Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Proc. N. 534 /2025 V.G.
Il Giudice tutelare,
letta l'istanza generica pervenuta a questo Ufficio in data 10/02/2025 da Servizio medicina legale della locale Asl , avente ad oggetto la richiesta di nomina in via di urgenza di un amministratore di sostegno in favore di:
Parte_1 osservato che, in base a quanto dichiarato nel ricorso e nella documentazione presente in atti, la persona indicata è ricoverata presso presidio ospedaliero per le patologie di cui alla documentazione medica allegata al ricorso;
rilevato che l'incapacità naturale non produce nel nostro ordinamento effetti automatici e non incide sulla soggettività giuridica dell'incapace, che mantiene il diritto di ricevere assistenza e di essere adeguatamente curato;
osservato che il codice deontologico dei medici prevede espressamente che possano essere effettuati trattamenti sanitari in favore della persona incapace di intendere e di volere, necessari per la tutela della sua salute e rispettosi della sua dignità; rilevato che conformemente l'art. 1 della L. 219/2017 dispone “nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla”; ritenuto, sulla base di quanto esposto, che ricorre lo stato di necessità per la prestazione in favore della persona incapace delle terapie intensive in assenza di consenso;
considerato, infine, che la riforma del 9.1.2004, n. 6, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ha inteso fornire alle persone affette da disabilità una misura di protezione solo nei casi e nei limiti in cui abbiano effettiva necessità della nomina di un amministratore di sostegno per la gestione dei loro interessi;
osservato, conseguentemente, che l'apertura dell'amministrazione di sostegno al mero scopo della prestazione di tale consenso non risulta di alcuna utilità; RIGETTA il ricorso. Si comunichi, anche a mezzo fax, alla parte ricorrente. Siena, 10/02/2025
Dr. Paolo Bernardini