Articolo 25 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
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22 agosto 1907
Art. 25.

L'art. 4 della legge 2 agosto 1897 e' cosi modificato:

«In ciascun capoluogo delle provincie dell'isola e' istituita una Giunta d'arbitri presieduta da un consigliere d'appello o da un giudice di tribunale scelto dal primo presidente della Corte d'appello, da uno dei membri elettivi della Giunta amministrativa nominato dal prefetto, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal Consiglio stesso.

«Sara' incaricato delle funzioni di segretario un vice cancelliere di pretura con decreto del primo presidente, con indennita' da determinarsi dalla Giunta d'arbitri.

«Le funzioni di membri della Giunta sono compensate con medaglia di presenza di L. 10 pagabili dalla Cassa ademprivile».

(Il resto identico all'art. 2 della legge 28 luglio 1902).

Entrata in vigore il 22 agosto 1907