Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/04/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03280/2025REG.PROV.COLL.
N. 00978/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 978 del 2025, proposto da
Sfoglia Torino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Brusa, Massimo Giordano, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Giordano in Roma, via Graziano 62;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Emilia - Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Chiara Lista, Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Produttori Erbazzone Reggiano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 00149/2025, resa tra le parti, della sentenza n. 149/2025 emessa dal Tribunale Amministrativo regionale del Lazio-Roma nel giudizio r.g. 6323/2024 e depositata il 5.01.2025 che dichiara l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso ed il difetto di giurisdizione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Regione Emilia - Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è presente per le parti costituite.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso, depositata in data 10 aprile 2015, e le connesse prese d’atto;
ritenuto che pertanto sussistano i presupposti per la estinzione del giudizio ex art. 84 comma 3 cod. proc. amm.;
considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinunzia con conseguente estinzione del processo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO