Sentenza 9 novembre 2017
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2018
Ordinanza collegiale 1 agosto 2018
Accoglimento
Sentenza 3 settembre 2018
Decreto presidenziale 13 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/09/2018, n. 5145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5145 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/09/2018
N. 05145/2018REG.PROV.COLL.
N. 00399/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2018, proposto da
Azienda Calabria Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Mariani in Roma, via Filippo Civinini n.85;
contro
IU RI, non costituito in giudizio;
nei confronti
Commissario straordinario liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, Comunità Montana "Aspromonte Orientale" San Luca, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria - Sez. staccata di Reggio Calabria, sez. I, n. 908/2017, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 il Cons. Giovanni Grasso e udito per l’appellante l’avvocato Vincenzo Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso notificato il 10.07.2017, il Sig. RI IU, assumendo di essere creditore della Comunità Montana “Aspromonte Orientale”, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - sezione staccata - Reggio Calabria per l’esecuzione, nei confronti della medesima Comunità Montana e/o nei confronti dell’Azienda Calabria Verde, del decreto ingiuntivo n. 112/2011 emesso dal Tribunale Civile di Locri - sez. lavoro in data 03.10.2011 nei confronti della Comunità Montana “Aspromonte Orientale”, munito di formula esecutiva in data 10.10.2011, notificato in data 28.11.2011 e divenuto esecutivo in data 06.07.2017, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 2.882,324 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo,
nonché € 312,00 per diritti di avvocato ed onorari, oltre IVA e CPA, spese generali e successive occorrende,
A sostegno delle proprie ragioni, il assumeva:
a ) che, con Legge Regionale n. 25 del 16 maggio 2013, era stata disposta la soppressione delle Comunità Montane Calabresi, poste in liquidazione, con trasferimento alla Regione Calabria delle relative funzioni;
b ) che con la stessa legge, era stato istituito un nuovo soggetto giuridico denominato “ Azienda Calabria Verde ”, che avrebbe esercitato in forma unitaria per la stessa Regione tutte le funzioni;
c ) che, terminata la fase liquidatoria, con delibera n. 25 del 30.12.2014, il Commissario Liquidatore aveva provveduto a trasferire ad Azienda Calabria Verde, come previsto dalla legge, tutte le funzioni, le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali e pendenti rapporti giuridici;
d ) che, con deliberazione n. 386 del 13.10.2015, la Giunta Regionale della Calabria aveva disposto il subentro del Direttore Generale dell’Azienda Calabria Verde, nella rappresentatività giuridica delle soppresse Comunità Montane;
e ) che, con deliberazione n. 229 del 29.06.2016, la Giunta aveva, quindi, assegnato al dott.
Giovinazzo il mandato di concludere la liquidazione di tutte le soppresse Comunità Montane, adottando gli atti e i provvedimenti necessari per dare esecuzione a quanto disposto e stabilito nei piani approvati con le D.G.R. nn. 384, 385 e 386 del 13.10.2015 e n.424 del 27.10.2015; f ) che, per l’effetto, passivamente legittimata alla azionata pretesa esescutiva, sarebbe stata Azienda Calabria Verde, a titolo di successore della cessata Gestione liquidatoria.
2.- Con sentenza n. 908 del 09.11.2017, il TAR accoglieva il ricorso, ordinando alla Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca, in persona del legale rappresentante, e/o ad Azienda Calabria Verde, in persona del legale rappresentante, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe nel termine indicato nelle motivazioni. Per il caso di ulteriore inadempienza, nominava quale commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, perché provvedesse in sostituzione dell’Amministrazione resistente nei modi e nei termini di cui alla parte motiva; fissava in € 10,00 (dieci/00) la somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell’integrale esecuzione del decreto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della pronuncia e fino all’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al dì del soddisfo, se anteriore; condannava la Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca, in persona del Commissario Straordinario (ora : Azienda Calabria Verde, a quest’ultima subentrata) al pagamento delle spese del giudizio, per complessivi € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato.
3.- Avverso la ridetta statuizione insorgeva Azienda Calabria Verde, che – con unico, articolato motivo di doglianza – lamentava error in procedendo et judicando, violazione e/o falsa applicazione della L.R. 25/2013, errata e contraddittoria interpretazione dei successivi atti attuativi, avuto riguardo al mancato rilievo del proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla controversia.
4.- Nessuno si è costituito per le parti intimate.
Alla pubblica udienza del 31 maggio 2018, sulle reiterate conclusioni del difensore di parte appellante, la causa veniva riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- L’appello è fondato e merita di essere accolto.
2.- L’art. 2, comma 3 della L.R. n. 25/2013 disciplina il regime delle funzioni esercitate dalle soppresse Comunità montane, così come individuate all'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ( Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali ), siano così così ripartite, all’uopo prevendo:
a ) che le funzioni proprie siano trasferite alla Regione ed esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde;
b ) che le funzioni conferite o delegate siano restituite agli enti titolari, in ragione del territorio di riferimento;
c ) che, nondimeno, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali avrebbero potuto esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde.
La stessa legge, all’art. 3, comma 1, stabilisce che “ la Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità Montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa ”.
L’art. 3 comma 4 ha, poi, individuato i compiti di ogni Commissario Liquidatore che:
a) “ provvede per quanto riguarda l’estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante l’alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario, attenendosi a quanto indicato e programmato nel “piano di liquidazione ” di cui al comma 5 dello steso articolo;
b) “ trasferisce attenendosi al criterio di cui all’art. 2 comma 3, in favore dell’Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari, secondo quanto indicato nel “piano di trasferimento ”: 1) le funzioni già esercitate ed il personale ancora in forza alla data del 31.03.2014, in guisa che il trasferimento investa tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria; 2) i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residuate all’esito delle operazioni di cui alla lettera a), secondo quanto indicato al comma 5, nonché le altre risorse patrimoniali finanziarie e strumentali incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all’art.11 della Legge Regionale 19.10.1992 n. 20 ( Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria ) ove trasferiti all’Azienda Calabria Verde.
Dal tenore letterale della normativa, appare chiaro che, i Commissari Liquidatori avrebbero dovuto, innanzitutto provvedere ad effettuare “ piani di liquidazione ” tramite l’estinzione di poste passive anche attraverso l’alienazione del patrimonio mobiliare e/o immobiliare e solo successivamente avrebbero potuto trasferire 1) funzioni e 2) rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.
Tale assunto trova conferma nell’art. 3, comma 5, il quale prevede che “ i trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) delle lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali ”.
Ne discende che, alla luce della riassunta normativa, non vi potrebbero essere trasferimenti di rapporti giuridici in assenza del trasferimento di funzioni e che anzi, sussiste un preciso vincolo fra funzioni e rapporti, in forza del quale, in assenza di trasferimento delle prime, non possono essere trasferiti i secondi.
Per giunta, la D.G.R n. 174 del 29.04.2013, recante “ Approvazione Piani di trasferimento di funzioni e personale delle soppresse Comunità Montane Calabresi e Proposta di legge di modifica art. 3 L.R. n. 25/2013 ” ha certificato che le uniche funzioni esercitate dalle ex Comunità Montane, per ammissione dei loro Commissari liquidatori, erano quelle indicate all’art. 2 comma 3 lett. a) della L.R. 25/2013 (cioè quelle proprie delle Comunità Montane), le quali, in forza della medesima legge, sono trasferite alla Regione ed “ esclusivamente esercitate ” da Calabria Verde, mentre nessuna funzione è stata delegata o conferita alle ex Comunità Montane dai Comuni facenti parte delle stesse o da altri enti e nessuna funzione, pertanto, doveva essere trasferita o restituita ai Comuni o ad altri enti in applicazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 4 dell’art. 3, poiché le stesse Comunità non sono state titolari di alcuna delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell’art.2 della L.R. 25/2013.
Inoltre, la ridetta delibera ha precisato che “ le risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni già in proprietà delle comunità, ove trasferiti alla Calabria Verde, sono assoggettati al regime giuridico di cui all’art.11 L.R. n. 20 del 19.10.1992 (Forestazione, Difesa del suolo e foreste regionali in Calabria), così come previsto al punto 2 comma 4, dell’art. 3 L.R. n.25/2013 e che, pertanto, l’azienda strumentale della Regione Calabria li riceverà in affidamento e provvederà alla loro amministrazione fermo restando che la proprietà rimane acquisita al patrimonio della Regione Calabria, alla cui sistemazione tecnico giuridica ed a quanto alla stessa necessaria provvederà il settore competente del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Tributi che si occupa del demanio e del patrimonio regionale ”.
Per l’effetto, tutti i beni eventualmente trasferiti all’Azienda Calabria Verde, in quanto assoggettati al regime giuridico di cui all’art. 11 della L.R. 20/92, legittima in capo all’Azienda esclusivamente le potestà dell’amministratore e non del proprietario, con conseguente impossibilità di dar corso ad alienazioni per far fronte ad eventuali debiti.
Ne discende, con ogni evidenza:
a ) che, non sussistendo alcun trasferimento di funzioni a favore di Calabria Verde, non può realizzarsi alcuna successione attiva o passiva nei rapporti giuridici facenti capo alle ex Comunità Montane;
b ) che una differente interpretazione determinerebbe un accollo, da parte di Calabria Verde, di tutte le poste passive, attuali e/o future (derivanti da contenziosi definiti e non definiti) facenti capo alle ex Comunità Montane;
c ) che, di conserva, Azienda Calabria Verde non può, allo stato, essere chiamata a rispondere dei debiti contratti dalle soppresse Comunità montane, in quanto totalmente priva di legittimazione passiva (per contro facente capo alla Regione Calabria e, per essa, alle competenti Gestioni liquidatorie.
3.- Le esposte conclusioni militano per l’accoglimento dell’appello, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della novità della materia, per dichiarare l’irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente FF
Fabio Franconiero, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Grasso | Roberto Giovagnoli |
IL SEGRETARIO