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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di ConSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 1675/2024 R.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica DEle condizioni DE divorzio” promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]
Magellano n.15, c.f. , rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Maria Longhi DE C.F._1
Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in GN (VI), Via J.F. Kennedy
n.9, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro
nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Signorini DE Foro di Verona ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Bonifacio (VR), via Fiume n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale
Resistente
e con l'intervento DE
1 PUBBLICO MINISTERO presso la Procura DEla Repubblica di Vicenza
Conclusioni DEle parti
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
“chiede al Tribunale di Vicenza che, ritenuta giustificata la richiesta e respinta ogni diversa istanza eventualmente avanzata da controparte, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- a favore DE coniuge più debole, altrimenti privo DEla possibilità di avere a disposizione un'abitazione adatta alle necessità proprie e DEla figlia, voglia stabilire che RO sia onerato DEl'obbligo di versare alla SI.ra la somma mensile di €.550,00, a titolo di contributo abitativo per l'alloggio Parte_1
DEla stessa, ad integrazione DE suo mantenimento e per ragioni di equità, senza che rilevi in alcun modo il titolo giuridico in base al quale la SI.ra detenga l'immobile in cui abita, versando la Pt_1
somma sul conto corrente intestato alla medesima.
In subordine:
- venga confermato il termine finale DEl'obbligo, a quando la figlia DEle parti, SI.na , Parte_2
uscirà dalla casa materna.
- Vittoria di spese, diritti ed onorari”.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
“Nel merito:
- Accertato e acquisito che l'accordo di divorzio in atti, prevede il pagamento DE SI. CP_1
DEl'importo DE contratto di locazione DEl'unità abitativa sita in Via Mazzini (VI) per la ricorrente e la figlia.
Pure dichiarato e acquisito che la ricorrente ha acquistato un immobile abitativo sito in Via F.
Magellano n.15 – GN (VI), nuova residenza per sé e per la figlia , dichiararsi l'estinzione Pt_2
e/o comunque
l'inefficacia DEl'accordo di divorzio nella parte in cui prevede a carico DE SI. il pagamento DE CP_1
canone d'affitto e ciò anche e non solo perché cessato il titolo DE pagamento medesimo.
2 - Preso atto DEla cessazione DE rapporto di lavoro DEla SI.ra successive al deposito DE Parte_1
presente ricorso e pertanto riconoscere la sua responsabilità in ordine alla mancanza dei mezzi di sostentamento e/o all'inerzia nella ricerca di posti di lavoro.
-Accertare ancora, per quanto al punto precedente accertato e dichiarato, che dopo la sottoscrizione DEl'accordo di divorzio le condizioni economiche DE SI. hanno subito un CP_1
peggioramento SInificativo, come da prove in esposizione in questa comparsa, pertanto, ridursi l'importo a carico DE SI. nell'accordo di divorzio, quantomeno eliminando l'importo corrispondente al canone CP_1
e comunque tenendo conto DEla congruità tra i corrispettivi crediti.
- In ogni caso respingersi le domande DE ricorrente perché infondate in fatto e in diritto, anche in via riconvenzionale.
- Preso atto DEle reiterate dimissioni di dal posto di lavoro e pertanto riconoscere la sua Parte_2
responsabilità in ordine alla non percezione di un reddito e DEla sua quantificazione, revocarsi ogni provvedimento in ordine al mantenimento DEla medesima dichiarando che nulla è dovuto.
- Accertare e dichiarare gli effetti modificativi e/o impeditivi DEle condizioni patrimoniale DE SI.
, conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto CP_1
infondate.
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare la posizione lavorativa DEla SI.ra e relativamente alla Parte_1 Parte_2
cessazione DE rapporto di lavoro DEle stesse successivamente al deposito DE ricorso instaurato e conseguentemente, condannare la ricorrente.
In subordine:
Qualora non vengano accolte le domande principali e riconvenzionali allora si chiede la diminuzione DEl'obbligo DE SI. DEla somma mensile di Euro 550,00. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali ed accessori come per legge”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento DE ricorso”
3 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2024, esponeva: di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con in GN (VI) il giorno 2.07.2005; che dalla loro unione era nata la figlia CP_1 Pt_2
in data 13.05.2003; di essersi separata consensualmente dal marito in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Vicenza in data 21.01.2019; che nel dicembre 2019 le parti avevano sottoscritto un accordo per lo scioglimento DE matrimonio in sede di negoziazione assistita, alle medesime condizioni DEla separazione omologata, contemplanti l'obbligo DE SI. di CP_1
contribuire, nella misura di euro 550,00 mensili, al pagamento DE canone di locazione DEl'immobile in cui la stessa era andata a vivere unitamente alla figlia, all'epoca sedicenne, essendo stato concordato sin dalla separazione che l'abitazione prima adibita a residenza familiare rimanesse nella disponibilità DE resistente, che ne era unico proprietario;
che l'accordo di divorzio stabiliva, altresì, che il padre contribuisse al mantenimento ordinario DEla figlia minore , versando alla madre un Pt_2
assegno mensile di euro 300,00, oltre al 50% DEle spese straordinarie;
che dal mese di febbraio 2021 la situazione abitativa propria e DEla figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne, era mutata, in quanto entrambe si erano trasferite in un altro immobile, acquistato dalla ricorrente al prezzo di euro
80.000,00; che, per tale acquisto, la stessa aveva contratto un debito di oltre 100.000,00 euro, essendosi rivolta sia alla per l'accensione un mutuo fondiario che ad una Finanziaria con cui CP_2
aveva contratto un ulteriore prestito personale;
che, anche dopo tale cambiamento ben noto all'ex coniuge, quest'ultimo aveva continuato a versare regolarmente il contributo per le spese abitative sino all'agosto 2023, mentre a partire dal mese successivo, venendo meno al proprio impegno economico, aveva cessato ogni pagamento, in assenza di preavviso e senza addurre alcuna giustificazione;
che la clausola in discorso, rispetto alla quale il resistente si era reso inadempiente, andava interpretata nel senso che l'importo di euro 550,00, da corrispondere a copertura DE canone di locazione, altro non era che una forma di mantenimento indiretto in favore DE coniuge più debole, giustificato dalla sua rinuncia all'assegnazione DEla casa familiare;
che, pertanto, a fronte DEla contraria interpretazione, rigorosa e formalistica, DE che si sottraeva al suo obbligo CP_1
economico facendo leva sulla cessata locazione, era suo interesse ottenere una pronuncia DE
Tribunale adito che disponesse a carico DE resistente il versamento DEla somma mensile di euro
550,00 quale contributo per l'alloggio, a prescindere dal titolo giuridico di detenzione DEl'immobile
4 da lei abitato, eventualmente disancorando detto versamento dalla permanenza DEla figlia Pt_2
presso la casa materna.
Con comparsa di risposta depositata il 10.09.2024, si costituiva tardivamente che CP_1
chiedeva, preliminarmente, di dichiararsi la nullità DE ricorso per omessa notifica DE decreto di fissazione DEla prima udienza e, in ogni caso, la sua inammissibilità per avere la ricorrente proposto la sua domanda di revisione DEle condizioni DE divorzio, in mancanza degli elementi ex art. 473 bis 29
c.p.c. ed omesso di allegare la documentazione prescritta dall'art. 473 bis 12 c.p.c. Eccepiva, inoltre,
l'inammissibilità di una domanda che fosse diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile in favore DEl'ex moglie, non concordato nel precedente accordo di scioglimento DE matrimonio, di cui difettavano i presupposti sia sul piano assistenziale che perequativo-compensativo.
Nel merito il resistente si opponeva alle richieste di modifica di controparte, rilevando che la stessa concessione DE mutuo e DE finanziamento per l'acquisto DEla nuova abitazione doveva ritenersi sintomatica DEla solidità economica DEla ricorrente che, peraltro, dopo l'introduzione DE giudizio, si era volontariamente posta in stato di disoccupazione. Assumeva che le proprie condizioni economico- reddituali erano, invece, peggiorate, in quanto la crisi verificatasi nel settore DE commercio DEle pelli aveva avuto ripercussioni sulla situazione finanziaria DEl'azienda di cui era titolare, non più florida come all'epoca DE divorzio. Infine, allegava che la figlia , divenuta maggiorenne, più volte si era Pt_2
arbitrariamente dimessa dal posto di lavoro e, pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, di disporsi la revoca di ogni obbligo di mantenimento nei confronti DEla medesima, attesa la sua responsabilità nella mancata percezione di un reddito.
Contestualmente alla comparsa di costituzione, depositava una separata istanza di CP_1
rimessione in termini, nella quale evidenziava che, nonostante il decreto di fissazione d'udienza non gli fosse stato notificato in uno con il ricorso, egli aveva provveduto a depositare telematicamente un primo atto di costituzione in giudizio già in data 16.07.2024, senza ricevere dalla Cancelleria alcun avviso circa l'esito negativo di tale deposito;
conseguentemente, chiedeva che la successiva comparsa depositata il 10.09.2024 non fosse ritenuta tardiva e, quindi, di essere rimesso in termini anche agli effetti DEla domanda riconvenzionale spiegata.
All'esito DEla prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., celebrata il 17.09.2025, il Giudice relatore rigettava l'istanza di rimessione in termini formulata dal resistente, dichiarando tardiva la sua
5 costituzione in giudizio con tutte le conseguenze di legge in punto decadenza;
ordinava alle parti di integrare la loro documentazione economico-reddituale e, ritenuta la causa matura per la decisione, la differiva all'udienza DE 4.02.2025 per la precisazione DEle conclusioni e la discussione orale ai sensi DEl'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.. A detta udienza la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione DE parere di competenza.
***
Anzitutto occorre evidenziare che, nel presente giudizio per la revisione DEle condizioni DE divorzio,
l'oggetto DE contendere dev'essere circoscritto alla sola clausola DEl'accordo per lo scioglimento DE matrimonio, sottoscritto dalle parti in sede di negoziazione assistita, in forza DE quale le stesse hanno convenuto che “il SI. contribuirà al pagamento DE canone di locazione DEl'immobile CP_1
adibito ad abitazione DEla SI.ra versando alla stessa SI.ra un assegno mensile di Parte_1 Parte_1
euro 550,00 a mezzo versamento sul conto corrente DEla medesima sino a quando la figlia Pt_2
risiederà presso la madre SI.ra ” (doc. 5 fascicolo attoreo). Ne restano esclusi, invece,
[...] Parte_1
gli aspetti che attengono all'ulteriore obbligo, assunto dal resistente, di concorrere, mediante il versamento di un assegno mensile di 300,00 euro, al mantenimento DEla figlia , oggi Pt_2
maggiorenne e ancora convivente con la madre.
Il Collegio, infatti, non può che prestare adesione al provvedimento con il quale il Giudice relatore, da un lato, ha ritenuto ammissibile il ricorso anche se carente DEle allegazioni documentali indicate dall'art. 473 bis 12 c.p.c. e, dall'altro, con riguardo alla comparsa di costituzione e di risposta, ha rilevato l'inammissibilità DEla domanda di revoca DE contributo economico a suo tempo concordato nell'interesse DEla figlia, essendo il resistente incorso nelle decadenze di cui agli artt. 473 bis 16, bis
12 e bis 14 – 167 c.p.c. per aver effettuato tardivamente la sua costituzione in giudizio, depositando la comparsa di risposta con domanda riconvenzionale solo in data 10.09.2024, anziché, come sarebbe stato suo onere, almeno trenta giorni prima DEla prima udienza fissata per il giorno 17.09.2024; inoltre, non ha provveduto a depositare la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.
In proposito giova rammentare che, nel nuovo rito unificato per le controversie in materia di persone, minori e famiglie, introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. “Riforma Cartabia”), ai sensi DEl'art. 473 bis 12 c.p.c. il ricorso deve avere il contenuto tipico di un atto introduttivo esplicitante la domanda di merito proposta, con una chiara e sintetica esposizione dei fatti su cui essa si fonda e con
6 l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione. E', altresì, stabilito
– senza però alcuna previsione di decadenza – che in caso di domande di contenuto economico o in presenza di figli minori, al ricorso siano allegati le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Per quanto riguarda il convenuto, in forza DEl'espresso richiamo operato dall'art. 473 bis 16 c.p.c. all'art. 167 c.p.c., questi ha l'onere di formulare, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ai sensi DEl'art. 473 bis 14 c.p.c. ed avente gli stessi requisiti prescritti dall'art. 473 bis 12 c.p.c., le domande riconvenzionali e le eccezioni riservate alla parte, pena la sua decadenza.
A sua volta, la formulazione DEl'attuale art. 473 bis.17 c.p.c., applicando la medesima ratio DE nuovo processo civile ordinario, consente al ricorrente di depositare una memoria con cui modificare e precisare le conclusioni, esercitare il contraddittorio sulle domande ed eccezioni formulate dal convenuto, potendo a sua volta proporre domande nuove ed eccezioni e, infine, indicare – questa volta a pena di decadenza – mezzi di prova o produrre documenti, attraverso una memoria da depositare venti giorni prima DEl'udienza. Il convenuto può depositare un'ulteriore memoria dieci giorni prima DEl'udienza, con la quale, a pena di decadenza, può modificare e precisare le conclusioni, dare svolgimento al contraddittorio rispetto alle domande o alle difese svolte dall'attore in memoria,
e indicare, a pena di decadenza, mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria rispetto alle prove dedotte dall'attore. Infine, cinque giorni prima DEla data di udienza, l'attore ha facoltà di depositare ulteriore memoria, per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori richiesti dal convenuto nella sua memoria.
Secondo la previsione DEl'art 473 bis.19 c.p.c., le decadenze di cui agli artt. 473 bis.14 e 473 bis.17
c.p.c. operano, tuttavia, solo rispetto alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, poiché, per le controversie relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori, le parti non hanno limiti all'introduzione di nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova lungo tutto l'arco DE processo ed, inoltre, possono proporre nella prima difesa utile successiva e sino al momento DEla precisazione DEle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli
7 maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
Nel caso di specie, l'eccezione di inammissibilità DE ricorso per omesso contestuale deposito DEla documentazione economico-reddituale prescritta per legge si appalesa infondata, in quanto, come appena rilevato, detta sanzione non risulta in alcun modo contemplata nel disposto DEl'art. 473 bis
12 c.p.c..
Da ritenere fondata è, invece, l'eccezione di inammissibilità DEla domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto, di revoca DEl'assegno di mantenimento DEla figlia maggiorenne , poiché essa Pt_2
avrebbe dovuto essere tempestivamente depositata nel rispetto DE termine prescritto dall'art. 473 bis 14 c.p.c. e, pertanto, stante la tardività DEla costituzione in giudizio, è CP_1
irrimediabilmente decaduto, non operando l'esclusione DEla decadenza a norma DEl'art. 473 bis 19
c.p.c.. Dall'esame DEla documentazione allegata si evince, infatti, che il resistente, a cui il ricorso è stato notificato a mani in data 10.05.2024, ha conferito procura al suo difensore il giorno 12.07.2024.
La procura reca espressamente l'indicazione DEl'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. fissata per il
17.09.2024. Egli, dunque, ben conosceva il giorno di celebrazione DEla prima udienza e avrebbe potuto costituirsi in tempo utile per non incorrere nelle decadenze di legge, tant'è vero che, appena quattro giorni dopo il rilascio DE mandato difensivo, ovvero in data 16.07.2024, il suo procuratore ha operato il deposito di un atto di costituzione, ma in un fascicolo errato (si veda l'attestazione di cancelleria DE 26.09.2024). Ne consegue che, a dispetto di quanto dedotto nell'istanza di rimessione in termine depositata in data 10.09.2024, la tardività nella costituzione DE resistente non è dipesa da una causa a lui non imputabile, bensì dalla circostanza, nota al suo difensore per essere stato avvisato dalla Cancelleria ancora in data 29.07.2024, che il deposito DEla prima comparsa è avvenuto all'interno DE fascicolo n. 1675/2024 V.G., anziché in quello corretto n. 1675/2024 R.G.. Va, poi, evidenziato che non ha depositato la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. ed è, quindi, CP_1
decaduto anche da tutte le facoltà ivi previste di “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza DEla domanda riconvenzionale o DEle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria”.
8 Passando ad esaminare il merito DE ricorso, osserva il Collegio che si è avvalsa DE rimedio Parte_1
previsto dall'art. 473 bis 29 c.p.c. al fine di ottenere la modifica di una clausola DEl'accordo di divorzio che essa stessa qualifica alla stregua di una pattuizione “accessoria” affiancata a quelle che caratterizzano tipicamente i giudizi in materia di separazione e divorzio (pagg.
9-10 ricorso).
Con detta pattuizione, le parti, recependo quanto già stabilito in sede di separazione consensuale, hanno previsto che si facesse carico DE pagamento DE costo sostenuto per CP_1
l'abitazione DEl'ex coniuge, rappresentato, all'epoca DEla sottoscrizione degli accordi, dal canone di locazione di euro 550,00 relativo all'immobile in cui , cessata la convivenza matrimoniale, si Parte_1
era trasferita unitamente alla figlia allora minorenne, lasciando la casa familiare nella Pt_2
disponibilità DE resistente.
Secondo l'interpretazione propugnata in ricorso, il contributo in questione altro non è che una forma di mantenimento “indiretto” funzionalmente collegato alla rinuncia all'assegnazione DEla casa familiare a cui avrebbe avuto sicuramente diritto, quale genitore prevalentemente collocatario DEla figlia , essendo stato concordato al fine di assicurare un sostegno economico, da parte DE Pt_2
resistente, con riferimento alle spese DEl'alloggio, insorte in conseguenza DEla fine DE matrimonio, trovando causa nella perdita DE godimento DEl'immobile in cui il SI. continua ad abitare in CP_1
forza DE suo titolo di proprietà. La ricorrente, dunque, allegando come fatti sopravvenuti la cessata locazione e l'accensione di un duplice finanziamento per l'acquisto DEla sua attuale abitazione, chiede con la sua istanza di revisione che il contributo di euro 550,00 mensili sia sganciato dal titolo giuridico DEla detenzione DEl'immobile da lei abitato, in conformità allo spirito DEl'accordo come sopra specificato.
Ebbene, preme rilevare in termini generali che, in riferimento al contenuto degli accordi dei coniugi in sede di separazione e di divorzio, la giurisprudenza suole operare la distinzione tra contenuto essenziale e contenuto eventuale DEl'accordo. Nel contenuto essenziale, così denominato in quanto collegato direttamente al rapporto matrimoniale, vi rientrano le pattuizioni, le clausole e le condizioni che devono essere necessariamente presenti nell'accordo per permettere che esso venga giuridicamente ad esistenza. Si parla, quindi, di pattuizioni “tipiche” che sono quelli aventi ad oggetto la cessazione DE dovere di convivenza e la regolamentazione degli altri obblighi previsti dall'art. 143
c.p.c. quali l'affidamento e il mantenimento dei figli, l'assegnazione DEla casa familiare in funzione DE
9 preminente interesse DEla prole, la previsione di un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore DEl'altro, ove ne ricorrano i presupposti. Nel contenuto eventuale vanno ricomprese, invece, le pattuizioni, le clausole e le condizioni che esulano dagli elementi essenziali DEla separazione o DE divorzio, in quanto sono solo occasionati dalla crisi coniugale e, pertanto, la loro assenza non incide in alcun modo sul perfezionamento, sull'efficacia e sulla validità DEl'accordo stesso. In questo contesto vi rientrano tutti quei negozi, diversi da quelli tipici, con finalità divisoria, risarcitoria, compensativa attraverso i quali i coniugi intendono provvedere ad una sistemazione, tendenzialmente globale, dei loro interessi patrimoniali in conseguenza DEl'acquisizione DE nuovo status. Come precisato dalla Suprema Corte, si tratta di accordi patrimoniali DE tutto autonomi, anche se inseriti nell'unico atto che racchiude l'accordo di separazione/divorzio, che i coniugi concludono al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti (tra cui quelli attinenti al godimento ed alla proprietà dei beni o aventi ad oggetto forme di attribuzione patrimoniale), in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (Cass. Civ. n. 16909/2015, Cass.Civ. n.
24321/2007, Cass.Civ. n. 11342/2004, Cass.Civ. n. 9034/1997). Essi, perciò, costituendo espressione DE potere di autonomia contrattuale di cui i coniugi possono avvalersi per regolamentare i loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza DEla separazione o DE divorzio, rientrano nei contratti atipici ai quali si applica la disciplina di cui all'art. 1322 c.c.
Ne consegue che, in caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo DEla situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, il trattamento giuridico è differente, in quanto la possibilità di ricorrere giudizialmente in sede di revisione (prima DEla riforma Cartabia con il ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 DEla legge sul divorzio e, nell'attuale sistema processuale, con il rimedio processuale di cui all'art. 473 bis 29 c.p.c.) deve ritenersi ammessa con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale o nel divorzio, ma non anche per i patti autonomi destinati a regolare i reciproci rapporti ai sensi DEl'art. 1372 c.c.
Con particolare riferimento ai contratti atipici che contemplino forme di contribuzione indiretta, sostitutive DEl'assegno di mantenimento o DEl'assegnazione DEla casa familiare, la giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che, pur trattandosi di patti immodificabili nelle forme proprie di quelli tipici ed essenziali, essi possono comunque influenzare la decisione DE giudice in ordine al riconoscimento di un assegno divorzile nella ricorrenza dei relativi presupposti di legge (Cass.Civ. n. 16909/2015).
10 Facendo applicazione dei principi sopra esposti, la richiesta di revisione avanzata nel presente giudizio non può essere accolta, considerato che la ricorrente, sulla scorta dei fatti sopravvenuti allegati, non chiede il riconoscimento di un assegno di divorzio. Il “petitum” DEla domanda è diverso, riguardando la modifica di un accordo economico, intercorso tra le parti, nell'esercizio DEla loro autonomia contrattuale, come tale non modificabile attraverso lo strumento processuale prescelto dall'istante, la quale chiede di riconoscersi un contributo totalmente sganciato dai presupposti DEl'assegno divorzile, reclamato per spese abitative, a prescindere dalla situazione reddituale DEle parti e dalle capacità economiche DEla ricorrente e DEla figlia, come precisato dalla stessa nel suo Parte_1
ricorso e nei successivi scritti difensivi.
La reiezione DEle domande reciprocamente proposte dalle parti giustifica l'integrale compensazione DEle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa n. 1675/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione o difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara inammissibile e, per l'effetto, rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
;
[...]
3. compensa le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, in Camera di ConSIlio, il 18.03.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello
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