Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6529 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza cartolare del 18 marzo 2025 e vertente tra
TRA P.IVA e C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Letizia Cecconi;
APPELLANTE
E 1) , codice Fiscale e P.Iva n. e per essa già CP P.IVA_2 CP_2
(denominazione assunta da – già CP_3 Controparte_4
- codice fiscale e P.IVA n. , rappresentata e Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 difesa dall'Avv. Giuseppe Vecchio per procura in atti;
2) , Codice Fiscale e P. IVA n. – rappresentata e difesa ai fini CP P.IVA_2 del presente atto dall'Avv. Marco Filesi per procura in atti;
APPELLATE
Nonché
1) (C.F. ) E (c.f. codice fiscale CP_6 P.IVA_5 Controparte_7
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. PARLATORE P.IVA_6
STEFANO; Con Part 2) , QUALE CESSIONARIA DEL CREDITO PORTI (C.F. Controparte_8
rappresentata dalla mandataria e procuratrice (già P.IVA_7 Controparte_10
, codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' CP_7 P.IVA_6
Avv. DI DONATO GIACINTO;
INTERVENUTE EX ART. 111 CPC
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La società proponeva domande di accertamento negativo e di ripetizione di indebito Parte_1 nei confronti di dinanzi al Tribunale di Roma (procedimento n. 66087/14) e, a sua volta, CP
, quale mandataria di , presentava ricorso monitorio nei confronti della CP_3 CP medesima società e dei garanti e per chiederne la Persona_1 Controparte_11 condanna.
Il Tribunale di Pistoia nel giudizio di opposizione dichiarava la continenza, revocava il decreto ingiuntivo ed assegnava termine per la riassunzione. riassumeva la seconda causa presso il Tribunale di Roma e le due cause venivano riunite. CP_3
Scambiate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, ma all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa è stata dichiarata interrotta per il decesso di TA da Controparte_11
, è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni. Pt_1
La parte attrice formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE: acquisire copia del contratto di corrispondenza e di apercredito se inevasa la istanza avanzata ex art
119 TUB
Nel merito:
1. accertare e dichiarare che la (P. IVA: C.F.: ) quale Parte_2 P.IVA_4 P.IVA_3 mandataria di non è creditrice della somma di € 407.348,17; CP
2. accertare per contro la mancata determinazione per iscritto, ex art. 117 TUB, dell'interesse debitorio ultralegale oltre alle commissioni di massimo scoperto e spese e per l'effetto ricalcolare il predetto rapporto di c/c, dalla data originaria di apertura, sostituendo l'interesse illegittimamente applicato al tasso minimo Bot;
3. ordinare alla l'esibizione ed il deposito di tutti gli estratti conto nel rispetto del Testo Unico CP_5
Bancario nonché il contratto originario di conto corrente e apertura di credito;
4. pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi
(post 2014) e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
5. Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
6. rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dell'intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti scalari considerare il “saldo zero” del primo estratto in atti, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle spese non pattuite come in narrativa;
7. accertare il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di conto corrente e per l'effetto dichiarare nullo il contratto di finanziamento, con conseguente condanna della alla restituzione delle rate corrisposte dalla società attrice e con ogni Controparte_1 conseguenza di legge oltre interessi e rivalutazione come per legge;
8. Cumulativamente e/o alternativamente, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare l'indeterminatezza/indeterminabilità del contratto di finanziamento n.
4067714 e, per l'effetto, procedere al ricalcolo del piano di ammortamento medesimo al tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. e/o al tasso minimo BOT ex art. 117 TUB e condannare la società odierna convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse in eccedenza nella misura specificata nelle perizia di parte allegata ovvero nella diversa misura emergerà in corso di causa o che il Giudice riterrà di accertare anche secondo equità, oltre interessi, nella misura legale, maturati su quelli scaduti dal giorno della domanda all'effettivo soddisfo;
9. Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso), dal momento che nessun credito può essere riconosciuto alla Banca, in quanto essa ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della
Carta Fondamentale, siccome nel caso in rassegna sono stati violati l'art. 3 e l'art. 41 della
Costituzione.
10. ordinare alla banca opposta, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in
Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia 11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni
e per l'effetto condannare al risarcimento del danno la società odierna opposta a seguito del grave inadempimento/condotta illecita evidenziata in narrativa per la somma da determinarsi in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia dovuta e determinata anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
;
11. Accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dal fideiussore attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria;
PER QUANTO CONCERNE IL CONTRATTO DI MUTUO
In relazione al mutuo n. 0550004067714000 stipulato in data 25/09/2008:
In via principale
Nel merito:
12. a) Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori siccome prevedente la corresponsione ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari, dichiarando, ex art. 1815 c.c, che in relazione al mutuo per cui è causa non sono dovuti interessi;
13. b) delibare anche alla luce dell'art. 4 delle condizioni di cui al capitolato allegato al mutuo che la banca abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su di un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese
14. c) Accertare la nullità del mutuo e/o delle clausole inerenti la pattuizione degli interessi per indeterminatezza e/o interminabilità delle condizioni ex art. 117 e 127 T.U.B., con violazione della normativa civilistica in materia contrattuale e sulla trasparenza bancaria;
15. d) per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore dell'attrice delle somme da questa CP_5 pagate a titolo di interessi in forza del mutuo impugnato di cui sopra, in quella misura che sarà determinata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge ovvero, in subordine, rideterminare all'attualità l'esatto dare avere tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dall'attrice, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per il contratto di mutuo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste affinchè il Giudice Voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea. Egli dovrà confermare, sulla scorta della documentazione esibita, sia in relazione al cc per cui è causa sia in riferimento al contratto di finanziamento le condotte illecite descritte in narrativa.”.
così concludeva: “ nel merito, rigettare in via principale tutte le domande formulate CP dalla in persona del legale rapp. p.t., giacché inammissibili ed infondate in fatto e Parte_1 diritto, per tutte le ragioni spiegate in narrativa, previo e se necessario accertamento contabile, incidenter tantum, atto a verificare il saldo contabile finale delle rispettive partite”.
quale mandataria di così concludeva: “ “accertare che CP_3 CP Controparte_1
e per essa è creditrice delle somme pari ad € 316.807,12= per saldo debitore del conto CP_3 corrente ordinario n. 2858676, oltre interessi legali ed € 90.541,05= per saldo debitore del prestito chirografario n. 4067714, oltre interessi legali e per l'effetto condannare p.i. Parte_1
, con sede in Quarrata (PT), via Europa n. 230, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore , e i garanti , nata a [...] il [...], residente in [...]
Quarrata (PT), Via Don Luigi Marini n. 60, c.f. , e , nato a [...]F._1 Persona_1
Quarrata il 19.1.1936, residente in [...], c.f.
al pagamento della somma di € 407.348,176=, oltre interessi legali per i C.F._2 debitori tutti rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo, per i motivi indicati in narrativa”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ dichiara inammissibili le domande proposte contro e;
rigetta le domande proposte Persona_1 Controparte_11 da accerta e dichiara che e per essa è creditrice nei Parte_1 Controparte_1 CP_3 confronti di elle somme pari ad euro 316.807,12 per saldo debitore del conto corrente Parte_1 ordinario n. 2858676 oltre interessi legali ed euro 90.541,05 per saldo debitore del prestito chirografario n. 4067714 oltre interessi legali;
_ per l'effetto condanna al pagamento Parte_1 della somma di euro 407.348,17 oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in euro 15.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali”. CP
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… La causa ha per oggetto le domande di accertamento negativo e di ripetizione di indebito originariamente proposte dalla società contro dinanzi questo tribunale nel giudizio n. 66087/14 e Parte_1 CP la contrapposta domanda di condanna, relativa ai medesimi rapporti bancari, originariamente proposta da quale CP_3 mandataria di con successivo ricorso monitorio presso il Tribunale di Pistoia nei confronti della medesima CP società e dei garanti e Il Tribunale di Pistoia nel giudizio di opposizione ha Persona_1 Controparte_11 dichiarato la continenza, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha assegnato termine per la riassunzione. ha CP_3 riassunto la seconda causa presso il Tribunale di Roma e le due cause sono state riunite dinanzi a questo magistrato.
Scambiate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, ma all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni la causa è stata dichiarata interrotta per il decesso di TA da , è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle Controparte_11 Pt_1 conclusioni. Preliminarmente si deve rilevare, con riferimento ai garanti che si tratta di posizioni autonome e Per_1 CP1 scindibili riunite, con litisconsorzio facoltativo tra le parti delle diverse cause, sicché trova applicazione il principio secondo cui se pure l'evento interruttivo che riguardi una delle parti di una singola causa opera per l'intero procedimento,
l'atto di riassunzione è suscettibile di produrre effetti limitati solo ai soggetti che ne sono direttamente interessati (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18318 del 18/09/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26888 del 10/11/2008; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
18714 del 06/09/2007). Nel caso di specie la causa dopo l'interruzione non è stata riassunta dal in proprio Per_1 ma solo quale legale rappresentante di e solo nei confronti dell'istituto di credito e non anche nei confronti degli Pt_1 eredi della Ne consegue che sono suscettibili di esame esclusivamente le domande proposte da e contro la società CP1
e non anche quelle proposte da e contro i garanti Pt_1 Per_1 CP1
Ciò premesso, si rileva quanto segue, sulle questioni sollevate dalle parti.
Sul conto corrente n. 2858676 (già 27048).
Interessi superiori al tasso legale. Il contratto prodotto in atti determina direttamente i tassi di interesse applicabili, prevedendo la facoltà dell'istituto di credito di mutare le condizioni economiche mediante comunicazione scritta al correntista. Pertanto le censure sollevate con riferimento all'invalidità del tasso ultralegale ex art. 1284 c.c. sono palesemente infondate. Del tutto generica poi è la contestazione relativa all'illegittima delle successive variazioni del tasso di interesse, la quale non fa alcun riferimento né alla clausola che espressamente prevede il ius variandi né alla disciplina normativa applicabile ratione temporis. Stante la assoluta genericità della contestazione è solo il caso di ricordare che il ius variandi è stato disciplinato prima dall' l'art. 4 comma 2 L. 17 febbraio 1992, n. 154 (disposizione dotata di ultrattività ex art. 161 comma 2 T.U.), e poi dall'art. 118 T.U. più volte modificato, dal D.L 4 luglio 2006, n.
223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 , dal D. L.vo 13 agosto
2010, n. 141, dal D. L.vo 14 dicembre 2010, n. 218, dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106.
Interessi anatocistici. Il contratto di accensione del conto corrente, prodotto dalla banca come doc. 1, è stato stipulato non prima del noto mutamento di giurisprudenza sulla legittimità dell'anatocismo bancario, come affermato da parte attrice, ma il 22.03.01, successivamente all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ed espressamente prevede nelle condizioni generali che i rapporti di dare e di avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale, e siano produttivi di interessi, attivi o passivi da ciascuna chiusura trimestrale. La disciplina negoziale che ne risulta è pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120 T.U e 2 della delibera CICR;
ed è appena il caso di aggiungere che trattandosi di rapporto iniziato successivamente alla sua entrata in vigore (22.04.00) non viene in rilievo la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera stessa, relativa all'adeguamento dei rapporti già in essere. Infatti tutte le argomentazioni sul punto di parte attrice sono svolte con esclusivo riferimento alla disciplina codicistica ed alla giurisprudenza relativa alle fattispecie non regolate dal decreto legislativo 342/99.
La commissione di massimo scoperto. Parte opponente contesta gli addebiti relativi a tale voce deducendo che non sia stata pattuita o che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. La commissione di massimo scoperto – definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide. Pertanto ritiene il giudicante che l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consenta alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. L'art. 2 comma 2 del D. L. 78/09 poi chiaramente ne presuppone la legittimità in entrambe le forme, sia quelle di commissione di massimo scoperto in senso stretto sia di commissione di messa a disposizione di fondi, pur prevedendo alcune limitazioni a tutela della clientela, e la giurisprudenza di legittimità, allorché ha dettato i criteri per la valutazione della sua incidenza per il periodo anteriore al 1.01.10 – rilevando l'esigenza di procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016) - ne ha evidentemente riconosciuto, anche in relazione a tale periodo, la legittimità. Nessuna contestazione di carattere specifico è stata formulata sulla conformità della sua quantificazione ai criteri contrattuali.
L'eccepita applicazione di interessi superiori al tasso soglia ex L. 108/06. La contestazione fa riferimento alle conclusioni della perizia stragiudiziale depositata da parte opponente. Ma il consulente di parte fa dichiaratamente riferimento ad una formula di calcolo diversa da quella applicata dalla Banca d'Italia, richiamata dall'art, 2 L. 108/96 per il tramite dei decreti del Ministro del Tesoro. Inoltre non appare corretto confrontare i tassi soglia con dei TAEG calcolati sulla base di criteri non omogenei (ciò si rileva anche con riferimento alla commissione di massimo scoperto, che si vorrebbe includere nel tasso effettivo ma non è considerata nella determinazione dei tassi soglia). Per tali ragioni le conclusioni della perizia stragiudiziale sono inidonee a fondare sul punto la contestazione di parte attrice ed a giustificare l'ammissione di una
CTU contabile rivolta alla verifica del rispetto dei tassi soglia.
Sulla necessità dell'utilizzo delle istruzioni della Banca di Italia il giudicante osserva, facendo proprio quanto affermato nella Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016: “posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria fra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che esserne in principio viziato.”
In ogni caso la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18).
Con riferimento alla dedotta “usura soggettiva” (art. 644 comma 3 c.p.), si registra un evidente difetto di allegazione, poiché l'integrazione della fattispecie richiede, oltre alla verifica meramente numerica, che gli interessi “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risult[ino] comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” (art. 644 c.p.) Al riguardo parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare che la banca avesse imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione e speculando sul momento di difficoltà economico finanziaria della correntista. La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento.
Le valute applicate dalla banca. La contestazione avanzata sul punto da parte opponente è infondata e generica;
essa prescinde del tutto sia dalle disposizioni negoziali, di cui assume apoditticamente la nullità, sia dalla disciplina legislativa, contenuta nel decreto-legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi nell'art. 120 T.U., come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che non impone affatto la generalizzata ed automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione dell'operazione.
Sul finanziamento chirografario a tasso variabile sottoscritto in data 25.092008.
Si tratta di un finanziamento chirografario a tasso variabile parametrato all'Euribor a tre mesi, che prevede un tasso corrispettivo pari alla data della stipula al 6.95% ed un tasso di mora pari al tasso corrispettivo aumentato di due punti percentuali (8.95%), a fronte di un tasso soglia alla data della stipula che viene indicato da parte attrice nell'8,94%, in citazione, ma che secondo quanto riportato nella perizia stragiudiziale allegata alla seconda memoria istruttoria (pag. 10) sarebbe invece pari al 10,215%.
Parte attrice, premesse considerazioni in diritto sulla rilevanza del tasso di mora ai fini della L. 108/96 e sulla sanzione di nullità che consegue alla pattuizione di interessi usurari, formula una pluralità di contestazioni, anche sulla base di una perizia stragiudiziale allegate al fascicolo di parte.
Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n 14899 del 17/11/2000; v. anche C.
Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema
Corte è recentemente intervenuta, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta, con la recente ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; successivamente, con la recentissima Sez.
U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 ha precisato i criteri che devono presiedere alla verifica, nel senso che il tasso- soglia applicabile agli interessi di mora sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996. In tal modo ha riconosciuto la fondatezza di quell'orientamento secondo il quale per l'applicazione del tasso soglia agli interessi di mora il parametro di riferimento deve tenere conto della specifica funzione di tali interessi e della fisiologica presenza sul mercato del credito di una maggiorazione rivolta a liquidare anticipatamente il danno ed a compensare il maggior rischio per l'intermediario.
Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi.
Né si può richiamare, a giustificazione della sommatoria, la clausola contrattuale, comune nei contratti di mutuo, che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi, poiché tale meccanismo propriamente non comporta alcuna sommatoria di tassi in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata. Si tratta in effetti di una ipotesi di anatocismo, espressamente legittimata dall'art. 3 della
Delibera CICR del 9 febbraio 2000, applicabile ai finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 1° luglio 2000.
Si deve pure escludere che il cumulo di interessi corrispettivi e moratori relativi a fasi diverse dell'operatività di tale meccanismo possa rilevare ai fini della determinazione del TEG contrattuale, attraverso la somma degli interessi – qui si tratta della somma degli importi addebitati a tale titolo nel loro valore assoluto e non della somma dei tassi – e la riparametrazione in termini percentuali dell'importo così ottenuto al capitale, al fine di determinare il cosiddetto “tasso effettivo di mora”. Infatti anatocismo ed usura sono fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati, tant'è che la rilevazione dei tassi medi non ricomprende interessi anatocistici, Sicché l'incremento del TEG in virtù dell'effetto anatocistico – in ogni caso meramente eventuale essendo subordinato al verificarsi di un ritardo nell'adempimento – determinerebbe una asimmetria fra il criterio di determinazione del tasso soglia ed il criterio di rilevazione del TEG, che come rilevato dalla recente Cass. S.U. n. 16303 del 20 giugno 2018 “contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole:
«commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma
1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi.”
Parte attrice sostiene che, anche a prescindere dalla sommatoria dei tassi nominali corrispettivo e moratorio, il tasso di mora alla data della stipula sia superiore al tasso soglia, facendo riferimento non al suo valore nominale ma rideterminando il “tasso annuo effettivo di mora” sulla base delle ulteriori spese ed oneri corrispettivi della concessione del finanziamento.
Ulteriori contestazioni si riferiscono all'incidenza sul tasso effettivo della commissione prevista per l'estinzione anticipata del mutuo ed alla mancante o erronea indicazione dell'ISC.
Su tali ulteriori contestazioni il giudicante rileva quanto segue.
Si deve considerare radicalmente infondata la tesi secondo cui il tasso di mora dovrebbe essere rideterminato in virtù dell'incidenza di quelle medesime spese ed oneri che concorrono a determinare il TEG a partire dal tasso corrispettivo nominale, poiché essa non tiene conto del fatto che l'incidenza di tali spese ed oneri è già oggetto di considerazione nel
TEG e che esse sono estranee alla fase patologica del rapporto, in cui si manifesta l'inadempimento del mutuatario.
La commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, ma costituisce piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso.
Si deve comunque escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere vadano calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi, come si verifica, in particolare, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto.
Parte attrice deduce infine la nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, per erronea indicazione del TAEG/ISC.
Si deve premettere che il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'indice sintetico di costo (ISC) sono concetti finanziari sostanzialmente equivalenti che esprimono in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Si tratta di un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, a partire dal 1.10.03, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un "Indicatore Sintetico di
Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla d'ltalia medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse CP_5
o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
In altre parole, il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi.
Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Ebbene, ai tassi ed i prezzi propriamente intesi, si applica la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Ma questa disposizione di legge non è applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri Pa oneri a carico del mutuatario, bensì l che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.,
Invece con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis,
TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.
Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, così come del resto ne è esclusa – come per le altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB, in materia di trasparenza nel credito al consumo – l'applicazione ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro (art. 122 comma 1 lett. a), ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato
(art. 122 comma 1 lett. e), ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili (art. 122 comma 1 lett. f); essa pertanto risulta inapplicabile alla fattispecie in esame, sia soggettivamente (non essendo l'istante un consumatore), sia oggettivamente (per l'importo della somma mutuata).
Né, del resto, le medesime conseguenze invocate dalla ricorrente possono, come si è detto, desumersi sulla scorta dell'applicazione dei commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta non ha nulla a che vedere con la tematica qui controversa, e cioè quella dell' e delle conseguenze della sua erronea Pt_4 indicazione in contratto. D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione dell'art. 117, commi sesto e settimo,
TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG.
In definitiva, l'erronea indicazione dell , in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente Pt_4 comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state Pt_4 veritiere, ma apparentemente superiori – e dunque non concorrenziali – rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario mutuante).
Alla luce delle considerazioni che precedono le domande di parte attrice si palesano infondate indipendentemente dalla prescrizione e dalla transazione eccepite dalla banca. Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. E' la stessa formulazione dei quesiti proposti per la CTU da parte attrice che ne evidenzia il carattere esplorativo, poiché si pretende demandare al CTU l'accertamento dell'esistenza di valide pattuizioni contrattuali, segnatamente in tema di anatociscmo e di interessi ultralegali, senza avere preso posizione sui documenti prodotti dalla controparte;
analogamente è del tutto esplorativa la richiesta di ordine di esibizione ex art. 119 TUB, non essendo dato comprendere, a fronte delle produzioni documentali spontaneamente effettuate dalla banca, a quali documenti essa si riferisca.
E' fondata invece la domanda proposta da La banca ha prodotto i contratti e gli estratti conto completi CP dall'inizio del rapporto. Le contestazioni sollevate da parte attrice si sono rivelate del tutto generiche o comunque prive di risconto nella documentazione contrattuale prodotta dalla banca opposta, sulla quale parte attrice non ha neanche preso posizione, e le perizie stragiudiziali di parte attrice sono fondate su presupposti erronei (l'assenza di valide pattuizioni contrattuali e la nullità del tasso di interesse applicato dalla banca). Al riguardo si ricorda che spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto e che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (Sez. 1, Sentenza n. 14849 del 16/11/2000).
Pertanto le domande proposte dalla attrice devono essere integralmente rigettate, mentre deve essere accolta la Pt_1 domanda di condanna pecuniaria proposta da quale mandataria di contro la stessa ]» CP_3 CP Pt_1
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Parte_1 chiedendo: “ Accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in via istruttoria, in ragione della nullità ex art. 117 TUB data la mancata specificazione del tasso di interesse debitorio, rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente oggetto del presente gravame sostituendo il tasso ultralegale, illegittimamente addebitato, con il tasso minimo BOT previsto dalla soprarichiamata norma, oltre che espungere detto saldo di conto corrente da tutti quegli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite;
Nel merito: IN VIA PRINCIPALE: acquisire copia del contratto di corrispondenza e di apercredito se inevasa la istanza avanzata ex art 119 TUB
Nel merito:
a) accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia relativi al trimestre di riferimento di stipula del contratto (e quindi di interessi usurai) e conseguentemente rideterminare il dare e avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all'art. 1815 2° comma c.c; qualora invece l'istituto di credito convenuto, nonostante l'istanza ex art. 119 TUB avanzata dall'odierno attore, non fornisca la prova della pattuizione scritta di interessi al di sopra del tasso legale (ossia non disponga del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito), così come disposto dall'art. 117 TUB e 1284 c..c., si ridetermini il reale dare e avere tra le parti, ricalcolando dalla data di inizio del rapporto il tasso di interesse debitorio sostituendo allo stesso il tasso legale o in alternativa il tasso minimo dei BOT;
b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
c) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
d) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dell'intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti scalari considerare il “saldo zero” del primo estratto in atti, ordinando il ricalcolo secondo legge, con esclusione degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
e) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell bancario convenuto alla restituzione delle somme CP2 indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca.
f) accertare il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di conto corrente oggetto del presente gravame, e per l'effetto dichiarare nullo il contratto di finanziamento, con conseguente condanna della alla restituzione delle rate corrisposte dalla società Controparte_1 attrice e con ogni conseguenza di legge oltre interessi e rivalutazione come per legge;
g) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce
“stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia
11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni”.
Ha resistito (con comparsa di 27 pagine) , formulando eccezioni ex art. 345 CPC CP
e chiedendo il rigetto dell'appello.
Si è altresì costituita in giudizio (con comparsa di 29 pagine) quale mandataria di CP_2
, formulando eccezione ex art. 348 bis CPC, nonché di prescrizione ed CP evidenziando che la parte appellante aveva rinunciato a domande sul conto corrente n. 270948 del
22.3.01 e che vi era stata una transazione con piano di rientro non novativo contenente confessione e riconoscimento del debito;
ha altresì eccepito la prescrizione, prendendo poi posizione nel merito delle questioni devolute, chiedendo il rigetto del gravame.
Con atto depositato per via telematica in data 17.8.22, è intervenuta ex art. 111 CPC CP_6
e per essa in qualità di cessionaria del credito, riportandosi a tutte le difese della CP_7
e della sua procuratrice. CP
Con provvedimento in data 12 luglio 2023 la causa veniva assegnata a questo relatore.
Con atto depositato per via telematica in data 8.11.24 è intervenuta ex art. 111 CPC VELA 2023 CP_8
quale cessionaria del credito di rappresentata dalla mandataria e procuratrice
[...] CP_6
, chiedendo l'estromissione della cedente e riportandosi alle Controparte_10 CP_6 difese delle cedenti. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 32 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 8/13) – titolato “ Sulla mancata determinazione degli interessi debitori ultralegali” – la società appellante si duole del grave errore di diritto che sul punto il Tribunale avrebbe commesso, deducendo che il contratto di conto corrente del 22.3.01 conteneva tassi ultra legali non determinati né determinabili, così come il documento di sintesi, argomentando poi sulle finalità del conto anticipo fatture e di apertura di credito.
In particolare, espone l'appellante che manca la prova scritta dell'apertura di credito ed eccepisce la nullità parziale del contratto di conto corrente con riguardo alle clausole inerenti il tasso ultra legale, la commissione di massimo scoperto e le spese.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 13/18) – titolato “ Sulla nullità della clausola che prevede
l'addebito della CMS e sul mancato adeguamento all'art. 117 bis TUB” – l'appellante devolve la questione della nullità quanto alla commissione di massimo scoperto ed all'applicazione dell'art. 117 bis CPC, evidenziando il problema della indeterminatezza perché nel contratto non sarebbero individuabili i criteri di calcolo e la periodicità, essendo stati indicati solo l'aliquota e le somme oltre il fido.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 18/24) – titolato “ Sulla applicazione di interessi usurari nel rapporto per cui è causa” – la società appellante invoca la pronuncia di legittimità n. 16303/18 con riguardo alla inclusione della CMS nel TAEG, da verificare in modo a sé stante.
§3.4 – Con l'ultimo motivo di appello (pag. 24) – titolato “ SUL COLLEGAMENTO
CONTRATTUALE CON IL CONTRATTO DI MUTUO” – la società appellante invoca detto collegamento negoziale tra conto corrente e finanziamento, quest'ultimo affetto da nullità perché finalizzato a ripianare il debito sul conto corrente in realtà non esistente, sicchè vi sarebbe nullità per illeicità in quanto concluso in frode alla legge tenuto conto che il saldo passivo del conto era illegittimo/illecito, con conseguente travolgimento del mutuo ex art. 1344 C.C.
§ 4 — Rileva la Corte che la richiesta di una delle società intervenute di estromettere la società cedente
( non può essere accolta, non sussistendo inequivoca volontà delle altre parti processuali CP_6 in tal senso (v. art. 111 comma 3 CPC).
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Va, preliminarmente, dato atto che il gravame è stato proposto esclusivamente dalla società correntista, sicchè è ormai definitiva la pronuncia con riguardo ai due garanti, come sopra indicati. Va, altresì, evidenziato che il profilo relativo allo “ius variandi” così come per l'usura soggettiva ed il “gioco valute” è ormai oggetto di statuizione definitiva, perché trattasi di questione non devolute con il gravame.
Egualmente deve dirsi per il finanziamento del 25.9.08- con riguardo ai profili di nullità che erano stati sollevati – essendo in appello devoluta sola la questione del collegamento negoziale e , quindi, della nullità totale del mutuo perché utilizzato con lo scopo di copertura di debito su conto corrente, di cui si dirà. Dunque, anche quegli originari profili sono ormai superati dalla pronuncia definitiva del Tribunale.
Nel merito, i motivi di gravame possono essere unitamente delibati, perché strettamente connessi tra loro.
Non va dimenticato, in particolare, che nel giudizio da cui è scaturita la sentenza oggi impugnata, sono state proposte contrapposte domande e che l'odierna appellante è ancora oggi – anche in forza dell'art. 342 CPC – onerata di allegare e provare i suoi motivi di doglianza, ivi compresa la natura indebita ed illegittima delle voci che, con l'appello, ha riproposto all'esame della Corte.
In realtà, tutto il gravame – come si evince anche dai titoli sopra riportati – è sostanzialmente una riproposizione delle questioni già sollevate in primo grado e non attacca in modo specifico gli argomenti del Tribunale, come sopra testualmente riportati.
Inoltre, l'estrema genericità ed astrattezza degli argomenti – sostenuti per lo più con la allegazione testuale e con richiami a giurisprudenza di merito – rende di difficile intellegibilità la
contro
- argomentazione da delibare al fine di giungere, come richiesto, ad un convincimento diverso e contrapposto a quello espresso dal primo giudice.
In particolare, già il mero richiamo all'anticipo fatture e, in particolare, all'apertura di credito – quest'ultima senza prendere posizione effettiva, quanto all'eccezione di assenza di prova scritta, con riguardo alla documentazione che nel corso del giudizio la banca aveva depositato – appare di natura
, appunto meramente generica, perché nulla viene argomentato con riguardo ai dati contabili che pure la banca, sin dall'inizio dei rapporti, ha messo a disposizione.
Affermare la nullità parziale del conto corrente con riguardo a specifiche voci, ma senza poi esporre la questione valutando complessivamente i contratti ed il documento di sintesi, che pure viene citato genericamente, non è di certo sufficiente a creare i presupposti per una delibazione anche d'ufficio delle questioni e tanto meno a fornire una c.d. pista probatoria da approfondire mediante CTU.
Egualmente deve dirsi con riguardo alla questione della determinatezza della CMS (per la quale richiami i principi dettati dalla giurisprudenza), atteso che , a parte l'esistenza di clausola contrattuale che dispone a riguardo sia la percentuale della predetta commissione sia il calcolo trimestrale, in ogni caso il Tribunale ha espressamente affermato ex art. 115 CPC la non contestazione della contabilizzazione di tale voce come documentata dalla banca, sicchè non può oggi parte appellante sollevare una questione di tal genere senza attaccare questo passaggio motivazionale che, pertanto, è ormai definitivo ed ha valore assorbente.
Per l'usura, poi, ribadito che trattasi evidentemente solo di quella originaria di natura oggettiva, vi è una prospettazione alquanto confusa, che fa riferimento a Cass. 16303/18 per l'inclusione della CMS nel TAEG, ma il tutto sempre e soltanto a livello astratto e congetturale, nel senso che non vi è un'allegazione specifica che comprovi che, ove si operasse secondo il metodo indicato dall'appellante, si giungerebbe effettivamente ad un superamento del tasso soglia. Al di là, quindi, dell'evoluzione giurisprudenziale sulla materia, manca nel gravame quella pista probatoria che, come detto, consente al giudicanti di operare anche d'ufficio e di verificare tale pista mediante una CTU.
Sull'anatocismo, voce alla quale anche con la mandataria, risponde nelle comparse in CP questo grado, in realtà vi è solo richiesta nelle conclusioni finali (punto B), mentre manca l'articolazione di allegazioni ed argomenti al riguardo nell'ambito del gravame, con la conseguenza che la devoluzione di tale voce risulta inammissibile ex art. 342 CPC con tale modalità.
Per concludere in ordine all'accertamento negativo riproposto in questa sede dalla le Parte_1 doglianze vanno respinte l'articolata sentenza impugnata va confermata.
Residua, a questo punto, l'unico profilo con il quale è stata devoluta la questione relativa al mutuo.
Ebbene, sostiene l'appellante che essendo detto finanziamento (collegato al conto corrente sotto il profilo di unica operazione economica finalizzata all'estinzione di un debito che, comunque sarebbe non tanto inesistente quanto illecito) destinato a coprire un saldo negativo che era illegittimo/illecito
, in sostanza la banca avrebbe “fraudolentemente” utilizzato il finanziamento per raggiungere, appunto, uno scopo illecito.
Al riguardo va chiarito che, anche a voler ritenere sussistente il detto collegamento negoziale, non è risultato affatto sussistente un comportamento illegittimo della banca e, quindi, un saldo negativo da imputare a comportamenti non corretti o in mala fede, atteso che le contestazioni dell'appellante circa la carenza di causa delle voci economiche addebitate restano infondate.
Pertanto, anche se il mutuo fosse stato utilizzato per tale scopo, quest'ultimo non è illecito ed il mutuo egualmente risulta lecito.
Se poi l'appellante intendeva devolvere la questione del mutuo di scopo e della assenza di causa ove venga utilizzato per sanare debiti pregressi, rileva la Corte che, come già in casi similari, andrebbe verificato se, sussistendo uno specifico scopo del finanziamento, quest'ultimo non è stato realizzato neppure in parte e la somma finanziata sia stata “devoluta” ad altro scopo.
In realtà, questo non pare davvero articolato nel gravame, ove ci si limita a sollevare , appunto, la illeicità con riguardo alla illeicità del saldo negativo del conto corrente, con tutto quanto ne consegue come sopra indicato.
E comunque il finanziamento, destinato di per sé ad estinguere debiti pregressi, non è solo per questo motivo, nullo: il c.d. mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo, in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico, e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ord. 30.11.2021, n. 37654, la quale ha anche ritenuto irrilevante che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso) e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 25.7.2022, n. 23149).
Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va respinto, con assorbimento di tutte le altre questioni, ivi compresa quella relativa alle novità ex art. 345 CPC e di prescrizione.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano in favore sia delle parti appellate ( e NQ MANDATARIA Controparte_13 CP_2 [...] ), sia delle parti intervenute e CP4 CP5 Controparte_7 [...]
,) – per il principio di causalità – secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della CP_8 controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 15050/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di ciascuna parte appellata e di ciascuna parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano – per ciascuna parte – in Euro 20.119,00 oltre
IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore