Decreto presidenziale 24 luglio 2020
Sentenza 3 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/11/2023, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/11/2023
N. 03271/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02753/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2753 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fiaccavento, con domicilio eletto presso lo studio OR PE in NI, via Gorizia, 36/F;
contro
Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Mangiafico, con domicilio eletto presso lo studio EP AB in NI, via Livorno, 10;
per l'annullamento
- dell'ordinanza negazione -OMISSIS- relativa alla Pratica Edil. -OMISSIS-, notificata in data 22.09.2015, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione ed Edilizia privata del Comune di Siracusa ha negato il rilascio della chiesta variante in corso d'opera assunta al Prot. di Settore con il -OMISSIS- in data 29.09.2014 ed ha annullato la concessione edilizia -OMISSIS- in precedenza rilasciata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o dipendente, compreso l'ordine di immediata sospensione dei lavori intimato contestualmente alla notifica, per effetto della correlata decadenza del titolo abilitativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento PNRR del giorno 25 settembre 2023, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente, a seguito del rilascio, da parte del Comune di Siracusa, della concessione edilizia -OMISSIS- ai fini della ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà sito in Via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con istanza prot. n. -OMISSIS- del 29/9/2014 ha richiesto il permesso per una variante alla concessione medesima, ottenendo il nulla osta dalla Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Siracusa.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Dirigente del Settore Pianificazione ed Edilizia Privata del Comune di Siracusa ha annullato la concessione edilizia -OMISSIS- e ha rigettato l’istanza di concessione in variante n. -OMISSIS-/2014.
Avverso il suindicato provvedimento parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 14 dicembre 2015, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. parte ricorrente lamenta di non aver ricevuto notifica della comunicazione di avvio del procedimento volto al rigetto dell’istanza, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, secondo cui il preavviso di diniego sarebbe stato spedito con raccomandata A/R del 24 giugno 2015;
2. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto sull’istanza di concessione in variante si sarebbe formato il silenzio assenso ex art. 2, l. r. n. 17 del 1994, non avendo la ricorrente ricevuto notifica, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, della richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune con nota n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2015, sì che il Comune avrebbe dovuto esercitare i poteri di autotutela, con conseguente contemperamento tra i contrapposti interessi in gioco anche in relazione all’istanza di variante;
3. il Comune non avrebbe potuto rigettare l’istanza di variante sul presupposto della mancata trasmissione dei documenti richiesti con la nota n. -OMISSIS-/2015 (ossia l’elaborato planimetrico dell’intero fabbricato rilasciato dall’Agenzia del Territorio, visure e planimetrie catastali di tutte le unità immobiliari costituenti il fabbricato) poiché trattasi di documentazione già acquisita dal Comune nel procedimento volto al rilascio della concessione n. -OMISSIS- e che comunque l’Ente avrebbe dovuto acquisire d’ufficio ai sensi dell’art. 9 bis, d.p.r. n. 380 del 2001;
4. con specifico riferimento all’annullamento della concessione edilizia n. 238 del 2013, il provvedimento sarebbe viziato sia per omessa notifica dell’avvio del relativo procedimento, sia in quanto il Comune non avrebbe valutato e motivato in ordine alla sussistenza di un concreto ed attuale interesse pubblico, sia, infine, perché la motivazione addotta nel provvedimento è meramente ipotetica e dubbiosa.
Parte ricorrente ha altresì formulato domanda risarcitoria, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a risarcire il danno patito in misura non inferiore a Euro 200.000,00 o a quella diversa liquidata in corso di causa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Siracusa contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 25 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. In via preliminare.
Il Comune resistente, costituendosi in giudizio, ha dato conto di avere medio tempore annullato, con nota prot. 0203718 del 31 dicembre 2015, il provvedimento impugnato nella parte in cui è stata annullata in autotutela la concessione n. -OMISSIS-.
Ne consegue la parziale cessazione della materia del contendere, per ciò che concerne, cioè, l’impugnazione e le censure sollevate da parte ricorrente in relazione all’annullamento in autotutela della concessione edilizia.
Come rammentato dal Consiglio di Stato, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2023, n. 5366).
2. Con riguardo al rigetto dell’istanza di concessione in variante.
2.1. Per quanto concerne il primo e il terzo motivo di ricorso dagli atti emerge chiaramente la prova dell’avvenuta comunicazione di entrambi gli atti contestati da parte ricorrente, le raccomandate aventi ad oggetto, rispettivamente, la comunicazione di avvio del procedimento e la richiesta di integrazione documentale risultando essere state regolarmente inviate, ma non esitate dalla ricorrente per compiuta giacenza.
Non solo, ma va sottolineato come entrambi i suddetti motivi di ricorso non potrebbero comunque essere accolti se solo si considera che parte ricorrente non ha contestato specificamente nel presente giudizio la ragione essenziale sottesa al provvedimento di diniego impugnato, e cioè che l’intervento richiesto non rientra fra quelli ammessi dalla disciplina particolareggiata applicabile al fabbricato di proprietà della ricorrente, né ha fornito elementi idonei a far comprendere l’utilità della sua partecipazione procedimentale.
Questo, per un verso, in forza dell’art. 21 octies, comma 2, cpv, esclude comunque l’annullabilità del provvedimento per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto il provvedimento medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato; per altro verso, in relazione al terzo motivo di ricorso, vale il principio per cui, quando, come nella fattispecie, la determinazione amministrativa gravata si basa su una pluralità di motivi autonomi gli uni dagli altri, l'omessa contestazione di uno di essi rende inammissibile l'impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 06 febbraio 2019, n. 901).
Pertanto, entrambi i motivi di ricorso devono essere respinti.
2.2. Per quanto concerne, invece, il secondo motivo di impugnazione, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 2, comma 5, l. r. Sicilia 31 maggio 1994, n. 17, applicabile ratione temporis , ‹‹la domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni (termine ridotto a settantacinque giorni dall'art. 19, comma 2, lett. d), della legge reg. Sic. 5 aprile 2011, n. 5) dal ricevimento dell'istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego››.
In base alle successive disposizioni del medesimo articolo: ‹‹il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5 può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al Comune degli oneri concessori, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui al comma 7, e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali›› (comma 6); ‹‹per quanto previsto al comma 5, prima dell'inizio dei lavori il progettista deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente›› (comma 7); ‹‹nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l'esame delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il sindaco provvede all'annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 5 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni›› (comma 8).
L’intestato Tar ha già avuto modo di affermare (si veda Tar Sicilia, sez. stacc. NI, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 2581) che ‹‹l'art. 2 in questione va interpretato nel senso che, sussistendo i presupposti di legge, il decorso dei centoventi giorni (ridotti a settantacinque) dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all'ottenimento della concessione stessa, con la differenza, però, che il procedimento non può dirsi concluso fino a quando l'interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, abbia inoltrato al sindaco la perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e abbia versato l'ammontare del contributo concessorio dovuto, aprendo così una seconda fase, prevista dal comma 8, che si conclude o con un intervento esplicito dell'Amministrazione, sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l'opera, o con il decorso del termine di trenta giorni e solo, in quest'ultima ipotesi, il silenzio-assenso può dirsi consolidato, nel senso che l'Amministrazione comunale non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia e, pertanto, non può decidere su di essa con atto "di primo grado"››.
In questo senso, anche il CGARS ha sottolineato che «l'art. 2 della l.r. n. 17/1994, va interpretato nel senso che, sussistendo i presupposti di legge, il decorso dei centoventi giorni (modificati a settantacinque) dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all'ottenimento della concessione stessa, con la differenza, però, che il procedimento non può dirsi concluso fino a quando l'interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, abbia inoltrato al sindaco la perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e abbia versato l'ammontare del contributo concessorio dovuto, aprendo così una seconda fase, prevista dal comma 8, che si conclude o con un intervento esplicito della P.A., sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l'opera, o con il decorso del termine di trenta giorni e solo, in quest'ultima ipotesi, il silenzio-assenso può dirsi consolidato, nel senso che l'Amministrazione comunale non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia e, pertanto, non può decidere su di essa con atto “di primo grado”» (C.G.A.R.S., sez. riun. 10 dicembre 2019, n. 238).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dichiarato né comprovato di avere inoltrato la comunicazione di inizio dei lavori e la perizia giurata, secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, di talché non si è mai consolidato - nei termini sopra ricostruiti - il silenzio-assenso sull'istanza di variante.
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, pertanto, il ricorso deve essere in parte respinto e in parte deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, attesa la particolarità della controversia, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, limitatamente all’impugnazione dell’annullamento della concessione edilizia -OMISSIS-;
2. respinge il ricorso per il resto;
3. spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2023, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO