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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Verbale di udienza art. 429 c.p.c. 09/01/2025
n. 103/2024 r.g.
Parte ricorrente Per in proprio e in qualità di rappresentante di F.A. COMMERCIALE Parte_1
DI GE AR Avv. SAFFIRO JESSICA (presente)
Parte Resistente Per 1, CP_1
Dott. , è presente la delegata dott.ssa Laura Mancini Controparte_2
1Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte ricorrente
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
Parte resistente
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da memoria di costituzione;
Le parti discutono la causa.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 429 c.p.c., causa n. 103/2024 r.g., udienza del 07/01/2025
Parte_1 in proprio e in qualità di rappresentante di F.A. COMMERCIALE DI GE AR, Avv. SAFFIRO JESSICA parte ricorrente
Controparte_3
Dott. Controparte_2 parte resistente
Le conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
- accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/invalidità dell'ordinanza-ingiunzione emessa dall
[...]
n.298 del 20.12.2023 per i motivi sopra meglio individuati;
Controparte_4
- In ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese, delle competenze ed onorari del presente procedimento.
Per il resistente: che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis, voglia, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare
l'assoluta infondatezza di tutte le eccezioni, deduzioni ed argomentazioni svolte da parte opponente e, per l'effetto:
-rigettare il ricorso introduttivo unitamente alla relativa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione;
-confermare l'Ordinanza di Ingiunzione n. 298 del 20/12/2023 e, con essa, il presupposto Verbale Sanzionatorio n.
36/R.V. del 20/10/2022.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del presente giudizio
Le ragioni della decisione:
2 1. Con ricorso del 16.01.2024, in qualità di titolare della F.A. Commerciale di Parte_1
EL DO, ha promosso opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.298 del 20.12.2023 con la quale la . Controparte_5
Con tale ingiunzione era stato richiesto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €
20.658,00 per aver “commercializzato animali per i quali non è stato rispettato il periodo di attesa prescritto, violando
l'art 14 comma 2 lettra a) del DL 158/2006, attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, sanzionato dall'art. 32 comma 1 del medesimo decreto con sanzione amministrativa pecuniaria a 10.329,00 a 61.974,00”.
Con memoria di costituzione e risposta in data 20.02.2024 si è costituita in giudizio l
[...]
. Controparte_4
Con decreto del 23.01.2024 il giudice “ritenuto che non sussistono le condizioni per disporre la sospensione del provvedimento impugnato, in assenza di contraddittorio” ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il Con giorno 20.03.2024, chiedendo altresì alla “di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza CP_4 fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Con verbale di udienza del 20.03.2024 il giudice si è riservato circa la richiesta avanzata da parte ricorrente
“di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione del provvedimento impugnato”, disponendo altresì la trattazione scritta della successiva udienza.
Con ordinanza dell'08.04.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con la medesima ordinanza, rilevato che l'attività istruttoria risulta conclusa, ha fissato udienza di discussione orale 09.01.2025.
2. Delineati gli aspetti processuali salienti, è opportuno procedere a sintetizzare le argomentazioni elaborate dalle parti.
2.1. In via preliminare, parte ricorrente, ha eccepito la “mancata notifica al trasgressore, Parte_1 persona fisica, del verbale di infrazione e contestazione n.36/rv, confermato dall'ordinanza ingiunzione”, precisando che
è stato notificato solamente all'indirizzo PEC di F.A. Commerciale di EL DO, in qualità di obbligato in solido, ma non al trasgressore persona fisica: “le notifiche da effettuarsi erano pertanto due: a mani
o per posta per il trasgressore persona fisica (non sussistendo un obbligo per le persone fisiche di dotarsi di un indirizzo
PEC) e a mezzo pec per la persona giuridica” (si vedano pagg.2-3 – ricorso).
Ed ancora, parte ricorrente ha altresì eccepito “l'abusivo stravolgimento delle qualità di trasgressore e obbligato in solido nell'ordinanza-ingiunzione n.298 del 20.12.2023 e mancata notifica della stessa al trasgressore persona fisica” precisando che “dei due soggetti passivi identificati nel verbale di infrazione, nell'ordinanza-ingiunzione ne rimane uno
3 solo: “ (trasgressore) in qualità di titolare di F.A. Commerciale di EL DO” e che “non Parte_1 vi è la dovuta corrispondenza tra il verbale propedeutico e l'ordinanza ingiunzione emessa” (si vedano pagg. 3-4 – ricorso).
2.2. La parte ricorrente ha altresì eccepito il “difetto dei requisiti di autenticità del verbale” affermando che il verbale di infrazione è costituito da una formale copia “mal eseguita o scansionata”, precisando che “ai sensi dell'art.137 c.p.c., la notifica di un atto deve essere effettuata, a pena di nullità, mediante la consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi” e che “ai sensi dell'art.385 del Dpr 485/1992, il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti di ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato” (si veda pag.5 – ricorso).
2.3. Parte ricorrente ha altresì eccepito la carenza degli elementi essenziali nel verbale di infrazione e contestazione, affermando che la contestazione e la sanzione amministrativa irrogata è “erronea e superficiale” poiché si basa su un presunto illecito non accertato concretamente “verbalizzato senza dare prova concreta e tangibile degli elementi spazio- temporali essenziali ed indispensabili”, affermando, infatti, che nel verbale
“non vi è indicato né l'orario, né il luogo ove la violazione sarebbe stata accertata” (si veda pag.5-6 – ricorso).
2.4. Ed ancora, parte ricorrente ha evidenziato “i vizi di forma del verbale di contestazione per mancata previsione della possibilità di estinguere l'illecito mediante pagamento nella forma ridotta ai sensi della L.116/2014, assimilata all'art.202 Dlgs 258/1992” (si vedano pag. 6-9 – ricorso).
2.5. Nel merito, ha eccepito “l'infondatezza della contestazione elevata, poiché basata su Parte_1 accertamenti presunti” e dunque sarebbe frutto di supposizioni prive di fondamento e non concretamente accertabili.
Parte ricorrente, nel proprio ricorso, ha precisato che “il farmaco risulta dunque utilizzato per intero su 70 capi
(non 100), come dimostrato anche dalla dichiarazione del veterinario aziendale” e che per l'effetto “a 37 suini dell'allevamento non è stato somministrato il farmaco (107-70), dei quali soltanto 20 sono stati spediti a macellazione in quattro differenti momenti temporali (…)”. ha precisato che tale circostanza è stata Parte_1 confermata “dai documenti di trasporto DDT che hanno accompagnato degli animali al mattatoio” e dunque, che i suini inviati a macellazione non erano stati sottoposti ad alcun trattamento (si vedano pagg. 9-11 – ricorso).
3. Parte resistente ha Controparte_6 contestato quanto eccepito da parte ricorrente in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo di confermare l'ordinanza di ingiunzione n.298/2023 e con essa il presupposto verbale sanzionatorio n.36/R.V. del 20/10/2022.
4 4. Una volta enucleate le argomentazioni delle parti è opportuno procedere alla loro analisi.
4.1. Preliminarmente, è bene rilevare che l'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la mancata notifica al trasgressore persona fisica, non merita l'accoglimento per i motivi che seguono. Parte_1
Parte ricorrente, nel proprio ricorso, come già visto ha affermato che “le notifiche da effettuarsi erano due a mani o per posta per il trasgressore persona fisica (non sussistendo un obbligo per le persone fisiche di dotarsi di un indirizzo
PEC) e a mezzo pec per la persona giuridica” e che “non è possibile notificare un atto personale anche alla casella pec di una società anche per dare protezione alla riservatezza del destinatario poiché gli atti ivi inviati, sono potenzialmente visibili anche dai dipendenti della stessa”(si veda pag.3 – ricorso introduttivo).
A tal riguardo, è opportuno precisare che, come risulta da visura camerale (doc.all.n.
7- comparsa di costituzione risposta), la F.A. Commerciale di EL DO è impresa individuale riferibile allo stesso . Parte_1
A tal proposito si evidenzia che “è noto che la "ditta", di cui all'art. 2563 C.C., quale segno distintivo necessario dell'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non costituisce un "quid" giuridicamente diverso e distinto dal suo titolare, ma con esso si identifica: con la conseguenza (della quale nella pratica spesso si abusa) che ai fini della legittimazione processuale è indifferente la menzione della ditta o del nome dell'imprenditore, il quale può essere citato in giudizio e può stare in giudizio mediante l'indicazione della ditta a lui pertinente” (sul punto si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n.
2464 del 1997); in altre parole “occorre anzitutto ricordare che la ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (Cass., n. 9138 del 1990; n. 8246 del
1987), costituendo soltanto il segno distintivo mediante il quale l'imprenditore esercita la sua attività (Cass., n. 5157 del
1999)” (sul punto si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1092 del 19/01/2005, Rv. 582599 – 01, anche massimata).
A tal riguardo, e ragionando a contrario, giurisprudenza di merito ha recentemente affermato “rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale (art. 5, commi
1 e 2, d.l. n. 179/2012 cit.) o professionisti (ex art. 16, comma 7, d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n.
2) e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella
PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato
l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo pec” (ordinanza del 26.01.2019
– Trib.Roma).
Ed ancora “e' nulla la notifica del verbale effettuata alla PEC aziendale quando il veicolo è usato per scopi privati”
(Sent. Giudice di Pace di Pisa – Rg.215/2021).
5 Anche in ragione di quanto appena esposto, non può essere dichiarata la nullità della notifica in questione dal momento che questa ha ad oggetto una contestazione relativa all'esercizio dell'attività di impresa.
Pertanto, l'ente accertatore ha legittimamente effettuato la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, provvedendo a notificarlo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa individuale e per l'effetto anche al titolare persona fisica, il quale, peraltro, non ha Parte_1 neppure dedotto di non averne avuto conoscenza.
5. Quanto invece “all'abusivo stravolgimento delle qualità di trasgressore e obbligato in solido” così come eccepito da parte ricorrente, è opportuno richiamare quanto affermato nel paragrafo precedente e operare le precisazioni che seguono.
In particolar modo, parte ricorrente eccepisce una discrepanza circa “l'individuazione del soggetti passivi, tra il convenuto del verbale sanzionatorio e quello della successiva ordinanza di ingiunzione”.
Nel verbale di infrazione e contestazione n.36/R.V. – protocollo n. 0186505 del 20.10.2022, alla voce
“trasgressore” si legge il nominativo del titolare “Sig. ”, mentre alla voce “obbligato Parte_1 in solido” si legge “Ditta F.A. Commerciale di EL DO” (si veda doc. all. n. 2 – ricorso).
Invece, la successiva ordinanza di ingiunzione n.298 del 20.12.2023 è stata effettuata nei confronti del solo “trasgressore” in qualità di titolare di “F.A. Commerciale di EL Parte_1
DO” presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa individuale (si veda doc.all.n.1 – ricorso).
Parte ricorrente, sostiene che detta discrepanza prova “una chiara ed evidente divergenza tra i due atti amministrativi che dovrebbero essere pressoché uguali, viene riprodotta sia nell'epigrafe dell'ordinanza, sia nella parte ove viene ordinato il pagamento, nonché nella relata di notifica” (si veda pag.4 – ricorso introduttivo).
Parte resistente, invece, nella propria comparsa di costituzione, afferma che è chiaro che Parte_1 sia il titolare dell'impresa individuale in questione e che “diversamente non avrebbero aggiunto la
[...] specifica dicitura -in qualità di titolare”.
E' evidente che tale divergenza è stata dettata da un mero errore materiale posto in essere dall'ente accertatore (e successivamente, debitamente corretto), così come espressamente affermato, in sede di costituzione, da parte del resistente “per mero errore materiale, sia stata compilata anche la casella di testo dedicata alla figura dell'obbligato in solido. A fronte di tale evenienza, l'Autorità Competente ha ritenuto, in sede di redazione dell'ordinanza di ingiunzione, di correggere tale refuso eliminando la figura dell'obbligato in solido” (si vedano pagg. 9-
10 – comparsa di costituzione).
6 Ad ogni modo non appare dubitabile che, sin dalla prima notifica del verbale di contestazione, il soggetto passivo e dunque il trasgressore è sempre stato individuato nella persona di anche Parte_1 in qualità di titolare della F.A. Commerciale di EL DO.
Pertanto, è corretto affermare che non sussiste alcuna divergenza tra i due atti amministrativi.
Sul punto, infatti, giurisprudenza di legittimità è intervenuta affermando che, per quanto il verbale di contestazione non rappresenti il vero e proprio provvedimento di irrogazione della sanzione, esso assolve un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio, risultando funzionale all'esercizio del diritto di difesa, posto che attraverso il verbale si rappresenta ad un determinato soggetto il fatto del quale egli deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo, affinché l'interessato possa valutare opportune difese.
Ne consegue che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'atto di contestazione deve contenere gli estremi di fatto e di diritto della violazione, che successivamente non possono essere modificati dall'amministrazione e che sussiste la violazione del principio tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 l. 689/81, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo”(ex multis: Cass. n.
23018/2006).
Inequivocabilmente, il caso di specie non è assimilabile a quello appena descritto: nella individuazione degli elementi essenziali della condotta, così come nella sostanziale individuazione dei soggetti responsabili, il verbale di contestazione e l'ordinanza di ingiunzione risultano coerenti e non suscettibili di interpretazioni potenzialmente fuorvianti l'esercizio del diritto di difesa.
6. Deve evidenziarsi inoltre l'inapplicabilità del procedimento per diffida, considerate le esclusioni normative e la loro rispondenza a criteri eminentemente logici.
Infatti, “il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte” (si veda l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014).
Lo stesso procedimento è applicabile a “violazioni sanabili”, per queste intendendosi “errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannoso o pericolose sono eliminabili” (si veda l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014).
Nel caso di specie il verbale di contestazione è datato 20/10/2022 e, per come indicato nello stesso verbale, l'organo accertatore aveva iniziato la verifica il 9/8/2022.
Il ricorrente aveva inviato i suini alla macellazione l'anno precedente, tra il 6/10/2021 e il 4/11/2021.
7 Oltre alla circostanza per cui, verosimilmente, la carne animale era già stata immessa in commercio al momento dell'inizio della verifica, non risulta neppure possibile immaginare quale prescrizione avrebbe potuto “elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo”, dal momento che gli animali non erano più nella disponibilità del ricorrente da almeno 9 mesi.
Non si tratta, perciò, di violazione sanabili, con ciò escludendosi l'applicabilità del procedimento per diffida e consequenziale rigetto del relativo motivo di opposizione.
7.1. Inoltre, quanto alla eventuale invalidità del provvedimento per mancata indicazione nel verbale delle possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta (si veda, in particolare pag. 9 del ricorso), si ritiene corretto aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, anche con riferimento al temine di cinque giorni innanzi indicato, oltre che con riguardo al termine di sessanta giorni, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/1990, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza ingiunzione di pagamento (o del verbale di contestazione immediatamente impugnabile) è configurabile solo ove il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15828 del 17/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1794 del
24/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 04/03/2011; Sez. 1, Sentenza n. 20710 del 22/09/2006; Sez. 1,
Sentenza n. 6555 del 11/05/2001) (…).
Pertanto, il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta - qualsiasi sia la fonte normativa della possibile riduzione - non impone che al trasgressore venga data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo quest'ultima oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo accertatore. Con l'effetto che il difetto di detto avviso, meramente estrinseco all'illecito amministrativo contestato e attinente al tema delle modalità esecutive della sanzione pecuniaria irrogata, non può inficiare la legittimità intrinseca del verbale di contestazione” (citazione testuale da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28724 del 04/10/2022, Rv. 665961 – 02, anche massimata, in tema di violazioni del codice della strada, ritenuta applicabile anche nel caso di specie).
Pertanto, la mancata indicazione della possibilità di eseguire il pagamento in misura ridotta non determina invalidità del verbale di contestazione;
ciò determina il conseguente rigetto del motivo di opposizione.
8 7. Le eccezioni sollevate da parte ricorrente circa il difetto di autenticità del verbale e la carenza degli elementi essenziali, non sono fondate e pertanto non possono essere accolte.
7.1. Quanto al difetto di autenticità del verbale, parte ricorrente afferma che il verbale notificato “è costituito da una semplice e informale copia”- “una mera fotocopia informale di un documento cartaceo, poiché sottoscritto a firme autografe e privo di qualsivoglia autenticità richiesta dalla legge” e che “ai sensi dell'art.137 c.p.c., la notifica di un atto deve essere effettuata, a pena di nullità, mediante la consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi”, precisando che tale circostanza avrebbe ostacolato il trasgressore nella comprensione della sanzione irrogata e nell'esercizio del diritto di difesa (si veda pag.5 – ricorso introduttivo).
Deve tuttavia rilevarsi che il verbale di contestazione e l'ordinanza di ingiunzione (doc.all.n.1-2 – ricorso), erano stati redatti e successivamente notificati in modo tale da garantire una chiara comprensione del contenuto del loro contenuto;
ciò è dimostrato anche dal fatto che quest'ultimo ha da subito improntato una adeguata difesa sia in sede amministrativa sia nell'istaurazione del presente giudizio.
7.2. Al fine di poter sciogliere il dubbio circa l'eventuale difetto di autenticità del verbale, è bene richiamare il dettato normativo contenuto nell'art. 22 comma 3 del dlgs 7/03/2005 n.82 – Codice dell'amministrazione trasparente.
L'art. 22 rubricato “copie informatiche di documenti analogici”, comma 3 prevede espressamente che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Nel caso in esame, facendo riferimento alla previsione di quest'ultima norma, parte ricorrente, Parte_1 ha contestato la conformità all'originale della copia per immagine della notifica contenente il
[...] verbale di contestazione. Va tuttavia rilevato che la contestazione risulta formulata in termini generici.
A questo proposito, va considerato che tanto il disconoscimento previsto dall'art. 2712 c.c. che la contestazione della conformità della copia con l'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. devono essere chiari, circostanziati ed espliciti e devono concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (ex multis: Cass. 17526/2016; Cass. 1250/2018; Cass.
16557/2019).
7.3. Quanto alla carenza di elementi essenziali, è bene rilevare che parte ricorrente ha eccepito la mancata indicazione dell'orario e del luogo ove la violazione è stata accertata.
Vero è che l'art.383 Dpr 495/1992 prevede espressamente che “il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta o accertata” ma, nel caso di specie, tale previsione è stata rispettata.
9 Infatti, dalla lettura del verbale di contestazione risulta che i soggetti accertatori hanno irrogato la sanzione oggetto del presente giudizio a seguito di una serie combinata di accertamenti.
Le attività di controllo poste in essere dall'ente accertatore sono state dettagliatamente riferite nel verbale, riportando anche l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è stata accertata.
In altri termini, nel verbale si indicano, oltre i nominativi dei soggetti accertatori, anche il giorno, l'anno ed il luogo in cui l'accertamento è stato posto in essere “l'anno 2022 addì 09 del mese di agosto la dott.ssa Laura
Mancini ed il dr. (…) hanno provveduto a verificare la gestione dei farmaci veterinari effettuata dalla Persona_1 ditta F.A. Commerciale di EL DO sita in via S. Nicola, 69 fraz. Collemancio Cannara (PG) (…)” .
Ed ancora, nel medesimo verbale è stata indicata anche l'attività di accertamento espletata in quella sede ed in particolare “dalla verifica del sistema della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) e della Banca Dati Nazionale
(BDN) del Ministero della Salute (…), che costituisce la tracciabilità ufficiale della distribuzione di farmaci veterinari, e della movimentazione degli animali da reddito, alle quali gli scriventi devono riferirsi in corso dei controlli ufficiali, è stata evidenziata la prescrizione “Virbamec” flacone in vetro da 200 ml (AIC 102480023) con ricetta n. 1633463417876 del 05/10/2021 per 100 suini presenti nel capannone 1 della ditta” .
Ed ancora, si legge “come registrato dalla ditta, nel registro informatizzato dei trattamenti, il farmaco “Virbamec” è stato somministrato, totalmente in data 06/10/2021 a 100 suini presenti nel capannone 1 (…)”.
Ed ancora, si legge che “la ditta dal 06/10/21 al 04/11/2021 ha inviato per la macellazione un totale di 20 suini”
(si veda doc.all.n.2 – ricorso).
Pertanto, in relazione agli accertamenti compiuti, deve concludersi che il verbale di contestazione ne descrive lo svolgimento in maniera chiara e dettagliata, in piena conformità alle disposizioni di legge e alle finalità dell'atto stesso;
perciò, non possono essere accolti i rilievi formulati nel ricorso.
8. Nel merito, quanto alla “presunta infondatezza della contestazione elevata”, deve rilevarsi che, secondo parte ricorrente, la stessa “è basata su un presunto illecito, mai difatti accertato concretamente, verbalizzato senza dare prova concreta e tangibile degli elementi spazio-temporali essenziali ed indispensabili”.
A tal proposito si ritiene opportuno richiamare le argomentazioni delle parti.
8.1. Parte ricorrente, nel proprio ricorso, afferma che “il veterinario nella ricetta elettronica veterinaria indicava genericamente la presenza di 100 capi nel capannone (senza averne verificato la massa procapite), prescriveva il medicinale
“Virbamec” nel flacone da 200 ml, determinando la somministrazione dello stesso nella quantità di 1ml ogni 33 kg (come indicato nel riquadro “posologia” della suddetta ricetta)” e che “essendo un medicinale che va somministrato esclusivamente in base al peso dell'animale, il flacone da 200 ml non è stato utilizzato per 100 suini”.
Ed ancora “I 107 capi presenti nell'allevamento erano costituiti da 50 suini magroni di massa procapite pari a 50 kg circa e 57 suini grassi con un peso di circa 160 kg ciascuno. Alla luce della posologia d'utilizzo indicata (1ml/33kg), i 50
10 suini magroni (circa 50 kg cadauno) sono realmente stati trattati con circa 2ml a capo, avendo impiegato pertanto 100 ml di prodotto, 1⁄2 del falcone prescritto. Mentre dei 57 suini grassi, ne sono stati trattati solamente 20 capi (circa 160 kg ciascuno), con 5ml di farmaco per ciascun capo, utilizzando così i restati 100 ml della confezione prescritta.
Il farmaco risulta dunque utilizzato per intero su 70 capi (non 100), come dimostrato anche dalla dichiarazione del veterinario aziendale della ricorrente Dott. (si veda pag. 10 – ricorso). Parte_2
Alla luce di quanto delineato, dunque, parte ricorrente sostiene che a 37 esemplari di suino (107-70) non era stato somministrato alcun farmaco;
inoltre, 20 suini (tra i 37 cui non erano stati somministrati farmaci) erano stati spediti a macellazione in quattro differenti scansioni temporali, come rilevabile dai documenti di trasporto prodotti in giudizio (si veda doc.all.n.8 – ricorso).
8.2. Parte resistente, nella propria comparsa di costituzione, invece, ha affermato che “il tempo di sospensione del Farmaco Virbamec è pari a 28 giorni, per cui gli animali trattati il giorno 06/10/2021 potevano essere macellati solo
a partire dal 04/11/2021” ma “dal 06/10/2021 al 04/11/2021 venivano inviati al macello 20 capi suini dei 107 presenti del capannone 1, di cui 13, in base alle registrazioni ufficiali, sotto tempo di sospensione, arrecando un danno alla salute pubblica” (si veda pag.18 – comparsa di costituzione).
Parte resistente ha precisato che gli allevatori, in quanto produttori di alimenti di origine animale destinati al consumo umano, sono chiamati a rispettare le normative nazionali e comunitarie che tutelano la sicurezza alimentare e che “l'uso del farmaco veterinario negli allevamenti è normato sia da Regolamenti Comunitari, che da Leggi e Decreti Legislativi che prevedono delle registrazioni obbligatorie a garanzia della tracciabilità del farmaco veterinario stesso, il quale potrebbe rappresentare un pericolo per la salute umana, andando a contaminare le produzioni zootecniche che successivamente diventeranno alimenti”.
Parte resistente ha altresì precisato che “tali registrazioni obbligatorie, vengono effettuate nel SISTEMA
INFORMATIVO VETERINARIO del MINISTERO DELLA SALUTE (www.VETINFO.it) nella sezione definita sistema informativo della farmacosorveglianza, anche detta REV (ricetta elettronica veterinaria) (si veda pag.18 – ricorso).
A tal riguardo, ha precisato che la tracciabilità è effettuata a partire dalla vendita del farmaco fino al suo utilizzo.
Quanto alla procedura da seguire, generalmente “il Medico Veterinario libero professionista effettua la prescrizione compilando la ricetta elettronica veterinaria (REV), in cui inserisce il nominativo dell'azienda in cui risiedono gli animali da trattare e, a seguire, il proprietario o il detentore dei medesimi animali si recano presso il rivenditore di farmaci veterinari che evade elettronicamente la ricetta e consegna il medicinale prescritto, annotando nel sistema REV sia il lotto che la scadenza del farmaco. Successivamente, l'allevatore somministra il farmaco oggetto di prescrizione ed entro 48 ore annota nella REV la data di inizio e fine del trattamento, il numero degli animali trattati ed un loro identificativo (matricola dell'animale, numero di box in cui si trovano gli animali o altre modalità).
11 8.4. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti, è bene formulare una serie di osservazioni.
Deve constatarsi che, alla luce della lettura del registro informatico dei trattamenti (aggiornato al
18/8/2022, si veda allegato n. 10 memoria di costituzione e risposta di parte resistente), risulta indicato che in data 6.10.2021 veniva effettuato trattamento farmacologico mediante “Virbamec” su 100 capi dei
107 totali presenti all'interno del capannone 1.
In data 16/11/2022, il medico veterinario ha depositato nel sistema REV un'apposita dichiarazione di rettifica con la quale ha dichiarato che il numero dei suini trattati il 6/10/2021 era stato di 70 (e non di
100, si veda doc.all. n. 7 – ricorso), così determinando l'aggiornamento dello stesso registro informatico dei trattamenti (si veda allegato n. 11 memoria di costituzione e risposta parte resistente).
E' opportuno evidenziare, però, che tale rettifica è stata depositata nel sistema in un momento di poco successivo alla notifica del verbale di contestazione, avvenuta in data 20.10.2022, a distanza di un anno dall'esecuzione del trattamento, registrato il 06.10.2021 (si veda registro dei trattamenti aggiornato – doc. all. n. 11).
Tale rettifica risulta oltremodo sospetta in relazione alla tempistica e non risulta motivata da circostanze sopravvenute o comunque prima non conosciute, che avrebbero determinato il raggiungimento della consapevolezza in ordine alla inesattezza della precedente registrazione;
a tal proposito è bene precisare che il ricorrente, a giustificazione della rettifica, non ha indicato l'acquisizione di nuove informazioni/conoscenze/documenti.
Inoltre, la nuova registrazione risulta incompleta: si sarebbero dovuti inserire nell'apposito registro non solo il numero dei capi trattati, ma anche la loro precisa collocazione nei capannoni, oltre ad ulteriori e specifiche modalità di identificazione degli stessi, così da consentire una corretta tracciabilità degli animali.
8.4. Quanto al contegno assunto dal medico veterinario, è bene precisare che le indicazioni fornite al momento della redazione della ricetta veterinaria non collimano con il comportamento tenuto successivamente.
Infatti, nella “ricetta elettronica veterinaria” del 5/10/2021 è indicata, con riferimento al farmaco
“Virbamec”, una posologia di “1ml/33kg” (si veda allegato n. 9, memoria di costituzione e risposta parte resistente).
Invece, nella dichiarazione del 16/11/2022 (si veda ricorso, allegato n. 7), il veterinario ha dichiarato che, per ciascun suino di 50 kg, è stata somministrata la quantità di 2 ml a suino, quando, in realtà, la quantità di 2 ml avrebbe dovuto essere stata utilizzata per suino del peso di kg 66.
Quindi, quanto dichiarato dal medico veterinario il 16/11/2022 è in contraddizione con le prescrizioni dallo stesso fornite in sede di trattamento farmacologico.
12 Le circostanze indicate appaiono sintomatiche di una rielaborazione dei dati e delle circostanze, avvenuta solo successivamente alla notifica del verbale di contestazione;
tale rielaborazione appare funzionale ad evitare l'applicazione della sanzione.
Appare quindi corretta la piena valorizzazione della ricostruzione che emerge dai dati dichiarati prima della notifica del verbale di contestazione;
si tratta, infatti, di circostanze comunque dichiarate direttamente dallo stesso ricorrente e dallo stesso veterinario,.
Perciò appare infatti assai probabile che il farmaco “Virbamec” è stato somministrato ad un numero di suini maggiore rispetto a quello da ultimo indicato dal veterinario nel sistema REV.
Infatti, considerato che non è stata riscontrata alcuna rimanenza del farmaco in azienda, si ritiene corretto affermare la validità del calcolo posto a base dell'ordinanza di ingiunzione, che valorizza le indicazioni di posologia indicate nella “ricetta elettronica veterinaria” del 5/10/2021 e risulta coerente sia con la quantità di farmaco effettivamente utilizzata sia con la somministrazione a n. 100 capi (come inizialmente indicato nel registro informatico dei trattamenti).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso non può essere accolto;
in altre parole, deve sostenersi che l'illecito è stato accertamento con metodo logico induttivo, valorizzando le circostanze dichiarate in prima battura dal ricorrente e dal veterinario (numero di suini trattati), in coerente relazione con l'effettivo consumo del farmaco, con il peso e la quantità di suini presenti in azienda e con la posologia del farmaco dichiarata dal veterinario al momento della redazione della prescrizione medica.
Tale metodo si ritiene pienamente ammissibile;
inoltre, i risultati raggiunti appaiono affidabili in quanto sostenuti da una logica convergente e da documentazione formata dal ricorrente e dal veterinario prima della possibile prospettazione di contenzioso.
Tale esito non è confutato dalle argomentazioni del ricorrente, che prospetta una ricostruzione alternativa fondata su registrazioni rettificate solo dopo la notifica del verbale di contestazione e su un utilizzo del farmaco non corrispondente al peso dei suini e alla posologia del farmaco dettagliata nella ricetta elettronica veterinaria redatta dal medesimo veterinario.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il ricorso deve essere definitivamente rigettato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi superiori ai medi tariffari per la fase di studio (€ 1.000,00), per la fase introduttiva (€ 900,00) e per la fase decisionale (€ 2.000,00) in ragione delle numerose questioni trattate e della loro complessità (superiore rispetto alla generalità dei procedimenti avente valore similare, considerato che sono state poste numerose questioni di merito e di rito), con applicazione del valore
13 medio in relazione alla fase istruttoria (€ 1.680,00), considerata la necessità di valutare tutte la documentazione, inclusa quella di rettifica formata dopo la notifica del verbale di contestazione.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza di Ingiunzione n. 298 del 20/12/2023.
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, importo Parte_1 quantificato in € 5.580,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 9 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
14
Verbale di udienza art. 429 c.p.c. 09/01/2025
n. 103/2024 r.g.
Parte ricorrente Per in proprio e in qualità di rappresentante di F.A. COMMERCIALE Parte_1
DI GE AR Avv. SAFFIRO JESSICA (presente)
Parte Resistente Per 1, CP_1
Dott. , è presente la delegata dott.ssa Laura Mancini Controparte_2
1Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte ricorrente
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo;
Parte resistente
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da memoria di costituzione;
Le parti discutono la causa.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 429 c.p.c., causa n. 103/2024 r.g., udienza del 07/01/2025
Parte_1 in proprio e in qualità di rappresentante di F.A. COMMERCIALE DI GE AR, Avv. SAFFIRO JESSICA parte ricorrente
Controparte_3
Dott. Controparte_2 parte resistente
Le conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
- accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/invalidità dell'ordinanza-ingiunzione emessa dall
[...]
n.298 del 20.12.2023 per i motivi sopra meglio individuati;
Controparte_4
- In ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese, delle competenze ed onorari del presente procedimento.
Per il resistente: che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis, voglia, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare
l'assoluta infondatezza di tutte le eccezioni, deduzioni ed argomentazioni svolte da parte opponente e, per l'effetto:
-rigettare il ricorso introduttivo unitamente alla relativa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione;
-confermare l'Ordinanza di Ingiunzione n. 298 del 20/12/2023 e, con essa, il presupposto Verbale Sanzionatorio n.
36/R.V. del 20/10/2022.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del presente giudizio
Le ragioni della decisione:
2 1. Con ricorso del 16.01.2024, in qualità di titolare della F.A. Commerciale di Parte_1
EL DO, ha promosso opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.298 del 20.12.2023 con la quale la . Controparte_5
Con tale ingiunzione era stato richiesto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €
20.658,00 per aver “commercializzato animali per i quali non è stato rispettato il periodo di attesa prescritto, violando
l'art 14 comma 2 lettra a) del DL 158/2006, attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali, sanzionato dall'art. 32 comma 1 del medesimo decreto con sanzione amministrativa pecuniaria a 10.329,00 a 61.974,00”.
Con memoria di costituzione e risposta in data 20.02.2024 si è costituita in giudizio l
[...]
. Controparte_4
Con decreto del 23.01.2024 il giudice “ritenuto che non sussistono le condizioni per disporre la sospensione del provvedimento impugnato, in assenza di contraddittorio” ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il Con giorno 20.03.2024, chiedendo altresì alla “di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza CP_4 fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Con verbale di udienza del 20.03.2024 il giudice si è riservato circa la richiesta avanzata da parte ricorrente
“di sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione del provvedimento impugnato”, disponendo altresì la trattazione scritta della successiva udienza.
Con ordinanza dell'08.04.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con la medesima ordinanza, rilevato che l'attività istruttoria risulta conclusa, ha fissato udienza di discussione orale 09.01.2025.
2. Delineati gli aspetti processuali salienti, è opportuno procedere a sintetizzare le argomentazioni elaborate dalle parti.
2.1. In via preliminare, parte ricorrente, ha eccepito la “mancata notifica al trasgressore, Parte_1 persona fisica, del verbale di infrazione e contestazione n.36/rv, confermato dall'ordinanza ingiunzione”, precisando che
è stato notificato solamente all'indirizzo PEC di F.A. Commerciale di EL DO, in qualità di obbligato in solido, ma non al trasgressore persona fisica: “le notifiche da effettuarsi erano pertanto due: a mani
o per posta per il trasgressore persona fisica (non sussistendo un obbligo per le persone fisiche di dotarsi di un indirizzo
PEC) e a mezzo pec per la persona giuridica” (si vedano pagg.2-3 – ricorso).
Ed ancora, parte ricorrente ha altresì eccepito “l'abusivo stravolgimento delle qualità di trasgressore e obbligato in solido nell'ordinanza-ingiunzione n.298 del 20.12.2023 e mancata notifica della stessa al trasgressore persona fisica” precisando che “dei due soggetti passivi identificati nel verbale di infrazione, nell'ordinanza-ingiunzione ne rimane uno
3 solo: “ (trasgressore) in qualità di titolare di F.A. Commerciale di EL DO” e che “non Parte_1 vi è la dovuta corrispondenza tra il verbale propedeutico e l'ordinanza ingiunzione emessa” (si vedano pagg. 3-4 – ricorso).
2.2. La parte ricorrente ha altresì eccepito il “difetto dei requisiti di autenticità del verbale” affermando che il verbale di infrazione è costituito da una formale copia “mal eseguita o scansionata”, precisando che “ai sensi dell'art.137 c.p.c., la notifica di un atto deve essere effettuata, a pena di nullità, mediante la consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi” e che “ai sensi dell'art.385 del Dpr 485/1992, il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti di ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato” (si veda pag.5 – ricorso).
2.3. Parte ricorrente ha altresì eccepito la carenza degli elementi essenziali nel verbale di infrazione e contestazione, affermando che la contestazione e la sanzione amministrativa irrogata è “erronea e superficiale” poiché si basa su un presunto illecito non accertato concretamente “verbalizzato senza dare prova concreta e tangibile degli elementi spazio- temporali essenziali ed indispensabili”, affermando, infatti, che nel verbale
“non vi è indicato né l'orario, né il luogo ove la violazione sarebbe stata accertata” (si veda pag.5-6 – ricorso).
2.4. Ed ancora, parte ricorrente ha evidenziato “i vizi di forma del verbale di contestazione per mancata previsione della possibilità di estinguere l'illecito mediante pagamento nella forma ridotta ai sensi della L.116/2014, assimilata all'art.202 Dlgs 258/1992” (si vedano pag. 6-9 – ricorso).
2.5. Nel merito, ha eccepito “l'infondatezza della contestazione elevata, poiché basata su Parte_1 accertamenti presunti” e dunque sarebbe frutto di supposizioni prive di fondamento e non concretamente accertabili.
Parte ricorrente, nel proprio ricorso, ha precisato che “il farmaco risulta dunque utilizzato per intero su 70 capi
(non 100), come dimostrato anche dalla dichiarazione del veterinario aziendale” e che per l'effetto “a 37 suini dell'allevamento non è stato somministrato il farmaco (107-70), dei quali soltanto 20 sono stati spediti a macellazione in quattro differenti momenti temporali (…)”. ha precisato che tale circostanza è stata Parte_1 confermata “dai documenti di trasporto DDT che hanno accompagnato degli animali al mattatoio” e dunque, che i suini inviati a macellazione non erano stati sottoposti ad alcun trattamento (si vedano pagg. 9-11 – ricorso).
3. Parte resistente ha Controparte_6 contestato quanto eccepito da parte ricorrente in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo di confermare l'ordinanza di ingiunzione n.298/2023 e con essa il presupposto verbale sanzionatorio n.36/R.V. del 20/10/2022.
4 4. Una volta enucleate le argomentazioni delle parti è opportuno procedere alla loro analisi.
4.1. Preliminarmente, è bene rilevare che l'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la mancata notifica al trasgressore persona fisica, non merita l'accoglimento per i motivi che seguono. Parte_1
Parte ricorrente, nel proprio ricorso, come già visto ha affermato che “le notifiche da effettuarsi erano due a mani o per posta per il trasgressore persona fisica (non sussistendo un obbligo per le persone fisiche di dotarsi di un indirizzo
PEC) e a mezzo pec per la persona giuridica” e che “non è possibile notificare un atto personale anche alla casella pec di una società anche per dare protezione alla riservatezza del destinatario poiché gli atti ivi inviati, sono potenzialmente visibili anche dai dipendenti della stessa”(si veda pag.3 – ricorso introduttivo).
A tal riguardo, è opportuno precisare che, come risulta da visura camerale (doc.all.n.
7- comparsa di costituzione risposta), la F.A. Commerciale di EL DO è impresa individuale riferibile allo stesso . Parte_1
A tal proposito si evidenzia che “è noto che la "ditta", di cui all'art. 2563 C.C., quale segno distintivo necessario dell'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non costituisce un "quid" giuridicamente diverso e distinto dal suo titolare, ma con esso si identifica: con la conseguenza (della quale nella pratica spesso si abusa) che ai fini della legittimazione processuale è indifferente la menzione della ditta o del nome dell'imprenditore, il quale può essere citato in giudizio e può stare in giudizio mediante l'indicazione della ditta a lui pertinente” (sul punto si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n.
2464 del 1997); in altre parole “occorre anzitutto ricordare che la ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (Cass., n. 9138 del 1990; n. 8246 del
1987), costituendo soltanto il segno distintivo mediante il quale l'imprenditore esercita la sua attività (Cass., n. 5157 del
1999)” (sul punto si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1092 del 19/01/2005, Rv. 582599 – 01, anche massimata).
A tal riguardo, e ragionando a contrario, giurisprudenza di merito ha recentemente affermato “rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale (art. 5, commi
1 e 2, d.l. n. 179/2012 cit.) o professionisti (ex art. 16, comma 7, d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n.
2) e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella
PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato
l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo pec” (ordinanza del 26.01.2019
– Trib.Roma).
Ed ancora “e' nulla la notifica del verbale effettuata alla PEC aziendale quando il veicolo è usato per scopi privati”
(Sent. Giudice di Pace di Pisa – Rg.215/2021).
5 Anche in ragione di quanto appena esposto, non può essere dichiarata la nullità della notifica in questione dal momento che questa ha ad oggetto una contestazione relativa all'esercizio dell'attività di impresa.
Pertanto, l'ente accertatore ha legittimamente effettuato la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, provvedendo a notificarlo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa individuale e per l'effetto anche al titolare persona fisica, il quale, peraltro, non ha Parte_1 neppure dedotto di non averne avuto conoscenza.
5. Quanto invece “all'abusivo stravolgimento delle qualità di trasgressore e obbligato in solido” così come eccepito da parte ricorrente, è opportuno richiamare quanto affermato nel paragrafo precedente e operare le precisazioni che seguono.
In particolar modo, parte ricorrente eccepisce una discrepanza circa “l'individuazione del soggetti passivi, tra il convenuto del verbale sanzionatorio e quello della successiva ordinanza di ingiunzione”.
Nel verbale di infrazione e contestazione n.36/R.V. – protocollo n. 0186505 del 20.10.2022, alla voce
“trasgressore” si legge il nominativo del titolare “Sig. ”, mentre alla voce “obbligato Parte_1 in solido” si legge “Ditta F.A. Commerciale di EL DO” (si veda doc. all. n. 2 – ricorso).
Invece, la successiva ordinanza di ingiunzione n.298 del 20.12.2023 è stata effettuata nei confronti del solo “trasgressore” in qualità di titolare di “F.A. Commerciale di EL Parte_1
DO” presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa individuale (si veda doc.all.n.1 – ricorso).
Parte ricorrente, sostiene che detta discrepanza prova “una chiara ed evidente divergenza tra i due atti amministrativi che dovrebbero essere pressoché uguali, viene riprodotta sia nell'epigrafe dell'ordinanza, sia nella parte ove viene ordinato il pagamento, nonché nella relata di notifica” (si veda pag.4 – ricorso introduttivo).
Parte resistente, invece, nella propria comparsa di costituzione, afferma che è chiaro che Parte_1 sia il titolare dell'impresa individuale in questione e che “diversamente non avrebbero aggiunto la
[...] specifica dicitura -in qualità di titolare”.
E' evidente che tale divergenza è stata dettata da un mero errore materiale posto in essere dall'ente accertatore (e successivamente, debitamente corretto), così come espressamente affermato, in sede di costituzione, da parte del resistente “per mero errore materiale, sia stata compilata anche la casella di testo dedicata alla figura dell'obbligato in solido. A fronte di tale evenienza, l'Autorità Competente ha ritenuto, in sede di redazione dell'ordinanza di ingiunzione, di correggere tale refuso eliminando la figura dell'obbligato in solido” (si vedano pagg. 9-
10 – comparsa di costituzione).
6 Ad ogni modo non appare dubitabile che, sin dalla prima notifica del verbale di contestazione, il soggetto passivo e dunque il trasgressore è sempre stato individuato nella persona di anche Parte_1 in qualità di titolare della F.A. Commerciale di EL DO.
Pertanto, è corretto affermare che non sussiste alcuna divergenza tra i due atti amministrativi.
Sul punto, infatti, giurisprudenza di legittimità è intervenuta affermando che, per quanto il verbale di contestazione non rappresenti il vero e proprio provvedimento di irrogazione della sanzione, esso assolve un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio, risultando funzionale all'esercizio del diritto di difesa, posto che attraverso il verbale si rappresenta ad un determinato soggetto il fatto del quale egli deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo, affinché l'interessato possa valutare opportune difese.
Ne consegue che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'atto di contestazione deve contenere gli estremi di fatto e di diritto della violazione, che successivamente non possono essere modificati dall'amministrazione e che sussiste la violazione del principio tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 l. 689/81, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo”(ex multis: Cass. n.
23018/2006).
Inequivocabilmente, il caso di specie non è assimilabile a quello appena descritto: nella individuazione degli elementi essenziali della condotta, così come nella sostanziale individuazione dei soggetti responsabili, il verbale di contestazione e l'ordinanza di ingiunzione risultano coerenti e non suscettibili di interpretazioni potenzialmente fuorvianti l'esercizio del diritto di difesa.
6. Deve evidenziarsi inoltre l'inapplicabilità del procedimento per diffida, considerate le esclusioni normative e la loro rispondenza a criteri eminentemente logici.
Infatti, “il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte” (si veda l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014).
Lo stesso procedimento è applicabile a “violazioni sanabili”, per queste intendendosi “errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannoso o pericolose sono eliminabili” (si veda l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 91/2014).
Nel caso di specie il verbale di contestazione è datato 20/10/2022 e, per come indicato nello stesso verbale, l'organo accertatore aveva iniziato la verifica il 9/8/2022.
Il ricorrente aveva inviato i suini alla macellazione l'anno precedente, tra il 6/10/2021 e il 4/11/2021.
7 Oltre alla circostanza per cui, verosimilmente, la carne animale era già stata immessa in commercio al momento dell'inizio della verifica, non risulta neppure possibile immaginare quale prescrizione avrebbe potuto “elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo”, dal momento che gli animali non erano più nella disponibilità del ricorrente da almeno 9 mesi.
Non si tratta, perciò, di violazione sanabili, con ciò escludendosi l'applicabilità del procedimento per diffida e consequenziale rigetto del relativo motivo di opposizione.
7.1. Inoltre, quanto alla eventuale invalidità del provvedimento per mancata indicazione nel verbale delle possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta (si veda, in particolare pag. 9 del ricorso), si ritiene corretto aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, anche con riferimento al temine di cinque giorni innanzi indicato, oltre che con riguardo al termine di sessanta giorni, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/1990, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza ingiunzione di pagamento (o del verbale di contestazione immediatamente impugnabile) è configurabile solo ove il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15828 del 17/05/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1794 del
24/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 04/03/2011; Sez. 1, Sentenza n. 20710 del 22/09/2006; Sez. 1,
Sentenza n. 6555 del 11/05/2001) (…).
Pertanto, il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta - qualsiasi sia la fonte normativa della possibile riduzione - non impone che al trasgressore venga data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo quest'ultima oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo accertatore. Con l'effetto che il difetto di detto avviso, meramente estrinseco all'illecito amministrativo contestato e attinente al tema delle modalità esecutive della sanzione pecuniaria irrogata, non può inficiare la legittimità intrinseca del verbale di contestazione” (citazione testuale da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28724 del 04/10/2022, Rv. 665961 – 02, anche massimata, in tema di violazioni del codice della strada, ritenuta applicabile anche nel caso di specie).
Pertanto, la mancata indicazione della possibilità di eseguire il pagamento in misura ridotta non determina invalidità del verbale di contestazione;
ciò determina il conseguente rigetto del motivo di opposizione.
8 7. Le eccezioni sollevate da parte ricorrente circa il difetto di autenticità del verbale e la carenza degli elementi essenziali, non sono fondate e pertanto non possono essere accolte.
7.1. Quanto al difetto di autenticità del verbale, parte ricorrente afferma che il verbale notificato “è costituito da una semplice e informale copia”- “una mera fotocopia informale di un documento cartaceo, poiché sottoscritto a firme autografe e privo di qualsivoglia autenticità richiesta dalla legge” e che “ai sensi dell'art.137 c.p.c., la notifica di un atto deve essere effettuata, a pena di nullità, mediante la consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi”, precisando che tale circostanza avrebbe ostacolato il trasgressore nella comprensione della sanzione irrogata e nell'esercizio del diritto di difesa (si veda pag.5 – ricorso introduttivo).
Deve tuttavia rilevarsi che il verbale di contestazione e l'ordinanza di ingiunzione (doc.all.n.1-2 – ricorso), erano stati redatti e successivamente notificati in modo tale da garantire una chiara comprensione del contenuto del loro contenuto;
ciò è dimostrato anche dal fatto che quest'ultimo ha da subito improntato una adeguata difesa sia in sede amministrativa sia nell'istaurazione del presente giudizio.
7.2. Al fine di poter sciogliere il dubbio circa l'eventuale difetto di autenticità del verbale, è bene richiamare il dettato normativo contenuto nell'art. 22 comma 3 del dlgs 7/03/2005 n.82 – Codice dell'amministrazione trasparente.
L'art. 22 rubricato “copie informatiche di documenti analogici”, comma 3 prevede espressamente che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Nel caso in esame, facendo riferimento alla previsione di quest'ultima norma, parte ricorrente, Parte_1 ha contestato la conformità all'originale della copia per immagine della notifica contenente il
[...] verbale di contestazione. Va tuttavia rilevato che la contestazione risulta formulata in termini generici.
A questo proposito, va considerato che tanto il disconoscimento previsto dall'art. 2712 c.c. che la contestazione della conformità della copia con l'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. devono essere chiari, circostanziati ed espliciti e devono concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (ex multis: Cass. 17526/2016; Cass. 1250/2018; Cass.
16557/2019).
7.3. Quanto alla carenza di elementi essenziali, è bene rilevare che parte ricorrente ha eccepito la mancata indicazione dell'orario e del luogo ove la violazione è stata accertata.
Vero è che l'art.383 Dpr 495/1992 prevede espressamente che “il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta o accertata” ma, nel caso di specie, tale previsione è stata rispettata.
9 Infatti, dalla lettura del verbale di contestazione risulta che i soggetti accertatori hanno irrogato la sanzione oggetto del presente giudizio a seguito di una serie combinata di accertamenti.
Le attività di controllo poste in essere dall'ente accertatore sono state dettagliatamente riferite nel verbale, riportando anche l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è stata accertata.
In altri termini, nel verbale si indicano, oltre i nominativi dei soggetti accertatori, anche il giorno, l'anno ed il luogo in cui l'accertamento è stato posto in essere “l'anno 2022 addì 09 del mese di agosto la dott.ssa Laura
Mancini ed il dr. (…) hanno provveduto a verificare la gestione dei farmaci veterinari effettuata dalla Persona_1 ditta F.A. Commerciale di EL DO sita in via S. Nicola, 69 fraz. Collemancio Cannara (PG) (…)” .
Ed ancora, nel medesimo verbale è stata indicata anche l'attività di accertamento espletata in quella sede ed in particolare “dalla verifica del sistema della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) e della Banca Dati Nazionale
(BDN) del Ministero della Salute (…), che costituisce la tracciabilità ufficiale della distribuzione di farmaci veterinari, e della movimentazione degli animali da reddito, alle quali gli scriventi devono riferirsi in corso dei controlli ufficiali, è stata evidenziata la prescrizione “Virbamec” flacone in vetro da 200 ml (AIC 102480023) con ricetta n. 1633463417876 del 05/10/2021 per 100 suini presenti nel capannone 1 della ditta” .
Ed ancora, si legge “come registrato dalla ditta, nel registro informatizzato dei trattamenti, il farmaco “Virbamec” è stato somministrato, totalmente in data 06/10/2021 a 100 suini presenti nel capannone 1 (…)”.
Ed ancora, si legge che “la ditta dal 06/10/21 al 04/11/2021 ha inviato per la macellazione un totale di 20 suini”
(si veda doc.all.n.2 – ricorso).
Pertanto, in relazione agli accertamenti compiuti, deve concludersi che il verbale di contestazione ne descrive lo svolgimento in maniera chiara e dettagliata, in piena conformità alle disposizioni di legge e alle finalità dell'atto stesso;
perciò, non possono essere accolti i rilievi formulati nel ricorso.
8. Nel merito, quanto alla “presunta infondatezza della contestazione elevata”, deve rilevarsi che, secondo parte ricorrente, la stessa “è basata su un presunto illecito, mai difatti accertato concretamente, verbalizzato senza dare prova concreta e tangibile degli elementi spazio-temporali essenziali ed indispensabili”.
A tal proposito si ritiene opportuno richiamare le argomentazioni delle parti.
8.1. Parte ricorrente, nel proprio ricorso, afferma che “il veterinario nella ricetta elettronica veterinaria indicava genericamente la presenza di 100 capi nel capannone (senza averne verificato la massa procapite), prescriveva il medicinale
“Virbamec” nel flacone da 200 ml, determinando la somministrazione dello stesso nella quantità di 1ml ogni 33 kg (come indicato nel riquadro “posologia” della suddetta ricetta)” e che “essendo un medicinale che va somministrato esclusivamente in base al peso dell'animale, il flacone da 200 ml non è stato utilizzato per 100 suini”.
Ed ancora “I 107 capi presenti nell'allevamento erano costituiti da 50 suini magroni di massa procapite pari a 50 kg circa e 57 suini grassi con un peso di circa 160 kg ciascuno. Alla luce della posologia d'utilizzo indicata (1ml/33kg), i 50
10 suini magroni (circa 50 kg cadauno) sono realmente stati trattati con circa 2ml a capo, avendo impiegato pertanto 100 ml di prodotto, 1⁄2 del falcone prescritto. Mentre dei 57 suini grassi, ne sono stati trattati solamente 20 capi (circa 160 kg ciascuno), con 5ml di farmaco per ciascun capo, utilizzando così i restati 100 ml della confezione prescritta.
Il farmaco risulta dunque utilizzato per intero su 70 capi (non 100), come dimostrato anche dalla dichiarazione del veterinario aziendale della ricorrente Dott. (si veda pag. 10 – ricorso). Parte_2
Alla luce di quanto delineato, dunque, parte ricorrente sostiene che a 37 esemplari di suino (107-70) non era stato somministrato alcun farmaco;
inoltre, 20 suini (tra i 37 cui non erano stati somministrati farmaci) erano stati spediti a macellazione in quattro differenti scansioni temporali, come rilevabile dai documenti di trasporto prodotti in giudizio (si veda doc.all.n.8 – ricorso).
8.2. Parte resistente, nella propria comparsa di costituzione, invece, ha affermato che “il tempo di sospensione del Farmaco Virbamec è pari a 28 giorni, per cui gli animali trattati il giorno 06/10/2021 potevano essere macellati solo
a partire dal 04/11/2021” ma “dal 06/10/2021 al 04/11/2021 venivano inviati al macello 20 capi suini dei 107 presenti del capannone 1, di cui 13, in base alle registrazioni ufficiali, sotto tempo di sospensione, arrecando un danno alla salute pubblica” (si veda pag.18 – comparsa di costituzione).
Parte resistente ha precisato che gli allevatori, in quanto produttori di alimenti di origine animale destinati al consumo umano, sono chiamati a rispettare le normative nazionali e comunitarie che tutelano la sicurezza alimentare e che “l'uso del farmaco veterinario negli allevamenti è normato sia da Regolamenti Comunitari, che da Leggi e Decreti Legislativi che prevedono delle registrazioni obbligatorie a garanzia della tracciabilità del farmaco veterinario stesso, il quale potrebbe rappresentare un pericolo per la salute umana, andando a contaminare le produzioni zootecniche che successivamente diventeranno alimenti”.
Parte resistente ha altresì precisato che “tali registrazioni obbligatorie, vengono effettuate nel SISTEMA
INFORMATIVO VETERINARIO del MINISTERO DELLA SALUTE (www.VETINFO.it) nella sezione definita sistema informativo della farmacosorveglianza, anche detta REV (ricetta elettronica veterinaria) (si veda pag.18 – ricorso).
A tal riguardo, ha precisato che la tracciabilità è effettuata a partire dalla vendita del farmaco fino al suo utilizzo.
Quanto alla procedura da seguire, generalmente “il Medico Veterinario libero professionista effettua la prescrizione compilando la ricetta elettronica veterinaria (REV), in cui inserisce il nominativo dell'azienda in cui risiedono gli animali da trattare e, a seguire, il proprietario o il detentore dei medesimi animali si recano presso il rivenditore di farmaci veterinari che evade elettronicamente la ricetta e consegna il medicinale prescritto, annotando nel sistema REV sia il lotto che la scadenza del farmaco. Successivamente, l'allevatore somministra il farmaco oggetto di prescrizione ed entro 48 ore annota nella REV la data di inizio e fine del trattamento, il numero degli animali trattati ed un loro identificativo (matricola dell'animale, numero di box in cui si trovano gli animali o altre modalità).
11 8.4. Una volta sintetizzate le argomentazioni delle parti, è bene formulare una serie di osservazioni.
Deve constatarsi che, alla luce della lettura del registro informatico dei trattamenti (aggiornato al
18/8/2022, si veda allegato n. 10 memoria di costituzione e risposta di parte resistente), risulta indicato che in data 6.10.2021 veniva effettuato trattamento farmacologico mediante “Virbamec” su 100 capi dei
107 totali presenti all'interno del capannone 1.
In data 16/11/2022, il medico veterinario ha depositato nel sistema REV un'apposita dichiarazione di rettifica con la quale ha dichiarato che il numero dei suini trattati il 6/10/2021 era stato di 70 (e non di
100, si veda doc.all. n. 7 – ricorso), così determinando l'aggiornamento dello stesso registro informatico dei trattamenti (si veda allegato n. 11 memoria di costituzione e risposta parte resistente).
E' opportuno evidenziare, però, che tale rettifica è stata depositata nel sistema in un momento di poco successivo alla notifica del verbale di contestazione, avvenuta in data 20.10.2022, a distanza di un anno dall'esecuzione del trattamento, registrato il 06.10.2021 (si veda registro dei trattamenti aggiornato – doc. all. n. 11).
Tale rettifica risulta oltremodo sospetta in relazione alla tempistica e non risulta motivata da circostanze sopravvenute o comunque prima non conosciute, che avrebbero determinato il raggiungimento della consapevolezza in ordine alla inesattezza della precedente registrazione;
a tal proposito è bene precisare che il ricorrente, a giustificazione della rettifica, non ha indicato l'acquisizione di nuove informazioni/conoscenze/documenti.
Inoltre, la nuova registrazione risulta incompleta: si sarebbero dovuti inserire nell'apposito registro non solo il numero dei capi trattati, ma anche la loro precisa collocazione nei capannoni, oltre ad ulteriori e specifiche modalità di identificazione degli stessi, così da consentire una corretta tracciabilità degli animali.
8.4. Quanto al contegno assunto dal medico veterinario, è bene precisare che le indicazioni fornite al momento della redazione della ricetta veterinaria non collimano con il comportamento tenuto successivamente.
Infatti, nella “ricetta elettronica veterinaria” del 5/10/2021 è indicata, con riferimento al farmaco
“Virbamec”, una posologia di “1ml/33kg” (si veda allegato n. 9, memoria di costituzione e risposta parte resistente).
Invece, nella dichiarazione del 16/11/2022 (si veda ricorso, allegato n. 7), il veterinario ha dichiarato che, per ciascun suino di 50 kg, è stata somministrata la quantità di 2 ml a suino, quando, in realtà, la quantità di 2 ml avrebbe dovuto essere stata utilizzata per suino del peso di kg 66.
Quindi, quanto dichiarato dal medico veterinario il 16/11/2022 è in contraddizione con le prescrizioni dallo stesso fornite in sede di trattamento farmacologico.
12 Le circostanze indicate appaiono sintomatiche di una rielaborazione dei dati e delle circostanze, avvenuta solo successivamente alla notifica del verbale di contestazione;
tale rielaborazione appare funzionale ad evitare l'applicazione della sanzione.
Appare quindi corretta la piena valorizzazione della ricostruzione che emerge dai dati dichiarati prima della notifica del verbale di contestazione;
si tratta, infatti, di circostanze comunque dichiarate direttamente dallo stesso ricorrente e dallo stesso veterinario,.
Perciò appare infatti assai probabile che il farmaco “Virbamec” è stato somministrato ad un numero di suini maggiore rispetto a quello da ultimo indicato dal veterinario nel sistema REV.
Infatti, considerato che non è stata riscontrata alcuna rimanenza del farmaco in azienda, si ritiene corretto affermare la validità del calcolo posto a base dell'ordinanza di ingiunzione, che valorizza le indicazioni di posologia indicate nella “ricetta elettronica veterinaria” del 5/10/2021 e risulta coerente sia con la quantità di farmaco effettivamente utilizzata sia con la somministrazione a n. 100 capi (come inizialmente indicato nel registro informatico dei trattamenti).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso non può essere accolto;
in altre parole, deve sostenersi che l'illecito è stato accertamento con metodo logico induttivo, valorizzando le circostanze dichiarate in prima battura dal ricorrente e dal veterinario (numero di suini trattati), in coerente relazione con l'effettivo consumo del farmaco, con il peso e la quantità di suini presenti in azienda e con la posologia del farmaco dichiarata dal veterinario al momento della redazione della prescrizione medica.
Tale metodo si ritiene pienamente ammissibile;
inoltre, i risultati raggiunti appaiono affidabili in quanto sostenuti da una logica convergente e da documentazione formata dal ricorrente e dal veterinario prima della possibile prospettazione di contenzioso.
Tale esito non è confutato dalle argomentazioni del ricorrente, che prospetta una ricostruzione alternativa fondata su registrazioni rettificate solo dopo la notifica del verbale di contestazione e su un utilizzo del farmaco non corrispondente al peso dei suini e alla posologia del farmaco dettagliata nella ricetta elettronica veterinaria redatta dal medesimo veterinario.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il ricorso deve essere definitivamente rigettato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi superiori ai medi tariffari per la fase di studio (€ 1.000,00), per la fase introduttiva (€ 900,00) e per la fase decisionale (€ 2.000,00) in ragione delle numerose questioni trattate e della loro complessità (superiore rispetto alla generalità dei procedimenti avente valore similare, considerato che sono state poste numerose questioni di merito e di rito), con applicazione del valore
13 medio in relazione alla fase istruttoria (€ 1.680,00), considerata la necessità di valutare tutte la documentazione, inclusa quella di rettifica formata dopo la notifica del verbale di contestazione.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza di Ingiunzione n. 298 del 20/12/2023.
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, importo Parte_1 quantificato in € 5.580,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 9 gennaio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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