Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
1775/2024 N.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1775/2024, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(c.f.: ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], e Controparte_1
(c.f.: ), nato a [...] in data [...], residente in C.F._2
Poggiomarino (NA) alla via Salvatore di Giacomo n. 61, elettivamente domiciliati in Poggiomarino
(NA) alla via Pio La Torre n. 11, presso lo studio ELl'avv. Maria Speranza Iossa che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE' resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione ELl'udienza EL 07.05.2025, il difensore ELle parti si riportava al ricorso introduttivo e ne chiedeva l'accoglimento.
Il P.M., in data 14.05.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.09.2024 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Torre EL GR in data 27.10.2001, scegliendo il regime ELla comunione dei beni, e che dalla loro unione sono nati due figli, , in data 30.03.2010, e in Persona_1 Persona_2
1
Per quanto riguarda la situazione economico-patrimoniale, i coniugi hanno allegato documentazione reddituale da cui emerge che la ha percepito redditi esenti per euro 3.004,60 (certificazione Pt_1
unica 2023) e per euro 2.617,19 (certificazione unica 2024), mentre il risulta titolare di un CP_1
reddito annuo pari ad euro 28.000,00 circa (moELli 730/2022 e 730/2023). Il è, inoltre, CP_1
titolare di un finanziamento con Agos S.p.a. per un importo finanziato di euro 14.045,20 e con rata mensile di euro 229,55, nonché di un finanziamento con Findomestic per un importo totale EL credito pari ad euro 639,00 e con rata mensile di euro 63,90. I coniugi hanno, inoltre, sottoscritto un mutuo fondiario per l'acquisto ELla casa familiare per il quale pagano una rata mensile di euro 480,36.
Pertanto, previa fissazione ELl'udienza di comparizione dei coniugi e ELl'esperimento EL tentativo di conciliazione, hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi - sostituita dal deposito di note scritte su richiesta ELle parti - la causa, in data 17.02.2025, è stata riassegnata alla dott.ssa
Coletti quale giudice relatore;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 08.05.2025 in sostituzione ELl'udienza EL 7.05.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità ELla ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
pattuite di seguito riportate:
1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2 2. il figlio minore è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la madre con collocamento prevalente presso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta ELla residenza abituale EL minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni dei figli;
4. la casa familiare sita in Poggiomarino (NA) alla via Salvatore di Giacomo n. 61 è assegnata alla SI con ogni arredo e pertinenza, fino al raggiungimento ELl'indipendenza Parte_1
economica o al trasferimento di residenza dei figli;
5. i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio minore sono disciplinati come da piano genitoriale allegato e precisamente:
a) durante l'anno scolastico: il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 nonché a fine settimana alternati con l'altro genitore con eventuale pernottamento;
b) dal termine ELle lezioni: il genitore non collocatario potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 21:00 nonché a fine settimana alternati con l'altro genitore con eventuale pernottamento;
c) durante le vacanze natalizie: i genitori terranno con loro il figlio ad anni alterni dal 24 dicembre al
27 dicembre o dal 30 dicembre al 02 gennaio;
d) allo stesso modo, seguendo il criterio ELl'alternanza, saranno ripartite fra i genitori le vacanze pasquali, i ponti primaverili ed altre festività e ricorrenze;
e) vacanze estive: il figlio trascorrerà con il genitore non collocatario almeno 3 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
6. il sig. provvederà al mantenimento EL figlio minore e ELla figlia maggiorenne Controparte_1
ma non economicamente indipendente, in via indiretta, mediante versamento alla SI Pt_1
ELl'importo di euro 400,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro e non
[...]
oltre il giorno 5 di ogni mese. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario all'IBAN che sarà comunicato dalla SI . La somma è soggetta a rivalutazione Parte_1
monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione nell'anno successivo alla omologazione ELla separazione), purché l'indice sia positivo;
7. il sig. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia al pagamento EL 50% Controparte_1 ELl'assegno unico universale di sua spettanza per figlio minore in favore ELla SI . Parte_1
Autorizza, quindi, espressamente l' al pagamento EL 100% ELl'importo dovuto in favore ELla CP_3
stessa;
3 8. i coniugi provvederanno al 50% al pagamento ELle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse ELla prole, purché previamente concordate e documentate;
9. il trasferimento di proprietà EL veicolo EL tipo FIAT PANDA tg. ET406WX telaio n.
ZFA31200003259323 di proprietà EL sig. in favore ELla SI Controparte_1 Parte_1
dovrà essere formalizzato entro non oltre 60 giorni dalla emananda sentenza direttamente presso una sede ACI-PRA, oppure presso una ELegazione ELl'Automobile Club, un'agenzia di pratiche auto o gli uffici ELla Motorizzazione Civile;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di Torre EL GR (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 631 parte II, serie A dei registri di matrimonio EL Comune di Torre EL GR ELl'anno 2001);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio EL 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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