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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 667 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del dott. Stefano Brusati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GIANNUZZI CARDONE
GIANLUIGI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in BARI (BA), alla VIA MARCHESE DI
MONTRONE 126 , come da procura in atti;
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(c.f. ) in persona del Ministro pro tempore P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Retribuzione
All'esito dell'udienza tenutasi mediante trattazione scritta la causa veniva decisa come da allegata sentenza
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 07/12/2024
ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge
107/2015 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e
D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 107/2015 ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal consegui-mento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine re- canti scadenza al 31 Agosto (supplenza annuale) o al 30
Giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da in-tendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3. condannare, pertanto, il a Controparte_1 riconoscere in favore della ricorrente tra-mite il riferito
Bonus Carta Docente la somma di € 1.500, oltre a interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In Via Subordinata, qualora al momento della pronuncia la ricorrente fosse fuoriuscito dal sistema scolastico:
4. condannare, pertanto, il a Controparte_1 pagare in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., la somma di € 1.500, oltre accessori;
In ogni caso
5. condannare parte resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art.4, comma 1- bis, D.M. 55/14 e ss.mm.ii., per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad age- volare la consultazione o la fruizione di atti
e allegati.”
La ricorrente ha dedotto di essere stata dipendente del
, con contratto a tempo determinato Controparte_1 per l'a.s. 2022-2023 (doc.1 pag. 9-12), di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente per gli anni scolastici 2020-
2021 e 2021-2022 (doc. 1 pag. 1-8) per i quali non le è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. Con il presente ricorso lamentava l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio per gli anni scolastici sul solo presupposto di essere e di essere stata titolare di contratti di lavoro a tempo determinato.
Successivamente all' udienza del 27.03.2025, tenutasi mediante trattazione c.d. scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne dichiara la contumacia del convenuto e stante la natura CP_1 documentale della causa, e lette le note scritte depositate in data 19.03.2025 dalla ricorrente, decideva la stessa come da sentenza resa mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta a questo giudice attiene il riconoscimento del diritto in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, diversamente riconosciuto ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015
e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Per espressa previsione legislativa i docenti precari rimanevano pertanto esclusi dall'accesso a tale beneficio. Sul punto si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea (proprio in relazione al contrasto tra la normativa interna sopra richiamata e la clausola 4 dell' Accordo
Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato
CES, UNICE, CEEP- recepito con Direttiva 1999/70/CE) rilevando come: “la clausola 4 al punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all' accordo quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1
, e non al personale docente a tempo determinato
[...] di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell' CP_1 importo di euro 500;00 all' anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all' aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”(Ord. CGUE sez. 6 del 18 maggio
2022 resa nella causa c 450/2).
La CGUE, valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, ha affermato quindi che non vi può essere una discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario.
Con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
In altre parole, evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è
- e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, non formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”. Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a tempo CP_1 determinato in quanto in contrasto con i principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica
Amministrazione secondo i canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Per l'effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 CP_3 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre
2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del
2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la
Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020-
2021, 2021-2022 e 2022-2023 con la conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione CP_1 del docente detta carta (o strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva e della serialità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida complessivi in euro
500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Piacenza, 28/03/2025
Il Presidente del Tribunale quale Giudice del Lavoro
Dott. Stefano Brusati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del dott. Stefano Brusati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GIANNUZZI CARDONE
GIANLUIGI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in BARI (BA), alla VIA MARCHESE DI
MONTRONE 126 , come da procura in atti;
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(c.f. ) in persona del Ministro pro tempore P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Retribuzione
All'esito dell'udienza tenutasi mediante trattazione scritta la causa veniva decisa come da allegata sentenza
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 07/12/2024
ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge
107/2015 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e
D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 107/2015 ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal consegui-mento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine re- canti scadenza al 31 Agosto (supplenza annuale) o al 30
Giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l'effetto;
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da in-tendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3. condannare, pertanto, il a Controparte_1 riconoscere in favore della ricorrente tra-mite il riferito
Bonus Carta Docente la somma di € 1.500, oltre a interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In Via Subordinata, qualora al momento della pronuncia la ricorrente fosse fuoriuscito dal sistema scolastico:
4. condannare, pertanto, il a Controparte_1 pagare in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., la somma di € 1.500, oltre accessori;
In ogni caso
5. condannare parte resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art.4, comma 1- bis, D.M. 55/14 e ss.mm.ii., per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad age- volare la consultazione o la fruizione di atti
e allegati.”
La ricorrente ha dedotto di essere stata dipendente del
, con contratto a tempo determinato Controparte_1 per l'a.s. 2022-2023 (doc.1 pag. 9-12), di aver precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente per gli anni scolastici 2020-
2021 e 2021-2022 (doc. 1 pag. 1-8) per i quali non le è stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. Con il presente ricorso lamentava l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio per gli anni scolastici sul solo presupposto di essere e di essere stata titolare di contratti di lavoro a tempo determinato.
Successivamente all' udienza del 27.03.2025, tenutasi mediante trattazione c.d. scritta ex art. 127 ter c.p.c., il giudice, rilevata la regolarità della notifica, ne dichiara la contumacia del convenuto e stante la natura CP_1 documentale della causa, e lette le note scritte depositate in data 19.03.2025 dalla ricorrente, decideva la stessa come da sentenza resa mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione sottoposta a questo giudice attiene il riconoscimento del diritto in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, diversamente riconosciuto ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015
e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Per espressa previsione legislativa i docenti precari rimanevano pertanto esclusi dall'accesso a tale beneficio. Sul punto si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea (proprio in relazione al contrasto tra la normativa interna sopra richiamata e la clausola 4 dell' Accordo
Quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato
CES, UNICE, CEEP- recepito con Direttiva 1999/70/CE) rilevando come: “la clausola 4 al punto 1 dell' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all' accordo quadro CES, UNICE CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1
, e non al personale docente a tempo determinato
[...] di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell' CP_1 importo di euro 500;00 all' anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all' aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso ai musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”(Ord. CGUE sez. 6 del 18 maggio
2022 resa nella causa c 450/2).
La CGUE, valorizzando il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerga il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, ha affermato quindi che non vi può essere una discriminazione nel riconoscimento di tale beneficio, basata sulla sola durata contrattuale del rapporto e vista l'identità di mansioni e funzioni svolte, competenza e professionalità richieste e in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, con conseguente violazione della clausola 4 dell'accordo quadro da parte della norma interna che disponga in senso contrario.
Con la sentenza n. 1842/2022 è intervenuto sul punto anche il Consiglio di Stato, rilevando che “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
In altre parole, evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è
- e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, non formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”. Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a tempo CP_1 determinato in quanto in contrasto con i principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica
Amministrazione secondo i canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Per l'effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 CP_3 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre
2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del
2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Il quadro giurisprudenziale sopra delineato, integralmente confermato dalla recentissima pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, deve trovare applicazione al caso in esame, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
A ciò consegue l'accoglimento della domanda e l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la
Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020-
2021, 2021-2022 e 2022-2023 con la conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione CP_1 del docente detta carta (o strumento equipollente) per poterne fruire nel prosieguo e nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva e della serialità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici come indicati in parte motiva, per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida complessivi in euro
500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Piacenza, 28/03/2025
Il Presidente del Tribunale quale Giudice del Lavoro
Dott. Stefano Brusati