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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/09/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 751/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gaffarini Giovanni Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Belletti Caterina CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tuttavia con collocamento prevalente della minore presso la residenza materna, in Cadoneghe, via Conche 49 A/2; Per_1
2. sarà affidata al padre a mesi alterni come segue: un mese per tre week end (anche Per_1 CP_1
non consecutivi) dal venerdì alle ore 15 alla domenica sera alle ore 20, allorquando sarà riaffidata alla madre, salvi diversi accordi sugli orari di affido e riaffido;
il mese successivo per due week end alternati sempre con lo stesso orario.
pagina 1 di 3 3. trascorrerà le vacanze estive per 15 giorni consecutivi con il padre che comunicherà entro la Per_1 fine del mese di maggio precedente le date esatte, così come farà la madre per l'uguale periodo di competenza. Trascorrerà ad anni alterni il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro, suddividendosi i genitori per la metà i giorni di affidamento di nei quali la scuola osserva il Per_1
periodo di chiusura. trascorrerà le Vacanze Pasquali ad anni alterni dalla fine della scuola al Per_1
giorno di Pasqua con un genitore e dal giorno del lunedì di Pasqua sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
4. Quanto al mantenimento ordinario, il signor verserà al giorno 5 di ogni mese la CP_1 somma di € 200,00 (automaticamente adeguata, come per legge) quale contributo ordinario a favore di che manterrà, comunque, la residenza presso la abitazione materna a Cadoneghe, via Conche Per_1
49 A/2; l'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
5. Le spese straordinarie come caratterizzate (anche in relazione alla necessità, o meno, di preventivo accordo) nel protocollo di intesa 17.01.2017 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Padova e il
Presidente del Consiglio dell'Ordine (al quale i genitori faranno riferimento anche per l'ordinario) saranno a carico di metà ciascuno. Ogni altro bonus, diverso dall'assegno universale, che i genitori dovessero percepire per la figlia sarà computato a metà ciascuno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
era nata, in data 3.3.2022, la figlia nata chiedeva che l'esercizio della responsabilità CP_2 Per_1
genitoriale e il mantenimento della minore venissero disciplinati secondo le condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, chiedendo a sua volta l'accoglimento delle proprie domande in punto di CP_2
affidamento, collocazione e mantenimento della figlia minore.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 18.6.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, formulava la seguente proposta: “1. Affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
2. Il padre terrà con sé Per_1
la minore per tre fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre, salvi diversi accordi tra genitori;
periodi di vacanza come indicati in atti dalle parti;
3. il padre contribuirà al mantenimento di versando € 200,00 mensili Per_1
annualmente rivalutabili secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. assegno unico percepito al 100% dalla madre”.
pagina 2 di 3 Le parti chiedevano un rinvio al fine di valutare di proporre conclusioni congiunte alla luce della proposta conciliativa e il Giudice delegato fissava nuova udienza, disponendo la trattazione scritta ai sensi delllart.127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe e il Giudice delegato, recepite le conclusioni delle parti in via temporanea e urgente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
******
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia minore, in quanto conformi all'art. 337 ter e ss. c.p.c. e alla proposta conciliativa del Giudice delegato;
pertanto, il Tribunale prende atto degli accordi come riportati in epigrafe.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi interventi tra le parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore riportati in epigrafe;
Per_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 751/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gaffarini Giovanni Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Belletti Caterina CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“1. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tuttavia con collocamento prevalente della minore presso la residenza materna, in Cadoneghe, via Conche 49 A/2; Per_1
2. sarà affidata al padre a mesi alterni come segue: un mese per tre week end (anche Per_1 CP_1
non consecutivi) dal venerdì alle ore 15 alla domenica sera alle ore 20, allorquando sarà riaffidata alla madre, salvi diversi accordi sugli orari di affido e riaffido;
il mese successivo per due week end alternati sempre con lo stesso orario.
pagina 1 di 3 3. trascorrerà le vacanze estive per 15 giorni consecutivi con il padre che comunicherà entro la Per_1 fine del mese di maggio precedente le date esatte, così come farà la madre per l'uguale periodo di competenza. Trascorrerà ad anni alterni il Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro, suddividendosi i genitori per la metà i giorni di affidamento di nei quali la scuola osserva il Per_1
periodo di chiusura. trascorrerà le Vacanze Pasquali ad anni alterni dalla fine della scuola al Per_1
giorno di Pasqua con un genitore e dal giorno del lunedì di Pasqua sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti.
4. Quanto al mantenimento ordinario, il signor verserà al giorno 5 di ogni mese la CP_1 somma di € 200,00 (automaticamente adeguata, come per legge) quale contributo ordinario a favore di che manterrà, comunque, la residenza presso la abitazione materna a Cadoneghe, via Conche Per_1
49 A/2; l'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla sig.ra Parte_1
5. Le spese straordinarie come caratterizzate (anche in relazione alla necessità, o meno, di preventivo accordo) nel protocollo di intesa 17.01.2017 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Padova e il
Presidente del Consiglio dell'Ordine (al quale i genitori faranno riferimento anche per l'ordinario) saranno a carico di metà ciascuno. Ogni altro bonus, diverso dall'assegno universale, che i genitori dovessero percepire per la figlia sarà computato a metà ciascuno”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
era nata, in data 3.3.2022, la figlia nata chiedeva che l'esercizio della responsabilità CP_2 Per_1
genitoriale e il mantenimento della minore venissero disciplinati secondo le condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, chiedendo a sua volta l'accoglimento delle proprie domande in punto di CP_2
affidamento, collocazione e mantenimento della figlia minore.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 18.6.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, formulava la seguente proposta: “1. Affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
2. Il padre terrà con sé Per_1
la minore per tre fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con riaccompagnamento dalla madre, salvi diversi accordi tra genitori;
periodi di vacanza come indicati in atti dalle parti;
3. il padre contribuirà al mantenimento di versando € 200,00 mensili Per_1
annualmente rivalutabili secondo indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. assegno unico percepito al 100% dalla madre”.
pagina 2 di 3 Le parti chiedevano un rinvio al fine di valutare di proporre conclusioni congiunte alla luce della proposta conciliativa e il Giudice delegato fissava nuova udienza, disponendo la trattazione scritta ai sensi delllart.127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe e il Giudice delegato, recepite le conclusioni delle parti in via temporanea e urgente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
******
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia minore, in quanto conformi all'art. 337 ter e ss. c.p.c. e alla proposta conciliativa del Giudice delegato;
pertanto, il Tribunale prende atto degli accordi come riportati in epigrafe.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi interventi tra le parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore riportati in epigrafe;
Per_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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