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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/10/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2573/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott.ssa Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice rel. est. esaminati gli atti e i documenti di causa, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 2573/2025 R.G. e proposta da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Nadia Di Domenico ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Pomezia (RM), via Ovidio n. 84, come in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi il 19.06.2025 e la documentazione allo stesso allegata;
viste le note di trattazione scritta depositate dai ricorrenti in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025, con le quali i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler insistere nella loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Roma e trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Roma, nel registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1986, Parte II, Serie A, Atto n. 345, regolando i loro rapporti secondo le condizioni concordate di cui al loro ricorso congiunto;
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione in atti, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e ss.mm.ii. per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in considerazione del tempo trascorso dalla loro separazione personale e della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi;
ritenuta, inoltre, la congruità delle condizioni pattuite dai coniugi, i quali hanno rappresentato che i figli e , nati dalla loro unione rispettivamente in data 17.11.1987 e il 23.09.1998, Per_1 Per_2 sono entrambi economicamente autosufficienti, coerentemente con la loro maggiore età, e concordato, dunque, l'interruzione del versamento posto in sede di separazione a carico del Pt_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio , di fatto già cessato a far tempo dal Per_2 conseguimento da parte di quest'ultimo di un'attività di lavoro stabile;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04.06.1986, tra nato in data [...] a [...], e nata in [...] Parte_1 Parte_2
02.03.1966 a Roma (RM), e trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Roma (RM) dell'Anno 1986, al N. 345, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 19.06.2025;
- Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 21.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott.ssa Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice rel. est. esaminati gli atti e i documenti di causa, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 2573/2025 R.G. e proposta da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Nadia Di Domenico ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Pomezia (RM), via Ovidio n. 84, come in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi il 19.06.2025 e la documentazione allo stesso allegata;
viste le note di trattazione scritta depositate dai ricorrenti in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025, con le quali i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler insistere nella loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Roma e trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di Roma, nel registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1986, Parte II, Serie A, Atto n. 345, regolando i loro rapporti secondo le condizioni concordate di cui al loro ricorso congiunto;
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione in atti, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e ss.mm.ii. per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in considerazione del tempo trascorso dalla loro separazione personale e della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi;
ritenuta, inoltre, la congruità delle condizioni pattuite dai coniugi, i quali hanno rappresentato che i figli e , nati dalla loro unione rispettivamente in data 17.11.1987 e il 23.09.1998, Per_1 Per_2 sono entrambi economicamente autosufficienti, coerentemente con la loro maggiore età, e concordato, dunque, l'interruzione del versamento posto in sede di separazione a carico del Pt_1 dell'assegno di mantenimento per il figlio , di fatto già cessato a far tempo dal Per_2 conseguimento da parte di quest'ultimo di un'attività di lavoro stabile;
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04.06.1986, tra nato in data [...] a [...], e nata in [...] Parte_1 Parte_2
02.03.1966 a Roma (RM), e trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Roma (RM) dell'Anno 1986, al N. 345, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 19.06.2025;
- Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 21.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi