TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 578/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
03/02/2025 dai coniugi
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con gli avv. DAL CORSO LUCA e CECCON ALESSANDRA
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con gli avv. DAL CORSO LUCA e CECCON ALESSANDRA
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da note depositate e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
***
MOTIVI LA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 27/09/1996 a Monte Grande (Argentina). I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 25/02/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/09/1996 da (n. a Parte_1
LE SI (Argentina) il 18/09/1974) e (n. a LA LE (Argentina) il Controparte_1
27/01/1970) e trascritto al n. 32, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SA LA AG (TV) alle seguenti condizioni:
“1) Disporre lo scioglimento del vincolo di coniugio tra i IGg.ri e ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri;
2) Essendo la figlia maggiorenne, quest'ultima sarà libera di trasferire ove vorrà la propria residenza nonché di decidere come trascorrere il tempo con ciascun genitore;
3) Gli odierni ricorrenti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio che l'autovettura Ford Fiesta targata DN607RM telaio n. WF0HXXWPJH7M84383, di cui in premessa, venga intestata esclusivamente alla IG.ra ; Pt_1
CP_ 4) La IG.ra si impegna a trasferire, con redigendo atto notarile, a favore del IG. il 50% dell'usufrutto Pt_1 dell'immobile in comproprietà sito in NE DE AT (TV), Via Vezzi n. 18, così catastalmente individuato: a) abitazione al piano terra, con corte esclusiva pertinenziale di mq 75 censita al Catasto Fabbricati Mn 573 sub 151 P/T, cat. A/2, cl. 2^, vani 4, sup. cat. Mq 78, Rendita Catastale Euro 320,20; Mn 573 sub 152; b) garage al piano primo sottostrada, censito al Catasto Fabbricati Mn 573/sub 4, p/S1, cat. C/6, cl. 3^, mq 14, sup. cat. 16, Rendita Catastale
Euro 30,37; c) magazzino al piano primo sottostrada, censito al Catasto Fabbricati Mn 573/sub 11, P/S1, cat. C/2, cl. 3^, mq 12, sup. cat. Mq 14, Rendita Catastale Euro 22,93; d) il 50% dell'usufrutto della quota indivisa di comproprietà pari a 14,89/1000 dell'area - facente parte del comparto cui il “ ” appartiene – da adibire Parte_2
a strade, verde pubblico, marciapiedi e parcheggi, in conformità alla Convenzione richiamata nell'Atto Notaio Persona_1
n.
5.504 di Repertorio Raccolta n. 981 da intendersi qui integralmente trascritti (cfr. doc. 4 in atti); CP_ 5) Il IG. continuerà a risiedere nell'immobile suddetto;
6) Inoltre, dal momento che la figlia maggiorenne non è economicamente autosufficiente, gli odierni ricorrenti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di divorzio l'impegno a trasferire, con redigendo atto notarile, a titolo di mantenimento di
, la nuda proprietà dell'immobile, per il 50% ciascuno. Segnatamente, i genitori trasferiranno a favore della Persona_2 figlia, nella misura del 50% ciascuno, la nuda proprietà dell'immobile sito nel comune di NE DE Battaglia (TV),
Via Vezzi n. 18, così catastalmente individuato: a) abitazione al piano terra, con corte esclusiva pertinenziale di mq 75 censita al Catasto Fabbricati Mn 573 sub 151 P/T, cat. A/2, cl. 2^, vani 4, sup. cat. Mq 78, Rendita Catastale Euro
320,20; Mn 573 sub 152; b) garage al piano primo sottostrada, censito al Catasto Fabbricati Mn 573/sub 4, p/S1, cat. C/6, cl. 3^, mq 14, sup. cat. 16, Rendita Catastale Euro 30,37; c) magazzino al piano primo sottostrada, censito al Catasto Fabbricati Mn 573/sub 11, P/S1, cat. C/2, cl. 3^, mq 12, sup. cat. Mq 14, Rendita Catastale Euro
22,93; d) la nuda proprietà della quota indivisa di comproprietà pari a 14,89/1000 dell'area - facente parte del comparto cui il appartiene – da adibire a strade, verde pubblico, marciapiedi e parcheggi, in conformità alla Parte_2
Convenzione richiamata nell'Atto Notaio n.
5.504 di Repertorio Raccolta n. 981 da intendersi qui Persona_1 integralmente trascritti (cfr. doc. 4 in atti); CP_ 7) Il IG. si farà carico del 100% delle spese Notarili relative ai trasferimenti sopra indicati;
8) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per i trasferimenti predetti, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione;
9) I ricorrenti, così, si danno reciprocamente atto che, a seguito delle statuizioni di cui sopra, gli stessi null'altro avranno a che pretendere l'uno dall'altra, essendo economicamente autosufficienti e ritenendosi completamente tacitati. CP_
10) I IGg.ri e con la presente nota, quindi, chiedono che sia pronunciata sentenza che omologhi le condizioni Pt_1 soprariportate.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di SA LA AG (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio dell'11/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera