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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3354 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 21/07/2022 ed iscritto al n 3354 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Ciccarello 22/C, presso lo studio dell'Avv. Bruno Sofia, C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Reggio Calabria alla Via Villini Norvegesi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Parisi (c.f.: ), giusta C.F._4 procura in atti;
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente propone tempestiva opposizione all'atto di precetto che in data 13 luglio 2022 gli è stato notificato in qualità di Legale Rappresentante
p.t. della ad istanza di per un importo CP_2 Controparte_1 complessivo di € 6.995,16. Osserva che nel corpo dell'atto opposto si evince che in data 09 marzo 2015 veniva notificato al Legale Rappresentante della (presso la sede CP_2
1 legale di Roma alla Via Padova 13) il titolo esecutivo, consistente nella sentenza n. 1076/2014 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva allegando che non ricopre la carica di legale rappresentante della sin dalla data del CP_2
17 novembre 2012 e che sin da quella data l'Organo Amministrativo in carica alla faceva capo alla sig.ra come provato CP_2 Parte_2 dalla visura storica allegata.
§ 1.1. Il ricorrente allegava pure la sussistenza di un danno grave ed irreparabile che l'esecuzione forzata provocherebbe sui propri beni, essendo la sua unica fonte di reddito il contributo riconosciutogli dallo Stato a titolo di reddito di cittadinanza, e chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sospensione che veniva concessa.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l'opposto, sig.
, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto. Precisa che nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza succitata n. 1076/2014 emessa in data 22 maggio 2014 dal
Giudice del Lavoro di Reggio Calabria nel giudizio incardinato al numero di
R.G. 4175/2011, il Sig. si era costituito quale Parte_1
Amministratore Unico della , partecipando Controparte_3 attivamente al giudizio e inducendo così il sig. a confidare nella CP_1 permanenza legittima delle sue formali funzioni. Eccepisce, infine, che se è pur vero che l'Amministratore Unico nominato risulta essere , tuttavia la data di iscrizione in tale qualità risale Parte_2 al 6 Febbraio 2017, contravvenendo al novellato art. 2436 c.c. che stabilisce che la modifica statutaria produce effetti dopo l'iscrizione al Registro delle
Imprese.
§ 3.Veniva esperito il tentativo di conciliazione che non sortiva effetto.
§ 4. L'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta. L'opponente eccepisce l'improcedibilità della esecuzione forzata nei suoi confronti per asserito difetto di legittimazione passiva in quanto non ricopre la carica di legale rappresentante della sin dalla data del 17 CP_2 novembre 2012 ed a sostegno produce la visura camerale.
Dalla visura camerale in atti risulta che Amministratrice unica della
[...]
è la sig.ra (nata il [...]) e Controparte_3 Parte_2 precisamente risulta: - “Data atto di nomina 17/11/2012” - “Data iscrizione 06.02.2017”. L'opponibilità ai terzi, come è l'odierno resistente, è dalla data di iscrizione della modifica al Registro delle Imprese, nel caso di specie quindi dal
6.2.2017. Ne consegue che il precetto notificato il 13.7.2022 al sig. Parte_1 nella sua presunta qualità di legale rappresentante della Controparte_4
[...] deve essere annullato per difetto di legittimazione dell'odierno
[...] opponente.
In conclusione, il ricorso in opposizione al precetto va accolto per il motivo del difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente, nei confronti del quale il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata.
§ 5. Il ricorrente è stato ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria al patrocinio a spese dello Stato ed il difensore ha presentato rituale istanza di liquidazione, sicchè con separato decreto si provvede alla liquidazione. Pertanto nel dispositivo deve disporsi la condanna del sig. , Controparte_1 parte soccombente non ammessa al patrocinio, al pagamento delle spese legali direttamente a favore dello Stato (come dispone l'art. 133 DPR 115/2002).
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il precetto opposto e dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. per difetto Parte_1 della qualità di legale rapp.te p.t. della unipersonale;
CP_2
- condanna il resistente al pagamento delle spese legali Controparte_1 direttamente a favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2022, nella misura di euro 404,25 a titolo di compenso per avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA come per legge, IVA se dovuta come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 19/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3354 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 21/07/2022 ed iscritto al n 3354 - 2022 RG , vertente tra
- , c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Ciccarello 22/C, presso lo studio dell'Avv. Bruno Sofia, C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Reggio Calabria alla Via Villini Norvegesi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Parisi (c.f.: ), giusta C.F._4 procura in atti;
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente propone tempestiva opposizione all'atto di precetto che in data 13 luglio 2022 gli è stato notificato in qualità di Legale Rappresentante
p.t. della ad istanza di per un importo CP_2 Controparte_1 complessivo di € 6.995,16. Osserva che nel corpo dell'atto opposto si evince che in data 09 marzo 2015 veniva notificato al Legale Rappresentante della (presso la sede CP_2
1 legale di Roma alla Via Padova 13) il titolo esecutivo, consistente nella sentenza n. 1076/2014 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria.
Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva allegando che non ricopre la carica di legale rappresentante della sin dalla data del CP_2
17 novembre 2012 e che sin da quella data l'Organo Amministrativo in carica alla faceva capo alla sig.ra come provato CP_2 Parte_2 dalla visura storica allegata.
§ 1.1. Il ricorrente allegava pure la sussistenza di un danno grave ed irreparabile che l'esecuzione forzata provocherebbe sui propri beni, essendo la sua unica fonte di reddito il contributo riconosciutogli dallo Stato a titolo di reddito di cittadinanza, e chiedeva, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sospensione che veniva concessa.
§ 2. Ritualmente costituito il contraddittorio, si è costituito l'opposto, sig.
, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto. Precisa che nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza succitata n. 1076/2014 emessa in data 22 maggio 2014 dal
Giudice del Lavoro di Reggio Calabria nel giudizio incardinato al numero di
R.G. 4175/2011, il Sig. si era costituito quale Parte_1
Amministratore Unico della , partecipando Controparte_3 attivamente al giudizio e inducendo così il sig. a confidare nella CP_1 permanenza legittima delle sue formali funzioni. Eccepisce, infine, che se è pur vero che l'Amministratore Unico nominato risulta essere , tuttavia la data di iscrizione in tale qualità risale Parte_2 al 6 Febbraio 2017, contravvenendo al novellato art. 2436 c.c. che stabilisce che la modifica statutaria produce effetti dopo l'iscrizione al Registro delle
Imprese.
§ 3.Veniva esperito il tentativo di conciliazione che non sortiva effetto.
§ 4. L'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta. L'opponente eccepisce l'improcedibilità della esecuzione forzata nei suoi confronti per asserito difetto di legittimazione passiva in quanto non ricopre la carica di legale rappresentante della sin dalla data del 17 CP_2 novembre 2012 ed a sostegno produce la visura camerale.
Dalla visura camerale in atti risulta che Amministratrice unica della
[...]
è la sig.ra (nata il [...]) e Controparte_3 Parte_2 precisamente risulta: - “Data atto di nomina 17/11/2012” - “Data iscrizione 06.02.2017”. L'opponibilità ai terzi, come è l'odierno resistente, è dalla data di iscrizione della modifica al Registro delle Imprese, nel caso di specie quindi dal
6.2.2017. Ne consegue che il precetto notificato il 13.7.2022 al sig. Parte_1 nella sua presunta qualità di legale rappresentante della Controparte_4
[...] deve essere annullato per difetto di legittimazione dell'odierno
[...] opponente.
In conclusione, il ricorso in opposizione al precetto va accolto per il motivo del difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente, nei confronti del quale il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata.
§ 5. Il ricorrente è stato ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria al patrocinio a spese dello Stato ed il difensore ha presentato rituale istanza di liquidazione, sicchè con separato decreto si provvede alla liquidazione. Pertanto nel dispositivo deve disporsi la condanna del sig. , Controparte_1 parte soccombente non ammessa al patrocinio, al pagamento delle spese legali direttamente a favore dello Stato (come dispone l'art. 133 DPR 115/2002).
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il precetto opposto e dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. per difetto Parte_1 della qualità di legale rapp.te p.t. della unipersonale;
CP_2
- condanna il resistente al pagamento delle spese legali Controparte_1 direttamente a favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2022, nella misura di euro 404,25 a titolo di compenso per avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA come per legge, IVA se dovuta come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 19/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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