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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 279 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Castriotta
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Ferrazzano
Resistente
con l'intervento del
AVV. (C.F. , nella qualità di curatrice Controparte_2 C.F._3 speciale della minore (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._4
Maria Emilia De Martinis, giusta procura in atti;
e del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
CONCLUSIONI: Come in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 22.01.2025, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Manfredonia, in data 23.08.2018, precisando che dall'unione era nata la figlia
(il 04.02.2019) e deducendo che il matrimonio era entrato in crisi a causa del Per_1 comportamento dispotico e spesso violento del marito;
ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito in capo al marito, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di addebito e di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
Si costituiva in giudizio la curatrice speciale della minore, nominata dal Tribunale per i minorenni, chiedendo la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti nell'interesse della minore, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
Alla prima udienza del 12.05.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno chiesto congiuntamente di definire il presente giudizio di separazione alle condizioni di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente il 09.05.2025.
La causa, dunque, previa riunione del fascicolo n. 1741/24 del Tribunale per i minorenni di
Bari, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente
2 da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente il 09.05.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal
Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Si ritiene opportuno che, in virtù della conflittualità familiare seppur sopita, il Servizio Sociale del Comune di Manfredonia prosegua la sua attività di monitoraggio e vigilanza della situazione familiare e dei minori, per il periodo di un anno, informando immediatamente la Procura della
Repubblica, in presenza di eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Manfredonia in data 23.08.2018 (atto n. 36, parte I, Anno 2018);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente il 09.05.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- dispone il Servizio Sociale del Comune di Manfredonia prosegua la sua attività di monitoraggio e vigilanza della situazione familiare e dei minori, per il periodo di un anno,
3 informando immediatamente la Procura della Repubblica, in presenza di eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
- compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e compresa la comunicazione al
Servizio Sociale del Comune di Manfredonia.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariangela Martina Carbonelli Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 279 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Castriotta
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Ferrazzano
Resistente
con l'intervento del
AVV. (C.F. , nella qualità di curatrice Controparte_2 C.F._3 speciale della minore (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Persona_1 C.F._4
Maria Emilia De Martinis, giusta procura in atti;
e del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
CONCLUSIONI: Come in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 22.01.2025, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Manfredonia, in data 23.08.2018, precisando che dall'unione era nata la figlia
(il 04.02.2019) e deducendo che il matrimonio era entrato in crisi a causa del Per_1 comportamento dispotico e spesso violento del marito;
ha, quindi, chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito in capo al marito, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda di addebito e di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
Si costituiva in giudizio la curatrice speciale della minore, nominata dal Tribunale per i minorenni, chiedendo la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti nell'interesse della minore, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
Alla prima udienza del 12.05.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno chiesto congiuntamente di definire il presente giudizio di separazione alle condizioni di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente il 09.05.2025.
La causa, dunque, previa riunione del fascicolo n. 1741/24 del Tribunale per i minorenni di
Bari, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente
2 da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente il 09.05.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal
Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Si ritiene opportuno che, in virtù della conflittualità familiare seppur sopita, il Servizio Sociale del Comune di Manfredonia prosegua la sua attività di monitoraggio e vigilanza della situazione familiare e dei minori, per il periodo di un anno, informando immediatamente la Procura della
Repubblica, in presenza di eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Manfredonia in data 23.08.2018 (atto n. 36, parte I, Anno 2018);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente il 09.05.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- dispone il Servizio Sociale del Comune di Manfredonia prosegua la sua attività di monitoraggio e vigilanza della situazione familiare e dei minori, per il periodo di un anno,
3 informando immediatamente la Procura della Repubblica, in presenza di eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
- compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e compresa la comunicazione al
Servizio Sociale del Comune di Manfredonia.
Foggia, 17.06.2025
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
Roberto Bianco Mariangela Martina Carbonelli
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