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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 8238 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Somministrazione
vertente
TRA
(C.F. , in proprio e quale titolare Parte_1 P.IVA_1
dell'omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'avv.
CHIAPPELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata come in atti giusta procura in calce all'atto di opposizione,
PARTE OPPONENTE
e
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. ANDREOZZI
FRANCESCO, elettivamente domiciliata, in virtù di procura resa nel procedimento monitorio, in AVERSA in VIA TRIBUNALE n. 8 presso il difensore avv. ANDREOZZI FRANCESCO,
Proc. n. 8238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 10 PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/12/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21/07/2022 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2046/22 emesso da questo Tribunale il 24.05.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 7087,81 in forza di numerose fatture rimaste insolute (fattura n. 2021490144111 del 20 settembre 2021;
fattura n. 2021490179357 del 21 ottobre 2021; fattura n.
2021490182058 del 19 novembre 2021; fattura n. 20214900200692 del
20 dicembre 2021; fattura n. 2022490032089 del 19 marzo 2022) oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, il tutto in virtù di un contratto di somministrazione stipulato in data 18.05.2020.
L'opponente ha tuttavia eccepito da un lato, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ed il proprio difetto di legittimazione passiva e, dall'altro lato, nel merito, l'inesistenza del credito azionato in giudizio, evidenziando: - che la ditta individuale facente capo alla opponente ha effettivamente stipulato il contratto di somministrazione di energia elettrica;
- che, tuttavia, la stessa si è
avvalsa delle prestazioni contrattuali solo sino al aprile 2021, stante la cessazione dell'attività d'impresa in data 09.05.2021 e conseguente
Proc. n. 8238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 10 cancellazione dal Registro delle Imprese al 06.06.2021; - che, al contrario, le fatture in oggetto attengono ad un periodo successivo alla dismissione dell'attività, dal settembre 2021 in poi;
- che peraltro l'opponente è stata solo formalmente titolare della Ditta individuale, in realtà facente capo ad altro soggetto;
- che nella medesima sede si è
insediata una società facente capo al medesimo socio occulto;
- che le fatture in oggetto sono tutte relative al periodo (dal settembre 2021 in poi) nel quale la opponente non esercitava più alcuna attività di impresa ed alla stessa subentrava la F.lli Liburdi;
- che le fatture sono ad oggi intestate ancora alla in quanto la società subentrante non Pt_1
effettuava alcuna voltura, continuando però a consumare effettivamente la luce;
- che la “del tutto in buona fede, alla cessazione della Pt_1
propria attività, faceva legittimo affidamento nel nuovo legale rappresentante della società nel frattempo insediatasi che la rassicuravano che avrebbero provveduto a fare tutte le comunicazioni per la voltura delle utenze, -anche nei confronti dell'odierna opposta-,
cosa di fatto mai avvenuta”; - che, tuttavia, “veniva a conoscenza del
“debito” de quo, per la prima volta, solo con la notifica del decreto ingiuntivo ivi opposto, in quanto né la società “subentrante” effettuava le volture delle utenze in contestazione, né l'odierna opposta notificava previa diffida stragiudiziale alla . Pt_1
Ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., richiesta Controparte_2
tuttavia non accolta.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
Proc. n. 8238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 10 che, contestando decisamente gli avversi assunti, concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui ha chiesto dichiararsi la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., con il favore delle spese di lite.
Il decreto opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 19/01/2023 che ha, tra l'altro, rigettato l'eccezione di incompetenza, trattandosi di obbligazione pecuniaria che, ai sensi dell'art. 1182 comma 2 c.c. deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, tenuto conto in particolare che la ha sede operativa anche in Aversa. CP_3
***
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Richiamando l'ordinanza reiettiva dell'eccezione di incompetenza per territorio, va in questa sede anzitutto dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza per valore, formulata in corso di causa e dunque tardivamente, ed in secondo luogo rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Ciò in quanto da un lato non trova, nella fattispecie in esame, applicazione l'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 come novellato dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 7 co. 1° lett. d) con decorrenza dal 30 giugno
2023, mentre, dall'altro lato, è chiaro il tenore dell'art. 3 co. 3° del d.l.
12 settembre 2014, n. 132 conv. con mod. dalla L. 10 novembre 2014,
n. 162 il quale esclude che la domanda proposta “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” sia soggetta alla relativa condizione di procedibilità.
Proc. n. 8238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 10 Se ne desume che la domanda in questa sede avanzata non sia soggetta,
a pena di improcedibilità, né al previo esperimento del tentativo di mediazione né a quello di negoziazione assistita, in virtù della disciplina in precedenza citata.
2.1. E allora, attesa la piena procedibilità della domanda, va osservato come l'opponente non abbia minimamente contestato il rapporto contrattuale (di somministrazione) con la parte opposta, ma solo di aver cessato la propria attività, di fatto, in un periodo precedente rispetto a quello fatturato, oggetto di ingiunzione di pagamento.
Né tantomeno ha contestato, se non del tutto genericamente, le singole fatture.
2.1. Ciò posto, in diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che sul piano della situazione sostanziale, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda.
Dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova si desume quindi che incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò
fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente
Proc. n. 8238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 10 adempiuto (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n.
4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Nella specifica materia dei contratti di somministrazione, quale è quello sulla scorta del quale sono state emesse le fatture azionate in via monitoria, è consolidato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità,
sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. n.
6562/2019, n. 23699/2016).
2.3. Venendo quindi al caso in esame, va detto che parte opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, esibendo in giudizio anzitutto il contratto di somministrazione sottoscritto dal cliente il 18.05.2020 e in secondo luogo la serie di fatture per cui si è agito in via monitoria (fattura n. 2021490144111 del 20
settembre 2021; fattura n. 2021490179357 del 21 ottobre 2021; fattura n. 2021490182058 del 19 novembre 2021; fattura n. 20214900200692
del 20 dicembre 2021; fattura n. 2022490032089 del 19 marzo 2022) come detto non specificamente contestate, unitamente all'estratto conto
Proc. n. 8238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 10 debitamente vidimato dal Notaio che ne aveva, altresì, attestato la conformità all'originale e la regolare tenuta a norma di legge.
Non è contestato, poi, in quanto affermato dalla stessa opponente, che il contratto di fornitura sia rimasto alla stessa formalmente intestato, anche nel periodo oggetto di fatturazione, per omesso subentro della nuova società nel frattempo insediatasi, la il che ne Controparte_2
ha reso del tutto superflua la sua chiamata in causa.
Ora, la giurisprudenza richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è
assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso
di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il
contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve
dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo
controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali
intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez.
VI, 21/03/2018, n. 7045).
Invero, va detto che nella materia in esame il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione,
sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è
Proc. n. 8238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 10 l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile,
ai sensi dell'art. 1218 c.c.; tuttavia, “l'utente conserva il relativo diritto
di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto
funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato
fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque,
che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”. In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più
occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., sez. III,
14/03/2024, n. 6959).
Tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone, quindi, che l'utente contesti il funzionamento del contatore.
2.4. Ora, non v'è dubbio che sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte opposta e dal fascicolo monitorio possa dirsi provato il rapporto contrattuale tra le parti, perdurato anche dopo la formale cessazione dell'attività imprenditoriale svolta dalla odierna opponente.
A fronte della generica contestazione, da parte dell'utente, parte opposta ha come detto dimostrato la fonte del rapporto, rimasto incontestato, ed analiticamente indicato la metodologia utilizzata per la costruzione delle
Proc. n. 8238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 10 misure di prelievo di energia.
I quantitativi di energia così ricostruiti per il periodo sopra indicato, sono stati correttamente riportati nel prospetto riepilogativo dettagliato in ogni fattura azionata in via monitoria, sotto la voce “Letture e Consumi”.
Ebbene, la genericità delle contestazioni avanzate dall'opponente sono, in quanto tali, inidonee a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere dalla società opposta.
3. In conclusione, parte opposta ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio credito;
di contro i fatti estintivi impeditivi e modificati dedotti dall'opponente sono del tutto generici sotto il profilo della necessaria allegazione prima ancora che sotto quello probatorio.
Pertanto, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00 computando le fasi processuali concretamente espletate (esclusa, quindi, quella istruttoria) nei valori minimi attesa la bassissima difficoltà della controversia.
Va infine rigettata la domanda avanzata da parte opposta ex art. 96 c.p.c.,
in difetto di prova del dolo o della colpa grave da addebitare alla controparte.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Pt_1
Proc. n. 8238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 10 DESIRE' contro così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2046/22 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 24.05.2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta che qui si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv. ANDREOZZI FRANCESCO.
Così deciso in Aversa il 28/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 8238 /2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 10