] dalla breve relazione con Persona_1
conosciuta nel 2012 a Trieste;
di non avere potuto Controparte_3
riconoscere alla nascita il bambino in quanto la madre aveva deciso di andare a partorire a
Santo Domingo in un momento in cui lui non poteva spostarsi dall'Italia; che dopo la nascita di la sig.ra era rimasta a Santo Domingo per un anno, ritornando Per_1 Parte_1
successivamente a Trieste da sola e lasciando il figlio dalla nonna materna per quattro anni, durante i quali egli aveva sempre cercato di mantenere un rapporto con il figlio recandosi tre volte a Santo Domingo per incontrarlo e inviando, sino a dicembre 2017, delle somme di denaro alla nonna materna per il suo mantenimento;
che nel corso dell'ultimo soggiorno, nel dicembre 2017, egli era rimasto a Santo Domingo per 5 mesi e 21 giorni, vedendo e frequentando il bambino quotidianamente;
che a maggio 2018 i genitori avevano deciso di trasferire il figlio a Trieste ed egli si era accollato i relativi costi;
che era andato ad Per_1
abitare con la madre alla quale egli aveva versato sino a febbraio 2019 l'importo di euro
200,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio;
che da allora la non gli aveva Parte_1
consentito di riconoscere , costringendolo a promuovere nel 2019 un primo Per_1 procedimento per il riconoscimento del figlio, cui aveva in seguito rinunciato;
che, a causa dell'opposizione della aveva visto per l'ultima volta il 12.7.2019, salvo Parte_1 Per_1 riprendere i rapporti per un brevissimo intervallo di tempo ad aprile/maggio del 2021; che non aveva mai fatto mancare il contributo al mantenimento del figlio, attualmente versato in misura di euro 150,00 mensili.
Ciò esposto in fatto, il ricorrente, invocata la giurisdizione del giudice italiano, deduceva l'insussistenza di gravi motivi per non autorizzare il richiesto riconoscimento. Richiedeva quindi di essere autorizzato a riconoscere il minore facendogli assumere Persona_1
anche il cognome paterno posponendolo a quello materno, nonché di voler NT assumere i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento ed al mantenimento del minore ai sensi dell'art. 315 bis c.c..
2. Si costituiva la resistente, la quale si opponeva alla domanda di riconoscimento.
Allegava di avere conosciuto il ricorrente a Santo Domingo già nel 2009 instaurando una relazione sentimentale, e di essersi quindi trasferita a Trieste, nel 2012, su richiesta del compagno, che le aveva prospettato una sistemazione lavorativa;
la realtà si era peraltro rivelata ben diversa, e lei, rimasta incinta e priva di qualsiasi assistenza da parte del CP_1
era stata prima ospitata da un'amica e quindi era stata costretta a fare ritorno a
[...]
Santo Domingo ove il 22.08.2013 era nato , che in seguito era stato lasciato dai Per_1 nonni materni in quanto il titolo di soggiorno in Italia era solo per sé e non per il figlio, e il ricorrente non aveva collaborato nel farle ottenere il ricongiungimento con il bambino.
era giunto finalmente in Italia nel 2018, e il padre aveva iniziato a frequentarlo Per_1 saltuariamente e con scarso interesse, salvo iniziare a versare strumentalmente nel 2019 la somma di euro 200,00 mensili quale contributo per il mantenimento e instaurare un giudizio per il suo riconoscimento, cui lei si era opposta in quanto l'ex compagno era dedito all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti e si accompagnava pubblicamente a prostitute. E nonostante il Tribunale di Trieste avesse stabilito un regime di visite provvisorio tra padre e figlio, il sig. non lo aveva mai attuato, rinunciando infine e improvvisamente agli atti CP_1 del giudizio e scomparendo dalla vita di . Infine, la resistente rilevava che nel 2021 Per_1 il era stato detenuto per aver commesso un reato molto grave, mentre nel 2022 si era CP_1
reso responsabile di condotte di stalking nei suoi confronti venendo querelato.
In diritto, la eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
Parte_1
motivava l'opposizione al riconoscimento sostenendo la strumentalità dell'iniziativa del ricorrente, il quale non era interessato a frequentare il minore, né a creare un legame con lui,
e aveva dimostrato – nel corso delle brevi visite al figlio – di essere del tutto inadatto a svolgere il ruolo di padre responsabile, accompagnandosi a persone malavitose e lasciando spesso in compagnia di estranei. Per_1
In via subordinata, chiedeva: l'affidamento esclusivo del figlio, disponendo che l'eventuale ripresa dei contatti tra padre e figlio avvenisse in modo graduale e assistito;
che fosse posto a carico del ricorrente un contributo di mantenimento in favore del figlio di euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che mantenesse il solo cognome materno;
Per_1
che fosse posto a carico del il divieto di condurre all'estero il minore in CP_1 Per_1 assenza di consenso della madre.
3. All'esito di istruttoria solo documentale, il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, escludeva la sussistenza di gravi motivi ostativi al riconoscimento paterno.
Osservava, in particolare, che le ragioni rappresentate dalla madre erano fondate prevalentemente sul risentimento nutrito verso il padre per il disinteresse asseritamente dimostrato in alcune fasi della vita del figlio, e per la commissione da parte dello stesso di reati in materia di stupefacenti che ne avevano comportato la condanna alla pena, in parte già espiata, ad “anni due e mesi otto di reclusione”1, circostanze che, pur non sottovalutabili, non erano idonee a pregiudicare l'interesse del minore a essere riconosciuto quale figlio del ricorrente. Aggiungeva che quest'ultimo era parso consapevole dei propri doveri - educativi e di mantenimento - quale padre, aveva la disponibilità di una casa e di un lavoro a tempo indeterminato e risiedeva nella stessa città – Trieste – in cui abitava il figlio.
Il Tribunale autorizzava quindi il ricorrente a riconoscere il figlio , il quale avrebbe Per_1
assunto anche il cognome paterno, aggiungendolo a quello della madre.
Stabiliva, in secondo luogo, che il minore potesse rimanere con il padre non meno di due pomeriggi la settimana, nonché – da giugno 2023 – anche a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat a decorrere al gennaio 2023, e a concorrere per il 50% nelle spese straordinarie secondo i criteri del
Protocollo adottato dal Tribunale di Trieste.
Subordinava al consenso di entrambi i genitori il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore e compensava infine le spese di lite.
4. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Controparte_3
sulla base dei seguenti motivi.
4.1 Con il primo ha lamentato l'erroneità della statuizione riguardante l'affidamento esclusivo di , disposto omettendo di considerare che il è un pregiudicato;
aveva Per_1 CP_1
immotivatamente abbandonato un precedente giudizio di riconoscimento del figlio;
non si era mai occupato di , né aveva provveduto a mantenerlo, se non in un brevissimo Per_1
periodo nel corso del 2019; allorché aveva tenuto con sé il figlio, lo aveva lasciato in compagnia di prostitute e spacciatori;
era stato da lei querelato per il reato di stalking nel
2022.
4.2 Con il secondo, ha contestato l'autorizzazione ad aggiungere il cognome paterno, essendo l'identità personale del bambino, a dieci anni, ormai consolidata, dovendosi inoltre tenere in considerazione “la cattiva reputazione del padre”, fonte di pregiudizio per il figlio “in una piccola comunità come quella dominicana” (pag. 10 dell'atto di appello).
Ha quindi insistito - in parziale riforma della sentenza e previa acquisizione di relazione del per accertare l'eventuale stato di tossicodipendenza del e di resoconto CP_4 NT
aggiornato dei procedimenti penali a carico dello stesso - per l'affidamento esclusivo del figlio, l'attivazione di visite protette paterne e il divieto di espatrio del padre insieme al figlio.
5. Si è costituito il quale ha insistito per il rigetto NT dell'appello.
5.1 Quanto al primo motivo di gravame, l'appellato ha evidenziato come il Tribunale abbia adeguatamente valutato tutte le circostanze idonee a influire sulla decisione relativa all'affidamento, ritenendo che le condotte penalmente rilevanti a lui ascritte non siano idonee a pregiudicare l'interesse del minore a essere riconosciuto;
era stata anzi accertata la sua piena attitudine genitoriale, sia sotto il profilo educativo, sia sotto quello del mantenimento. Inoltre, il ha allegato che significativi elementi che confermano la correttezza della NT decisione sono desumibili dall'ordinanza dd. 16.5.2023 del Tribunale di Sorveglianza, la quale gli aveva accordato – in relazione alla pena residua di anni due, mesi quattro e giorni ventidue di reclusione - la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, dando atto che egli non aveva subito condanne ulteriori, che non pendevano procedimenti penali nei suoi confronti, che svolgeva attività lavorativa e aveva maturato una revisione critica della propria condotta, palesando disponibilità ad attività riparative e di volontariato.
Quanto alle ulteriori circostanze dedotte dall'appellante a sostegno del primo motivo,
l'appellato ha rilevato che la querela per stalking era da iscriversi all'ambito della aspra conflittualità tra genitori, posto che pure nei confronti della pendeva un Parte_1
procedimento penale per lesioni commesse ai suoi danni;
ha precisato che l'abbandono del primo giudizio di riconoscimento del figlio era dipeso non da disinteresse, ma da una scelta del precedente difensore cui egli si era uniformato. 5.2 Ha inoltre dedotto l'infondatezza del secondo motivo di appello, contestando di essere un
“noto pregiudicato” e rilevando che nell'ambito della comunità dominicana egli era già conosciuto quale padre di , il quale quindi nessun pregiudizio può subire Per_1
dall'aggiunta del cognome paterno.
6. E' intervenuto il P.M., che ha insistito per il rigetto dell'appello.
7. Con ordinanza dd. 10.10.2023 la Corte ha disposto l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali onde acquisire elementi in relazione alla decisione sull'affidamento e il diritto di visita, e ha nominato quale curatore speciale del minore l'avv.
. Controparte_2
7.1 Quest'ultima si è costituita, dando atto sia di un primo riavvicinamento tra padre e figlio, da coltivare in modo graduale e da supportare con la presenza di una terza persona, sia della possibilità di ridurre le ragioni di contrasto tra i genitori.
Ha quindi suggerito, condividendo le considerazioni esposte dai Servizi Sociali, un ulteriore periodo di osservazione e di frequentazione protetta prima di fornire indicazioni precise sulle modalità di visita e frequentazione del padre.
7.2 E' quindi seguita una serie di rinvii delle udienze concordemente richiesti dalle parti per consentire il proseguimento del periodo di osservazione e frequentazione tra padre e figlio.
All'udienza dell'11.2.2025, la Corte – alla luce del miglioramento nei rapporti dell'appellato con – proponeva di stabilizzare le visite settimanali senza assistenza di personale Per_1
dei Servizi, e di introdurre una visita domenicale dalle ore 10 alle ore 16 ogni due settimane.
Alla successiva udienza del 10.6.2025 le parti ottenevano un ulteriore rinvio “per concludere il monitoraggio dell'andamento dei rapporti” e per formulare conclusioni congiunte.
Infine, all'udienza del 9.9.2025, le parti hanno concordato conclusioni conformi relativamente alla disciplina del diritto di visita del padre, al mantenimento del figlio e alla regolazione delle spese legali, persistendo invece contrasto in ordine all'affidamento, che l'appellante ha chiesto – a differenza dell'appellato e della curatrice speciale - sia esclusivo.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. L'ambito del presente giudizio di appello è limitato all'affidamento e al diritto di visita del minore , posto che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza che ha Per_1 autorizzato il padre a riconoscere il figlio, né quello avente a oggetto il contributo di mantenimento, e che nelle conclusioni (peraltro parzialmente congiunte) rassegnate all'udienza del 9.9.2025 non sono state ribadite la richiesta di revoca della statuizione relativa all'assunzione, da parte del minore, del cognome paterno, né quella di divieto di espatrio.
9. Ciò premesso, la sig. ha censurato la sentenza di primo grado per avere Parte_1
disposto l'affidamento esclusivo di a entrambi i genitori, lamentando l'omesso Per_1 apprezzamento di una serie di elementi che avrebbero dovuto deporre per l'affidamento esclusivo a lei.
9.1 Giova premettere che secondo l'art. 337 quater c.c. <
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore>>.
E' consolidato il principio secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”
(Cass., 17.6.2025, n. 16280).
Va quindi accertato se le circostanze allegate dall'appellante siano sintomatiche di una inadeguatezza genitoriale dell'appellato, e siano altresì idonee a influire negativamente sulla crescita e l'educazione del figlio.
9.2 La qualità soggettiva di “pregiudicato” (pag. 6 dell'atto di appello) dell'appellato, per essere stato condannato con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Udine del 30.3.2022 alla pena di anni due e mesi nove di reclusione per reati in materia di violazione della disciplina degli stupefacenti, appare priva di rilevanza ai fini in questione, atteso che, come emerge dall'ordinanza dd. 16.5.2023 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste con la quale è stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena residua di anni due, mesi quattro e giorni ventidue di reclusione (doc. 1 di parte appellata), il non risulta gravato da altre condanne, ha “dimostrato revisione critica … NT
e si è dichiarato disponibile alle attività riparative indicate (effettuazione di un versamento simbolico mensile e svolgimento di attività di volontariato) … appare proiettato verso una positiva progettualità, risultando svolgere regolare attività lavorativa” (pag. 4).
L'attuale condotta dell'appellato, apprezzata dal Tribunale di Sorveglianza, induce a ritenere che il abbia assunto piena consapevolezza del disvalore dei fatti NT
penalmente rilevanti commessi in passato, e si sia definitivamente allontanato – inserendosi stabilmente nel contesto sociale e lavorativo - da attività delittuose, ciò che consente di escludere anche la fondatezza del quinto elemento allegato dall'appellante, con il quale è stato sostenuto che in passato il nelle rare occasioni in cui aveva ospitato NT
, lo avrebbe lasciato “con persone che avrebbero potuto mettere in pericolo il figlio Per_1
(sia spacciatori che prostitute)” (pag. 7 dell'atto di appello).
Va ritenuto quindi che il precedente penale non possa influire sulla valutazione dell'idoneità genitoriale.
9.3 Le circostanze, dedotte dall'appellante (v. pag. 6 dell'atto di appello) a carico dell'appellato, dell'abbandono del precedente giudizio di riconoscimento del figlio promosso nel 2019 (n. 2), della mancata frequentazione (n. 3) e dell'omesso mantenimento di quest'ultimo (n. 4), non risultavano più attuali al momento della decisione impugnata e correttamente non sono state considerare ostative all'affidamento condiviso.
In particolare, se la rinuncia al primo giudizio è irrilevante, in quanto superata dalla proposizione e coltivazione dell'attuale, quanto alle ulteriori due circostanze il giudice di primo grado ha apprezzato sia la ferma volontà del padre, reiterata nel corso dell'interrogatorio libero in udienza, di riprendere i rapporti con il figlio, sia il sopravvenuto adempimento dell'obbligo di provvedere al suo mantenimento [“Il sig. per contro, CP_1
è parso, anche per una maturazione connessa all'età (si consideri che quando è nato il figlio egli aveva 24 anni e ne ha ora 34) ben consapevole dei doveri che gravano su un padre riguardanti il mantenimento e l'educazione del minore;
né la madre ha potuto disconoscere il contributo che le è stato e le viene corrisposto, da qualche tempo anche con regolare frequenza mensile, per il mantenimento del figlio (sebbene se ne sia dichiarata sorpresa e ne abbia supposto la strumentalità)”; pag. 7 della sentenza].
9.4 E tale rinnovato atteggiamento del ha ricevuto pieno e definitivo NT
riscontro nel corso del presente giudizio di secondo grado attraverso le informazioni trasmesse periodicamente dai Servizi Sociali e, per essi, dalla curatrice speciale.
Nella relazione dd. 31.1.2024 i Servizi hanno illustrato la rispettiva situazione personale, abitativa e lavorativa delle parti, riferendo di avere preso in carico il minore dal punto di vista psicologico per prepararlo all'avvicinamento graduale e alle visite con il padre.
Successivamente è stato possibile accertare dapprima il progressivo miglioramento dei rapporti tra padre e figlio nel corso degli incontri settimanali presenziati dagli educatori del
Comune di Trieste (“nel corso dei precitati incontri , che sta frequentando la classe Per_1 prima della Scuola Secondaria di Primo Grado, comunica al padre le sue impressioni e/o le sue emozioni attinenti il nuovo percorso scolastico, alternandole alla sua grande passione sportiva (il calcio); il padre, particolarmente entusiasta del coinvolgimento, pur non essendo un appassionato di calcio, ha iniziato a praticare questo sport con;
in data Per_1
22.07.2024 per la prima volta ha chiamato “papà” il sig. provocando in Per_1 CP_1
quest'ultimo un'emozione senza paragoni. Tuttora continua a chiamarlo papà; al termine degli incontri con l'educatore, già da vario tempo il sig. accompagna da solo in CP_1 autobus a casa, attendendo, una volta giunti sulla porta del condominio, che lo Per_1
stesso salga in casa, con gioia di entrambi”; così la memoria dd.
9.10.2024 dell'avv.
). CP_2
Quindi, con memoria dd. 8.2.2025 (corredata e confortata dagli allegati provenienti dal funzionario dei Servizi Sociali) la curatrice speciale ha dato atto di un ulteriore positivo consolidamento del rapporto tra padre e figlio, tanto da determinare la limitazione della presenza degli educatori a uno solo dei due incontri settimanali, nel corso dei quali “ Per_1 rende edotto il padre degli eventi scolastici e sportivi con conseguente gioia del genitore per il coinvolgimento”. Venivano segnalati anche il coinvolgimento dell'appellato nelle attività sportive proposte da e i gesti di affetto di quest'ultimo verso il padre. Per_1
Con relazione dd. 22.5.2025 i Servizi Sociali riferivano in ordine agli incontri presenziati fino al 11.2.2025, con particolare riguardo all'interesse mostrato dall'appellato nei confronti delle attività, scolastiche ed extrascolastiche, di , del clima sereno durante le visite, della Per_1 capacità del padre di instaurare con il figlio una relazione adeguata e di manifestargli affetto.
Da ultimo, nella memoria di aggiornamento, depositata il 30.5.2025, la curatrice speciale esponeva che, in considerazione dei favorevoli esiti degli incontri, estesi alla domenica ogni due settimane, gli educatori del Comune avevano cessato il loro intervento. Si evidenziava altresì che “il dialogo tra padre e figlio è andato via via aumentando, anche per l'interesse dimostrato dal padre nelle varie attività scolastiche e sportive del figlio … il tutto con il benestare della madre”, e che tale quadro complessivo era confermato da Parte_2
(Responsabile dell'Ambulatorio delle Suore di Carità dell'Assunzione di
[...]
Trieste), da anni figura di riferimento per (“La Suora ha confermato che Per_1 Per_1
è sereno e si trova a suo agio con il padre, con il quale sta dimostrando sempre meno difficoltà ad esprimersi. Ha inoltre evidenziato che sta frequentando con proficui risultati la Per_1
scuola, pur presentando alcune difficoltà nella lingua tedesca. Suor ha però Pt_2 ribadito che è necessario rispettare i tempi di , così come è stato fatto sino ad ora. Per_1
La religiosa ha inoltre rilevato che da questa situazione ha tratto beneficio anche la madre, che si è rasserenata e opera nel rispetto delle regole dettate dalla Corte di Appello”).
9.5 Tenuto conto quindi del favorevole evolversi dei rapporti tra padre e figlio, dell'intensificarsi delle visite paterne senza che siano stati segnalati disagi per il minore, della consapevolezza da parte dell'appellato dei bisogni, affettivi e materiali, di , non Per_1 sussistono ragioni idonee a escludere l'adeguatezza genitoriale del e a far NT ritenere che l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per il figlio.
9.6 In contrario, non appare infine rilevante la querela per il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) presentata il 22.7.2022 dall'appellante nei confronti dell'appellato, non sussistendo prova (neppure offerta), né specifica deduzione (la essendosi limitata a Parte_1 depositare la mera attestazione dell'avvenuta presentazione della denuncia-querela, il cui contenuto è quindi ignoto;
doc. 4 in primo grado) della sussistenza della condotta contestata al NT
Va quindi respinto il primo motivo di appello.
10. Dato atto dell'implicita rinuncia al secondo motivo, riguardante l'uso del cognome paterno, in quanto non riproposto nelle conclusioni, si osserva come nulla osti – in parziale riforma della sentenza impugnata - al recepimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e sopra trascritte in epigrafe, risultando la disciplina concordata del diritto di visita pienamente rispondente all'interesse del minore a mantenere e consolidare un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori.
Va oscurato - per ragioni di tutela della riservatezza del minore - il dato riguardante il numero del suo telefono cellulare indicato nelle conclusioni congiunte, e di cui le parti sono evidentemente a conoscenza.
11. Conformemente alla richiesta delle parti, le spese del grado vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 175/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza appellata e, in particolare, a modifica del capo 4) della predetta sentenza, riguardante le modalità di visita del minore da parte del padre, dà atto che le parti concordano che allo stato il signor possa stare con : NT Per_1
- nel corso della settimana come attualmente in essere e, cioè, il martedì andando a prendere il minore a scuola, pranzando con lui, e riportandolo al doposcuola, il giovedì per portarlo a calcio (in tale occasione lo vedrà nel brevissimo solo periodo del tragitto);
- nei fine settimana, il signor potrà stare come ora di giorno con NT Per_1
due domeniche al mese (facendo in modo che il ragazzo stia con la madre la domenica in cui la stessa sta con l'altra figlia , in modo che i fratelli possano stare insieme), con Persona_2 introduzione dal 01.10.2025 anche della giornata del sabato nei weekend di propria competenza (con l'impegno a farlo partecipare alle partite di calcio);
- il padre vedrà il figlio un giorno a scelta fra 24 e 25 dicembre, ad anni alternati, oltre al
Capodanno/Befana anch'essi ad anni alternati (per il 2025 il padre starà con il figlio il giorno
25 dicembre dalle 10 alle 22 nonché il 06.01.2026 dalle 10 alle 21);
- i genitori di aumenteranno progressivamente i momenti di permanenza tra padre Per_1
e figlio, ivi compresi i pernotti, rispettando i tempi di maturazione del ragazzo nel rapporto con il padre, nonché i suoi impegni scolastici e sportivi;
- circa il contributo economico si rimanda la questione a separata sede, rimanendo nelle more sul punto in vigore la statuizione prevista dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 168/23;
- le parti condividono il numero di cellulare di omissis; Per_1
- le parti risponderanno alle reciproche mail e whatsapp entro 48 ore;
b) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Trieste, 9 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nella sentenza di primo grado (pag. 7); dall'ordinanza dd. 16.5.2023 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste (doc. 1 di parte appellata) risulta invece che la pena fu di anni due e mesi nove di reclusione