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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7658 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 15113/2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti CARDILLO ORESTE e RUSSO Parte_1
NICOLA
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t.
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato il 27.06.2024, l'epigrafato ricorrente ha premesso: CP_
- di avere presentato in data 12.12.2022 all' domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92;
- che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stato riconosciuto invalido medio – grave, nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.104/92;
- che aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc avente rg n. 12404\2023, definito in data 16.05.2024 con ordinanza di rigetto dell'istanza di atp dal giudice dott. C. Cardellicchio per carenza di interesse ad agire, considerata l'assenza del ricorrente alle visite mediche del 05.10.2023 e del 07.11.2023, nonché alla successiva udienza di comparizione del 16.05.2024;
- che la mancata presenza alle visite mediche disposte dal CTU e la mancata comparizione all'udienza del 16.05.2024, non erano state causate dalla sua volontà, dato che non ne aveva ricevuto notizia dal procuratore costituito. Dedotto che pertanto era stata soddisfatta già la condizione di procedibilità della previa proposizione del giudizio di atp ai sensi dell'art 445 bis cpc necessaria per la iscrizione a ruolo del giudizio di merito, ed asserita la erroneità della definizione adottata in sede amministrativa attese le patologie che lo affliggevano come indicate in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli chiedendo l'accertamento della esistenza in capo a lui delle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap ex art.3 comma 3 legge 104\92 con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa, CP_ con condanna dell' al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, restando contumace. Si dà atto del fatto che all' udienza del 26.02.2025, fissata per la trattazione, il giudice ha nominato quale ctu il dott. ed ha conferito allo stesso l'incarico. Persona_1
Depositata in atti la perizia di ufficio da parte del ctu, la causa, all'esito della sostituzione della udienza del
15.10.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., depositate le note predette dalla parte ricorrente, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. Preliminarmente va affermata la procedibilità e proponibilità della odierna domanda giudiziaria avendo la parte ricorrente proposto tanto la domanda amministrativa quanto il ricorso di accertamento tecnico preventivo. Ferma restando la ricorribilità in Cassazione della ordinanza definitoria di un giudizio di atp, nella presente ipotesi va senz'altro valorizzato che la mancata prosecuzione del procedimento di atp non è dipeso dalla volontà del ricorrente, il quale non aveva ricevuto notizia delle visite peritali, dato che il procuratore costituito, dopo aver rinunciato all'incarico in data 23.04.2024, non aveva depositato nel fascicolo telematico la rinuncia, né aveva presenziato all'udienza del 16.05.2024 per consentire al Giudice di concedere termine al ricorrente per la nomina di altro difensore per la prosecuzione del giudizio;
circostanza che fa venir meno quella carenza di interesse della parte censurata nella ordinanza dal dott. Cardellicchio, dimostrandone viceversa la esistenza attuale.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu Dott. , Per_1 secondo il quale il : “è soggetto tabagista (più di trenta sigarette/die) e alcolista con broncopatia ed Pt_1 epatopatia correlati. Alla RMN iniziale atrofia corticale che al momento NON incide sull'aspetto cognitivo e motorio. Alle dimissioni di ottobre 2024 (A.O.U. L. , il paziente è descritto “orientato nel tempo e Per_2 nello spazio con autonomia motoria conservata anche se lievemente ridotta per problemi osteoporotici ed artrosici lombari. Tale esame obiettivo è similare a quanto riscontrato all'accesso peritale del 17 luglio 2025”. Il ctu incaricato, dopo aver affermato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie “epatopatia cronica da potus, in paziente fumatore con IMA nel 1990. Artrosi prevalentemente Lombare, iniziale vasculopatia cerebrale”, ha escluso dunque la sussistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento dell'Indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art.3, comma 3, della L.104/92. Quanto appena riportato non è inciso dalla generica censura operata dalla difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositata in vista della udienza del
15.10.2025, secondo cui “non risulta valutata la documentazione versata in atti, definita dal CTU datata ma che in realtà risale ad epoca recente (si vedano le relazioni rilasciate dall' dal 2018 al 2023)”, CP_2 atteso che la difesa della parte ricorrente inammissibilmente omette di indicare in che modo tali certificazioni attesterebbero la ricorrenza in capo al del quadro sanitario proprio del soggetto abbisognevole di Pt_1 accompagnamento, così non omettendo di individuare i vizi della perizia di ufficio,che pure vagamente lamenta.
Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto. Circa il regime delle spese processuali, la presenza di dichiarazione prevista dall'art.152 disp att cpc impone di esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi. Napoli, in esito all'udienza cartolare del 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 15113/2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti CARDILLO ORESTE e RUSSO Parte_1
NICOLA
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t.
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato il 27.06.2024, l'epigrafato ricorrente ha premesso: CP_
- di avere presentato in data 12.12.2022 all' domanda finalizzata all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap grave ex art.3 comma 3 L.104/92;
- che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stato riconosciuto invalido medio – grave, nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.104/92;
- che aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc avente rg n. 12404\2023, definito in data 16.05.2024 con ordinanza di rigetto dell'istanza di atp dal giudice dott. C. Cardellicchio per carenza di interesse ad agire, considerata l'assenza del ricorrente alle visite mediche del 05.10.2023 e del 07.11.2023, nonché alla successiva udienza di comparizione del 16.05.2024;
- che la mancata presenza alle visite mediche disposte dal CTU e la mancata comparizione all'udienza del 16.05.2024, non erano state causate dalla sua volontà, dato che non ne aveva ricevuto notizia dal procuratore costituito. Dedotto che pertanto era stata soddisfatta già la condizione di procedibilità della previa proposizione del giudizio di atp ai sensi dell'art 445 bis cpc necessaria per la iscrizione a ruolo del giudizio di merito, ed asserita la erroneità della definizione adottata in sede amministrativa attese le patologie che lo affliggevano come indicate in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli chiedendo l'accertamento della esistenza in capo a lui delle condizioni sanitarie proprie dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatore di handicap ex art.3 comma 3 legge 104\92 con decorrenza dalla data di inoltro della domanda amministrativa, CP_ con condanna dell' al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, restando contumace. Si dà atto del fatto che all' udienza del 26.02.2025, fissata per la trattazione, il giudice ha nominato quale ctu il dott. ed ha conferito allo stesso l'incarico. Persona_1
Depositata in atti la perizia di ufficio da parte del ctu, la causa, all'esito della sostituzione della udienza del
15.10.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., depositate le note predette dalla parte ricorrente, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi. Preliminarmente va affermata la procedibilità e proponibilità della odierna domanda giudiziaria avendo la parte ricorrente proposto tanto la domanda amministrativa quanto il ricorso di accertamento tecnico preventivo. Ferma restando la ricorribilità in Cassazione della ordinanza definitoria di un giudizio di atp, nella presente ipotesi va senz'altro valorizzato che la mancata prosecuzione del procedimento di atp non è dipeso dalla volontà del ricorrente, il quale non aveva ricevuto notizia delle visite peritali, dato che il procuratore costituito, dopo aver rinunciato all'incarico in data 23.04.2024, non aveva depositato nel fascicolo telematico la rinuncia, né aveva presenziato all'udienza del 16.05.2024 per consentire al Giudice di concedere termine al ricorrente per la nomina di altro difensore per la prosecuzione del giudizio;
circostanza che fa venir meno quella carenza di interesse della parte censurata nella ordinanza dal dott. Cardellicchio, dimostrandone viceversa la esistenza attuale.
Per la definizione del giudizio il giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu Dott. , Per_1 secondo il quale il : “è soggetto tabagista (più di trenta sigarette/die) e alcolista con broncopatia ed Pt_1 epatopatia correlati. Alla RMN iniziale atrofia corticale che al momento NON incide sull'aspetto cognitivo e motorio. Alle dimissioni di ottobre 2024 (A.O.U. L. , il paziente è descritto “orientato nel tempo e Per_2 nello spazio con autonomia motoria conservata anche se lievemente ridotta per problemi osteoporotici ed artrosici lombari. Tale esame obiettivo è similare a quanto riscontrato all'accesso peritale del 17 luglio 2025”. Il ctu incaricato, dopo aver affermato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie “epatopatia cronica da potus, in paziente fumatore con IMA nel 1990. Artrosi prevalentemente Lombare, iniziale vasculopatia cerebrale”, ha escluso dunque la sussistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento dell'Indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art.3, comma 3, della L.104/92. Quanto appena riportato non è inciso dalla generica censura operata dalla difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositata in vista della udienza del
15.10.2025, secondo cui “non risulta valutata la documentazione versata in atti, definita dal CTU datata ma che in realtà risale ad epoca recente (si vedano le relazioni rilasciate dall' dal 2018 al 2023)”, CP_2 atteso che la difesa della parte ricorrente inammissibilmente omette di indicare in che modo tali certificazioni attesterebbero la ricorrenza in capo al del quadro sanitario proprio del soggetto abbisognevole di Pt_1 accompagnamento, così non omettendo di individuare i vizi della perizia di ufficio,che pure vagamente lamenta.
Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto. Circa il regime delle spese processuali, la presenza di dichiarazione prevista dall'art.152 disp att cpc impone di esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi. Napoli, in esito all'udienza cartolare del 15.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Annamaria Lazzara