Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/06/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Barbara Licitra Presidente relatore
Sara Cargasacchi Giudice
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 893/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STAROPOLI DANIELA
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. BIASCA Controparte_1 C.F._2
SIMONETTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto 9.5.25, valutata la conformità alla legge ed all'interesse delle parti delle condizioni concordate dalle parti in relazione alla modifica di quelle stabilite in sede di divorzio, in accoglimento,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 1 di 3
- NULLA PREVEDE rispetto all'affidamento, collocamento e tempi di permanenza tra la figlia ed il padre sig. , posto che ella in data 28.12.2019 è Parte_2 Parte_1 divenuta maggiorenne;
- STATUISCE che il contributo al mantenimento della figlia , in ragione della maggiore Pt_2 età e dell'attitudine lavorativa della stessa, verrà ridotto ad €. 300,00 e dovrà essere versato dal sig.
[...]
, direttamente sul c/c intestato alla figlia entro il giorno 16 di ogni mese, sino alla Parte_1 data del 31.12.2025, con conseguente e contestuale eliminazione del medesimo a partire da Gennaio
2026;
- STATUISCE che, sino al momento al mese di dicembre 2025, le spese straordinarie dovranno essere corrisposte in ragione del 50% sulla base dello schema di regolamentazione delle spese per i figli allegato al Protocollo d'intesa del 12.07.2024 del Tribunale di Sondrio e così nello specifico: Spese straordinarie obbligatorie spese medico-sanitarie (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra e/o dal medico di base;
b) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
c) tickets sanitari;
d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
e) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche pressi strutture pubbliche, e presso strutture private nel caso in cui per le strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi (in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare, con prevalenza del professionista con preventivo più basso); f) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private. Spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche, imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto scolastico;
h) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili. Spese extra-scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati, da scuole pubbliche e da enti territoriali); c) baby sitter, se già esistente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
d) spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
e) parrucchiere;
f) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili
(apparecchi ortodontici); b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o previsti dal SSN, ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari, anche omeopatici, non prescritti dal medico di base e/o medico curante. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da Istituti e Università private;
b) tasse e rette delle università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) vacanze studio all'estero; g) corsi di recupero e lezioni private. Spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente pagina 2 di 3 abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche, artistiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter, laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
f) stage sportivi, viaggi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
i) ricarica cellulare;
l) estetista. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo si intende che: - il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare dovrà inviare all'altro una richiesta scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.), ove possibile accompagnata da un preventivo di spesa;
- l'altro genitore, in caso di dissenso, deve manifestarlo e motivarlo per iscritto. Se il dissenso riguarda solo l'entità della spesa, il genitore dissenziente dovrà proporre una adeguata alternativa;
in ogni caso la risposta dovrà pervenire entro massimo 7 giorni dalla richiesta – ovvero nel minor termine espressamente indicato e motivato nella richiesta stessa, nei casi di particolare urgenza, e in tal caso il richiedente ha l'onere di assicurarsi che l'altro genitore abbia ricevuto la richiesta e abbia potuto prenderne visione – altrimenti ilsilenzio o la mancata indicazione di alternativa saranno intesi come consenso alla richiesta e, pertanto, la relativa spesa verrà ripartita tra entrambi i genitori secondo la percentuale concordata e/o determinata dal giudice;
- in caso di accordo sulla tipologia di spesa, ma non sul relativo preventivo, il genitore richiedente che ritenga comunque di procedere alla spesa di importo maggiore, fatte salve le nome in tema di affido condiviso, se ne accollerà la differenza rispetto al preventivo di importo inferiore, fermo restando che l'importo del preventivo inferiore andrà rimborsato dall'altro genitore secondo la percentuale concordata e/o determinata dal giudice. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le suddette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
- DA ATTO che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate sopra riportate, non avendovi interesse;
- DICHIARA integralmente compensate le spese legali del presente procedimento.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 19 6 25
Il Presidente estensore pagina 3 di 3