Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 19 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 114/2022
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, dall'Avv. Caterina
Tomasello e dall'Avv. Carmela Puglisi, giusta procure in atti.
Opponente
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CP_1 C.F._1
Ferro, giusta procura in atti
Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2022, l' , Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 760/2021, emesso da Codesto Tribunale in data 7 dicembre 2021, notificatole il
17 dicembre 2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della CP_1 somma di € 2.547,75, oltre interessi e spese di procedura.
L opponente esponeva che in data 13 novembre 2020 era stato indetto avviso interno Pt_1
per la formulazione di un elenco nominativo di collaboratori professionali sanitari – infermieri in servizio, per la gestione ed il monitoraggio di pazienti Covid 19 mediante l'istituzione di un
Rilevava che con deliberazione n. 430/DG del 12 febbraio 2021 era stata liquidata l'attività di monitoraggio pazienti Covid 19, in regime di prestazioni aggiuntive, svolta nei mesi di
Dicembre 2020 – Gennaio 2021, nell'ambito della quale lo aveva svolto, nel periodo CP_1 preso in considerazione nella delibera, 216 ore di attività, per un totale complessivo di €
6.480,00.
Rappresentava che con l'ulteriore deliberazione n. 1308/DG del 16 aprile 2021 era stata liquidata l'attività di monitoraggio pazienti Covid 19 in regime di prestazioni aggiuntive svolte nel mese di Febbraio 2021 e che parte opposta, nel periodo preso in considerazione nella delibera, aveva svolto 107,52 ore di attività, per un totale complessivo di € 3.225,60.
Osservava che, in considerazione di quanto espresso nell'avviso interno del 13 novembre 2020, la tariffa oraria di € 30,00 onnicomprensiva era stata correttamente calcolata ricomprendendo gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione (23,8% per oneri accessori + 8.5% per irap), erogando ai dipendenti l'importo al netto degli stessi oneri.
Rilevava che in data 5 febbraio 2021 era stato indetto altro avviso interno per la formulazione di un elenco nominativo di personale in servizio del profilo collaboratore professionale sanitario
– infermiere, ai fini della costituzione dei team vaccinali allocati presso l' in regime di Pt_1 prestazioni aggiuntive e che per tali prestazioni, nell'avviso, era stata inizialmente prevista una remunerazione con tariffa oraria onnicomprensiva di € 30,00.
Esponeva che la successiva direttiva emanata dall'Assessorato Regionale della Salute, prot.
0020564 del 23 aprile 2021, aveva invitato le all'applicazione delle Controparte_2 disposizioni di cui all'art. 1 comma 464 della L. 178/2020 e che il citato art. 1, comma 464, aveva previsto un incremento della tariffa oraria a 50,00 lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
Osservava che con una prima deliberazione n. 1705/DG del 17 maggio 2021 erano state liquidate le prestazioni effettuate nei mesi di Febbraio e Marzo 2021 dal personale infermieristico ed al dipendente avendo svolto 6,25 ore di attività lavorativa era stato CP_1 riconosciuto il compenso di € 312,50, non comprendendo all'interno di tale compenso gli oneri riflessi e irap.
Rilevava che tuttavia, a seguito di una approfondita analisi del finanziamento erogato dalla con il D.A. 1400/20, il quale era risultato comprensivo di oneri accessori e irap, ed Pt_2 anche in considerazione di quanto espresso nell'avviso interno del 5 febbraio 2021, il quale prevedeva per tali prestazioni aggiuntive una “tariffa oraria onnicomprensiva”, con successiva deliberazione n. 2112/DG del 16 giugno 2021, si era provveduto a rettificare, per quanto liquidato in eccedenza, gli importi dei compensi riconosciuti ai dipendenti con precedente deliberazione per le prestazione effettuate nei team vaccinali.
Rappresentava che con deliberazione n. 2112/DG del 16 giugno 2021 si era provveduto a recuperare dal compenso precedentemente riconosciuto allo la somma di € 76,29 e si CP_1
era provveduto alla contestuale liquidazione e pagamento delle prestazioni effettuate nel mese di aprile 2021 dal personale infermieristico e, al dipendente avendo svolto 11,11 ore CP_1 di attività lavorativa era stato riconosciuto il compenso al netto degli oneri riflessi di € 419,88, che al netto della somma recuperata per i mesi di febbraio e marzo 2021 risultava pari ad €.
343,58.
Chiedeva, pertanto, che venisse annullato e/o revocato il decreto ingiuntivo n. 760/2021 del
Tribunale di Messina, Sez. Lavoro perché infondato, ingiusto ed illegittimo, accertando nel merito l'insussistenza del credito anche in ordine agli interessi e alle spese di procedura, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2. – costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne CP_1
chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 190 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse, la causa viene decisa, sulla base dell'orientamento di questo Tribunale cui questo giudice, ex art. 118 disp. Att. c.p.c., intende conformarsi (v. Trib. Messina, Sez. Lav. nn. 525/2023; 526/2023).
4.- Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto la nullità del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che la liquidazione dei compensi per le prestazioni aggiuntive relativa all'attività di
Call Center è stata determinata in considerazione di quanto espresso nell'avviso interno del 13 novembre 2020, il quale prevede per tali prestazioni aggiuntive una “tariffa oraria onnicomprensiva di 30 euro l'ora” che veniva calcolata ricomprendendo nella stessa tariffa onnicomprensiva gli oneri riflessi (23,8% per oneri accessori + 8,5% per irap) a carico dell'Amministrazione. I compensi complessivi sarebbero stati computati ricomprendendo nella tariffa oraria “onnicomprensiva” anche gli oneri riflessi ed erogando ai dipendenti l'importo al netto degli stessi oneri.
Tanto premesso, l'opposizione va rigettata.
Dall'analisi documentale emerge che l' ha ricompreso nella tariffa oraria di €. 30,00 Pt_1
oltre gli oneri in capo al dipendente anche gli oneri a carico della stessa Amministrazione
(23,8% per oneri accessori e 8,5% irap) erogando, erroneamente, ai dipendenti l'importo al netto degli stessi con conseguente riduzione delle somme effettivamente dovute. Per “tariffa oraria onnicomprensiva” deve intendersi l'importo comprensivo solo degli oneri a carico del dipendente e non anche quelli a carico dell' Nell'avviso interno del 13 Pt_1 novembre 2020, in atti, si stabiliva che: “le prestazioni aggiuntive saranno remunerate con tariffa oraria onnicomprensiva di 30 euro l'ora, i relativi ..oneri graveranno sul progetto Cov-
20”.
Ed invero, con successiva delibera n. 4163/CS del 17 novembre 2021, in atti, la stessa Pt_3
ha predisposto diversamente la liquidazione delle successive prestazioni per l'attività
[...]
di monitoraggio pazienti Covid-19 in regime di prestazioni aggiuntive, tenendo conto dell'importo di € 30,00 per il numero di ore di effettiva prestazione lavorativa senza decurtazione degli oneri a carico dell'azienda.
Ne consegue, pertanto, che per la medesima attività e per il medesimo progetto la stessa con le delibere di liquidazione n. 430/DG del 12 febbraio 2021, n. 1308/DG del 16 Pt_1
aprile 2021 ha utilizzato come criterio di liquidazione quello di ricomprendere nella tariffa prevista per le prestazioni gli oneri a carico dell'Amministrazione, differentemente dal criterio utilizzato con la successiva determinazione n. 4163/CS del 17 novembre 2021, con la quale invece gli oneri riflessi sono stati correttamente, posti a carico dell' o comunque del Pt_1 progetto, senza alcuna decurtazione sull'importo maturato dal dipendente.
Circostanza questa non contestata dall'opponente.
Ed infatti con successiva delibera n. 2160/CS del 18 maggio 2022, l'azienda ha provveduto a rettificare le delibere n. 430/DG del 12 febbraio 2021, n. 1308/DG del 16 aprile 2021, integrando il pagamento delle attività per cui è causa, ma limitatamente ad alcuni dipendenti.
… “Considerato che per mero errore materiale, gli importi dovuti sono stati liquidati al lordo degli oneri e che pertanto risulta necessario incrementare l'importo erogato al personale infermieristico con le soprammenzionate delibere…”, disponendo di integrare in tal senso le delibere n. 430/DG del 12 febbraio 2021, n. 1308/DG del 16 aprile 2021.
Nel caso di specie, ciò vale anche per i compensi dovuti per l'attività svolta presso i team vaccinali, atteso che con le successive delibere n. 4471/CS del 9 dicembre 2021 e n. 4163/CS del 17 novembre 2021, gli oneri riflessi sono stati, correttamente, posti a carico dell' Pt_1
o comunque del progetto, senza alcuna decurtazione sull'importo maturato dal dipendente.
Alla luce di quanto sopra emerge che l' ha detratto illegittimamente dall'importo Pt_1
retributivo spettante al dipendente gli oneri a carico del datore di lavoro (o nel caso di specie a carico del progetto Cov. 20). Dette somme, formandone la base imponibile, sono state ulteriormente gravate degli oneri previsti a carico del dipendente, con conseguente duplicazione delle ritenute previdenziali e fiscali (quelli a carico del datore di lavoro e quelli a carico del dipendente).
Tale comportamento assunto dall' conferma la dovutezza delle differenze richieste con Pt_1
il decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
5.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi previsti, in considerazione della semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione a parte opposta delle spese del giudizio, che si liquidano in € 1.313,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Messina, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga