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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/09/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
1189/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1189 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in SINISCOLA alla Via Sassari, n. 64, presso lo studio dell'Avv.
VIVIANA SANNIA, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._2 calce al ricorso introduttivo
Ricorrente contro
, c.f. nato il [...] in [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in NUORO alla Via P. Catte n. 94/A presso lo studio dell'Avv. GABRIELLA
CEDRINO, c.f. , che lo difende e rappresenta come da procura speciale C.F._4 apposta a calce della comparsa di costituzione del nuovo procuratore
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
-per parte ricorrente (formulate nel ricorso introduttivo e confermate ed integrate all'udienza del
10.9.2024):
Ricorso:
“I coniugi vivranno separatamente;
la casa coniugale, sita in Onifai alla Via Grazia Deledda sn, resterà nella disponibilità esclusiva della IG.ra , con gli arredi in essa Parte_1
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presenti; Disporre l'affidamento condiviso dei minori figli e con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, fino alla loro completa autosufficienza, salva ogni sua futura scelta, e diritto per il padre di vedere e/o tenere i figli con sé, compatibilmente con la volontà e gli impegni, pure scolastici, dei medesimi: - uno o due pomeriggi infrasettimanali, previo accordo con i ragazzi e la loro madre almeno 24 ore prima;
- a fine settimana alternati: dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica, salva diversa volontà e impegni dei ragazzi;
- alternativamente durante le festività natalizie e pasquali;
- quindici giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno, in base alle esigenze ed alla volontà dei ragazzi. Il IG. , provvederà al pagamento del mutuo CP_1 della casa familiare e contribuirà al mantenimento dei figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica e comunque almeno sino al compimento del 26° anno di età, e/o alla diversa data stabilita dal Tribunale adito, versando alla ricorrente l'importo mensile di €.
400 euro, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ogni mese,
e/o la somma maggiore e/o minore che il giudice riterrà di giustizia;
oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, specialistiche, scolastiche, sportive etc) preventivamente concordate tra le parti;
Il IG. verserà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma CP_1 mensile di €. 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ogni mese, e/o la somma maggiore e/o minore che il giudice riterrà di giustizia;
I coniugi dovranno comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Verbale d'udienza 10.9.2024:
“…e richiede un innalzamento del mantenimento in favore dei figli nella misura di giustizia e richiede altresì che venga disposto un assegno di mantenimento nei confronti della già Pt_1 richiesto in precedenza, non essendosi avverata la condizione alla quale la aveva Pt_1 rinunciato all'assegno di mantenimento (cioè il pagamento del mutuo)”.
-per parte resistente (formulate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate ed integrate all'udienza del 10.9.2024):
““A. pronunciare la separazione giudiziale del IG. e CP_1 [...]
; B. disporre l'affido condiviso dei figli regolamentandone le Parte_2 modalità; C. disporre la fissazione di un contributo a titolo di mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie capacità di lavoro, tenuto conto degli impegni di spesa assunti da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio;
D. autorizzare il rilascio dei documenti necessari per l'espatrio sia a titolo personale per i coniugi che per costoro con i figli. Con vittoria di spese, in subordine compensate”.
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Conclusioni del PM:
“Si esprime parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni già stabilite dal
Tribunale nel provvedimento datato 7.5.2021.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato 26.11.2020, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Irgoli con il g. 7.4.2002 (matrimonio trascritto presso l'ufficio di CP_1 stato civile del Comune di Irgoli nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, Numero 3,
Parte II, Serie A); che dall'unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] e PE
, nata il [...]; che, nel tempo, il rapporto coniugale si è deteriorato;
che la Per_2
Con convivenza è divenuta insostenibile, in particolare per il disinteresse del nei confronti della Con vita familiare e per gli atteggiamenti aggressivi e l'infedeltà dello stesso;
che il veva lasciato la casa coniugale, omettendo di partecipare alle spese familiari, salvo per il pagamento del mutuo della casa familiare. La ha allegato, inoltre, di aver potuto svolgere soltanto lavori stagionali Pt_1
e quasi sempre part-time, mentre il marito è un militare. Con La ricorrente ha domandato la separazione giudiziale con addebito al l'affidamento condiviso dei figli e la disciplina della regolazione della frequentazione dei figli con entrambi i genitori;
ha richiesto, inoltre, che l'onere del pagamento del mutuo della casa familiare fosse Con posto in capo al il pagamento di un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 400 mensili per ciascun figlio, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in favore della stessa pari ad € 200,00 mensili. Pt_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.3.2021, si è costituito in giudizio CP_1 il quale ha contestato la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente e, in particolare, le circostanze relative ai comportamenti aggressivi e irascibili, all'assenza di partecipazione alla vita familiare, all'infedeltà e all'abbandono della casa familiare. Con Il ha affermato che i figli si rifiutano di vederlo dall'ottobre 2020 ma ha dichiarato di voler comunque aderire alla domanda di separazione e alla domanda di affidamento condiviso dei figli, chiedendo la determinazione del proprio contributo al mantenimento dei figli nella misura di giustizia.
3. Le parti hanno tentato di raggiungere un accordo in sede di udienza presidenziale senza esito positivo e sono stati emessi, quindi, i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Sono state depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e con l'ultima memoria il resistente ha chiesto la revisione dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui si poneva a carico del resistente anche il pagamento integrale del finanziamento cointestato.
All'udienza del 15.3.2022 sono stati ammessi i mezzi di prova con istruttoria orale delegata.
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All'udienza del 20.9.2022 sono stati sentiti i testi , e all'udienza del Testimone_1 Persona_1
6.2.2023 è stato sentito il teste e la ricorrente ha formulato istanza ex art 156, co. Testimone_2
Con 6, c.p.c., rappresentando l'omesso versamento da parte del el mantenimento dei figli.
All'udienza del 28.2.2023, rientrata la causa sul ruolo del G.I., il resistente ha dichiarato di rinunciare alla prova contraria dedotta sul capo 8 della ricorrente e la ricorrente ha accettato la rinuncia, la ricorrente ha insistito sia nella istanza di sostituzione del teste con il teste Tes_3 che in quella ex art. 156, co. 6, c.p.c. La richiesta di sostituzione del teste è stata rigettata, Tes_4 mentre è stato concesso un termine per produrre documentazione a supporto ovvero a contestazione dell'istanza ex art. 156, co. 6, c.p.c.
Le parti hanno rispettivamente provveduto a depositare la documentazione richiesta e il resistente ha reiterato l'istanza di modifica delle statuizioni economiche contenute nei provvedimenti provvisori e urgenti.
All'udienza del 29.6.2023, è stata sentita la teste e all'udienza del 19.9.2023 sono Testimone_5 stati sentiti i testi del resistente a prova contraria diretta: e . Testimone_6 Testimone_7
Con ordinanza del 27.9.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.9.2023, è stata rigettata l'istanza ex art. 709, ult. co., c.p.c. avanzata dal resistente, mentre è stata accolta l'istanza ex art 156 co. 6 c.p.c. della ricorrente;
sono stati disposti, inoltre, l'ascolto della minore e la trasmissione del verbale dell'udienza del 19.9.2023 al PM per le Persona_2 proprie determinazioni in ordine alla testimonianza di . Testimone_6
All'udienza del 24.10.2024, è stata sentita la figlia minore della coppia, e, Persona_2 all'udienza del 2.7.2024, la ricorrente ha curato la produzione telematica di documentazione relativa al sopravvenuto omesso pagamento del mutuo, all'omesso pagamento di una multa e del Con bollo dell'auto intestata alla ma in uso al relativa alle spese straordinarie. Il resistente Pt_1 ha chiesto ed ottenuto termine per l'esame della documentazione e con nota di deposito del
9.9.2024, il resistente ha prodotto due ricevute di pagamento di spese straordinarie.
All'udienza del 10.9.2024, le parti hanno richiamato le rispettive difese e precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
***
4. Entrambi i coniugi hanno domandato la pronuncia della separazione giudiziale e hanno affermato che la convivenza è divenuta intollerabile e che i coniugi vivono ormai separati di fatto.
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Alla luce di queste affermazioni e del fatto che i coniugi non si sono riconciliati nel corso del processo, occorre pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi a norma dell'art. 151, co. 1,
c.c.
5. La ha chiesto l'addebito della separazione al marito (cfr. ricorso introduttivo e prima Pt_1 memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), allegando i seguenti fatti: a) nel periodo precedente Con all'introduzione del ricorso, quando il stava a casa, teneva comportamenti aggressivi e irascibili;
b) per tale ragione, la si era recata dalla sorella nell'estate 2020, con i figli, per Pt_1 alcuni giorni al fine di recuperare un po' di tranquillità; c) al rientro nella casa coniugale, la Pt_1 constatava che il marito aveva portato a casa un'altra donna con la quale, poi, si è frequentato Con anche pubblicamente;
d) il a, quindi, lasciato la casa familiare, portandosi via anche dei beni comuni come il freezer e disinteressandosi della famiglia, senza partecipare alle spese di mantenimento dei figli e limitandosi a pagare solo la rata del mutuo sulla casa familiare e, solo di recente (rispetto all'introduzione del ricorso), ha contribuito al pagamento del 50% di alcune spese straordinarie per i figli. Con Con la comparsa di costituzione e risposta, il ha specificamente negato i fatti di violazione dei doveri matrimoniali a lui attribuiti dalla moglie, affermando che la convivenza era già divenuta intollerabile per i coniugi nell'ultimo periodo (par. 6, p. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Occorre concentrare l'attenzione sul fatto di abbandono della casa familiare addebitato dalla Con
al sulla difesa del convenuto secondo cui la convivenza era già divenuta intollerabile Pt_1 nell'ultimo periodo.
La Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 2012) ha avuto modo di chiarire che:
«l'abbandono del domicilio coniugale, se volontario, unilaterale e definitivo come nella fattispecie, presenta un profilo del tutto speciale in relazione all'art. 151 cpv. c.c.. La violazione dell'obbligo di coabitazione (art. 143 cpv. c.c.) non si connota, infatti, soltanto per la sua particolare gravità, comportando la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi (art. 146 c.c., comma 1: il dovere di assistenza ha un ruolo centrale nell'economia della solidarietà matrimoniale). Essa, piuttosto, non si lascia ridurre al rango delle altre violazioni cui fa riferimento l'art. 151 cpv. c.c., non essendo predicabile per essa, come conseguenza,
l'intollerabilità della prosecuzione di una convivenza, alla quale essa pone invece direttamente fine, in forza di una decisione unilaterale. Per questa ragione, l'abbandono del domicilio coniugale ha sempre ricevuto, nel codice civile e nella giurisprudenza, una considerazione speciale nell'accertamento delle condizioni della separazione personale.
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Vero è che, anche fuori dell'ipotesi di separazione consensuale di fatto, la decisione unilaterale di interrompere la coabitazione può avere gravi giustificazioni, non sempre facili da dimostrare.
La Novella del 9 maggio 1975 n. 171 ha affrontato anche questo tema, integrando la disciplina dell'art. 146 c.c. con l'espressa previsione che la proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa dell'allontanamento dalla residenza familiare. La norma legittima in tal modo un comportamento in precedenza giudicato di regola illecito, perché in violazione dell'art.
143 c.c., e consente al coniuge che giudichi anche solo soggettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza di sottrarsi ad essa con decisione unilaterale, all'unica condizione di proporre la domanda di separazione. Ma tale agevolazione comporta, con riferimento al tema che qui interessa, conseguenze di rilievo nel caso in cui, immotivatamente, quella condizione non sia stata soddisfatta. La norma citata comporta, infatti, il principio di diritto, anche da solo idoneo a definire la controversia in esame, in forza del quale il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione
d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c.
Dunque, colui che chiede l'addebito per abbandono del tetto coniugale è chiamato a provare il fatto medesimo del definitivo allontanamento dalla casa familiare mentre la controparte deve provare o che l'abbandono del tetto coniugale è giustificato da un comportamento dell'altro coniuge (mass. uff. Cass. n. 25966/2016) o che l'intollerabilità della convivenza era già manifesta prima del definitivo abbandono della casa familiare per fatto a lui non imputabile (Cass. n.
11032/2024).
Alla luce dei principi di questi principi di diritto, occorre procedere a esaminare i fatti di causa.
È affermato dalla stessa che ella, in conseguenza dei comportamenti irascibili e aggressivi Pt_1 del marito, decise, nell'estate 2020, di trascorrere qualche giorno, con i figli, presso la casa della sorella , al fine di recuperare un po' di tranquillità. Testimone_1
È altresì affermato dalla medesima ricorrente che la decisione di lasciare la casa familiare non fu definitiva perché madre e figli fecero ritorno nella casa familiare sempre nell'estate 2020.
È necessario precisare, a questo riguardo, che l'abbandono della casa familiare per costituire una violazione del dovere di coabitazione di cui all'art. 143 c.c. deve essere definitivo o, comunque,
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di durata tale da rendere inequivocabile la volontà di allontanarsi dalla casa familiare, interrompendo la coabitazione. Con Nel caso di specie, il non ha nemmeno allegato che fu la ad abbandonare per prima la Pt_1 casa coniugale e, comunque, v'è prova che l'allontanamento della medesima non fu definitivo.
Sul punto, la ricorrente ha chiamato a testimoniare i testi , sorella della , Testimone_1 Pt_1
figlio maggiorenne della coppia, e , nipote della . Persona_1 Testimone_2 Pt_1
Tutti e tre i testi hanno confermato il capitolo 5 che recita: «Vero che, nell'estate del 2020, la unitamente ai suoi figli, per recuperare un poco di serenità, si è recata, come ospite, per Pt_1 qualche giorno a casa di sua sorella in Irgoli». Testimone_1
Tutti e tre i testi, inoltre, hanno confermato il capitolo 6 che, nella parte che qui interessa, e che riporta il fatto del rientro nella casa familiare da parte della : «Vero che, nell'estate del 2020, Pt_1 dopo aver trascorso alcuni giorni a casa di in Irgoli, al loro rientro in casa, la Testimone_1
ed i figli e hanno potuto constare che il aveva Parte_1 PE Per_2 CP_1 portato in casa un'altra donna, originaria di Irgoli, e che lo stesso, da allora, Persona_3 dapprima ha frequentato pubblicamente e poi ci ha convissuto sino all'attualità».
Le dichiarazioni dei testi a prova contraria non sono idonee a revocare in dubbio questi risultati probatori. Tes_ Con Il teste , amico del sul capo 5 ha dichiarato di riferire in base a quanto gli aveva Con raccontato il edesimo. Sul capo 6, invece, il teste non ha negato il rientro a casa della . Pt_1
Con Il teste collega del ha confermato il capitolo 5, aggiungendo un suo irrilevante Tes_7 giudizio ossia che fu la ad abbandonare la casa familiare. Sul capo 6, anche il teste Pt_1 Tes_7 non ha negato il rientro nella casa familiare della . Pt_1
Più in generale, si può ritenere provato che la rientrò nella casa familiare nell'estate 2020. Pt_1
Con È sostanzialmente incontestato, poi, che il lasciò definitivamente la casa familiare nell'ottobre 2020 (circostanza ammessa dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione e risposta). Con Il tuttavia, non ha nemmeno allegato i comportamenti della coniuge che avrebbero giustificato il proprio allontanamento dalla casa familiare e non è riuscito dimostrare che la convivenza era divenuta intollerabile per la moglie già prima del suo allontanamento per fatti a lui non addebitabili.
Il fatto che la sia rientrata nella casa familiare nell'estate 2020 non consente, quindi, di Pt_1 presumere che, per lei, la convivenza fosse già divenuta intollerabile al momento in cui si recò con i figli presso la casa della sorella.
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In definitiva, si ritiene che la separazione sia addebitabile a per ingiustificato e CP_1 definitivo allontanamento dalla casa familiare.
Per il principio della ragione più liquida, non si procede ad esaminare le altre cause di addebito indicate dalla ricorrente.
6. I figli e sono attualmente entrambi maggiorenni sicché nessun PE Per_2 provvedimento deve essere emesso in ordine al loro affidamento e alla regolazione della loro frequentazione con i genitori.
7. Quanto all'assegnazione casa familiare, essa deve essere assegnata alla perché ella Pt_1 convive i figli maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti come si desume dal fatto che ha da poco compiuto la maggiore età (la ragazza dovrebbe attualmente Persona_2 frequentare l'ultimo anno delle scuole superiori) e che di anni 21, frequenti ancora Persona_1
l'università a Cagliari, mantenendo come principale centro d'interessi la casa familiare (cfr. ascolto della minore all'udienza del 24.10.2023). Persona_2
8. Venendo alle questioni relative al mantenimento dei figli, il padre non ha contestato la debenza dell'assegno di mantenimento per i figli ma ha chiesto, in corso di causa, la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto dall'ordinanza presidenziale (€ 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat).
È pacifico che i figli, pur entrambi maggiorenni, siano ancora impegnati nei rispettivi percorsi di studio. , al momento in cui fu sentita, frequentava il terzo anno del liceo linguistico a Per_2
Nuoro mentre frequentava l'università a Cagliari, con spese di locazione per l'alloggio PE universitario (cfr. ascolto della minore e doc. della ricorrente denominato ricevute Persona_2 locazione università . PE
, come è emerso dal suo ascolto, ha necessità di mantenimento medio/basse per una Per_2 ragazza della sua età che ancora frequenta la scuola superiore pubblica e che non fa sport.
frequentando l'università fuori sede, ha, invece, necessità di mantenimento superiori. PE
Il tenore di vita familiare durante la convivenza matrimoniale (i coniugi si sono spostati nel 2002) non era elevato: il padre era militare con un buon stipendio mentre la madre non ha lavorato per la maggior parte della durata della vita matrimoniale (cfr. estratto conto previdenziale) e si occupava interamente della gestione della famiglia. I coniugi, nel giugno 2017, hanno ristipulato il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare che andrà a scadere nel 2042. Sulla famiglia gravava anche la rata di un finanziamento contratto nel 2019.
Le rilevanti esposizioni debitorie portano a ritenere che, almeno negli ultimi anni, la famiglia avesse delle difficoltà economiche.
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Per quanto riguarda la situazione economica complessiva della madre, ella è pacificamente proprietaria al 50% della casa familiare e svolge lavori stagionali con la professionalità di cameriera ai piani in diverse strutture turistiche site nel comune di Orosei.
I dati sui redditi da lavoro della sono di complessa lettura. Pt_1
Sono state prodotte alcune CU per alcuni anni da cui risultano i seguenti redditi mensili netti medi su 12 mesi: CU 2024: circa 248,46 euro (sostituto imposta INPS) cui vanno aggiunti i redditi da lavoro relativi all'anno 2023; CU 2023: circa 665,60 euro (sostituto imposta F.lli Loi
S.r.l.) cui vanno aggiunti i redditi da NASPI;
CU 2022: circa 492,23 euro (sostituto imposta F.lli
Loi S.r.l.) cui vanno aggiunti i redditi da NASPI, redditi CU 2020: circa 405,96 euro (sostituto imposta F.lli Loi S.r.l.), cui vanno aggiunti i redditi da NASPI. Integrando, dunque, le risultanze delle CU depositate con i redditi di cui all'estratto conto previdenziale, pur tenendo conto che nell'estratto conto previdenziale sono indicati i redditi lordi per l'imponibile previdenziale, si stima che il reddito netto medio complessivo su 12 mesi per l'anno 2019 sia stato di circa 630 euro, che per l'anno 2020 sia stato di circa 600 euro (solo dati da estratto conto previdenziale), che per l'anno 2021 sia stato di circa 720 euro, che per l'anno 2022 sia stato di circa 850 euro e che per l'anno 2023 sia stato di circa 1.100 euro (l'imponibile previdenziale da lavoro del 2023
è simile a quello dell'anno precedente ma i redditi da Naspi risultano decisamente maggiori).
Per quanto riguarda la situazione economica del padre, egli è proprietario del 50% della casa Con familiare. Il militare ed ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli consente di avere un reddito mensile netto medio annuo di circa 2.320 euro (senza valorizzare i redditi relativi al 2018, verosimilmente incrementati dallo svolgimento di qualche servizio specifico), tenendo conto dell'effetto della tredicesima e sottraendo al reddito complessivo l'imposta netta (cfr. CU
2023 circa 2.239,00 euro, CU 2022: circa 2.367,00, CU 2021: circa 2.360 euro, dichiarazione dei Con redditi 2020: circa 2.293,00 dichiarazione dei redditi 2019: circa 3.300,00 euro). Il ha un canone di locazione pari ad € 150,00 mensili e convive con una compagna (cfr. dichiarazioni in sede di udienza presidenziale non specificamente contestate dalla controparte).
La rata del mutuo pari a circa 638 euro mensili grava, giuridicamente, su entrambi i coniugi (cfr. contratto di mutuo con scadenza nel 2042 prodotto dal ricorrente). Così pure la rata del finanziamento pari a circa 277 euro mensili grava, giuridicamente, su entrambi i coniugi (cfr. contratto di finanziamento con scadenza nel 2029 prodotto dal ricorrente).
Non risulta che i figli, ormai maggiorenni, abbiano autonome fonti di reddito.
Non risulta che i figli frequentino il padre e che egli svolga compiti domestici o di cura nell'interesse dei figli o che sostenga spese connesse alla frequentazione con essi (cfr. ascolto della minore . Persona_2
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Alla luce degli elementi di fatto sopra ricostruiti, tenuto anche conto della rivalutazione monetaria, si ritiene di commisurare nella somma di € 235,00 mensili l'assegno di mantenimento che il padre dovrà corrispondere alla madre entro il g. 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia , tenuto conto anche dell'effetto dell'assegno unico per i figli che dovrà essere Per_2 percepito integralmente dalla madre in quanto la ragazza vive prevalentemente presso di lei.
Va commisurato, invece, nella somma di € 300,00 mensili, tenuto anche conto della rivalutazione monetaria, l'assegno di mantenimento che il padre dovrà corrispondere alla madre entro il g. 5 di ogni mese per il figlio considerato che al ventunesimo anno viene meno per legge PE la corresponsione dell'assegno unico per i figli.
Le altre spese ricorrenti di rilevante importo, come il canone di locazione e le tasse universitarie, vista la disparità di redditi fra i genitori, dovranno essere ripartite fra i genitori al 70% sul padre e al 30% sulla madre. Così pure le spese straordinarie in senso proprio dovranno essere ripartite fra i genitori al 70% sul padre e al 30% sulla madre. Con 9. La ha chiesto la condanna del alla corresponsione di un assegno di mantenimento in Pt_1 proprio favore.
In sede presidenziale, durante l'interrogatorio libero, la si era dichiarata disponibile a Pt_1
Con rinunciare al proprio mantenimento a condizione che il avesse pagato interamente la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
Tuttavia, le parti non hanno rassegnato conclusioni congiunte sulla questione né vi è stata una inequivoca rinuncia alla domanda di mantenimento da parte della che aveva chiaramente Pt_1
Con condizionato la propria disponibilità al pagamento da parte del ella rata del mutuo gravante su entrambi.
Nel contesto dell'ordinanza presidenziale, tenuto conto della disponibilità della , era stato Pt_1
Con disposto quanto segue: «allo stato degli atti, finché il sig. i assumerà l'obbligo di adempiere in via esclusiva al pagamento del mutuo cointestato, non debba essere previsto a carico del sig. Con 'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge».
Nel corso del giudizio le parti hanno interloquito sul mancato pagamento della rata del mutuo da Con parte del che ha dimostrato di aver pagato integralmente la rata del mutuo solo sino al dicembre 2022. Inoltre, le specifiche allegazioni della in ordine alla sopravvenienza Pt_1
Con costituita dal mancato pagamento della rata del mutuo da parte del (cfr. verb. ud. del
2.7.2024) non sono state analiticamente contestate dal convenuto all'udienza del 10.9.2024 e v'è prova di alcune mensilità insolute (lettera del Banco di Sardegna del 31.5.2024 prodotta dalla ricorrente).
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Richiamati gli accertamenti sia in ordine alla situazione economica complessiva di entrambi i coniugi sia in ordine al tenore di vita matrimoniale (cfr. il precedente paragrafo), si ritiene che la non abbia adeguati redditi propri per conservare il tenore di vita goduto durante il Pt_1 matrimonio, quando la moglie, che pure non ha lavorato per la maggior parte della durata del matrimonio, poteva fare affidamento su un tenore di vita un poco più alto per il buon stipendio Con del e per le minori esigenze legate al mantenimento dei figli.
Considerato che la casa familiare è integralmente assegnata alla , considerato l'ammontare Pt_1 dei debiti che gravano al 50% su entrambi i coniugi e valutata comparativamente come sopra la Con situazione economica di entrambi, si ritiene che il possa essere obbligato a contribuire al mantenimento della con un assegno mensile pari ad € 150,00, da rivalutarsi annualmente Pt_1 all'indice Istat FOI.
L'assegno di mantenimento è dovuto a far data dal novembre 2023 (cfr. lettera del Banco di
Sardegna del 31.5.2024).
10. Le spese di lite debbono essere regolate in base al principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. Con Il è risultato soccombente in ordine alla domanda di addebito e alla domanda di mantenimento della e sono state, comunque, accolte le domande relative al mantenimento Pt_1
Con dei figli, rispetto alle quali il ha chiesto, in corso di causa, una riduzione dell'importo.
Rilevato che la causa ha valore indeterminato, che si sono svolte tutte le fasi del giudizio e che debbono applicarsi i medi tariffari ridotti del 50%, in considerazione dei criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, si liquidano € 3.809,00 per onorari d'avvocato, oltre € 98,00 per esborsi prenotati a debito. Con Il è risultato altresì soccombente in relazione ai sub procedimenti para-cautelari ex art. 709, ult. co., c.p.c., relativo alla modifica dell'ordinanza presidenziale, ed ex art. 156, co. 6, c.c. relativo all'ordine di pagamento nei confronti del datore di lavoro.
Ritenuto che il valore dei suddetti procedimenti sia indeterminabile ma non superiore a 5.200 euro (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 2023), ritenuto che si siano svolte tutte le fasi relative ai suddetti procedimenti che hanno natura para-cautelare e ritenuto, altresì, doversi applicare i minimi tariffari visto il carattere prevalentemente orale dell'attività processuale svolta dalla difesa.
Tenuto conto che la è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e dell'esito Pt_1 complessivo della causa come sopra ricostruito (la valutazione in ordine alla soccombenza e alla compensazione delle spese deve aver ad oggetto l'esito complessivo della causa ma le spese di lite vanno determinate separatamente per ciascun procedimento dotato di autonomia: cfr. Cass.
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civ., Sez. 1, Ordinanza n. 3180 del 2025 ove si legge: «questa Corte ha già affermato che «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione
a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (Cass. 20935/2017; 19623/2016 e 24890/ 2011).
Allo stesso modo il giudizio cautelare, caratterizzato da una sua autonomia rispetto al merito della lite e regolato da una specifica tabella, deve essere oggetto di un'autonoma liquidazione, Con onde consentire un controllo dei criteri di calcolo adottati.»), si condanna il a pagare all'Erario € 5.971,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva per onorari d'avvocato e oltre ad €
98,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 contratto in data 7.4.2002 a Irgoli e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Irgoli: anno 2002, n. 3, P. II serie A);
2) pronuncia l'addebito della separazione a CP_1
3) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
4) dispone che paghi a , entro il g. 5 di ogni mese, la somma di € 235,00, CP_1 Parte_1 oltre rivalutazione annuale all'Indice Istat FOI, per il mantenimento della figlia Persona_2
5) dispone che paghi a , entro il g. 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, CP_1 Parte_1 oltre rivalutazione annuale all'Indice Istat FOI, per il mantenimento del figlio Persona_1
6) dispone che le spese ricorrenti di rilevante importo per il mantenimento dei figli (a titolo d'esempio spese per canone di locazione per l'alloggio universitario e per le tasse universitarie)
e le spese straordinarie in senso proprio siano ripartite fra i genitori al 70% sul padre e al 30% sulla madre;
7) dispone che paghi, entro il g. 5 di ogni mese, a l'assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento pari ad € 150,00, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI a partire dal novembre 2023;
8) Condanna a pagare all'Erario le spese di lite che liquida in complessivi € 5.971,00, CP_1 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva per onorari d'avvocato e oltre ad € 98,00 per esborsi.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio in data 22.9.2025.
Il Giudice relatore
12 1189/2020
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1189 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in SINISCOLA alla Via Sassari, n. 64, presso lo studio dell'Avv.
VIVIANA SANNIA, c.f. che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._2 calce al ricorso introduttivo
Ricorrente contro
, c.f. nato il [...] in [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato in NUORO alla Via P. Catte n. 94/A presso lo studio dell'Avv. GABRIELLA
CEDRINO, c.f. , che lo difende e rappresenta come da procura speciale C.F._4 apposta a calce della comparsa di costituzione del nuovo procuratore
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
-per parte ricorrente (formulate nel ricorso introduttivo e confermate ed integrate all'udienza del
10.9.2024):
Ricorso:
“I coniugi vivranno separatamente;
la casa coniugale, sita in Onifai alla Via Grazia Deledda sn, resterà nella disponibilità esclusiva della IG.ra , con gli arredi in essa Parte_1
1 1189/2020
presenti; Disporre l'affidamento condiviso dei minori figli e con Persona_1 Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, fino alla loro completa autosufficienza, salva ogni sua futura scelta, e diritto per il padre di vedere e/o tenere i figli con sé, compatibilmente con la volontà e gli impegni, pure scolastici, dei medesimi: - uno o due pomeriggi infrasettimanali, previo accordo con i ragazzi e la loro madre almeno 24 ore prima;
- a fine settimana alternati: dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica, salva diversa volontà e impegni dei ragazzi;
- alternativamente durante le festività natalizie e pasquali;
- quindici giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive nel periodo che i coniugi concorderanno, in base alle esigenze ed alla volontà dei ragazzi. Il IG. , provvederà al pagamento del mutuo CP_1 della casa familiare e contribuirà al mantenimento dei figli, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica e comunque almeno sino al compimento del 26° anno di età, e/o alla diversa data stabilita dal Tribunale adito, versando alla ricorrente l'importo mensile di €.
400 euro, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ogni mese,
e/o la somma maggiore e/o minore che il giudice riterrà di giustizia;
oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, specialistiche, scolastiche, sportive etc) preventivamente concordate tra le parti;
Il IG. verserà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma CP_1 mensile di €. 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 05 di ogni mese, e/o la somma maggiore e/o minore che il giudice riterrà di giustizia;
I coniugi dovranno comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.
Verbale d'udienza 10.9.2024:
“…e richiede un innalzamento del mantenimento in favore dei figli nella misura di giustizia e richiede altresì che venga disposto un assegno di mantenimento nei confronti della già Pt_1 richiesto in precedenza, non essendosi avverata la condizione alla quale la aveva Pt_1 rinunciato all'assegno di mantenimento (cioè il pagamento del mutuo)”.
-per parte resistente (formulate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate ed integrate all'udienza del 10.9.2024):
““A. pronunciare la separazione giudiziale del IG. e CP_1 [...]
; B. disporre l'affido condiviso dei figli regolamentandone le Parte_2 modalità; C. disporre la fissazione di un contributo a titolo di mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie capacità di lavoro, tenuto conto degli impegni di spesa assunti da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio;
D. autorizzare il rilascio dei documenti necessari per l'espatrio sia a titolo personale per i coniugi che per costoro con i figli. Con vittoria di spese, in subordine compensate”.
2 1189/2020
Conclusioni del PM:
“Si esprime parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni già stabilite dal
Tribunale nel provvedimento datato 7.5.2021.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato 26.11.2020, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Irgoli con il g. 7.4.2002 (matrimonio trascritto presso l'ufficio di CP_1 stato civile del Comune di Irgoli nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, Numero 3,
Parte II, Serie A); che dall'unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] e PE
, nata il [...]; che, nel tempo, il rapporto coniugale si è deteriorato;
che la Per_2
Con convivenza è divenuta insostenibile, in particolare per il disinteresse del nei confronti della Con vita familiare e per gli atteggiamenti aggressivi e l'infedeltà dello stesso;
che il veva lasciato la casa coniugale, omettendo di partecipare alle spese familiari, salvo per il pagamento del mutuo della casa familiare. La ha allegato, inoltre, di aver potuto svolgere soltanto lavori stagionali Pt_1
e quasi sempre part-time, mentre il marito è un militare. Con La ricorrente ha domandato la separazione giudiziale con addebito al l'affidamento condiviso dei figli e la disciplina della regolazione della frequentazione dei figli con entrambi i genitori;
ha richiesto, inoltre, che l'onere del pagamento del mutuo della casa familiare fosse Con posto in capo al il pagamento di un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 400 mensili per ciascun figlio, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in favore della stessa pari ad € 200,00 mensili. Pt_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 16.3.2021, si è costituito in giudizio CP_1 il quale ha contestato la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente e, in particolare, le circostanze relative ai comportamenti aggressivi e irascibili, all'assenza di partecipazione alla vita familiare, all'infedeltà e all'abbandono della casa familiare. Con Il ha affermato che i figli si rifiutano di vederlo dall'ottobre 2020 ma ha dichiarato di voler comunque aderire alla domanda di separazione e alla domanda di affidamento condiviso dei figli, chiedendo la determinazione del proprio contributo al mantenimento dei figli nella misura di giustizia.
3. Le parti hanno tentato di raggiungere un accordo in sede di udienza presidenziale senza esito positivo e sono stati emessi, quindi, i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Sono state depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e con l'ultima memoria il resistente ha chiesto la revisione dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui si poneva a carico del resistente anche il pagamento integrale del finanziamento cointestato.
All'udienza del 15.3.2022 sono stati ammessi i mezzi di prova con istruttoria orale delegata.
3 1189/2020
All'udienza del 20.9.2022 sono stati sentiti i testi , e all'udienza del Testimone_1 Persona_1
6.2.2023 è stato sentito il teste e la ricorrente ha formulato istanza ex art 156, co. Testimone_2
Con 6, c.p.c., rappresentando l'omesso versamento da parte del el mantenimento dei figli.
All'udienza del 28.2.2023, rientrata la causa sul ruolo del G.I., il resistente ha dichiarato di rinunciare alla prova contraria dedotta sul capo 8 della ricorrente e la ricorrente ha accettato la rinuncia, la ricorrente ha insistito sia nella istanza di sostituzione del teste con il teste Tes_3 che in quella ex art. 156, co. 6, c.p.c. La richiesta di sostituzione del teste è stata rigettata, Tes_4 mentre è stato concesso un termine per produrre documentazione a supporto ovvero a contestazione dell'istanza ex art. 156, co. 6, c.p.c.
Le parti hanno rispettivamente provveduto a depositare la documentazione richiesta e il resistente ha reiterato l'istanza di modifica delle statuizioni economiche contenute nei provvedimenti provvisori e urgenti.
All'udienza del 29.6.2023, è stata sentita la teste e all'udienza del 19.9.2023 sono Testimone_5 stati sentiti i testi del resistente a prova contraria diretta: e . Testimone_6 Testimone_7
Con ordinanza del 27.9.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.9.2023, è stata rigettata l'istanza ex art. 709, ult. co., c.p.c. avanzata dal resistente, mentre è stata accolta l'istanza ex art 156 co. 6 c.p.c. della ricorrente;
sono stati disposti, inoltre, l'ascolto della minore e la trasmissione del verbale dell'udienza del 19.9.2023 al PM per le Persona_2 proprie determinazioni in ordine alla testimonianza di . Testimone_6
All'udienza del 24.10.2024, è stata sentita la figlia minore della coppia, e, Persona_2 all'udienza del 2.7.2024, la ricorrente ha curato la produzione telematica di documentazione relativa al sopravvenuto omesso pagamento del mutuo, all'omesso pagamento di una multa e del Con bollo dell'auto intestata alla ma in uso al relativa alle spese straordinarie. Il resistente Pt_1 ha chiesto ed ottenuto termine per l'esame della documentazione e con nota di deposito del
9.9.2024, il resistente ha prodotto due ricevute di pagamento di spese straordinarie.
All'udienza del 10.9.2024, le parti hanno richiamato le rispettive difese e precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
***
4. Entrambi i coniugi hanno domandato la pronuncia della separazione giudiziale e hanno affermato che la convivenza è divenuta intollerabile e che i coniugi vivono ormai separati di fatto.
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Alla luce di queste affermazioni e del fatto che i coniugi non si sono riconciliati nel corso del processo, occorre pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi a norma dell'art. 151, co. 1,
c.c.
5. La ha chiesto l'addebito della separazione al marito (cfr. ricorso introduttivo e prima Pt_1 memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), allegando i seguenti fatti: a) nel periodo precedente Con all'introduzione del ricorso, quando il stava a casa, teneva comportamenti aggressivi e irascibili;
b) per tale ragione, la si era recata dalla sorella nell'estate 2020, con i figli, per Pt_1 alcuni giorni al fine di recuperare un po' di tranquillità; c) al rientro nella casa coniugale, la Pt_1 constatava che il marito aveva portato a casa un'altra donna con la quale, poi, si è frequentato Con anche pubblicamente;
d) il a, quindi, lasciato la casa familiare, portandosi via anche dei beni comuni come il freezer e disinteressandosi della famiglia, senza partecipare alle spese di mantenimento dei figli e limitandosi a pagare solo la rata del mutuo sulla casa familiare e, solo di recente (rispetto all'introduzione del ricorso), ha contribuito al pagamento del 50% di alcune spese straordinarie per i figli. Con Con la comparsa di costituzione e risposta, il ha specificamente negato i fatti di violazione dei doveri matrimoniali a lui attribuiti dalla moglie, affermando che la convivenza era già divenuta intollerabile per i coniugi nell'ultimo periodo (par. 6, p. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Occorre concentrare l'attenzione sul fatto di abbandono della casa familiare addebitato dalla Con
al sulla difesa del convenuto secondo cui la convivenza era già divenuta intollerabile Pt_1 nell'ultimo periodo.
La Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 2012) ha avuto modo di chiarire che:
«l'abbandono del domicilio coniugale, se volontario, unilaterale e definitivo come nella fattispecie, presenta un profilo del tutto speciale in relazione all'art. 151 cpv. c.c.. La violazione dell'obbligo di coabitazione (art. 143 cpv. c.c.) non si connota, infatti, soltanto per la sua particolare gravità, comportando la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi (art. 146 c.c., comma 1: il dovere di assistenza ha un ruolo centrale nell'economia della solidarietà matrimoniale). Essa, piuttosto, non si lascia ridurre al rango delle altre violazioni cui fa riferimento l'art. 151 cpv. c.c., non essendo predicabile per essa, come conseguenza,
l'intollerabilità della prosecuzione di una convivenza, alla quale essa pone invece direttamente fine, in forza di una decisione unilaterale. Per questa ragione, l'abbandono del domicilio coniugale ha sempre ricevuto, nel codice civile e nella giurisprudenza, una considerazione speciale nell'accertamento delle condizioni della separazione personale.
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Vero è che, anche fuori dell'ipotesi di separazione consensuale di fatto, la decisione unilaterale di interrompere la coabitazione può avere gravi giustificazioni, non sempre facili da dimostrare.
La Novella del 9 maggio 1975 n. 171 ha affrontato anche questo tema, integrando la disciplina dell'art. 146 c.c. con l'espressa previsione che la proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa dell'allontanamento dalla residenza familiare. La norma legittima in tal modo un comportamento in precedenza giudicato di regola illecito, perché in violazione dell'art.
143 c.c., e consente al coniuge che giudichi anche solo soggettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza di sottrarsi ad essa con decisione unilaterale, all'unica condizione di proporre la domanda di separazione. Ma tale agevolazione comporta, con riferimento al tema che qui interessa, conseguenze di rilievo nel caso in cui, immotivatamente, quella condizione non sia stata soddisfatta. La norma citata comporta, infatti, il principio di diritto, anche da solo idoneo a definire la controversia in esame, in forza del quale il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione
d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c.
Dunque, colui che chiede l'addebito per abbandono del tetto coniugale è chiamato a provare il fatto medesimo del definitivo allontanamento dalla casa familiare mentre la controparte deve provare o che l'abbandono del tetto coniugale è giustificato da un comportamento dell'altro coniuge (mass. uff. Cass. n. 25966/2016) o che l'intollerabilità della convivenza era già manifesta prima del definitivo abbandono della casa familiare per fatto a lui non imputabile (Cass. n.
11032/2024).
Alla luce dei principi di questi principi di diritto, occorre procedere a esaminare i fatti di causa.
È affermato dalla stessa che ella, in conseguenza dei comportamenti irascibili e aggressivi Pt_1 del marito, decise, nell'estate 2020, di trascorrere qualche giorno, con i figli, presso la casa della sorella , al fine di recuperare un po' di tranquillità. Testimone_1
È altresì affermato dalla medesima ricorrente che la decisione di lasciare la casa familiare non fu definitiva perché madre e figli fecero ritorno nella casa familiare sempre nell'estate 2020.
È necessario precisare, a questo riguardo, che l'abbandono della casa familiare per costituire una violazione del dovere di coabitazione di cui all'art. 143 c.c. deve essere definitivo o, comunque,
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di durata tale da rendere inequivocabile la volontà di allontanarsi dalla casa familiare, interrompendo la coabitazione. Con Nel caso di specie, il non ha nemmeno allegato che fu la ad abbandonare per prima la Pt_1 casa coniugale e, comunque, v'è prova che l'allontanamento della medesima non fu definitivo.
Sul punto, la ricorrente ha chiamato a testimoniare i testi , sorella della , Testimone_1 Pt_1
figlio maggiorenne della coppia, e , nipote della . Persona_1 Testimone_2 Pt_1
Tutti e tre i testi hanno confermato il capitolo 5 che recita: «Vero che, nell'estate del 2020, la unitamente ai suoi figli, per recuperare un poco di serenità, si è recata, come ospite, per Pt_1 qualche giorno a casa di sua sorella in Irgoli». Testimone_1
Tutti e tre i testi, inoltre, hanno confermato il capitolo 6 che, nella parte che qui interessa, e che riporta il fatto del rientro nella casa familiare da parte della : «Vero che, nell'estate del 2020, Pt_1 dopo aver trascorso alcuni giorni a casa di in Irgoli, al loro rientro in casa, la Testimone_1
ed i figli e hanno potuto constare che il aveva Parte_1 PE Per_2 CP_1 portato in casa un'altra donna, originaria di Irgoli, e che lo stesso, da allora, Persona_3 dapprima ha frequentato pubblicamente e poi ci ha convissuto sino all'attualità».
Le dichiarazioni dei testi a prova contraria non sono idonee a revocare in dubbio questi risultati probatori. Tes_ Con Il teste , amico del sul capo 5 ha dichiarato di riferire in base a quanto gli aveva Con raccontato il edesimo. Sul capo 6, invece, il teste non ha negato il rientro a casa della . Pt_1
Con Il teste collega del ha confermato il capitolo 5, aggiungendo un suo irrilevante Tes_7 giudizio ossia che fu la ad abbandonare la casa familiare. Sul capo 6, anche il teste Pt_1 Tes_7 non ha negato il rientro nella casa familiare della . Pt_1
Più in generale, si può ritenere provato che la rientrò nella casa familiare nell'estate 2020. Pt_1
Con È sostanzialmente incontestato, poi, che il lasciò definitivamente la casa familiare nell'ottobre 2020 (circostanza ammessa dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione e risposta). Con Il tuttavia, non ha nemmeno allegato i comportamenti della coniuge che avrebbero giustificato il proprio allontanamento dalla casa familiare e non è riuscito dimostrare che la convivenza era divenuta intollerabile per la moglie già prima del suo allontanamento per fatti a lui non addebitabili.
Il fatto che la sia rientrata nella casa familiare nell'estate 2020 non consente, quindi, di Pt_1 presumere che, per lei, la convivenza fosse già divenuta intollerabile al momento in cui si recò con i figli presso la casa della sorella.
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In definitiva, si ritiene che la separazione sia addebitabile a per ingiustificato e CP_1 definitivo allontanamento dalla casa familiare.
Per il principio della ragione più liquida, non si procede ad esaminare le altre cause di addebito indicate dalla ricorrente.
6. I figli e sono attualmente entrambi maggiorenni sicché nessun PE Per_2 provvedimento deve essere emesso in ordine al loro affidamento e alla regolazione della loro frequentazione con i genitori.
7. Quanto all'assegnazione casa familiare, essa deve essere assegnata alla perché ella Pt_1 convive i figli maggiorenni ma ancora non economicamente autosufficienti come si desume dal fatto che ha da poco compiuto la maggiore età (la ragazza dovrebbe attualmente Persona_2 frequentare l'ultimo anno delle scuole superiori) e che di anni 21, frequenti ancora Persona_1
l'università a Cagliari, mantenendo come principale centro d'interessi la casa familiare (cfr. ascolto della minore all'udienza del 24.10.2023). Persona_2
8. Venendo alle questioni relative al mantenimento dei figli, il padre non ha contestato la debenza dell'assegno di mantenimento per i figli ma ha chiesto, in corso di causa, la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto dall'ordinanza presidenziale (€ 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat).
È pacifico che i figli, pur entrambi maggiorenni, siano ancora impegnati nei rispettivi percorsi di studio. , al momento in cui fu sentita, frequentava il terzo anno del liceo linguistico a Per_2
Nuoro mentre frequentava l'università a Cagliari, con spese di locazione per l'alloggio PE universitario (cfr. ascolto della minore e doc. della ricorrente denominato ricevute Persona_2 locazione università . PE
, come è emerso dal suo ascolto, ha necessità di mantenimento medio/basse per una Per_2 ragazza della sua età che ancora frequenta la scuola superiore pubblica e che non fa sport.
frequentando l'università fuori sede, ha, invece, necessità di mantenimento superiori. PE
Il tenore di vita familiare durante la convivenza matrimoniale (i coniugi si sono spostati nel 2002) non era elevato: il padre era militare con un buon stipendio mentre la madre non ha lavorato per la maggior parte della durata della vita matrimoniale (cfr. estratto conto previdenziale) e si occupava interamente della gestione della famiglia. I coniugi, nel giugno 2017, hanno ristipulato il mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare che andrà a scadere nel 2042. Sulla famiglia gravava anche la rata di un finanziamento contratto nel 2019.
Le rilevanti esposizioni debitorie portano a ritenere che, almeno negli ultimi anni, la famiglia avesse delle difficoltà economiche.
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Per quanto riguarda la situazione economica complessiva della madre, ella è pacificamente proprietaria al 50% della casa familiare e svolge lavori stagionali con la professionalità di cameriera ai piani in diverse strutture turistiche site nel comune di Orosei.
I dati sui redditi da lavoro della sono di complessa lettura. Pt_1
Sono state prodotte alcune CU per alcuni anni da cui risultano i seguenti redditi mensili netti medi su 12 mesi: CU 2024: circa 248,46 euro (sostituto imposta INPS) cui vanno aggiunti i redditi da lavoro relativi all'anno 2023; CU 2023: circa 665,60 euro (sostituto imposta F.lli Loi
S.r.l.) cui vanno aggiunti i redditi da NASPI;
CU 2022: circa 492,23 euro (sostituto imposta F.lli
Loi S.r.l.) cui vanno aggiunti i redditi da NASPI, redditi CU 2020: circa 405,96 euro (sostituto imposta F.lli Loi S.r.l.), cui vanno aggiunti i redditi da NASPI. Integrando, dunque, le risultanze delle CU depositate con i redditi di cui all'estratto conto previdenziale, pur tenendo conto che nell'estratto conto previdenziale sono indicati i redditi lordi per l'imponibile previdenziale, si stima che il reddito netto medio complessivo su 12 mesi per l'anno 2019 sia stato di circa 630 euro, che per l'anno 2020 sia stato di circa 600 euro (solo dati da estratto conto previdenziale), che per l'anno 2021 sia stato di circa 720 euro, che per l'anno 2022 sia stato di circa 850 euro e che per l'anno 2023 sia stato di circa 1.100 euro (l'imponibile previdenziale da lavoro del 2023
è simile a quello dell'anno precedente ma i redditi da Naspi risultano decisamente maggiori).
Per quanto riguarda la situazione economica del padre, egli è proprietario del 50% della casa Con familiare. Il militare ed ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato che gli consente di avere un reddito mensile netto medio annuo di circa 2.320 euro (senza valorizzare i redditi relativi al 2018, verosimilmente incrementati dallo svolgimento di qualche servizio specifico), tenendo conto dell'effetto della tredicesima e sottraendo al reddito complessivo l'imposta netta (cfr. CU
2023 circa 2.239,00 euro, CU 2022: circa 2.367,00, CU 2021: circa 2.360 euro, dichiarazione dei Con redditi 2020: circa 2.293,00 dichiarazione dei redditi 2019: circa 3.300,00 euro). Il ha un canone di locazione pari ad € 150,00 mensili e convive con una compagna (cfr. dichiarazioni in sede di udienza presidenziale non specificamente contestate dalla controparte).
La rata del mutuo pari a circa 638 euro mensili grava, giuridicamente, su entrambi i coniugi (cfr. contratto di mutuo con scadenza nel 2042 prodotto dal ricorrente). Così pure la rata del finanziamento pari a circa 277 euro mensili grava, giuridicamente, su entrambi i coniugi (cfr. contratto di finanziamento con scadenza nel 2029 prodotto dal ricorrente).
Non risulta che i figli, ormai maggiorenni, abbiano autonome fonti di reddito.
Non risulta che i figli frequentino il padre e che egli svolga compiti domestici o di cura nell'interesse dei figli o che sostenga spese connesse alla frequentazione con essi (cfr. ascolto della minore . Persona_2
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Alla luce degli elementi di fatto sopra ricostruiti, tenuto anche conto della rivalutazione monetaria, si ritiene di commisurare nella somma di € 235,00 mensili l'assegno di mantenimento che il padre dovrà corrispondere alla madre entro il g. 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia , tenuto conto anche dell'effetto dell'assegno unico per i figli che dovrà essere Per_2 percepito integralmente dalla madre in quanto la ragazza vive prevalentemente presso di lei.
Va commisurato, invece, nella somma di € 300,00 mensili, tenuto anche conto della rivalutazione monetaria, l'assegno di mantenimento che il padre dovrà corrispondere alla madre entro il g. 5 di ogni mese per il figlio considerato che al ventunesimo anno viene meno per legge PE la corresponsione dell'assegno unico per i figli.
Le altre spese ricorrenti di rilevante importo, come il canone di locazione e le tasse universitarie, vista la disparità di redditi fra i genitori, dovranno essere ripartite fra i genitori al 70% sul padre e al 30% sulla madre. Così pure le spese straordinarie in senso proprio dovranno essere ripartite fra i genitori al 70% sul padre e al 30% sulla madre. Con 9. La ha chiesto la condanna del alla corresponsione di un assegno di mantenimento in Pt_1 proprio favore.
In sede presidenziale, durante l'interrogatorio libero, la si era dichiarata disponibile a Pt_1
Con rinunciare al proprio mantenimento a condizione che il avesse pagato interamente la rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare.
Tuttavia, le parti non hanno rassegnato conclusioni congiunte sulla questione né vi è stata una inequivoca rinuncia alla domanda di mantenimento da parte della che aveva chiaramente Pt_1
Con condizionato la propria disponibilità al pagamento da parte del ella rata del mutuo gravante su entrambi.
Nel contesto dell'ordinanza presidenziale, tenuto conto della disponibilità della , era stato Pt_1
Con disposto quanto segue: «allo stato degli atti, finché il sig. i assumerà l'obbligo di adempiere in via esclusiva al pagamento del mutuo cointestato, non debba essere previsto a carico del sig. Con 'obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge».
Nel corso del giudizio le parti hanno interloquito sul mancato pagamento della rata del mutuo da Con parte del che ha dimostrato di aver pagato integralmente la rata del mutuo solo sino al dicembre 2022. Inoltre, le specifiche allegazioni della in ordine alla sopravvenienza Pt_1
Con costituita dal mancato pagamento della rata del mutuo da parte del (cfr. verb. ud. del
2.7.2024) non sono state analiticamente contestate dal convenuto all'udienza del 10.9.2024 e v'è prova di alcune mensilità insolute (lettera del Banco di Sardegna del 31.5.2024 prodotta dalla ricorrente).
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Richiamati gli accertamenti sia in ordine alla situazione economica complessiva di entrambi i coniugi sia in ordine al tenore di vita matrimoniale (cfr. il precedente paragrafo), si ritiene che la non abbia adeguati redditi propri per conservare il tenore di vita goduto durante il Pt_1 matrimonio, quando la moglie, che pure non ha lavorato per la maggior parte della durata del matrimonio, poteva fare affidamento su un tenore di vita un poco più alto per il buon stipendio Con del e per le minori esigenze legate al mantenimento dei figli.
Considerato che la casa familiare è integralmente assegnata alla , considerato l'ammontare Pt_1 dei debiti che gravano al 50% su entrambi i coniugi e valutata comparativamente come sopra la Con situazione economica di entrambi, si ritiene che il possa essere obbligato a contribuire al mantenimento della con un assegno mensile pari ad € 150,00, da rivalutarsi annualmente Pt_1 all'indice Istat FOI.
L'assegno di mantenimento è dovuto a far data dal novembre 2023 (cfr. lettera del Banco di
Sardegna del 31.5.2024).
10. Le spese di lite debbono essere regolate in base al principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. Con Il è risultato soccombente in ordine alla domanda di addebito e alla domanda di mantenimento della e sono state, comunque, accolte le domande relative al mantenimento Pt_1
Con dei figli, rispetto alle quali il ha chiesto, in corso di causa, una riduzione dell'importo.
Rilevato che la causa ha valore indeterminato, che si sono svolte tutte le fasi del giudizio e che debbono applicarsi i medi tariffari ridotti del 50%, in considerazione dei criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, si liquidano € 3.809,00 per onorari d'avvocato, oltre € 98,00 per esborsi prenotati a debito. Con Il è risultato altresì soccombente in relazione ai sub procedimenti para-cautelari ex art. 709, ult. co., c.p.c., relativo alla modifica dell'ordinanza presidenziale, ed ex art. 156, co. 6, c.c. relativo all'ordine di pagamento nei confronti del datore di lavoro.
Ritenuto che il valore dei suddetti procedimenti sia indeterminabile ma non superiore a 5.200 euro (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 10452 del 2023), ritenuto che si siano svolte tutte le fasi relative ai suddetti procedimenti che hanno natura para-cautelare e ritenuto, altresì, doversi applicare i minimi tariffari visto il carattere prevalentemente orale dell'attività processuale svolta dalla difesa.
Tenuto conto che la è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e dell'esito Pt_1 complessivo della causa come sopra ricostruito (la valutazione in ordine alla soccombenza e alla compensazione delle spese deve aver ad oggetto l'esito complessivo della causa ma le spese di lite vanno determinate separatamente per ciascun procedimento dotato di autonomia: cfr. Cass.
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civ., Sez. 1, Ordinanza n. 3180 del 2025 ove si legge: «questa Corte ha già affermato che «in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione
a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (Cass. 20935/2017; 19623/2016 e 24890/ 2011).
Allo stesso modo il giudizio cautelare, caratterizzato da una sua autonomia rispetto al merito della lite e regolato da una specifica tabella, deve essere oggetto di un'autonoma liquidazione, Con onde consentire un controllo dei criteri di calcolo adottati.»), si condanna il a pagare all'Erario € 5.971,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva per onorari d'avvocato e oltre ad €
98,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 contratto in data 7.4.2002 a Irgoli e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Irgoli: anno 2002, n. 3, P. II serie A);
2) pronuncia l'addebito della separazione a CP_1
3) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
4) dispone che paghi a , entro il g. 5 di ogni mese, la somma di € 235,00, CP_1 Parte_1 oltre rivalutazione annuale all'Indice Istat FOI, per il mantenimento della figlia Persona_2
5) dispone che paghi a , entro il g. 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, CP_1 Parte_1 oltre rivalutazione annuale all'Indice Istat FOI, per il mantenimento del figlio Persona_1
6) dispone che le spese ricorrenti di rilevante importo per il mantenimento dei figli (a titolo d'esempio spese per canone di locazione per l'alloggio universitario e per le tasse universitarie)
e le spese straordinarie in senso proprio siano ripartite fra i genitori al 70% sul padre e al 30% sulla madre;
7) dispone che paghi, entro il g. 5 di ogni mese, a l'assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento pari ad € 150,00, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI a partire dal novembre 2023;
8) Condanna a pagare all'Erario le spese di lite che liquida in complessivi € 5.971,00, CP_1 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva per onorari d'avvocato e oltre ad € 98,00 per esborsi.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio in data 22.9.2025.
Il Giudice relatore
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dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
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