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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15.4.2025, assunto in decisione in data 3.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Francesco Sticchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, via Ticinello, n. 22;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Lucia Elena Maria Magni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Milano, via
Domenichino n. 11;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e a SE AM (MI) il giorno 2 ottobre 1988, atto trascritto presso l'Ufficio Parte_2 di Stato Civile di detto Comune al numero 251, Parte II, Serie A, Anno 1988 degli atti di matrimonio;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE AM (MI) di procedere all'annotazione della emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- prendere atto che il signor erserà alla signora che non gode di reddito proprio, Parte_1 Pt_2 le seguenti somme:
- in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT), a titolo di assegno divorzile. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora in essere presso UBI, Banca Popolare Pt_2
Commercio e Industria, Filiale di Via Casati, SE AM;
- ogni mese, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese corrente, il signor erserà la rata del Parte_1 mutuo Webank Variabile n. 5901351, sottoscritto dalle parti e stipulato in data 16 gennaio 2015 ai Rogiti del
Notaio Dott. di SE AM Rep. n. 21852 - Racc. n. 10632, registrato a Milano 6 il 21 Persona_1 gennaio 2015 al n. 1788 Serie/Vol. 1T, in essere presso Controparte_1 fino alla completa estinzione dello stesso mutuo fissata per la data del 31 gennaio 2035. Si
[...] precisa che il predetto mutuo grava sulla casa di via Buozzi n. 8, a SE AM, di proprietà esclusiva della signora In caso di vendita della predetta casa prima del 31 gennaio 2035 la signora Pt_2 Pt_2 provvederà al saldo del mutuo con parte del ricavato della vendita e in tal caso il signor Parte_1 provvederà mensilmente al versamento alla signora di un importo corrispondente alla sola quota Pt_2 capitale del mutuo, sino alla naturale scadenza del 31 gennaio 2035.
Le parti concordano che, ove mai ve ne siano, le eventuali spese per l'estinzione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca saranno pagate al 50% da ciascuno.
- In caso di mancato versamento delle somme di cui sopra, per la sola eventualità in cui la signora Pt_2 dovesse essere obbligata a procedere esecutivamente per il recupero di quanto dovutole, si dichiara sin d'ora che la somma totale mensile dovuta dal signor corrisponde ad euro 600,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, importo dato dalla somma dell'assegno divorzile e della rata mensile del mutuo di cui egli si fa carico.
- In caso di mancato pagamento di anche una sola rata del predetto mutuo da parte del signor lo stesso si dovrà ritenere responsabile di ogni conseguenza pregiudizievole, economica, Parte_1 giuridica o di altro tipo, che alla signora dovesse dall'inadempimento eventualmente derivare. Pt_2
- Il signor è debitore della somma di € 2.251,20 a titolo di rivalutazione ISTAT relativa Parte_1 all'assegno di mantenimento sin qui versato e mai dallo stesso corrisposta. A fronte di detto importo la pagina 2 di 4 signora dichiara di accettare, come in effetti accetta, la minor somma di € 1.100,00 da Pt_2 corrispondersi in undici rate mensili di € 100,00 ciascuna, da versarsi unitamente e con le stesse modalità dell'assegno divorzile.
- Il signor continuerà a provvedere al pagamento delle residue rate del mutuo Parte_1 stipulato in data 23 maggio 2014 a rogito del Notaio Dott. di Desio, Rep. n. 106770 - Persona_2
Racc. n. 18323, registrato a Desio il 29 maggio 2014 al n. 5215, in essere presso Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. avente scadenza per il giorno 23.05.2029.
- Le parti dichiarano di avere tra loro definito, con reciproca soddisfazione, ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale fra di essi intercorrente.
- Spese legali compensate.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
2.10.1988 a SE AM;
- Dall'unione sono nati , in data 2.10.1992 e in data 25.1.1996. Per_3 Per_4
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata in data 1.3.2018 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (13.2.2018) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 15.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n SE AM in data 2.10.1988 (Atto n. 251, Parte II, Serie Parte_2
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di SE AM), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE AM, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15.4.2025, assunto in decisione in data 3.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Francesco Sticchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia, via Ticinello, n. 22;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Lucia Elena Maria Magni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Milano, via
Domenichino n. 11;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e a SE AM (MI) il giorno 2 ottobre 1988, atto trascritto presso l'Ufficio Parte_2 di Stato Civile di detto Comune al numero 251, Parte II, Serie A, Anno 1988 degli atti di matrimonio;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE AM (MI) di procedere all'annotazione della emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- prendere atto che il signor erserà alla signora che non gode di reddito proprio, Parte_1 Pt_2 le seguenti somme:
- in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00 (con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT), a titolo di assegno divorzile. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora in essere presso UBI, Banca Popolare Pt_2
Commercio e Industria, Filiale di Via Casati, SE AM;
- ogni mese, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese corrente, il signor erserà la rata del Parte_1 mutuo Webank Variabile n. 5901351, sottoscritto dalle parti e stipulato in data 16 gennaio 2015 ai Rogiti del
Notaio Dott. di SE AM Rep. n. 21852 - Racc. n. 10632, registrato a Milano 6 il 21 Persona_1 gennaio 2015 al n. 1788 Serie/Vol. 1T, in essere presso Controparte_1 fino alla completa estinzione dello stesso mutuo fissata per la data del 31 gennaio 2035. Si
[...] precisa che il predetto mutuo grava sulla casa di via Buozzi n. 8, a SE AM, di proprietà esclusiva della signora In caso di vendita della predetta casa prima del 31 gennaio 2035 la signora Pt_2 Pt_2 provvederà al saldo del mutuo con parte del ricavato della vendita e in tal caso il signor Parte_1 provvederà mensilmente al versamento alla signora di un importo corrispondente alla sola quota Pt_2 capitale del mutuo, sino alla naturale scadenza del 31 gennaio 2035.
Le parti concordano che, ove mai ve ne siano, le eventuali spese per l'estinzione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca saranno pagate al 50% da ciascuno.
- In caso di mancato versamento delle somme di cui sopra, per la sola eventualità in cui la signora Pt_2 dovesse essere obbligata a procedere esecutivamente per il recupero di quanto dovutole, si dichiara sin d'ora che la somma totale mensile dovuta dal signor corrisponde ad euro 600,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, importo dato dalla somma dell'assegno divorzile e della rata mensile del mutuo di cui egli si fa carico.
- In caso di mancato pagamento di anche una sola rata del predetto mutuo da parte del signor lo stesso si dovrà ritenere responsabile di ogni conseguenza pregiudizievole, economica, Parte_1 giuridica o di altro tipo, che alla signora dovesse dall'inadempimento eventualmente derivare. Pt_2
- Il signor è debitore della somma di € 2.251,20 a titolo di rivalutazione ISTAT relativa Parte_1 all'assegno di mantenimento sin qui versato e mai dallo stesso corrisposta. A fronte di detto importo la pagina 2 di 4 signora dichiara di accettare, come in effetti accetta, la minor somma di € 1.100,00 da Pt_2 corrispondersi in undici rate mensili di € 100,00 ciascuna, da versarsi unitamente e con le stesse modalità dell'assegno divorzile.
- Il signor continuerà a provvedere al pagamento delle residue rate del mutuo Parte_1 stipulato in data 23 maggio 2014 a rogito del Notaio Dott. di Desio, Rep. n. 106770 - Persona_2
Racc. n. 18323, registrato a Desio il 29 maggio 2014 al n. 5215, in essere presso Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. avente scadenza per il giorno 23.05.2029.
- Le parti dichiarano di avere tra loro definito, con reciproca soddisfazione, ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale fra di essi intercorrente.
- Spese legali compensate.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
2.10.1988 a SE AM;
- Dall'unione sono nati , in data 2.10.1992 e in data 25.1.1996. Per_3 Per_4
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata in data 1.3.2018 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (13.2.2018) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 15.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e n SE AM in data 2.10.1988 (Atto n. 251, Parte II, Serie Parte_2
A del registro degli atti di matrimonio del Comune di SE AM), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SE AM, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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